AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.13
Data decisione, Autorità: 09.06.1999, ICCA
Incarto n. 11.99.00013
Lugano 9 giugno 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________ __________. (diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
alla
Delegazione tutoria di __________o
riguardo il diritto di visita di
__________, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
sul figlio __________ __________ (1992);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 21 gennaio 1999 presentata da __________ __________ contro la decisione emanata il 21 dicembre 1998 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1962) ha dato alla luce il __________ 1992 un figlio, __________, che è stato riconosciuto l’8 aprile 1992 da __________ __________ (1958), cittadino cileno. Il 1° settembre 1995 i genitori hanno sottoscritto una convenzione nella quale hanno disciplinato, oltre al contributo alimentare per __________, il diritto di visita del padre, fissato fino al 3 febbraio 1998 in un sabato ogni quindici giorni dalle ore 8.30 alle 12.30.
B. Il 21 dicembre 1994 __________ __________ ha sposato __________ __________ e dalla loro unione è nato __________ (__________1996). Nel 1996 il Consiglio di Stato ha autorizzato il cambiamento del nome di __________ da __________ in __________. Anche __________ __________ si è sposato nel mese di __________ 1995 con __________ __________; dal matrimonio sono nati __________ (__________1995) e __________ __________ (__________1998).
C. In seguito a difficoltà sorte sul diritto di visita, l’11 agosto 1997 __________ __________, su indicazioni del Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst di Lucerna, ha chiesto alla Delegazione tutoria di __________ di sospendere provvisoriamente il diritto del padre. Il 28 agosto 1997 la Delegazione tutoria ha incaricato la dott. __________ __________ di allestire una valutazione su __________ __________ e sull’esercizio del diritto di visita. Visto il referto, del 3 ottobre 1997, __________ __________ ha deferito la dott. __________ __________ alla Commissione __________ dell’Ordine dei medici del __________ __________ e l’ha successivamente denunciata alla Commissione di vigilanza sanitaria. Statuendo il 17 luglio 1998, la Delegazione tutoria ha deciso di fissare in un giorno ogni quindici, dalle 9.00 alle 20.00, il diritto di visita di __________ __________ al figlio __________ e __________ perché –accordato al gravame effetto sospensivo – il giudizio impugnato sia annullato. In via provvisionale essa ha chiesto che il diritto di visita sia ridotto a un giorno al mese, dalle 9.00 alle 17.00, con sorveglianza della curatrice almeno alla riconsegna. Con decreto del 4 febbraio 1999 la presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 25 febbraio 1999 la Delegazione tutoria postula il rigetto dell’appello. __________ __________ non ha presentato osservazioni.
F. Questa Camera ha interrogato i genitori del bambino a un’udien-za tenutasi il 10 marzo 1999, alla quale ha presenziato anche un rappresentante della Delegazione tutoria di __________.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni delle autorità tutorie – ossia delle Delegazioni tutorie (art. 51 cpv. 1 LAC e 20 lett. b RTC) – sono impugnabili entro 10 giorni (art. 69 LAC e 92 RTC) all’autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CPC), che nel Cantone Ticino è la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali (art. 21, 22 lett. e RTC). Le decisioni di quest’ultima sono impugnabili a loro volta, entro venti giorni, alla Camera civile di appello (art. 54a LAC e 423 cpv. 3 CPC).
Per l’art. 273 CC i genitori hanno il diritto di conservare con il figlio minorenne che non si trova sotto la loro autorità o custodia le relazioni personali indicate dalle circostanze. L’art. 274 cpv. 2 CC prevede che il diritto del genitore alle relazioni personali con i figli può essere negato se pregiudica il bene dei figli, se il genitore se ne è avvalso in violazione dei suoi doveri o non si è curato seriamente dei figli, ovvero per gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). Nonostante il testo letterale – che prevede quattro ipotesi alternative – la norma consente di negare o di sopprimere il diritto di visita solo se il bene dei figli è minacciato, o perché il genitore ecceda – appunto – nelle relazioni personali o perché non si sia seriamente curato di loro o perché sussistano gravi motivi. La disposizione è volta, invero, a proteggere il bene del figlio, non a punire i genitori (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, note 18 e 19 ad art. 274 CC). Il diniego o la revoca del diritto di visita costituisce inoltre un provvedimento ultimo, nel senso che va pronunciato solo qualora gli effetti negativi delle relazioni personali non siano altrimenti rimediabili e non possano ragionevolmente essere fatti sopportare ai figli (DTF 122 III 407 consid. 3b con richiami; sul principio della proporzionalità v. anche DTF 123 III 3 consid. 3).
La Delegazione tutoria di __________ ha esteso il diritto di visita del padre da quattro ore ogni quindici giorni a un giorno intero ogni quindicina rilevando che, tale diritto essendo esercitato con la mediazione e la collaborazione della curatrice, non si sono manifestati problemi particolari, né la madre si opponeva a un’estensione del diritto da mezza giornata a una giornata intera. L’autorità di vigilanza, pur rilevando che dai referti del Servizio medico-psicologico di __________, del Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst di Lucerna e della dott. __________ __________ risultava una situazione di disagio vissuta da __________, ha ritenuto non provata l’esistenza di un nesso di causalità tra i disturbi manifestati dal bambino e un comportamento inadeguato del padre.
L’appellante sostiene che tale estensione del diritto di visita è nociva per il figlio, il quale al rientro delle giornate trascorse con il padre è turbato, confuso ed estremamente teso. Essa chiede pertanto un maggior intervallo di tempo tra l’una e l’altra visita.
La seconda relazione è stata esperita dal Kinder- und Jugend-psychiatrischer Dienst di Lucerna, al quale la madre si è rivolta. Da tale referto risulta che il conflitto interno di __________ è palese, con conseguente aumento di tensione psichica e di timori. Per tali specialisti il passaggio dalla famiglia armoniosa della madre a quella del padre è per il figlio un evento problematico e conduce a un conflitto di lealtà (referto del 17 settembre 1997, doc. 19, busta ricorso). Il 12 agosto 1997, in una comunicazione alla curatrice, lo stesso servizio ribadiva i medesimi concetti e rilevava che il bambino, al ritorno dal diritto di visita, era nervoso, teso, aggressivo, faticava ad addormentarsi, aveva il sonno disturbato, manifestava paure e denotava disturbi di comportamento (stimolazione della regione anale con diversi oggetti). Gli specialisti di Lucerna proponevano, in attesa che si chiarisse la situazione, una sospensione provvisoria delle visite (doc. 18 in busta ricorso). Essi nondimeno hanno rilevato che le sedute con il bambino sono state 5 sull’arco di 9 mesi (da novembre 1996 a agosto 1997) e che non avevano potuto osservare direttamente i disturbi lamentati dalla madre (doc. 19 in busta ricorso).
Infine, il 3 ottobre 1997, la dott. __________ __________ ha inviato alla Delegazione tutoria di __________ un suo rapporto, dal quale traspare che __________ appare molto disturbato dalla situazione. L’esperta concorda con i colleghi lucernesi nel rilevare che il bambino è lacerato da un conflitto di lealtà nei confronti dei genitori e del marito della madre. Dalle sue constatazioni risulta che __________ ha piacere di incontrare il padre, che il tempo trascorso con lui è piacevole e che sono gli adulti a generare conflitto e confusione, ognuno volendo escludere l’altro come se non avesse il diritto di esistere. Essa in conclusione propone un aiuto psicoterapeutico al bambino e un aiuto alla madre, la quale volendo in buona fede proteggere il figlio dal padre naturale, ottiene risultati opposti con effetti laceranti, intrusivi e manipolatori (doc. 22 in busta ricorso).
Nella fattispecie giova premettere che è molto difficile definire, in ogni singola circostanza, quale sia concretamente il bene del figlio. Certo è che in linea di principio un bambino ha bisogno – e non solo diritto – di conservare rapporti intensi e costanti con entrambi i genitori. Nel caso in esame l’affetto del figlio per il padre (e viceversa) non è messo in dubbio dall’appellante, la quale contesta la perizia del Servizio medico-psicologico di __________ e quella della dott. __________ __________ (doc. 5 in busta ricorso e doc. D), ma non nega – né potrebbe seriamente – che il disagio di __________ si riconduce a un conflitto di lealtà vissuto dal bambino nei confronti dei genitori. Tale stato di cose non risulta essere dovuto all’estensione del diritto di visita concesso al padre, bensì al conflitto che sussiste tra i genitori medesimi, e in particolare al loro diverso modello educativo. L’appellante stessa ammette che le loro concezioni educative si situano, se non agli antipodi, a una distanza ragguardevole (appello, pag. 7). La curatrice __________ __________ ha a sua volta confermato che a turbare il bambino è la sostanziale diversità di approccio educativo delle due famiglie e il fatto che il bambino non riesca a integrare le due realtà, così lontane tra di loro (audizione del 5 novembre 1998 in busta verbali). Tale diversa concezione del mondo e delle cose è emersa palese, del resto, anche dall’interrogatorio delle parti davanti a questa Camera. La madre ha asserito che il figlio torna dal diritto di visita dolendosi di litigi avuti con il fratellastro __________, di vane promesse da parte del padre (regali), di dover celare denaro ricevuto segretamente dal padre stesso, di aver sentito parlare della presente procedura giudiziaria, mentre il padre afferma i litigi tra bambini non superano gli ordinari bisticci che avvengono in tutte le famiglie perché ogni bambino vuole lo stesso giocattolo o desidera attirare l’attenzione. Egli nega di avere promesso soldi e per quanto attiene ai regali obietta di non potuto interpellare previamente la madre per la scelta (verbale del 10 marzo 1999). Che i due genitori non si intendano assolutamente è dimostrato dal fatto – ove ancora fosse necessario – che costoro non riescono nemmeno a concordare la scelta di una cassetta per un videogioco (verbale citato).
Ciò premesso, nonostante quanto l’appellante assevera (dal suo punto di vista), gli atti non consentono di intravedere comportamenti oggettivamente inidonei del padre nei confronti del figlio. La curatrice ha riferito che il padre non rivela comportamenti pregiudizievoli, che con il bambino – salvo in un caso isolato – i rapporti sono improntati al reciproco ascolto e che i consigli da lei forniti sono presi in considerazione (audizione del 5 novembre 1998 in busta verbali). Il caso isolato del 13 settembre 1998, poi, risulta essere dovuto al fatto che il padre che non accettava la presenza della curatrice durante il diritto di visita (v. anche doc. 16 in busta ricorso; sulla differenze con un diritto di visita non sorvegliato: DTF 122 III 408 consid. 3c). Neppure gli specialisti di Lucerna, per altro, hanno riscontrato atteggiamenti censurabili da parte del padre, già per il fatto che non lo hanno mai incontrato (doc. 19 in busta ricorso) né hanno sentito la sua versione dei fatti. Per __________ poi il padre non è un estraneo, ma un genitore che esercita il diritto di visita con regolarità. Nulla permette quindi di supporre che il marito della madre abbia dovuto assumere socialmente e psichicamente il ruolo di genitore (cfr. invece DTF 118 II 26 consid. 3e). Senza nulla togliere alle capacità educative dell’interessato, egli è e rimane il patrigno, ma non è il padre.
A parte la totale – o quasi – avversione tra genitori, la situazione in cui si trova oggi il figlio può essere definita sostanzialmente buona. La soluzione del conflitto di lealtà vissuto dal bambino incombe dunque ai genitori, che devono moderare le loro divergenze per il bene del figlio, senza coinvolgere emotivamente __________ nelle loro diatribe. Padre e madre devono astenersi, già per legge, da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore e intralci il compito dell’educatore (art. 274 cpv. 1 CC). L’appellante non può pretendere di far prevalere le sue concezioni educative – foss’anche in buona fede – limitando il diritto di visita dell’altro genitore. Il problema non sta nel diritto di visita come tale, né il disagio del bambino si lenirà insorgendo contro le valutazioni di specialisti disinteressati. Contrariamente all’opinione dell’appellante, poi, non è “normale” (né tanto meno conforme al bene del figlio) che suo marito sia chiamato “papà”, quasi a voler sopprimere la figura del padre naturale, tant’è ch’essa medesima si duole che in una circostanza __________ è stato indotto a chiamare “mamma” la moglie del padre. D’altra parte il disagio del bambino non si stempererà nemmeno con la consegna di denaro o creando complicità per attirare la benevolenza del figlio, né creando false aspettative di regali o di quant’altro.
In realtà gli inconvenienti legati all’esercizio del diritto di visita sono rimediabili solo dai genitori medesimi, seguendo direttive precise e puntuali che la curatrice può e deve prendere secondo le circostanze. Ove l’uno o l’altro dei genitori si dimostri inadempiente o incapace di seguire tali indicazioni, la curatrice si rivolgerà all’autorità tutoria per i provvedimenti del caso. La curatrice, per quel che la concerne, non può sottrarsi a tale incombenza (DTF 118 II 242 consid. 2d); anzi, essa è abilitata, in collaborazione con i genitori, a intervenire direttamente sul figlio, regolando in maniera obbligatoria i particolari delle visite (SJ 1979 pag. 292). Che il padre appaia poco propenso a collaborare non può dirsi. La collaborazione del padre è stata per altro menzionata anche dalla curatrice (audizione del 5 novembre 1998 in busta verbali). L’appellante stessa ha avuto modo di confermare, del resto, che una volta il bambino stesso ha chiesto l’intervento della curatrice, la quale ha risolto il problema conferendo con il padre (verbale del 10 marzo 1999, pag. 3; audizione davanti all’autorità di vigilanza del 23 settembre 1998, in busta verbali). Ridurre la frequenza del diritto di visita del padre non sarebbe invece, per quel che è dato a divedere, di alcun apprezzabile giovamento. In proposito l’appello è destinato perciò all’insuccesso.
L’autorità di vigilanza ha rinunciando a far esperire una nuova perizia, ma ha disposto una presa a carico terapeutica di __________. Alla luce di quanto precede tale misura appare pertinente e opportuna per il bene del figlio, indipendentemente dal fatto che possa dispiacere all’uno o all’altro genitore. Nel caso specifico tale aiuto mira non solo a vegliare sugli interessi del bambino, ma anche a porre i genitori di fronte alle loro responsabilità. Collaborando con il terapeuta, essi non potranno più ignorarsi a vicenda, attuare unilateralmente i loro (contrastanti) metodi educativi e porre il bambino in una situazione insostenibile. Anche sotto tale profilo dunque la decisione impugnata sfugge alla critica.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ un’adeguata indennità per ripetibili. Non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla Delegazione tutoria, che non ha dovuto valersi di un patrocinatore esterno ai suoi servizi.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 700.– per ripetibili. Non si assegnano ripetibili alla Delegazione tutoria.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione a:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quali autorità di vigilanza sulle tutele;
– __________ __________, __________ (curatrice).
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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