AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.32
Data decisione, Autorità: 21.12.2001, ICCA
Incarto n.: 11.1999.00032 (Rinvio TF)
Lugano 21 dicembre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (modifica del contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 agosto 1997 da
__________ __________,
(rappresentato dalla madre __________ __________, __________, e patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(ora patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 marzo 1998 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 23 marzo 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1964) ha dato alla luce __________ il __________ 1993, che è stato riconosciuto il 22 ottobre 1993 da __________ __________ (1952). Quest'ultimo, coniugato con __________ __________ (1957) e padre di __________ (__________1976) e __________ (__________1984), ha sottoscritto il 14 gennaio 1994 un contratto di mantenimento in virtù del quale egli si impegnava a versare per il figlio minore, oltre agli assegni familiari, un contributo mensile indicizzato di fr. 400.– fino al 6° anno d'età, di fr. 450.– fino al 12° anno, di fr. 550.– fino al 16° anno e di fr. 650.– fino al 20° anno. Il contratto è stato ratificato dalla Delegazione tutoria il 21 marzo 1994 e un ricorso interposto dalla madre contro tale risoluzione è stato respinto il 20 dicembre 1994 dalla Divisione degli interni. __________ , rappresentato dalla madre, ha promosso il 23 marzo 1995 un'azione di mantenimento davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. L'azione è stata respinta con sentenza del 30 ottobre 1995 (inc. ..).
B. __________ __________ ha nuovamente instato il 4 agosto 1997 davanti al medesimo Pretore perché, conferitogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il contributo alimentare predetto fosse aumentato a fr. 450.– mensili dal 4° al 6° anno d'età, a fr. 700.– fino al 12° anno, a fr. 755.– fino al 16° anno e a fr. 1000.– fino al 20° anno o al termine degli studi. Egli ha formulato la stessa domanda già in via provvisionale. Alla discussione del 4 settembre 1997 __________ __________ si è opposto all'istanza. Esperita l'istruttoria cautelare e di merito, le parti hanno ribadito il loro punto di vista nel rispettivo memoriale conclusivo, rinunciando al dibattimento finale. Statuendo il 23 marzo 1998 con un giudizio unico sulla domanda cautelare e su quella di merito, il Pretore ha accolto l'istanza. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.–, sono state poste a carico di __________ __________, tenuto a rifondere all'istante fr. 2500.– per ripetibili. __________ __________ è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Insorto contro il giudizio del Pretore con un appello del 31 marzo 1998, __________ __________ ha concluso per la reiezione dell'istanza. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 1998 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. In uno scritto del 30 aprile 1998 __________ __________ si è opposto alla concessione dell'assistenza giudiziaria al figlio e, in subordine, ha concluso perché tale beneficio fosse limitato alla dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia. Con sentenza del 25 agosto 1998, questa Camera ha accolto l'appello e ha riformato il giudizio del Pretore nel senso che ha respinto l'istanza e ha posto gli oneri di primo grado a carico di __________ __________. Non sono state prelevate tasse o spese d'appello, ma l'istante è stato condannato a rifondere a __________ __________ fr. 800.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellato è stata respinta.
D. Contro tale sentenza __________ __________ ha introdotto il 5 ottobre 1998 un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, in cui ha chiesto l'annullamento del dispositivo che respingeva la domanda di gratuito patrocinio, e un ricorso per riforma, nel quale ha postulato la modifica del giudizio impugnato nel senso di respingere l'appello. Statuendo il 12 novembre 1998, il Tribunale federale ha accolto entrambi i ricorsi, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a questa Camera per nuovo giudizio. Esso ha considerato, in sostanza, che il mancato aumento del contributo alimentare in favore dell'istante violasse il principio della parità di trattamento tra i figli minorenni del convenuto. Il Tribunale federale ha rilevato inoltre che il giudizio cantonale non conteneva accertamenti “sulle possibilità di reddito future della madre naturale”, necessari per statuire sul postulato aumento dei contributi futuri.
E. La giudice delegata ha sentito le parti a un'udienza del 21 aprile 1999 e ha disposto nuovi accertamenti volti a chiarire gli elementi di reddito e di sostanza decisivi per il giudizio, sui quali le parti hanno avuto modo di esprimersi. Completata l'istruttoria e aggiornati i dati relativi alla situazione finanziaria, le parti hanno confermato le loro domande al dibattimento finale del 14 maggio 2001 sulla scorta di un memoriale conclusivo.
Considerando
in diritto: 1. Per l'art. 286 cpv. 2 CC il contributo alimentare che un genitore non affidatario è tenuto a stanziare al figlio può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer in: Berner Kommentar, Berna 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC). Tale norma vale anche per la modifica di contributi convenzionali, salvo stipulazione contraria approvata dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 287 cpv. 2 CC; Hegnauer, op. cit., n. 43 ad art. 286 CC). Nella determinazione dei contributi alimentari per i figli (così come di ogni altra questione loro inerente: affidamento, diritto di visita ecc.) vige la massima ufficiale illimitata: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). Quanto al contributo, esso va commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e deve tenere conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore non affidatario alle cure di lui (art. 285 cpv. 1 CC, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000). Il coniuge di un genitore di figlio nato da una relazione extraconiugale non deve invece contribuire – per principio – al mantenimento di quest'ultimo. Se le disponibilità del genitore non sono sufficienti, egli deve nondimeno tollerare che il contributo del coniuge alla famiglia venga ridotto e può finanche essere tenuto – se le circostanze lo esigono – a riprendere o a estendere la propria attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 143 ad art. 159 CC; Hausheer/Brunner in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 127 n. 3.24).
In concreto il Pretore, ritenuto che la situazione finanziaria delle parti era mutata in modo rilevante e durevole dalla fissazione del contributo iniziale avvenuta con l'accordo del 14 gennaio 1994 (doc. 18), aveva accertato un reddito complessivo della famiglia del convenuto di fr. 7517.– mensili e aveva calcolato il relativo fabbisogno minimo in fr. 6523.– mensili, inclusi fr. 1040.– per il fabbisogno in denaro del figlio minorenne. Donde un'eccedenza di fr. 994.– mensili, con la quale il convenuto sarebbe stato in grado di far fronte all'adeguamento del contributo alimentare nella misura richiesta dall'istante. Il Pretore non aveva tenuto conto invece dello stipendio di fr. 1501.– mensili percepito dalla madre dell'istante per la sua attività di segretaria a tempo parziale, giacché tale entrata – stando al primo giudice – non le avrebbe nemmeno consentito di sopperire al proprio fabbisogno minimo.
L'appellante nega che la sua situazione finanziaria sia migliorata dal 1994 o che sia altrimenti intervenuta una modifica rilevante delle circostanze dopo la fissazione del contributo iniziale. I requisiti cui l'art. 286 cpv. 2 CC subordina l'aumento del contributo per il figlio non sarebbero dunque adempiuti. Nel suo memoriale conclusivo del 14 maggio 2001 egli rileva inoltre che – contrariamente all'opinione espressa dal Tribunale federale nella sentenza sul ricorso per riforma – il contributo vigente non lede in alcun modo la parità di trattamento fra i propri figli minorenni, poiché entrambi si vedono garantito il rispettivo fabbisogno. Egli soggiunge che la madre dell'istante dovrebbe essere chiamata anch'essa a contribuire al mantenimento del figlio con le proprie disponibilità. Tanto più che, alla morte del padre avvenuta il
10 giugno 1999, essa avrebbe ereditato una sostanza di circa
fr. 50 000.– con i quali potrebbe senz'altro migliorare il proprio tenore di vita e quello dell'istante. Ne conclude, l'appellante, che la sentenza del Pretore dev'essere riformata nel senso di confermare il contributo alimentare previsto nel contratto di mantenimento del 14 gennaio 1994.
Per quel che riguarda anzitutto la situazione finanziaria delle parti al momento in cui è stata presentata l'istanza di modifica, nell'agosto del 1997, questa Camera ha già avuto modo di accertare – nella sua sentenza del 25 agosto 1998 – che l'appellante aveva beneficiato di un miglioramento globale delle sue condizioni economiche, dovuto fra l'altro all'indipendenza economica del figlio maggiore e a una riduzione degli interessi ipotecari. La Camera ha stabilito al riguardo, con motivazione particolareggiata (consid. 3 a 6, inc. ..__________), un reddito complessivo della famiglia del convenuto di fr. 7517.– mensili, di cui fr. 6017.– conseguiti dal marito e fr. 1500.– dalla moglie, come pure un fabbisogno familiare (compreso quello in denaro del figlio minorenne di fr. 1040.–) pari a fr. 6592.– mensili. Siffatti accertamenti non sono stati criticati, di per sé, dal Tribunale federale. Non soccorre dunque riprendere le diffuse argomentazioni della sentenza predetta su questo punto, alla quale si rinvia. Il Tribunale federale ha ritenuto però – come detto – che per determinare il contributo alimentare litigioso occorresse tener conto anche delle eventuali disponibilità della madre dell'istante (consid. 3, pag. 6). Esso ha ravvisato inoltre una disparità di trattamento tra i figli minorenni del convenuto, laddove all'istante è stato riconosciuto un fabbisogno notevolmente inferiore a quello stabilito per l'altro figlio.
Riguardo alla situazione finanziaria della madre al momento in cui è stata presentata l'istanza, dagli atti risulta che essa ha una formazione di tipo commerciale e lavora dal 1° aprile 1997 come segretaria a tempo parziale presso la __________ __________ __________ di __________. Nel 1997 le sue entrate si attestavano a fr. 19 715.90 annui netti (certificati di salario e dichiarazione della Cassa di disoccupazione allegati alla dichiarazione fiscale 1999/2000, nel fascicolo richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione), pari a fr. 1643.– mensili (arrotondati). Gli assegni integrativi di fr. 2778.– (certificato dell'Istituto delle assicurazioni sociali allegato alla dichiarazione fiscale citata) non vanno invece computati. A parte il fatto che essi sono destinati a coprire il fabbisogno del figlio e non costituiscono un reddito della madre (I CCA, sentenza del 10 agosto 2001 nella causa C. P.; Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 21 ad art. 285 CC), tali prestazioni sono sussidiarie rispetto all'obbligo di mantenimento dei genitori, giacché dipendono dalle possibilità finanziarie del genitore affidatario e dal contributo alimentare percepito dall'altro genitore (art. 24 cpv. 1 lett. c della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1). Dovendo la madre occuparsi di un figlio di quattro anni, non si poteva altresì ragionevolmente pretendere – nel 1997 – la ricerca di un lavoro più remunerato, né tanto meno un'estensione dell'attività lucrativa.
Il giudizio del Pretore non conteneva accertamenti in merito al fabbisogno della madre nel 1997. Dal fascicolo processuale risulta nondimeno ch'essa doveva versare una pigione di fr. 600.– mensili (contratto di locazione allegato al doc. A), da cui occorre dedurre una quota di fr. 200.– mensili già compresa nel fabbisogno del figlio (sotto, consid. 6), onde un onere d'alloggio di fr. 400.– mensili. Essa doveva far fronte inoltre a un premio della cassa malati, deduzion fatta del sussidio cantonale di fr. 141.35, pari a fr. 67.95 mensili (polizza allegata al doc. A). Alla madre va altresì riconosciuto l'onere di trasferta di fr. 200.– mensili prospettato nell'istanza (pag. 6 verso l'alto), dovendo essa utilizzare la propria automobile per recarsi al lavoro e avendo il Pretore inserito nel fabbisogno del padre fr. 440.– mensili per il medesimo titolo (sentenza impugnata, pag. 5 verso l'alto). Nel 1997 l'interessata non ha dovuto invece sopportare oneri fiscali, il suo reddito e la sua sostanza essendo inferiori ai minimi imponibili (tassazione 1997/98 nell'incarto fiscale richiamato dal Pretore). Il fabbisogno minimo di lei per il 1997, in definitiva, può essere fissato in fr. 1692.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo in vigore nel 1997 fr. 1025.–, onere d'alloggio fr. 400.–, premio della cassa malati fr. 67.–, spese di trasferta fr. 200.–). Ne discende che, con le sue entrate di fr. 1643.– mensili, essa non era neppure in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo – intangibile (DTF 127 III 70 consid. 2c) – sicché essa non poteva essere chiamata a contribuire finanziariamente al sostentamento del figlio.
fr. 60.– (stimati) dal premio familiare della cassa malati e una di fr. 260.– mensili dalle spese per l'alloggio (oneri già compresi nel fabbisogno del figlio), per un fabbisogno residuo della famiglia di fr. 5232.– mensili. Inoltre, in base all'attuale giurisprudenza fondata sulla dottrina più aggiornata, questa Camera inserisce ora nel fabbisogno di un coniuge il minimo esistenziale del diritto esecutivo per una persona sola, indipendentemente dall'eventuale convivenza con terzi (da ultimo: I CCA, sentenza del 6 settembre 2001 in re C., consid. 7; cfr. per l'alloggio FamPra.ch 2000 pag. 135). Il minimo esistenziale del diritto esecutivo per l'appellante e la moglie dev'essere fissato pertanto in fr. 1025.– mensili ciascuno (edizione del 1° gennaio 1994), anziché in complessivi fr. 1370.– mensili, ciò che porta il fabbisogno minimo della famiglia (senza quello in denaro dei figli) a fr. 5912.– mensili e le relative disponibilità a fr. 1605.– mensili (reddito familiare di fr. 7517.– meno il fabbisogno di fr. 5912.–).
Le raccomandazioni edite dall'Ufficio per la gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante, prevedevano – nell'edizione del gennaio 1996 – un fabbisogno medio in denaro per un bambino di 4 anni di fr. 700.– mensili, al quale occorreva aggiungere fr. 250.– (pari alla metà dell'importo stabilito per la cura e l'educazione) poiché la madre lavorava a tempo parziale (cfr. Rep. 1996 pag. 117), per un totale di fr. 950.– mensili. Per un ragazzo di 13 anni il fabbisogno medio in denaro era invece di fr. 1040.– mensili, cui bisognava aggiungere fr. 120.– (metà dell'importo corrispondente alla cura e all'educazione) per tenere conto del fatto che nel 1997 l'appellante lavorava a tempo pieno e la moglie a tempo parziale, per un totale di fr. 1160.– mensili. Se ne desume che il fabbisogno in denaro dei figli minorenni, di complessivi fr. 2110.– mensili (fr. 950.– per l'istante e
fr. 1160.– per l'altro figlio) non era coperto dalle eccedenze della famiglia del padre, di fr. 1605.– mensili. Nessun obbligo di mantenimento essendo prioritario sull'altro, gli importi dovevano essere ridotti in proporzione. Donde un contributo alimentare per l'istante, nel 1997, di fr. 720.– mensili (arrotondati), al quale l'appellante era in grado di sopperire con la metà delle eccedenze familiari di sua spettanza, di fr. 802.50 mensili. Il contributo stabilito dal Pretore deve pertanto essere rivalutato – d'ufficio – in tale misura, e ciò a decorrere dalla presentazione dell'istanza di modifica, nell'agosto del 1997.
Dagli atti si desume però che nel frattempo le entrate della madre dell'istante sono considerevolmente aumentate, passando da fr. 1643.– nel 1997 a fr. 2292.– mensili nel 1998 (certificati di salario allegati alla dichiarazione fiscale 1999/2000, nel fascicolo richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione). Nonostante un aumento del canone di locazione di fr. 100.– mensili (estratti conto postali esibiti in appello), l'interessata conservava un margine di fr. 500.– mensili (entrate di fr. 2292.– meno il fabbisogno di fr. 1792.–). Conformemente al principio sancito dal Tribunale federale nella sentenza sul ricorso per riforma (consid. 3 in fine), si può dunque ragionevolmente pretendere che la madre contribuisca con il proprio agio di fr. 500.– mensili a sopperire in parte al fabbisogno del proprio figlio (fr. 950.– mensili). Donde un contributo alimentare per l'istante, dal 1° gennaio 1998, di fr. 450.– mensili (fabbisogno di fr. 950.– meno la quota a carico della madre, di fr. 500.–), che il padre era in grado di corrispondere con la metà delle eccedenze familiari di sua spettanza (fr. 802.50 mensili, consid. 6). E ciò senza intaccare le disponibilità della moglie, destinate a coprire il residuo del fabbisogno del figlio comune non coperto dal contributo finanziario del marito.
Il 18 gennaio 1999 l'istante ha compiuto 6 anni, di modo che secondo le raccomandazioni dell'Ufficio per la gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996) il suo fabbisogno in denaro è passato da fr. 950.– a fr. 1130.– mensili (fr. 980.– e metà dell'onere di fr. 300.– per la cura e l'educazione, l'altra metà essendo prestata in natura dalla madre). Il reddito netto dell'appellante, comprese le indennità supplementari, è aumentato nel frattempo di circa fr. 50.– mensili (dichiarazione 24 gennaio 2000 del datore di lavoro esibita in appello) e quello della madre di fr. 260.– mensili, passando da fr. 2292.– a fr. 2552.– mensili (certificato di salario 1999 presentato in appello). L'onere ipotecario a carico dell'appellante è inoltre diminuito approssimativamente di fr. 115.– mensili (avviso di debito del 25 gennaio 2000 esibito in appello). Non risultando altre variazioni di rilievo nella situazione finanziaria delle parti, le eccedenze della famiglia del convenuto si sono attestate perciò a fr. 1770.– mensili (eccedenze nel 1998 fr. 1605.– + aumento salariale fr. 50.– + diminuzione dell'onere ipotecario fr. 115.–) e il margine della madre dell'istante a fr. 760.– mensili (agio nel 1998 fr. 500.– + aumento salariale fr. 260.–). Il fabbisogno in denaro dei figli minorenni del convenuto, di fr. 2290.– mensili (fr. 1130.– per l'istante e fr. 1160.– per il fratellastro) risulta dunque coperto dalle disponibilità complessive dei tre genitori di fr. 2530.– mensili (eccedenze della famiglia del convenuto fr. 1770.– e agio della madre dell'istante fr. 760.–). Ripartendo il fabbisogno in denaro dell'istante (fr. 1130.– mensili) fra i genitori in proporzione dei rispettivi margini (fr. 885.– per il padre, fr. 760.– per la madre), il contributo a carico dell'appellante dal 1° febbraio 1999 dev'essere fissato, in ultima analisi, a fr. 610.– mensili (arrotondati). Tale importo è ancora una volta coperto dalle disponibilità del padre di fr. 885.– mensili, sicché il contributo stabilito dal Pretore va riformato di conseguenza.
Il 1° gennaio 2000 l'Ufficio per la gioventù (ora Ufficio per la gioventù e l'orientamento professionale) del Canton Zurigo ha aggiornato i dati relativi al fabbisogno dei figli, i quali prevedono ora – per un bambino dell'età dell'istante (6 anni compiuti) – un fabbisogno in denaro di fr. 1340.– mensili, cui bisogna aggiungere la metà dell'importo di fr. 210.– per la cura e l'educazione prestate in natura dalla madre (che, come detto, lavora a tempo parziale), per un totale di fr. 1550.– mensili. Il fabbisogno del figlio quindicenne dell'appellante si attesta secondo le medesime raccomandazioni a fr. 1770.– mensili (fr. 1620.– più la metà di
fr. 300.– per la cura e l'educazione prestate in natura dalla moglie dell'appellante). Dal fascicolo processuale emerge d'altro canto che la madre dell'istante, in seguito alla morte del padre (avvenuto il __________ 1999), ha ereditato fr. 46 592.– (tassazione del 24 agosto 2000, nel fascicolo richiamato dall'Ufficio delle imposte di successione e di donazione). Pur tenendo conto dell'imposta di successione (fr. 912.50) e di un debito di fr. 5403.– nei confronti dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (dichiarazione 18 settembre 1998 dell'Ufficio medesimo prodotta in appello), si può ragionevolmente pretendere che la madre metta a profitto almeno fr. 30 000.– di tale somma. Considerati i tassi d'interesse notoriamente praticati dagli istituti bancari per un investimento sicuro a medio termine, come pure la loro presumibile evoluzione futura, si giustifica di applicare al capitale un saggio annuo del 3%. Appare equo perciò imputare alla madre, dal 1° gennaio 2000, un reddito annuo della sostanza di fr. 900.–(fr. 75.– mensili). Il margine in suo favore deve dunque essere aumentato da fr. 760.– a fr. 835.– mensili.
Ciò posto, a un fabbisogno in denaro dei figli minorenni di fr. 3320.– mensili (fr. 1550.– per l'istante e fr. 1770.– per l'altro figlio) corrispondeva nel 2000 una disponibilità dei tre genitori di fr. 2605.– mensili (fr. 1770.– e fr. 835.–). E siccome nessun contributo, come detto, è prioritario sull'altro, occorreva ridurre le somme in proporzione. Onde un obbligo alimentare complessivo dei genitori nei confronti dell'istante, dal 1° gennaio 2000, di
fr. 1215.– mensili (arrotondati), di cui fr. 835.– a carico della madre (in base al suo agio di pari importo) e fr. 380.– a carico dell'appellante. Tale cifra è finanche inferiore al contributo alimentare di fr. 450.– mensili indicizzati previsto nel contratto di mantenimento del 14 gennaio 1994 (doc. 18, punti 1 e 2). Non avendo il convenuto postulato alcuna riduzione del suo obbligo alimentare, quest'ultimo contributo – che adeguato al rincaro corrispondeva, il 1° gennaio 2000, a fr. 470.– mensili (arrotondati) – deve pertanto essere confermato.
a) In concreto la moglie dell'appellante, che ha compiuto 42 anni il 26 maggio 1999, non pretende essere cagionevole di salute e già lavora a tempo parziale alle dipendenze della società __________ __________ __________ __________ di __________. Né risulta che essa non sia in grado di estendere la propria occupazione presso l'attuale datore di lavoro o di svolgere un'attività analoga per terzi. Si può ragionevolmente pretendere dunque che aumenti la sua attività lucrativa per sopperire all'ammanco della famiglia, aumentando il proprio reddito di almeno fr. 1500.– mensili (pari al reddito accertato da questa Camera con sentenza del 25 agosto 1998 per la sua attività a metà tempo). Le disponibilità familiari passerebbero così da fr. 1770.– a fr. 3270.– mensili.
b) In simili circostanze, tuttavia, l'interessata non sarebbe più in grado di prestare al proprio figlio cura e educazione in natura, sicché il fabbisogno del ragazzo aumenterebbe da fr. 1770.– a fr. 1920.– mensili. Onde un fabbisogno complessivo dei figli di fr. 3470.– mensili (fr. 1550.– per l'istante e fr. 1920.– per il fratellastro), che risulta coperto dalle disponibilità dei tre genitori, di fr. 4105.– mensili (eccedenze della famiglia del convenuto fr. 3270.– e margine della madre dell'istante fr. 835.–). L'obbligo alimentare nei confronti dell'istante può dunque essere aumentato, dal 1° maggio 2000, a fr. 1550.– mensili, di cui fr. 835.– a carico della madre (in base al suo agio di pari importo) e fr. 715.– a carico del padre.
fr. 3270.– a fr. 2820.– mensili e di quelle della madre dell'istante da fr. 835.– a fr. 610.– mensili. Onde una disponibilità complessiva dei genitori di fr. 3430.– mensili, che non basta – seppur di poco – a far fronte ai fabbisogni in denaro dei figli di complessivi fr. 3470.– mensili (fr. 1550.– per l'istante e fr. 1920.– per l'altro figlio). La riduzione proporzionale degli obblighi di mantenimento porta a un onere dei genitori nei confronti dell'istante di fr. 1530.– mensili (arrotondati), di cui fr. 610.– a carico della madre (in base alle sue disponibilità) e fr. 920.– a carico del padre.
(fr. 660.– mensili). Già si è detto però che se le disponibilità del genitore non sono sufficienti, il coniuge deve tollerare – se non l'imputazione di un reddito ipotetico – quanto meno una riduzione del contributo del genitore alla famiglia (sopra, consid. 1).
fr. 1550.– a fr. 1770.– mensili (fr. 1620.– più metà dell'importo di
fr. 300.– per la cura e l'educazione). Non essendo al momento prevedibili altri cambiamenti nella situazione finanziaria delle parti, le disponibilità dei genitori e della moglie dell'appellante
(fr. 1930.– mensili: consid. 12) consentiranno dunque di far fronte al mantenimento dell'istante. Ripartendo il fabbisogno di
fr. 1770.– mensili fra i genitori in proporzione alle rispettive disponibilità (fr. 660.– per il padre, fr. 610.– per la madre), il contributo alimentare a carico dell'appellante dal 1° febbraio 2005 dev'essere fissato in fr. 920.– mensili (arrotondati). Anche in questo caso il contributo per il figlio è superiore alla metà delle eccedenze che spettano all'appellante (fr. 660.– mensili), ragion per cui la moglie dovrà tollerare un'ulteriore riduzione della partecipazione finanziaria del coniuge alla famiglia.
Essa non sarà più in grado, d'altro canto, di prestare al figlio cura e educazione in natura, sicché il fabbisogno del ragazzo aumenterà da fr. 1770.– a fr. 1920.– mensili. Quest'ultimo importo risulta ampiamente coperto dalle disponibilità dei genitori, senza la moglie dell'appellante, di fr. 2770.– mensili (fr. 660.– per il padre e fr. 2110.– per la madre). L'obbligo alimentare nei confronti dell'istante va in definitiva fissato, dal 1° febbraio 2009, in fr. 1920.– mensili, di cui fr. 1460.– (arrotondati) sarebbero a carico della madre (in proporzione alle sue disponibilità) e fr. 460.– a carico del padre. Tale importo risulta però inferiore al contributo alimentare di fr. 650.– mensili indicizzati pattuito il 14 gennaio 1994 (doc. 18, punti 1 e 2). Non avendo il convenuto postulato alcuna riduzione del suo obbligo alimentare, quest'ultimo contributo (che adeguato al rincaro corrisponde attualmente a fr. 695.– mensili arrotondati) dev'essere confermato. L'obbligo alimentare del padre va mantenuto fino al compimento del 20° anno d'età (art. 13c tit. fin. CC), ossia fino al __________ 2013. Non si giustifica per converso di stabilire un contributo oltre quella data (art. 277
cpv. 2 CC), non essendo al momento possibile formulare previsioni attendibili sulla durata della formazione dell'istante.
fr. 715.– mensili dal 1° maggio al 31 dicembre 2000, di fr. 920.– mensili dal 1° gennaio 2001 al 30 aprile 2002, di fr. 800.– mensili dal 1° maggio 2002 al 31 gennaio 2005, di fr. 920.– mensili dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2009 e di fr. 695.– mensili dal
1° febbraio 2009 al 18 gennaio 2013. Il contributo sarà adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2003 (in base all'indice del precedente mese di novembre, con riferimento all'indice del mese di ottobre 2001), a meno che il convenuto dimostri che il suo salario non sia stato adeguato al rincaro (cfr. DTF 127 III 294 consid. 4a).
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'istante con le osservazioni all'appello non merita accoglimento. Come si è visto, in effetti, i genitori dell'istante – il cui obbligo di mantenimento nei confronti dei figli minorenni è prioritario rispetto all'assistenza dello Stato (DTF 119 Ia 134) – dispongono di mezzi finanziari sufficienti a far fronte agli oneri d'appello. La madre, in particolare, può contare, oltre che sul proprio stipendio, su una sostanza di fr. 46 592.– ereditata il 10 giugno 1999 (sopra, consid. 9). Pur considerando che essa dovrà investire fr. 30 000.– per coprire una parte del fabbisogno in denaro dell'istante e deve far fronte a un debito di fr. 5403.– nei confronti dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (sopra, loc. cit.), con l'importo residuo di oltre fr. 10 000.– essa è senz'altro in grado di sopperire alle spese di causa del figlio. Se ne conclude che, a prescindere dalla parvenza di buon esito della resistenza all'appello (art. 157 CPC), l'istante non può essere considerato indigente (art. 155 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
fr. 720.– mensili fino al 31 dicembre 1997;
fr. 450.– mensili fino al 31 gennaio 1999;
fr. 610.– mensili fino al 31 dicembre 1999;
fr. 470.– mensili fino al 30 aprile 2000;
fr. 715.– mensili fino al 31 dicembre 2000;
fr. 920.– mensili fino al 30 aprile 2002;
fr. 800.– mensili fino al 31 gennaio 2005;
fr. 920.– mensili fino al 31 gennaio 2009;
fr. 695.– mensili fino al 18 gennaio 2013.
Il contributo alimentare sarà adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2003 (in base all'indice del precedente mese di novembre, con riferimento all'indice del mese di ottobre 2001), salvo che __________ __________ dimostri il mancato adeguamento del suo stipendio al rincaro.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.–, sono poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 1250.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 250.–
fr. 700.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di __________ __________, al quale __________ __________ rifonderà fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
III. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
IV. Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster