AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.36
Data decisione, Autorità: 28.02.2002, ICCA
Incarto n. 11.1999.00036
Lugano 8 settembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 16 maggio 1997 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 22 febbraio 1999 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 28 gennaio 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 22 marzo 1999;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29 gennaio 1996 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra __________ __________ (1949) e __________ nata __________ (1948). La convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con la sentenza prevedeva, fra l'altro, le seguenti clausole:
(…)
__________ __________, di formazione __________, dopo avere svolto un'attività saltuaria di operaio indipendente per l'installazione di impianti di ventilazione, lavora alle dipendenze della ditta __________ __________ __________ di __________, guadagnando fr. 1823.90 mensili. __________ __________ è ausiliaria di pulizia al 50% e percepisce fr. 1760.– mensili.
B. Il 16 maggio 1997 __________ __________ ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio, postulando sulla base dell'art. 151 vCC il versamento di un contributo alimentare indicizzato di fr. 620.– mensili a partire dal giugno 1997, come pure il pagamento di fr. 3000.– con interessi al 5% dal 1° giugno 1996 “quale somma da lei anticipata per l'acquisto dell'autovettura”. Nella sua risposta del 17 giugno 1997 __________ __________ si è opposto alla petizione. Entrambi i coniugi hanno postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito la loro posizione. Il 4 dicembre 1997 __________, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). In concreto l'azione riguarda il contributo alimentare per l'ex moglie previsto in una convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata con sentenza del 29 gennaio 1996 (doc. A), come pure la modifica di un obbligo del convenuto nei confronti dell'attrice pattuito nella medesima convenzione (pag. 2, punto 7). Dal profilo sostanziale la causa soggiace dunque al diritto anteriore alla modifica legislativa del 26 giugno 1998. La procedura è disciplinata per converso dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs-recht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC).
Il convenuto ha prodotto il 22 febbraio 1999, con l'appello, un certificato di salario datato 8 febbraio 1999. Ora, l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC prescrive che fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore. Tale disposizione, ripresa e concretata dall'art. 423b cpv. 2 CPC, risulta senz'altro applicabile alla modifica – nel merito – di sentenze di divorzio passate in giudicato secondo il diritto anteriore (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC; cfr. Meier, Nouveau droit du divorce: questions de droit transitoire, in: JdT 2000 I 83 nel mezzo; Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 88 in fine; Sutter/Freiburghaus, loc. cit.). L'esibizione di nuovi documenti in appello è quindi ammissibile ancorché il gravame sia stato inoltrato il 22 febbraio 1999, prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio. Si aggiunga che l'appellante avrebbe in ogni modo potuto esibire il nuovo documento entro il termine assegnato alle parti dal giudice delegato con ordinanza del 27 giugno
Quanto all'appellata, essa ha avuto modo di esprimersi al riguardo. Ne discende che il nuovo documento è ammissibile.
Il Pretore si è interrogato anzitutto sulla natura della richiesta di giudizio, concludendo che in realtà l'attrice non postulava una modifica della sentenza di divorzio, bensì una completazione della disciplina sugli effetti accessori nel caso in cui – contrariamente agli impegni presi – il convenuto non avesse eseguito la metà dei citati lavori di portineria, condizione alla quale la convenzione sugli effetti accessori del divorzio subordinava la rinuncia dell'attrice al contributo alimentare (doc. A, allegato, pag. 2 punto 4). Ciò posto, il primo giudice ha accertato che il convenuto, non avendo rispettato l'obbligo, ha costretto l'attrice a lasciare l'ex appartamento coniugale, nel quale costei aveva potuto abitare senza essere tenuta a corrispondere il canone di locazione altrimenti previsto di fr. 1750.– mensili, oltre le spese accessorie. Ha pertanto condannato il convenuto a versare all'attrice un contributo alimentare di fr. 620.– mensili non indicizzato sulla base dell'art. 152 vCC, non essendo stata dimostrata una colpa di lui nella disunione.
L'appellante contesta che l'attrice abbia chiesto semplicemente di completare la sentenza di divorzio e sostiene che quest'ultima non è lacunosa, ma regola anzi esaurientemente le conseguenze accessorie dello scioglimento del matrimonio. Soggiunge che un'eventuale lacuna sarebbe in ogni caso imputabile soltanto all'ex moglie, la quale non ha preteso alcuna soluzione alternativa nel caso in cui avesse dovuto per una ragione qualsiasi abbandonare l'appartamento. Egli sottolinea inoltre di avere sempre svolto regolarmente i lavori di portineria e asserisce che il suo reddito attuale, come per altro quello conseguito all'epoca del divorzio, non gli consente in alcun modo di corrispondere all'attrice un contributo alimentare senza intaccare il proprio fabbisogno.
L’art. 153 cpv. 2 vCC stabiliva che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti poteva domandare di esserne liberato o che fosse ridotta quando il bisogno più non esistesse o fosse sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondessero all’importo della rendita. La possibilità di aumentare o fissare successivamente il contributo alimentare, diversamente da quanto dispone il nuovo art. 129 cpv. 3 CC, non era prevista invece nell'ordinamento anteriore alla modifica legislativa del 26 giugno 1998. Essa era nondimeno ammessa dalla giurisprudenza e dalla dottrina, a condizione che l'aumento o la successiva fissazione della rendita fossero riservati esplicitamente nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal giudice e che l'attuazione dipendesse dal verificarsi di una determinata circostanza, come per esempio la cessazione dell'attività lucrativa del beneficiario della rendita (DTF 100 II 250 consid. 4b in fine, 80 II 192 seg. consid. 2b, 77 II 28 consid. 3; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 56 ad art. 151 vCC e n. 28 ad art. 152 vCC). La valutazione dei fatti che giustificavano o escludevano la misura richiesta era lasciata al libero apprezzamento del giudice, il quale decideva secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC; Bühler/ Spühler, op. cit., n. 56 e 69 ad art. 153 vCC), la rendita dovendo in ogni caso rimanere adeguata alla capacità economica dell'obbligato e ai bisogni del coniuge che beneficiava del contributo (I CCA, sentenza del 18 maggio 1988 nella causa K. contro P., consid. 1).
In concreto la convenzione sugli effetti accessori del divorzio sottoscritta dalle parti il 22 gennaio 1996 e omologata dal Pretore con sentenza del 29 gennaio 1996 prevedeva – come si è accennato – che l'attrice rinunciava a un contributo alimentare, purché il convenuto eseguisse “la metà dei lavori di portineria relativi agli stabili di via __________ a __________ dove si trova l'ex abitazione coniugale” (doc. A, allegato, pag. 2 punto 4). Le parti hanno dunque sottinteso nella convenzione la facoltà per l'attrice di chiedere il versamento di un contributo alimentare qualora l'ex marito non onorasse l'accordo. La riserva contenuta nella convenzione, per quanto implicita, permette di determinare con sufficiente chiarezza la volontà delle parti. La domanda dell'attrice intesa alla fissazione di un contributo alimentare appare perciò proponibile, giacché la regolamentazione adottata nella convenzione omologata dal giudice non è lacunosa. Né la predetta giurisprudenza esige che le parti determinino in anticipo l'ammontare o la natura di una rendita. Ciò posto, occorre verificare, da un lato, se la condizione cui le parti hanno vincolato l'erogazione di un contributo alimentare all'attrice si sia realizzata e, dall'altro, se siano adempiuti i requisiti legali per il versamento di una rendita.
Dall'istruttoria è emerso che per l'ing. __________ __________, proprietario degli stabili in cui si sarebbero dovute eseguire le prestazioni di portineria, al momento della separazione fra i coniugi “il marito ha continuato a svolgere i lavori (…), sebbene malamente", e "ad un certo punto egli non ha più fatto niente", ciò che ha comportato "la disdetta dell'appartamento e conseguentemente del rapporto di lavoro” (verbale del 17 febbraio 1998, pag. 3 in basso). Il testimone ha confermato che “il contratto di locazione e di lavoro (…) è stato proprio disdetto a causa della carente esecuzione delle opere di portinaio da parte [del convenuto], ciò che aveva provocato delle lamentele degli altri inquilini” (verbale citato, pag. 4 in alto). __________ __________, titolare di uno studio fiduciario con sede in uno degli stabili in questione, ha riferito invero di aver visto regolarmente il convenuto mentre “lavorava nello stabile, eseguendo lavori di pulizia” (verbale citato, pag. 3 in fine). Dalla deposizione non risulta tuttavia fino a quando l'interessato ha continuato a svolgere tali mansioni, né se queste ultime fossero eseguite correttamente, non bastando al riguardo – contrariamente all'opinione del convenuto – l'affermazione del teste “devo dire che puliva” (verbale citato, loc. cit.). Inoltre, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il proprietario degli stabili a rinunciare all'opera dell'ex marito, è pacifico che attualmente costui non esercita più tale attività. Ne discende che la condizione cui la nota convenzione vincolava la rinuncia dell'attrice a riscuotere un contributo alimentare è in ogni caso venuta a cadere, e ciò indipendentemente da eventuali colpe del convenuto nella perdita del lavoro.
L'art. 151 cpv. 1 vCC disponeva che se in conseguenza del divorzio rimanevano pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli doveva corrispondere un’equa indennità. Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 vCC, l’art. 152 vCC prevedeva che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovasse in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, poteva essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle sue condizioni economiche. Al coniuge debitore del contributo, fosse esso fondato sull'art. 151 cpv. 1 vCC o sull'art. 152 vCC, doveva in ogni caso essere garantito almeno il fabbisogno minimo. L'eventuale ammanco rimaneva perciò a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb, 121 I 97, 121 III 301). In concreto dalla sentenza impugnata non risulta alcun accertamento sulla situazione finanziaria dell'ex marito, il primo giudice essendosi limitato a riconoscere all'attrice il contributo alimentare di fr. 620.– mensili perché il convenuto aveva affermato che i lavori di portineria lo avevano occupato a metà tempo e che grazie al suo lavoro l'attrice aveva potuto abitare gratuitamente in un appartamento il cui canone di locazione era di fr. 1750.– oltre le spese (sentenza impugnata, consid. 3). Occorre verificare pertanto se il reddito del convenuto, una volta dedotto il suo fabbisogno minimo, gli permetta ancora di erogare all'ex moglie un contributo alimentare.
Per quel che concerne le entrate dell'appellante, di formazione carrozziere, dal fascicolo processuale si evince che nel 1993 e nel 1994 egli ha svolto solo lavori di portineria, dichiarando un reddito annuo netto di fr. 18 000.–, pari a fr. 1500.– mensili (tassazione 1995/96, nell'incarto fiscale richiamato). Tutto si ignora invece sull'attività e le entrate del convenuto nel 1995. Nella sua risposta del 17 giugno 1997 egli ha dichiarato di esercitare dall'ottobre 1996, ”quale indipendente, un'attività di operaio saltuario per l'installazione di impianti di ventilazione”, coseguendo un reddito “estremamente irregolare” (memoriale citato, ad 2, pag. 3 nel mezzo). Le fatture prodotte dal convenuto attestano al riguardo entrate lorde di fr. 2883.80 per il mese di marzo 1997 (doc. 1), di fr. 4925.– per il mese di aprile 1997 (doc. 2), di fr. 3875.– per il mese di maggio 1997 (doc. 7) e di fr. 3137.50 per il mese di giugno 1997 (doc. 6). Per il mese di gennaio 1997 egli ha affermato, senza essere smentito dall'attrice, di non aver conseguito alcun reddito (risposta, loc. cit.). Ne segue un'entrata media lorda, riportata su cinque mesi, di fr. 2964.25 mensili.
Il convenuto fa valere che nel 1997 una parte considerevole della sua attività è stata svolta fuori Cantone. Egli deduce quindi dalle entrate figuranti nelle citate fatture spese per vitto, alloggio e trasferta pari a complessivi fr. 1500.– mensili (riassunto scritto di risposta allegato al verbale del 17 febbraio 1998, ad. 2, pag. 2 in alto, cui l'attrice fa esplicito riferimento nelle sue osservazioni all'appello, punto 11, pag. 8 nel mezzo). __________ __________, destinatario delle citate fatture, ha dichiarato che quando l'appellante “lavorava oltralpe, le spese le assumevo io in ragione della metà circa, anche un po' di più” (verbale del 28 aprile 1998, pag. 12 in alto). Preso atto di ciò, l'attrice ha in sostanza riconosciuto la metà degli oneri di vitto, alloggio e trasferta invocati dall'ex coniuge (osservazioni all'appello, punto 11, pag. 8 in basso e pag. 9 in alto), che vanno ammessi perciò nella misura di fr. 750.– mensili. Per il 1997 il convenuto ha dunque guadagnato mediamente fr. 2214.25.– mensili, da cui devono ancora essere dedotti gli oneri sociali di fr. 33.15 mensili (doc. 11), per un reddito netto di fr. 2181.10 mensili. Dal certificato di salario 8 febbraio 1999, allegato all'appello, risulta infine che dal 1° marzo 1998 il convenuto è alle dipendenze della ditta __________ __________ __________ di __________ e fino al 31 dicembre 1998 ha ricevuto un salario netto complessivo di fr. 18 239.–, che riportato sull'arco di dodici mesi corrisponde a fr. 1823.90 mensili. Ne discende che le entrate del convenuto ammontano attualmente a fr. 1823.90 mensili netti, mentre in precedenza esse non hanno mai superato i
fr. 2181.10 mensili conseguiti nel 1997.
b) In merito alle spese per l'alloggio, l'attrice contesta la pigione di fr. 920.– mensili addotta dal convenuto al contraddittorio del 17 febbraio 1998 (riassunto scritto di risposta, ad 2, pag. 2 in alto), chiedendo che all'ex marito venga riconosciuto soltanto un onere di fr. 540.– mensili. L'appellata fa nondimeno valere per sé un onere di locazione di fr. 1100.– mensili (osservazioni all'appello, ad 11 pag. 9 in fondo). Ora, questa Camera ha già avuto modo di precisare che i coniugi hanno diritto per principio a un trattamento paritario anche sotto il profilo logistico (I CCA, sentenza del 27 luglio 1999 in re B., consid. 15b; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts-rechts, Berna 1997, pag. 79 n. 02.34). Riconoscere spese di alloggio per fr. 1100.– all'attrice e per fr. 540.– al convenuto offenderebbe in modo flagrante il precetto di uguaglianza. Il canone di locazione di fr. 920.– fatto valere dal convenuto all'udienza del 17 febbraio 1998 resiste pertanto alla critica.
c) Il premio della cassa malati, quantificato dall'appellante in fr. 383.40 (memoriale conclusivo, punto 3), non può per contro essere riconosciuto integralmente. Tale importo comprende in effetti anche il premio per la cassa malati della moglie, che ammonta a fr. 176.40 mensili (doc. 9). All'interessato può essere riconosciuta, quindi, unicamente la quota a suo carico, che corrisponde a fr. 207.– mensili (doc. 10).
d) Il convenuto chiede di inserire nel suo fabbisogno una spesa di fr. 100.– per le imposte. L'onere fiscale corrente rientra per giurisprudenza nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso). Dall'ultima tassazione agli atti risulta che negli anni 1995 e 1996 il convenuto è andato esente da imposta, il suo reddito e la sua sostanza essendo all'epoca inferiori ai limiti imponibili (tassazione del 24 maggio 1996, nell'incarto fiscale richiamato). In mancanza di dati fiscali più recenti, visto il reddito netto conseguito dall'appellante – che supera seppur di poco il minimo imponibile – l'onere fiscale può essere ragionevolmente stimato in fr. 50.– mensili.
e) Il debito di fr. 500.– per l'acquisto di una motocicletta non può essere ammesso, ove appena si consideri che l'appellante, a fronte delle contestazioni sollevate dall'attrice, non ha mai dimostrato la necessità di tale veicolo per l'esercizio della sua professione. Nel certificato municipale 9 giugno 1997 per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria egli ha dichiarato per di più che la moto è stata nel frattempo ceduta a __________ __________ (doc. 5, pag. 2 nel mezzo). Non si vede dunque come possa l'appellante far valere spese per un veicolo di cui non è più proprietario.
f) Quanto alle spese per vitto, alloggio e trasferte fuori Cantone, già si è detto che tali oneri sono legati all'attività svolta dal convenuto per conto di __________ __________, il quale ha dichiarato che la sua collaborazione con il convenuto è cessata alla fine del 1997 (verbale del 28 aprile 1998, pag. 11 in basso). Nulla agli atti induce a ritenere, né l'appellante sostiene, che dopo di allora egli abbia dovuto far fronte a costi analoghi per conseguire lo stipendio di fr. 1823.90 presso la __________ __________ __________ di __________ (v. certificato di salario 8 febbraio 1999). Per questa ragione gli oneri per vitto, alloggio e trasferte, già dedotti dal reddito conseguito nel 1997 (consid. 9), non possono più essere considerati nel calcolo del minimo vitale.
Da quanto precede si desume che, in ultima analisi, l'appellante può contare su un reddito mensile di fr. 1823.90, mentre il suo fabbisogno minimo è di fr. 2202.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, spese per l'alloggio fr. 920.–, premio della cassa malati fr. 207.–, onere fiscale fr. 50.–). Ne risulta un ammanco di 378.10 mensili, ragion per cui egli non appare in grado di corrispondere un contributo alimentare all'ex moglie. Nulla muterebbe al riguardo neppure se si volesse imporre al convenuto, per ipotesi, un aumento dell'attività e imputargli un reddito ipotetico: data la sua età, la sua formazione professionale e la situazione del mercato del lavoro nel settore, non si può infatti ragionevolmente sostenere ch'egli sia in grado di guadagnare più dei fr. 2181.10 mensili netti percepiti nel 1997, anno in cui egli ha conseguito – stando alle risultanze istruttorie – le maggiori entrate. Tale reddito ipotetico non basterebbe nemmeno, comunque sia, a coprire il suo fabbisogno personale di fr. 2202.– mensili. Lo stato di insolvenza in cui egli versa è dimostrato per altro anche dall'estratto 2 settembre 1997 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, da cui risultano ben 51 atti di carenza beni nei suoi confronti, dal 14 settembre 1994 al 15 maggio 1997, per un totale di fr. 218 216.40 (doc. 5a). L'appello si dimostra quindi provvisto di buon diritto e la sentenza impugnata dev'essere riformata di conseguenza.
Il Pretore ha imposto al convenuto di versare all'attrice l'importo di fr. 3000.– con interessi al 5% dal 16 maggio 1997 in restituzione di una somma da egli ricevuta per l'acquisto di un'automobile. In proposito egli ha ritenuto che la richiesta dell'attrice intesa a modificare il punto 7 della convenzione sugli effetti accessori del divorzio dovesse essere “interpretata come una domanda condannatoria relativa alla somma di fr. 3000.–”. Il convenuto non avrebbe per il resto contestato di aver ricevuto tale importo, limitandosi a porre in compensazione un proprio credito di fr. 4000.–, senza dimostrarlo. L'appellante non nega in effetti di avere ricevuto il predetto importo di fr. 3000.–, ma sostiene che l'attrice avrebbe dovuto agire in esecuzione dell'obbligo previsto nella convenzione di divorzio (consegna di un'autovettura) e non chiedere la modifica o la completazione della sentenza di divorzio, ciò che sarebbe inammissibile. Ribadisce inoltre di avere adempiuto in ogni caso il suo impegno svolgendo lavori di carrozziere per conto di moglie e figlio.
a) La convenzione sugli effetti accessori del divorzio prevedeva l'obbligo per il convenuto di consegnare all'attrice “entro 60 giorni dalla sottoscrizione, un'autovettura collaudata ed in buono stato in sostituzione di quella per la quale a suo tempo aveva ricevuto dalla moglie l'importo per il relativo acquisto” (doc. A, allegato, pag. 2 punto 7). L'attrice, come detto, non postula la consegna dell'autovettura, ma conclude per la restituzione della somma versata. Ora, l'art. 107 cpv. 2 CO conferisce bensì al creditore, in un contratto sinallagmatico, la facoltà di rinunciare alla prestazione tardiva e di pretendere il danno derivante dall'inadempimento oppure di recedere dal contratto, ma soltanto se il debitore si trova in mora. Il creditore deve quindi avere assegnato al debitore un congruo termine per l'adempimento (art. 107 cpv. 1 CO), a meno che dal contegno di quest'ultimo risultasse che ciò sarebbe inutile, che la prestazione avesse perduto ogni interesse per il creditore o che i contraenti avessero pattuito un termine perentorio per l'adempimento dell'obbligazione (art. 108 CO; cfr. anche Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, allgemeiner Teil, vol. II, 7ª edizione, pag. 189 seg. n. 3031–3036). Il creditore deve inoltre avere dichiarato immediatamente al debitore la sua intenzione di rinunciare alla prestazione tardiva (art. 107 cpv. 2 CO; Wiegand in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2ª edizione n. 14 ad art. 107 CO).
b) In concreto non risulta dagli atti che, una volta scaduto infruttuoso quello di 60 giorni previsto al punto 7 della convenzione, l'attrice abbia mai assegnato al convenuto un ultimo termine per onorare l'obbligo di consegnarle la nota vettura. Né l'attrice pretende che la fissazione di un termine siffatto fosse inutile a causa del contegno del debitore, oppure che essa avesse perduto ogni interesse alla consegna del mezzo o che il termine previsto dalla convenzione fosse perentorio. Invano si cercherebbe poi nel fascicolo processuale un riscontro qualsiasi in merito a un'eventuale dichiarazione dell'attrice di rinunciare alla consegna dell'autovettura. Ne deriva che in concreto i presupposti degli art. 107 seg. CO non sono lontanamente adempiuti. La richiesta dell'attrice volta alla restituzione dell'importo di fr. 3000.– versato all'ex marito deve quindi essere respinta.
c) Si aggiunga che nell'ambito della procedura di divorzio l'attrice ha dichiarato che la somma per la quale il convenuto si era impegnato a trovare un'autovettura collaudata era stata versata non da lei personalmente, diversamente da quel che risulta dalla convenzione 22 gennaio 1996, bensì da __________ __________ (petizione del 10 marzo 1995, punto 10 pag. 7 a metà, nell'inc. ..__________richiamato). Tale circostanza è stata confermata anche da __________ __________, figlio dell'attrice (verbale del 24 giugno 1998, pag. 14 in fondo). Si volesse ammettere un obbligo di restituzione del convenuto, creditrice della somma versata sarebbe quindi – tutt'al più – __________ __________, ragione per cui non si vede a che titolo l'attrice possa vantare un diritto al riguardo.
d) La domanda di petizione non sarebbe destinata a miglior sorte neppure se configurasse, come pretende l'attrice, una richiesta di modifica della convenzione sugli effetti accessori del divorzio, anziché un'azione condannatoria come ha ritenuto il primo giudice. La modifica di un'obbligazione diversa da una rendita per alimenti non rientra infatti nel campo d'applicazione dell'art. 153 vCC (Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 522 n. 09.103 con richiami di giurisprudenza; Bühler/ Spühler, op. cit., n. 6 ad art. 153 vCC). Né la convenzione firmata dalle parti riserva la possibilità per l'attrice di chiedere un'eventuale modifica dell'obbligo di consegna dell'autovettura in caso di inadempienza dell'ex marito. Anche su questo punto l'appello si dimostra fondato e deve essere accolto.
cpv. 1 CPC) e andrebbero perciò a carico dell'attrice. Data la situazione d'indigenza in cui versa quest'ultima, si può tuttavia prescindere eccezionalmente, per motivi di equità, dal prelievo di tasse e spese per la procedura di appello. Ciò non esonera l'attrice però dal versamento di ripetibili all'appellante. Per quel che concerne le ripetibili di prima sede, il Pretore le ha compensate, senza esprimersi sulla loro entità. Con l'appello il convenuto protesta bensì spese e ripetibili, ma omette di indicare la cifra richiesta. Tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze poste dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. b). Al riguardo l'appello si rivela pertanto irricevibile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione è respinta.
Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
II. Non si riscuotono tasse né spese di appello. __________ __________ rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
III. __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________.
IV. __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
V. Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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