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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.47
Data decisione, Autorità: 22.09.1999, ICCA
Incarto n.: 11.99.00047
Lugano 22 settembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 novembre 1998 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 18 marzo 1999 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 10 marzo 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ con le osservazioni all’appello del 6 aprile 1999;
Ritenuto
in fatto: che dal matrimonio contratto a __________ il __________ 1994 tra __________ __________ __________ (1963), cittadino spagnolo, e __________ __________ (1970) è nata la figlia __________ (__________1996);
che il tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie al il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha avuto luogo senza esito il 29 gennaio 1999;
che __________ __________ __________ ha instato il 26 novembre 1998 per l’adozione di misure provvisionali, chiedendo l’affidamento della figlia, riservato il diritto di visita del padre, un contributo alimentare di fr. 1’400.– mensili complessivi (fr. 700.– per sé e fr. 700.– per __________), oltre l’assegnazione dei mobili e delle suppellettili domestiche;
che all’udienza del 9 dicembre 1998 __________ __________ __________ ha aderito all’affidamento della figlia alla madre, riservato il suo diritto di visita, ha offerto un contributo alimentare imprecisato per la figlia e si è opposto a qualsiasi contributo per la moglie, mentre quest’ultima ha ridotto la richiesta alimentare in suo favore a fr. 400.– mensili e ha postulato una provvigione ad litem di fr. 1’000.–;
che al termine dell’istruttoria le parti sono comparse al dibattimento finale del 4 febbraio 1999, in occasione del quale l’istante ha ribadito la richiesta di un contributo alimentare mensile di fr. 700.– per sé e di fr. 700.– per __________, il convenuto confermando da parte sua le proprie domande;
che con decreto cautelare del 10 marzo 1999 il Pretore ha affidato __________ alla madre, ha concesso al padre un diritto di visita ogni domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.30, un ulteriore giorno la settimana dalle 18.30 alle 21, due giorni durante le festività natalizie, un giorno delle festività pasquali e due settimane durante l’estate, fissando infine in fr. 700.– mensili il contributo di mantenimento dovuto per la figlia;
che contro tale decreto __________ __________ __________ ha presentato un appello del 18 marzo 1999 in cui chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – una diversa regolamentazione del diritto di visita, nel senso che il padre possa vedere la figlia il sabato e la domenica ogni 15 giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.30, alternativamente il giorno di Natale o di Pasqua e due settimane durante l’estate;
che nelle sue osservazioni del 6 aprile 1999 __________ __________ __________ ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma del decreto pretorile, sollecitando anch’egli il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che in seguito il Pretore ha trasmesso a questa Camera un decreto cautelare del 18 maggio 1999 con il quale egli ha omologato un accordo in modifica del diritto di visita stabilito nel decreto impugnato, nell’ambito di una procedura di modifica dell’assetto cautelare avviata dall’appellante il 30 marzo 1999 sulla base delle stesse motivazioni addotte a sostegno dell’appello 18 marzo 1999 (inc. ..__________);
che successivamente, con decreto 21 giugno 1999, il Pretore ha modificato il diritto di visita del padre e ha ripreso la proposta da egli medesimo formulata a un’udienza del 27 aprile 1999, accettata dalle parti, secondo cui il padre beneficia di un diritto di visita ogni mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, ogni domenica dalle 10.00 alle 19.30, ogni otto settimane – anche il sabato – dalle 10.00 alle 17.00, due giorni durante le festività natalizie, un giorno durante le festività pasquali e due settimane durante l’estate (inc. ________.____________________________);
che, visto l’accordo intervenuto sul diritto di visita, omologato dal Pretore, con ordinanza dell’11 agosto 1999 la giudice delegata di questa Camera ha invitato le parti a comunicare entro il 31 agosto 1999 se avevano ancora interesse all’appello del 18 marzo 1999;
che il convenuto ha significato il 13 agosto 1999 di ritenere il gravame ormai privo di oggetto, mentre l’appellante la lasciato decorrere il termine senza reagire;
che nelle circostanze descritte l’appello va dichiarato privo di oggetto, il successivo accordo delle parti sul diritto di visita non essendo stato oggetto di alcun gravame;
e considerando
in diritto: che il giudice, udite le parti, stralcia una causa dai ruoli se la lite diventa priva d’oggetto o di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC), così come stralcia la causa in caso di transazione, acquiescenza o desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);
che il Codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi il pronunciato sulle spese e le ripetibili qualora la causa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico;
che l’art. 151 CPC evoca unicamente la desistenza, la transazione o l’acquiescenza, prevedendo che in tali ipotesi “le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”;
che nondimeno, secondo la giurisprudenza, qualora una lite diventi priva di oggetto o d’interesse giuridico per le parti, si applica analogamente – in materia di spese e ripetibili – l’art. 72 della procedura civile federale (PC), sicché il tribunale statuisce “tenendo conto dello stato delle cose prima del motivo che termina la lite”;
che il problema è di valutare sommariamente, pertanto, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l’appello in concreto se le parti non avessero modificato di comune accordo le modalità del diritto di visita;
che all’udienza del 9 dicembre 1998 l’istante aveva dato atto che il diritto di visita del padre con __________ si svolgeva di fatto ogni domenica e un ulteriore giorno la settimana, dalle 17.30 alle 19.30 (act. II, verbale, pag. 2; riassunto scritto, pag. 6), concordando su proposta del Segretario assessore con il marito il diritto di visita di quest’ultimo per il periodo natalizio, mentre all’udienza successiva del 4 febbraio 1999 essa si è opposta all’estensione del diritto di visita ai giorni festivi infrasettimanali, adducendo la mancanza di puntualità del padre (verbale, pag. 1 in fondo);
che con il decreto impugnato il Pretore ha in sostanza ripreso le modalità del diritto di visita ammesse dai genitori, respingendo la richiesta di estensione presentata dal padre in corso di istruttoria;
che con l’appello la madre chiedeva di modificare la frequenza del diritto di visita, da esercitare il sabato e la domenica ogni quindici giorni invece della domenica e di un giorno infrasettimanale tutte le settimane, facendo valere che il ritmo stabilito dal Pretore sarebbe eccessivo e non terrebbe conto dei suoi impegni professionali;
che tuttavia, come si evince dai verbali, la madre lavorava a tempo pieno come venditrice già nel dicembre 1998 (verbale, pag. 3; cfr. doc. O), quando ha ammesso che il diritto di visita si svolgeva, per accordo tra le parti, secondo le modalità poi riprese dal Pretore nel suo decreto;
che non vi era quindi motivo per il Pretore di derogare a quanto autonomamente concordato tra i genitori, nemmeno la madre pretendendo del resto che ciò non fosse nell’interesse della bambina o che questa fosse perturbata dal ritmo delle visite;
che in siffatte circostanze l’appello sarebbe stato verosimilmente respinto;
che di conseguenza gli oneri processuali vanno posti a carico dell’appellante;
che, data la leggerezza con cui è stato proposto l’appello, non si giustifica di rinunciare al prelievo di oneri processuali;
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata con l’appello deve essere respinta, vista la totale carenza di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC), mentre merita accoglimento quella presentata dall’appellato, data la verosimile impossibilità di riscuotere indennità per ripetibili;
decreta: 1. L’appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è respinta.
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ __________.
– avv. __________ __________, __________:
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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