AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.27
Data decisione, Autorità: 02.04.1999, ICCA
Incarto n.: 11.99.00027
Lugano 02 aprile 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 6 ottobre 1997 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato l’11 febbraio 1999 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 gennaio 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1956), cittadino spagnolo, e __________ __________ (1957), cittadina italiana, si sono sposati a __________ il __________ __________ 1982, dopo un periodo di convivenza durante il quale è nata il __________ 1979 la figlia __________. Il marito lavora all’ __________ di __________, la moglie ha cominciato a lavorare nel 1986 come cassiera per il ristorante __________ a Locarno e dal 1° febbraio 1996 è cassiera a tempo parziale per la filiale __________ di __________. I coniugi si sono separati nel giugno 1997, quando la moglie è rimasta nell’appartamento di __________ con la figlia e il marito si è trasferito in un proprio appartamento.
B. Il 9 gennaio 1997 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 5 febbraio 1997. Il 3 ottobre 1997 essa ha intentato azione di divorzio, chiedendo l’affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre), un contributo mensile indicizzato di fr. 1’300.– per sé e uno di 700.– per la figlia fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, l’assegnazione in uso del mobilio esistente nell’appartamento, la proprietà di un veicolo __________ “__________ ” e infine un credito pari alla metà della differenza dei rispettivi averi di cassa pensione. In via cautelare essa ha postulato un contributo alimentare per sé e per la figlia di uguale importo. All’udienza del 14 novembre 1997 le parti hanno concordato il versamento di un contributo alimentare di fr. 650.– oltre assegno familiare per la figlia e di fr. 1’000.– per la moglie. Nella sua risposta del 22 dicembre 1997 __________ __________ ha aderito alla pronuncia del divorzio, opponendosi alle altre pretese della moglie.
C. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e si sono rimesse al contenuto dei loro memoriali conclusivi. Nel proprio, del 12 novembre 1998, __________ __________ ha sostanzialmente riaffermato la domanda di divorzio, chiedendo un contributo alimentare di fr. 650.– per la figlia fino all’indipendenza economica di quest’ultima e di fr. 1’300.–, indicizzato, per sé, da aumentare a fr. 1’500.– con la cessazione delle prestazioni in favore della figlia, oltre la liquidazione del regime matrimoniale con l’assegnazione di un importo non precisato dalla cassa pensione del marito. Nel suo memoriale conclusivo dell’11 novembre 1998, __________ __________ ha confermato la sua adesione al divorzio, opponendosi a qualsiasi contributo per la moglie.
D. Con sentenza del 21 gennaio 1999 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato __________ __________ a versare alla moglie una rendita di indigenza di fr. 600.–, aumentata di fr. 300.– dalla data di entrata in AVS della beneficiaria, da indicizzare, ha attribuito alla moglie i mobili e le suppellettili, con obbligo di versare un conguaglio di fr. 7’500.– al marito, ha assegnato al marito la proprietà del veicolo __________ “__________ ” e alla moglie quella del veicolo __________ “__________ ”, respingendo ogni altra pretesa. Sull’eventuale contributo per la figlia __________, divenuta maggiorenne durante il processo e alla quale ha assegnato il mobilio della propria camera, il Pretore ha rinviato le parti in separata sede. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese sono state poste per due terzi a carico dell’attrice e per il resto a carico del convenuto. La quota a carico di __________ __________, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, è stata assunta dallo __________. Essa è inoltre stata condannata a versare al convenuto un’indennità per ripetibili ridotte di fr. 1’000.–.
E. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un appello dell’11 febbraio 1999 nel quale chiede la soppressione di ogni prestazione in favore della moglie, già in via cautelare, subordinatamente la limitazione del contributo alimentare al periodo di un anno dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La domanda cautelare è stata respinta senza contraddittorio dalla presidente della Camera con decreto del 1° marzo 1999. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 1999 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio è, come tale, passata in giudicato. Litigiosa rimane la rendita di indigenza a favore all’attrice. Le considerazioni del Pretore sull’eventuale colpa del marito e sull’ammissibilità di un contributo a norma dell’art. 151 cpv. 1 CC non hanno trovato riscontro nel dispositivo della sentenza (unica parte della sentenza destinata a passare in giudicato), che menziona solo una rendita di indigenza ai sensi dell’art. 152 CC. Le argomentazioni delle parti sulla colpa nella disunione cadono pertanto nel vuoto.
L’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in gravi ristrettezze, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Rep. 1996 pag. 130; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 5 ad art. 152 CC; Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, pag. 152 nota 760 seg.).
Il Pretore ha calcolato un reddito mensile del marito di
fr. 5’045.15 e un reddito mensile ipotetico della moglie di
fr. 2’000.–. Valutato in fr. 2’595.10 il fabbisogno di quest’ultima, il Pretore le ha attribuito all’attrice una rendita di indigenza di fr. 600.–, di durata illimitata, aumentata a fr. 900.– dalla data del suo pensionamento AVS.
L’appellante si oppone a qualsiasi contributo in favore dell’attrice e sostiene che quest’ultima, quarantaduenne e senza più impegni educativi, potrebbe lavorare a tempo pieno e conseguire almeno un reddito di fr. 2’600.–, sufficiente per coprire le sue necessità. In via subordinata, egli propone che il contributo alimentare di fr. 600.– sia versato per un periodo di un anno dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, in modo da tenere conto di un adeguato periodo di reinserimento. Non è invece contestato il fabbisogno dell’attrice sulla base del quale il primo giudice ha calcolato il contributo alimentare.
Nelle circostanze dianzi descritte una limitazione della capacità lucrativa può ragionevolmente essere esclusa, in mancanza di un qualsivoglia referto peritale non potendosi dare per accertata un’inabilità lavorativa del 50%. L’appellata ha 42 anni, non deve più occuparsi dell’educazione della figlia, maggiorenne e prossima alla completa indipendenza, ed è inserita nel mondo del lavoro come cassiera da oltre 13 anni. Essa non ha una vera e propria formazione professionale, ma ha un’esperienza lavorativa pluridecennale, ciò che le dovrebbe consentire di trovare un lavoro a tempo pieno anche nel mercato del lavoro ticinese (annunci doc. 2). Ne segue, tutto ben ponderato, che sulla base degli atti un reddito medio netto attorno ai fr. 2’400.– mensili appare equitativamente alla sua portata, anche tenendo conto della sua fragilità psico-fisica. Dovesse la situazione finanziaria di lei migliorare – ad esempio per l’ottenimento di una rendita AI – l’appellante potrà sempre chiedere una modifica del suo obbligo contributivo (art. 153 cpv. 2 CC). Rimane il fatto che, così come stanno le cose, all’attrice mancano ogni mese fr. 200.– per coprire il proprio fabbisogno di fr. 2600.–. Quanto al marito, con un reddito di fr. 5’045.15 mensili egli nemmeno pretende di non potere versare tale cifra senza vedersi intaccare il fabbisogno proprio.
A ogni buon conto, l’attrice lavora attualmente al 50% e le deve essere concesso un adeguato periodo di tempo per estendere la sua attività al 100% o reperire una nuova occupazione a tempo pieno, come del resto ammette lo stesso appellante nel proprio gravame (pag. 9). Tenuto conto della sua età e dei suoi disturbi psicosomatici, appare ragionevole esigere che essa abbia a estendere la sua attività dal 1° settembre 1999. L’appello deve quindi essere accolto solo in misura parziale e il contributo alimentare ridotto a fr. 200.– dal 1° settembre 1999.
Il convenuto contesta ancora l’aumento di fr. 300.– del contributo alimentare al momento del pensionamento dell’attrice, facendo valere che essa potrà ricostituirsi sull’arco dei prossimi venti anni un capitale previdenziale sufficiente. L’argomentazione non può essere condivisa. L’attrice non avrà infatti una pensione di vecchiaia LPP completa, visti i tredici anni di attività a tempo parziale, anche se potrà contare su una buona pensione di vecchiaia AVS grazie all’accredito educativo e alla ripartizione a metà tra i coniugi dei contributi AVS versati durante il matrimonio (art. 29sexies cpv. 3, 29septies cpv. 4, art. 29quinquies cpv. 3 LAVS: RS 831.10; art. 50c OAVS: RS 831.101). Come si è visto, anche lavorando a tempo pieno essa non riuscirebbe a coprire il suo fabbisogno di fr. 2’600.– mensili. In tale situazione essa non potrà recuperare le sue lacune previdenziali effettuando versamenti aggiuntivi alla sua cassa pensione. Non vi è quindi motivo per scostarsi dalla valutazione del Pretore, che si ispira a ragionevoli criteri di equità. Dandosi il caso, l’appellato potrà chiedere se mai – come si è accennato – la soppressione o la riduzione della rendita sulla base dell’art. 153 cpv. 2 CC.
Gli oneri dell’appello seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’interessato esce in parte vincente e, anche se non ottiene la soppressione della rendita, vede ridotto il contributo alimentare a suo carico a fr. 200.– dal 1° settembre 1999. Si giustifica equamente quindi di porre per un terzo i costi a carico dell’appellante e per il rimanente a carico dell’appellata, che gli dovrà inoltre rifondere un’equa indennità per ripetibili ridotte di appello. Il giudizio odierno non influendo apprezzabilmente sugli oneri di prima sede (fissati anch’essi secondo criteri di equità), non è il caso di intervenire sul relativo giudicato del Pretore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
__________ verserà a __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare giusta l’art. 152 CC di fr. 600.– mensili fino al 31 agosto 1999 e di fr. 200.– dal 1° settembre 1999.
L’importo è ancorato all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 1997 e va adeguato ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 1998 in base all’indice del novembre precedente.
L’importo sarà aumentato di fr. 300.– dal mese successivo al pensionamento AVS della beneficiaria.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’050.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per un terzo a suo carico e per il resto a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster