AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.19
Data decisione, Autorità: 28.12.1999, ICCA
Incarto n. 11.1999.00019
Lugano, 28 dicembre 1999/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani assente)
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15 maggio 1998 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________. __________, __________ __________
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 gennaio 1999 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso
il 19 gennaio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 3 marzo 1999 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1958) e __________ __________ (1949), cittadina italiana, si sono sposati ad __________ il __________ 1987. Al momento del matrimonio la moglie aveva già tre figli: __________ __________ (1968) e __________ (1969), affidati al primo marito, e __________ (1979), nata da una successiva relazione e ospitata in un foyer della “Fondazione Pro __________ Ticino”. Dalla nuova unione non è nata prole. __________ __________, __________ con diploma federale, lavorava per la __________ e nel 1990 è passato alle dipendenze della __________ a __________, dove si occupa di informatica e di telecomunicazioni. __________ __________ ha sempre lavorato come donna delle pulizie, prima per la __________ __________ (e prima ancora – sembra – per un esercizio pubblico __________ __________), poi per la __________ a __________; tra il 1991 e il 1993 essa ha esercitato anche, collateralmente, come estetista e naturopata in proprio.
B. Dopo una prima petizione di divorzio introdotta dal marito il 29 aprile 1997 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, stralciata dai ruoli per avvenuta riconciliazione, alla fine di febbraio del 1998 le parti si sono separate. Venduta l'abitazione familiare di __________, __________ __________ è tornato a vivere con sua madre ad __________, mentre la moglie ha trovato un appartamento a __________. Nel frattempo il marito ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso. __________ __________, da parte sua, ha postulato il 15 maggio 1998 un contributo provvisionale per sé di fr. 3250.– mensili. Con decreto cautelare emanato il 19 maggio 1998 senza contraddittorio il Pretore ha obbligato __________ __________ a versare alla moglie un contributo provvisionale di fr. 2500.– mensili dal 15 maggio 1998.
C. Il 29 maggio 1998 __________ __________ si è rivolto al Pretore perché, previo contraddittorio, riducesse il contributo provvisionale per la moglie a fr. 1600.– mensili sin dal 1° maggio 1998. All'udienza dell'8 giugno 1998, indetta per la discussione, le parti hanno mantenuto le loro domande, riaffermate ancora al dibattimento finale del 19 novembre 1998, quando il marito ha prodotto nuovi documenti. In tale occasione la moglie, contestata la ricevibilità dei documenti, ha aumentato la richiesta di contributo provvisionale a fr. 3300.– mensili dall'aprile 1998. Statuendo il 19 gennaio 1999, il Pretore ha assunto agli atti i documenti prodotti al dibattimento finale e ha fissato il contributo per __________ __________ in
fr. 2347.– mensili dal 15 maggio 1998. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro il decreto predetto __________ __________ è insorta con un appello del 29 gennaio 1999 nel quale chiede che il contributo provvisionale in suo favore sia portato a fr. 2800.– mensili dal
15 maggio 1988 e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 3 marzo 1999 __________ __________ -__________ propone di respingere il ricorso e con appello adesivo conclude perché il contributo provvisionale sia ridotto a fr. 2147.– mensili dal 15 maggio 1998. La moglie non ha formulato osservazioni all'appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello principale
fr. 1025.–, spese di alloggio fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 249.–, indennità per pasti fuori casa fr. 200.–, costi di trasferta in automobile fr. 300.–, assicurazione sulla vita fr. 100.–, onere fiscale fr. 500.–) e quello della moglie in fr. 3063.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, spese di alloggio fr. 1050.–, premio della cassa malati fr. 255.–, partecipazione alla franchigia della cassa malati fr. 100.–, costi di trasferta in automobile fr. 300.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 33.–, onere fiscale fr. 300.–). A quest'ultima cifra egli ha aggiunto dipoi un'indennità di fr. 200.– destinata alla figlia __________ (nata il __________ 1979), per un totale di fr. 3263.– mensili. Ne è risultata un'eccedenza familiare di fr. 118.– mensili, donde un contributo per la moglie di fr. 2347.– mensili.
L'appellante si duole anzitutto che nel fabbisogno del marito siano state inserite, oltre al minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1025.– mensili), spese di abitazione per fr. 1000.– mensili. Essa fa valere che il marito vive con sua madre, cui versa fr. 1000.– mensili per vitto e alloggio. Riconoscergli fr. 1500.– mensili complessivi sarebbe, in tali circostanze, più che sufficiente. L'opinione non può essere condivisa. Durante una causa di separazione o di divorzio ogni coniuge ha diritto di conservare in effetti, per quanto possibile, il livello di vita avuto durante la comunione domestica (DTF 114 II 26). Se uno di essi riduce volontariamente il proprio tenore di vita, dimostrandosi particolarmente parsimonioso e riducendo al minimo – per esempio – le spese di alloggio, l'equità impone di riconoscergli il costo di un'abitazione equiparabile a quella del(la) consorte (cfr. Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 157 ad art. 145 CC; I CCA, sentenza del 21 luglio 1995 in re P., consid. 6a menzionato in: Rep. 1995 pag. 142). Del resto, come ha rilevato il Pretore, non si può ragionevolmente pretendere che una persona quarantenne continui – anche solo a breve termine – a vivere con la madre. Su questo punto l'appello, manifestamente infondato, non merita altra disamina.
Afferma l'appellante che, qualora si riconoscessero al marito
fr. 2025.– per vitto e alloggio, andrebbe inserito nel proprio fabbisogno il canone di locazione effettivo di fr. 1480.– mensili, sia perché essa ha dovuto cercare un appartamento con urgenza, sia perché occasionalmente essa deve ospitare anche la figlia __________. L'argomento non ha pertinenza. Finché sono sposati, in effetti, i coniugi hanno diritto per principio a un trattamento paritario. Includere nel fabbisogno dell'uno una spesa per l'alloggio che supera di quasi il 50% la spesa dell'altro offenderebbe il precetto di uguaglianza. Per di più, in concreto, il costo di una camera per la figlia rientra nel fabbisogno della figlia stessa, non in quello della madre. Quanto all'ipotesi poi che l'appellante abbia dovuto trovare un appartamento in fretta, la notoria disponibilità di alloggi nell'area luganese non costringeva sicuramente l'interessata ad appigionare – nemmeno per due persone – un appartamento di 4 locali e mezzo (doc. E). Anche al proposito l'appello manca perciò di fondamento.
Decisivo appare, piuttosto, che nel caso in cui siano allegati documenti nuovi al dibattimento finale la controparte abbia modo di esprimersi sul loro contenuto. Nella fattispecie il patrocinatore della moglie era presente al dibattimento del 19 novembre 1998 e nulla gli avrebbe impedito di determinarsi al riguardo. Il diritto d'essere sentito dell'appellante è stato dunque rispettato. Quanto all'ipotesi che il contratto di assicurazione sia stato estinto, ciò è smentito dallo stesso doc. CC prodotto al dibattimento finale, dal quale risulta che il premio era dovuto per la copertura fino al 31 luglio 1999. Che nel frattempo il marito abbia disdetto la polizza non si può escludere, ma a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di un giudizio cautelare l'eventualità non trova riscontro, neppure nell'incarto fiscale cui l'interessata fa generico accenno (memoriale, 6° foglio in alto). Per il resto non fa dubbio che le assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile o – in genere – a beneficio della famiglia) vanno ammesse nel fabbisogno del coniuge tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid. 4c; Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art. 145 CC; v. anche Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 81 n. 02.38). Sprovvisto di consistenza anche su quest'ultimo punto, l'appello principale è destinato perciò alla reiezione.
II. Sull'appello adesivo
a) Dagli atti risulta che __________, figlia maggiorenne della moglie, non è in grado di provvedere economicamente a sé stessa. Ospitata in un foyer, con seri problemi di salute, essa seguiva – al momento in cui ha giudicato il Pretore – l'apprendistato di __________ __________ e guadagnava, lavorando a metà tempo, tra i fr. 400.– e i fr. 500.– mensili (deposizione __________ __________, verbale del 6 ottobre 1998, pag. 3; interrogatorio formale della madre, verbale del 21 ottobre 1998, pag. 3, risposta n. 9). Da un contratto di tirocinio agli atti (doc. 13) si desume invero una retribuzione di fr. 1150.– mensili, ma tale contratto è scaduto l'11 agosto 1998 e al momento in cui ha statuito il Pretore la figlia non era ancora riuscita a sostenere gli esami finali (deposizione __________, loc. cit.). La retta dell'istituto (fr. 150.– mensili) è sempre stata pagata dalla madre, come pure il premio della cassa malati, le spese mediche e dentistiche non assunte dalla cassa malati, i costi di vestiario, di parrucchiere e così via (pag. 3 seg.). Il padre di __________ ha contribuito al mantenimento della figlia con fr. 300.– mensili più gli assegni familiari (importo fissato dall'autorità tutoria) fino al settembre del 1998, dopo di che non ha versato più nulla (interrogatorio formale della convenuta, verbale citato, pag. 2 e 3, risposte n. 6 e 9).
b) I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). L'obbligo del patrigno o della matrigna discende dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura in cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio, il genitore biologico non sia in grado di contribuire appieno al mantenimento del figlio (Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 278 CC con richiami). In effetti, qualora il figlio non viva nell'economia domestica del patrigno (o della matrigna) il genitore biologico è chiamato a fornire prestazioni pecuniarie (Breitschmid, op. cit., n. 12 ad art. 278 con riferimento all'art. 276 cpv. 2 CC). Deve quindi poter conseguire un reddito che gli permetta di contribuire al mantenimento del figlio (minorenne o, ricorrendo i presupposti dell’art. 277 cpv. 2 CC, maggiorenne). Nel caso in cui il figlio sia della moglie, in particolare, il patrigno adempie il suo dovere di assistenza verso la moglie esonerando quest'ultima – nella misura del necessario – dalla cura dell'economia domestica, oppure versando alla moglie il guadagno ch'essa conseguirebbe se fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni di casa (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 5ª edizione, pag. 125 n. 20.14).
c) Nel caso specifico l’appellante adesivo ha assolto il proprio dovere di assistenza verso la moglie, come patrigno, lasciando che durante la vita in comune la consorte devolvesse parte del proprio reddito al mantenimento della figlia. Non v’è motivo, tanto meno in costanza di matrimonio, perché tale stato di cose debba essere modificato. La figlia non risultava infatti, al momento in cui ha statuito il Pretore, avere concluso la sua formazione professionale, e ciò non per cattiva volontà ma per problemi congeniti (deposizione __________, loc. cit.). Nemmeno l’appellante adesivo tenta di spiegare, del resto, perché farebbero difetto in concreto le premesse dell’art. 277 cpv. 2 CC. Quanto al contributo che il Pretore ha stimato a carico della moglie (fr. 200.– mensili), tale somma appare commisurata alle modeste capacità economiche della madre (donna delle pulizie al momento del matrimonio e oggi ancora).
Certo, contrariamente a quanto sembra evincersi dal decreto impugnato (pag. 4 in basso), la circostanza che il padre naturale abbia interrotto unilateralmente l’erogazione dei contributi (fr. 300.– mensili) in favore della figlia non è una ragione per giustificare l’obbligo alimentare della madre. Ciò non toglie che tale obbligo sussisterebbe quand’anche il padre naturale continuasse a versare il dovuto. Non si vede in effetti come la figlia maggiorenne potrebbe coprire il proprio fabbisogno in denaro con soli fr. 300.– mensili, anche impiegando l'intero suo reddito di fr. 400.– o 500.– mensili per il proprio mantenimento. Basti pensare che le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira costantemente per determinare il fabbisogno di figli minorenni (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), valutano il fabbisogno medio in denaro di un figlio tra i 17 e i 20 anni in fr. 1300.– mensili (senza i costi di cura e educazione: RDT 51/1996 pag. 33). Quanto a eventuali sussidi dello Stato (interrogatorio formale di __________ __________, verbale citato, pag. 3, risposta n. 8), essi sono destinati alle necessità del figlio, non a esonerare i genitori dai loro obblighi. Ne segue, in ultima analisi, che l’appello adesivo non ha miglior fondamento dell’appello principale.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello principale è respinto e il decreto impugnato confermato.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
L'appello adesivo è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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