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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.34
Data decisione, Autorità: 09.04.2003, ICCA
Incarto n.: 11.1999.34
Lugano 9 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____. (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione 21 agosto 1995 da
__________ __________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l'appello del 22 febbraio 1999 presentato da __________ __________ contro la sentenza emanata il 15 gennaio 1999 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Se dev'essere accolta la domanda di provvigione ad litem subordinatamente di assistenza giudiziaria contestuale all'appello
Se deve essere accolto l'appello adesivo del 24 marzo 1999 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1939) e __________ nata __________ (1941) si sono uniti in matrimonio il __________ 1969 a __________ (__________). Dall'unione sono nati __________ (__________1970) e __________ (__________1976). Il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il 3 marzo 1989 la separazione per tempo indeterminato tra i coniugi, e ha omologato la convenzione da loro sottoscritta il 23/29 settembre 1988. __________ __________ ha inoltrato azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con petizione del 21 agosto 1995, proponendo per le conseguenze accessorie l'omologazione della convenzione di separazione già sottoscritta dai coniugi. __________ __________ si è opposta al divorzio e in via subordinata ha postulato la concessione di un contributo alimentare mensile maggiorato, la metà della prestazione di libero passaggio accumulata dal marito durante il matrimonio e una provvigione ad litem di fr. 3000.–. Conclusa l'istruttoria, le parti hanno confermato le loro domande di giudizio nei rispettivi memoriali scritti, la convenuta cifrando le proprie richieste con un contributo alimentare mensile di fr. 3472.– mensili, l'accredito di fr. 260 000.– dalla prestazione di libero passaggio del marito e una provvigione ad litem di fr. 4000.–.
B. Statuendo il 15 gennaio 1999, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ingiunto al marito di versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 1800.– vita natural durante della beneficiaria, dal quale dedurre le future rendite delle assicurazioni sociali, ha fatto ordine alla Cassa pensioni __________ di versare in favore dell'istituto di previdenza della moglie fr. 176 000.– e ha stabilito in fr. 4000.– la provvigione ad litem dovuta dal marito alla moglie. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, mentre le ripetibili sono state compensate.
C. Contro la predetta sentenza è insorta __________ __________ con un appello del 22 febbraio 1999 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la domanda di divorzio del marito sia respinta, subordinatamente che il contributo di mantenimento sia fissato in almeno fr. 3000.– mensili e che l'accredito in suo favore dalla cassa pensione del marito sia portato a fr. 260 000.–. Nelle sue osservazioni del 24 marzo 1999 __________ __________ propone la reiezione dell'appello e con appello adesivo postula l'accoglimento delle proprie domande di petizione.
D. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, la presidente di questa Camera ha invitato le parti, il 17 maggio 2000, a formulare eventuali nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento della legge applicabile. Nel suo memoriale del 28 giugno 2000 __________ __________ ha dichiarato di aderire alla domanda di divorzio, postulando la divisione a metà della prestazione di uscita previdenziale del marito e un contributo di mantenimento mensile di almeno fr. 3000.–. __________ __________ ha offerto, nel proprio allegato del 30 giugno 2000, un contributo alimentare mensile di fr. 1800.– vita natural durante, dal quale dedurre le rendite delle assicurazioni sociali e da adeguare al rincaro, si è opposto alla domanda di provvigione ad litem e ha chiesto la condanna della moglie al pagamento di tutti gli oneri processuali, con l'obbligo di rifondergli un'indennità per ripetibili di fr. 4000.–. In via subordinata, egli non si è opposto alla ripartizione della prestazione di uscita previdenziale, da determinare con perizia, e ha negato ogni diritto della moglie a un contributo di mantenimento.
E. All'udienza del 6 novembre 2000 entrambe le parti hanno offerto numerosi mezzi di prova. __________ __________ è stato posto al beneficio del pensionamento anticipato il 1° dicembre 2001, e __________ __________ ha dovuto accettare dal 1° marzo 2002 il pensionamento anticipato proposto dal suo datore di lavoro. I coniugi hanno in seguito raggiunto un accordo sulla pronuncia del divorzio e sugli effetti accessori dello stesso sottoscrivendo il 5 e il 9 dicembre 2002 la relativa convenzione. La giudice delegata ha quindi sentito le parti all'udienza del 23 gennaio 2003, separatamente e insieme, e ha assegnato con ordinanza in calce al verbale di udienza il termine di riflessione di due mesi. __________ __________ e __________ __________ hanno dichiarato il 24 marzo 2003, con due scritti separati, di confermare senza riserve il contenuto della convenzione e la volontà di divorziare.
Considerando
In diritto: 1. In questa sede erano litigiose la pronuncia del divorzio e le sue conseguenze accessorie. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio l'appellante ha dichiarato di aderire alla domanda di divorzio del marito, già accolta dal Pretore e oggetto di impugnazione. Nel corso dell'istruttoria le parti hanno poi risolto anche tutte le controversie sugli effetti del divorzio con la convenzione sottoscritta il 5 e il 9 dicembre 2002, che è stata sottoposta a questa Camera per omologazione. La giudice delegata ha sentito entrambi i coniugi, separatamente e insieme, all'udienza del 23 gennaio 2003 e ha accertato che essi hanno sottoscritto di loro libera scelta e dopo matura riflessione la convenzione, la quale è chiara e completa e non appare manifestamente inadeguata (art. 140 cpv. 2 CC). Il divorzio può dunque essere pronunciato secondo il nuovo diritto (art. 7a tit. fin CC) in accoglimento della richiesta comune (art. 111 CC, al quale rinvia l'art. 116 CC).
Entrambi i coniugi, come si è visto, sono stati posti al beneficio del pensionamento anticipato, il marito il 1° dicembre 2001 e la moglie il 1° marzo 2002. Non è di conseguenza più possibile dividere le rispettive prestazioni d'uscita della previdenza professionale. I coniugi hanno pattuito nella citata convenzione il versamento alla ex moglie di un'indennità di fr. 50 000.– secondo l'art. 124 CC e un contributo di mantenimento di fr. 1800.– mensili vita natural durante, non riducibile. La Cassa pensioni __________, alla quale è affiliato l'attore, ha confermato il 19 giugno 2002 che l'ex coniuge potrebbe pretendere una rendita vedovile in caso di decesso del suo assicurato qualora fosse a quel momento al beneficio di un contributo alimentare, e ha precisato che dopo l'età ordinaria del pensionamento AVS la rendita di vecchiaia percepita dalla beneficiaria non sarebbe dedotta dall'eventuale rendita vedovile. La previdenza futura dell'appellante risulta così garantita e non vi sono dunque ostacoli all'omologazione dell'accordo (art. 124 e 141cpv. 3 CC).
Dalla documentazione agli atti e dalle allegazioni delle parti risulta che il contributo alimentare mensile di fr. 1800.– pattuito copre, con le entrate mensili di fr. 1144.– di cui la ex moglie dispone, il suo debito mantenimento. La previdenza professionale, come si è detto, è garantita con il riconoscimento di un contributo di mantenimento vita naturale durante, che fonda il diritto della ex moglie a una rendita di previdenza in caso di morte dell'ex marito, e con l'indennità di fr. 50 000.–. Al momento della sottoscrizione dell'accordo l'ex marito aveva un reddito complessivo di fr. 6751.– e un fabbisogno di fr. 3822.68. La sua notifica della tassazione 29 gennaio 2001 attesta un reddito imponibile di fr. 63 392.– e una sostanza imponibile di fr. 101 905.–, mentre la notifica di tassazione del 14 gennaio 2002 della convenuta indica un reddito imponibile di fr. 37 733.– e una sostanza imponibile di fr. 56 319.–.
Con la nota convenzione l'ex marito si è impegnato a saldare il debito di cui all'esecuzione n. 578946, relativo ai contributi di mantenimento arretrati. All'udienza del 23 gennaio 2003 le parti hanno confermato alla giudice delegata l'adempimento di tale obbligo. Esse hanno inoltre rilevato due errori di battitura nelle premesse della convenzione (verbale d'udienza del 23 gennaio 2003, pag. 1 in fine).
L'omologazione della convenzione sulle conseguenze accessorie rende senza interesse l'appello del 22 febbraio 1999 e l'appello adesivo del 24 marzo 1999, che devono dunque essere stralciati dai ruoli per intervenuto accordo. Le parti hanno previsto nella citata convenzione di ripartire a metà gli oneri della procedura di appello e di compensare le ripetibili (punto 7.1), rendendo così priva d'oggetto la domanda di provvigione ad litem subordinatamente di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie contestualmente all'appello, come pure si sono date atto di aver già provveduto a suddividere i costi della procedura di prima sede (punto 7.2).
Per questi motivi,
vista anche sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Il matrimonio celebrato a __________ (__________) il __________ 1969 fra __________ __________ (__________1939) e __________ nata __________ (____________________1941) è sciolto per divorzio.
La convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta il 5/9 dicembre 2002 da __________ __________ e __________ __________ è omologata.
La convenzione 5/9 dicembre 2002 è allegata alla presente sentenza quale parte integrante del presente dispositivo.
L'appello, la domanda di provvigione ad litem subordinatamente di assistenza giudiziaria e l'appello adesivo sono dichiarati privi di interesse e sono stralciati dai ruoli per intervenuto accordo.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 350.–
fr. 1100.–
sono posti a carico delle parti in solido, compensate le ripetibili.
avv. __________ __________ __________, __________;
avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione:
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;
agli uffici dello Stato civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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