AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.44
Data decisione, Autorità: 20.04.1999, ICCA
Incarto n. 11.99.00044
Lugano, 20 aprile 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 giugno 1998 da
__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________i, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sull’edizione di documenti decretata dal Pretore il 1° marzo 1999 nei confronti del convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 15 marzo 1999 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso dal Pretore il 1° marzo 1999;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1943), cittadino italiano, e __________ __________ __________ (1942) si sono sposati a __________ il __________ 1966. Dal matrimonio sono nati __________ (1968) e __________ (1969). Il 30 novembre 1976 i coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni. Il figlio maggiore, , è deceduto in un incidente stradale nel 1991. Il 4 giugno 1998 la moglie ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione e simultaneamente ha postulato l’emanazio-ne di misure provvisionali, chiedendo che fosse ingiunto al marito – tra l’altro – di produrre entro 10 giorni tutta la documentazione riguardante i suoi redditi, i suoi debiti, la sua sostanza e che fosse ordinato all’ __________ __________ __________, __________, di presentare tutti gli estratti dei conti intestati al marito personalmente, alla ditta __________ __________ __________., __________ (__________L), alla ditta __________ __________ __________, __________, e alla ditta __________ __________ __________ __________., __________. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 13 luglio 1998.
B. All’udienza del 4 febbraio 1999, indetta per discutere le misure provvisionali, l’istante ha notificato fra i mezzi di prova l’edizione dal convenuto degli estratti relativi agli ultimi 10 anni dei conti
n. 397.987 intestato a __________ __________ __________., __________, e n. __________.__________intestato ad __________ __________ __________ __________ ., __________ (subordinatamente l’edizione direttamente dall’ __________ __________ __________, __________), l’edizione degli estratti relativi agli ultimi 10 anni del conto n. __________intestato ad __________ __________ __________ __________., __________ (subordinatamente l’edizione direttamente dalla __________ __________, succursale di __________o) e l’edizione di tutti i documenti relativi alle commissioni, partecipazioni o ad altri redditi versati al convenuto o alle sue società __________ __________ __________., __________ __________ __________ __________ __________. __________ __________ __________ del conto n. __________intestato ad __________ __________ __________ __________ __________. presso la __________ __________ (dal 1° gennaio 1997 in poi), tutti i documenti relativi alle commissioni, partecipazioni o altri redditi versati a lui o alle società __________ __________ __________., __________ __________ __________ __________ __________. e __________ __________ __________ ____________________., “ev. altre”, dalla ditta __________ __________. e dalla ditta __________ __________ __________ s, come pure tutta la documentazione relativa ai costi dell’unione coniugale (ipoteche, assicurazioni, casse malati, spese correnti relative all’abitazione, alla manutenzione degli stabili ecc.), indicando i modi di pagamento e i numeri di conto dai quali i rispettivi importi sono prelevati (dal 1° gennaio 1997 in poi).
D. Il 15 marzo 1999 __________ __________ è insorto contro l’ordine di edizione con un appello inteso a ottenere, preliminarmente, la concessione dell’effetto sospensivo e, nel merito, l’annullamento del decreto pretorile. Il Pretore ha conferito effetto sospensivo al ricorso il 16 marzo 1999. Nelle sue osservazioni del 24 marzo 1999 __________ __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato. Nel frattempo, il 17 marzo 1999, essa ha introdotto la petizione di divorzio.
Considerando
in diritto: 1. Il decreto con cui un giudice ordina l’edizione di documenti è impugnabile giusta l’art. 96 cpv. 3 CPC (art. 213bis cpv. 1 CPC). In concreto l’appello ha ottenuto il beneficio dell’effetto sospensivo. Nulla osta perciò alla sua trattazione.
L’edizione di documenti è ammissibile solo, per diritto cantonale, se l’istante è proprietario o comproprietario dei documenti medesimi, se il detentore è obbligato alla produzione per legge o per contratto oppure se i documenti sono stati redatti per un interesse comune alle parti o attestano reciproci diritti e obblighi, ritenuto che suscettibile di edizione è anche la corrispondenza su un affare comune o quella fra le parti e un intermediario (art. 206 CPC). Nella fattispecie i documenti richiesti dall’istante non adempiono necessariamente tali requisiti. Per diritto federale, nondimeno, ciascun coniuge può esigere che l’altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti (art. 170 cpv. 1 CC). A sua istanza, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari (art. 170 cpv. 2 CC). La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che tale obbligo si attua, se è già pendente una procedura di separazione o di divorzio, attraverso i mezzi di assunzione probatoria offerti dal diritto cantonale nel quadro della causa pendente (Rep. 1997 pag. 123 consid. 2 con richiami; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 e 18 ad art. 170). In concreto la moglie ha formulato l’istanza di informazione nell’ambito di misure provvisionali contestuali alla causa di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC), avviata lo stesso 4 giugno 1998 con l’istanza per il tentativo di conciliazione. Nella misura in cui tende alla produzione di documenti da parte del marito, l’obbligo di informazione va quindi concretato – giustamente – per via di edizione, nel contesto della causa pendente.
L’appellante si duole del fatto che il Pretore ha ordinato la produzione di atti intestati a terzi (persone giuridiche), cui è stata preclusa non solo la possibilità opporsi, ma finanche quella di esprimersi, in violazione dell’art. 211 cpv. 3 CPC. Egli sostiene inoltre che la moglie non ha reso per nulla verosimile, in dispregio dell’art. 207 CPC, che i conti delle menzionate società gli appartengano. Ch’egli sia amministratore di tali ditte ancora non significa ch’egli ne detenga il pacchetto azionario, identificandosi economicamente con esse. Simile ipotesi dovrà se mai – egli sottolinea – essere resa previamente verosimile dall’inte-ressata.
Giova premettere, intanto, che l’appellante non spiega perché egli non dovrebbe essere tenuto – contrariamente a quanto prevede l’art. 170 cpv. 1 e 2 CC – a esibire la documentazione relativa ai costi dell’unione coniugale (ipoteche, assicurazioni, casse malati, spese correnti relative all’abitazione, alla manutenzione degli stabili ecc.) o a indicare i modi di pagamento e i numeri di conto dai quali i rispettivi importi sono stati prelevati dal 1° gennaio 1997. Egli non allega nemmeno le ragioni che lo esonererebbero dal produrre i documenti relativi a eventuali commissioni, partecipazioni o altri redditi da egli percepiti da parte delle ditte __________ __________. o __________ __________ __________. Privo di motivazione, in proposito l’appello va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5).
Quanto l’appellante contesta è in realtà – come detto – il fatto di dover consegnare documentazione bancaria di conti intestati non a lui personalmente, bensì a persone giuridiche con le quali egli nega ogni identità economica. Ora, in concreto l’obbligo di informazione è stato imposto all’appellante nell’ambito di un procedimento cautelare volto a definire la richiesta di contributo alimentare avanzata dalla moglie per la durata della causa di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC). Ciò è senz’altro ammissibile (Schwander, op. cit., n. 18 ad art. 170 CC). L’emanazione di misure provvisionali avviene in ogni modo nel quadro di un procedimento sommario (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), in esito a un giudizio di semplice verosimiglianza (DTF 118 II 380 consid. 3b). L’istruttoria provvisionale non si confonde, in altri termini, con quella di merito e l’assunzione delle prove deve limitarsi a mezzi che, già di primo acchito, appaiono pertinenti e rilevanti ai fini della decisione. Del resto non sarebbe pensabile che documenti riguardanti terze persone possano essere versati agli atti di un provvedimento cautelare quando, a libero esame, essi non potrebbero essere acquisiti nella causa di merito. Il problema è di sapere dunque se nel caso specifico le società __________ __________ __________., __________ __________ __________ __________ __________., __________ __________ __________ o altre ancora si identifichino economicamente con l’appel-lante, sicché il dualismo tra persona fisica e giuridica appaia un espediente di mera forma oltre il quale l’interessato celi – in tutto o in parte – i suoi redditi effettivi.
Per quel che attiene alla __________ __________ __________ con sede a __________, lo stesso appellante l’ha definita “nostra società” in un suo manoscritto (“la nostra situazione finanziaria”) prodotto dalla moglie all’udienza del 4 febbraio 1999 (doc. Z, 2° foglio). Già a un esame di verosimiglianza si può dunque presumere che le azioni di tale ditta siano detenute dal marito, il quale nell’appello nemmeno pretende il contrario, limitandosi a ripetere che l’istan-te non ha dimostrato chi sia il proprietario economico dell’azien-da. All’udienza del 4 febbraio 1999 egli aveva obiettato invero che il manoscritto in questione non riflette “la situazione dei signori __________ attuale e rilevante ai fini della presente causa” (verbale, pag. 5), senza lontanamente accennare però quale sarebbe tale “situazione attuale e rilevante”. Su questo punto l’appello, inconsistente, è destinato perciò all’insuccesso.
L’identità economica dell’appellante con la __________ __________ __________ __________ __________., __________, è meno flagrante. La ditta figura in ogni modo nel citato manoscritto (doc. Z) – sotto il titolo “si-tuazione società” – come titolare del conto n. __________.__________presso __________ __________ __________ __________ a __________ (2° foglio). Nell’elenco essa precede immediatamente la __________ __________ __________., senza la dicitura “nostra società”, ma senza nemmeno alcuna riserva. Si può quindi ritenere già a prima vista, anche in tal caso, che la ditta faccia capo dal profilo economico all’appellante e a giusto titolo l’obbligo di informazione è stato esteso anche ai due conti di cui l’azienda risulta intestataria. Come si è già rilevato, per di più, l’appellante non dice alcunché di concreto in merito a tale ditta né spiega perché egli la annoveri tra “la nostra situazione finanziaria” (doc. Z). Neppure al riguardo soccorrono le premesse, di conseguenza, per scostarsi dalla decisione del Pretore.
Identica conclusione potrebbe fors’anche imporsi per quel che è della __________ __________ __________., __________, menzionata a sua volta nel citato manoscritto (doc. Z) sotto la rubrica “situazione società” (2° foglio in fondo). Se non che, poco oltre (3° foglio), l’appellan-te soggiunge che “la società per partecipare all’ultimo aumento di capitale si è indebitata con __________ per fr. 740 000.–, aumento che io non ho condiviso; per noi è nel consiglio d’amministrazio-ne l’avv. __________ (fare attenzione)”. Ora, se la ditta si identificasse con l’appellante, mal si comprenderebbe come l’interessato non approvasse a quel momento le sue proprie scelte. Ne segue che a tale proposito non può farsi questione di identità economica già a un primo esame. Provvisto di buon diritto, su questo punto l’appello va accolto e l’ordine del Pretore annullato. Annullato dev’essere inoltre l’ordine di produrre i conti intestati a “eventua-li altre” ditte, che il Pretore ha inserito di propria iniziativa nell’in-giunzione. A parte il fatto che tutto si ignora su eventuali altre ditte, un ordine tanto indeterminato non può formare oggetto di un decreto di edizione. Ciò non toglie, con ogni evidenza, che l’appellante dovrà dichiarare le sue fonti di reddito – giusta l’art. 170 CC – anche nella misura in cui attingesse a conti di “even-tuali altre ditte”. Dandosi il caso, gli si imporrà con la debita precisione anche l’edizione di simili estratti.
Se ne conclude che l’appello risulta fondato nella misura in cui si riferisce alla __________ __________ __________. o a “eventuali altre” ditte, non invece per il resto. Né può farsi questione, a quest’ultimo riguardo, di inosservanza del diritto d’essere sentito, giacché identificandosi con l’appellante la __________ __________ __________. e la __________ __________ __________ __________ __________. hanno potuto esprimersi attraverso l’appellante medesimo. L’invocazione nel ricorso degli art. 207 e 211 cpv. 3 CPC (come pure degli art. 183 CPC e 4 Cost., che non hanno portata propria) cade dunque nel vuoto.
Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene causa vinta – come si è visto – per quanto riguarda i conti della __________ __________ __________. o di eventuali altre ditte, ma esce perdente per quanto concerne la __________ __________ __________ la __________ __________ __________ __________ __________. e sé stesso (sopra, consid. 4). Si giustifica, ciò posto, ch’egli sopporti i due terzi dei costi dell’appello e che rifonda alla controparte un’indennità per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è riformato come segue:
__________ __________ è tenuto a produrre nel termine di 40 giorni i documenti che seguono:
– gli estratti bancari dei movimenti, dal 1° gennaio 1997 a oggi, del conto
n. __________.__________intestato alla __________ __________ __________ __________ __________., __________, presso __________ __________ __________ __________ (con il saldo attuale);
– gli estratti bancari dei movimenti, dal 1° gennaio 1997 a oggi, del conto
n. __________intestato alla medesima società presso la __________ __________, succursale di __________ (con il saldo attuale);
– tutti i documenti relativi alle commissioni, partecipazioni o ad altri redditi percepiti dal convenuto, dalla __________ __________ __________ __________ __________. o dalla __________ __________ __________ da parte della ditta __________ __________., __________, o della ditta __________ __________ __________, __________;
– tutta la documentazione, dal 1° gennaio 1997 a oggi, relativa alle spese dell’unione coniugale (ipoteche, assicurazioni, casse malati, spese correnti relative all’abitazione e alla manutenzione degli stabili ecc.) e dei modi di pagamento di tali spese, con l’indicazione dei numeri di conto dai quali i rispettivi importi sono stati prelevati.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
da anticipare dall’appellante, sono posti per due terzi a suo carico e per il resto a carico di __________ __________ __________, cui l’appellante rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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