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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.201
Data decisione, Autorità: 07.05.1999, ICCA
Incarto n.: 11.98.00201
Lugano 7 maggio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 12 ottobre 1998 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 28 dicembre 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 16 dicembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________, __________ dal 1987 al 1998 delle __________ __________ __________ di __________ (di cui è azionista __________ __________), ha dato le dimissioni il 21 gennaio 1998 per il 30 aprile successivo. Il 12 ottobre 1998 egli ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che fosse accertata la sua proprietà su un libretto al portatore n. --__________presso il __________ __________ di __________. Egli ha fatto valere che nella notte del 28 luglio 1998 __________ __________ aveva portato via tale libretto, il cui saldo era di circa fr. __________.–, dalla cassaforte nell’ ufficio del direttore, il quale ne era l’avente diritto economico. In via cautelare __________ __________ ha postulato il blocco del libretto litigioso presso il __________ __________, con divieto di prelevare qualsiasi importo.
B. Con decreto emanato il 15 ottobre 1998 senza contraddittorio, il Pretore ha disposto il blocco del libretto di risparmio con divieto di prelevare qualsivoglia importo e ha assegnato ad __________ __________ un termine di 15 giorni per promuovere l’azione di merito, ritenendo improponibile l’azione di accertamento. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese, da anticipare dalla parte istante, sono state rinviate al successivo giudizio dopo contraddittorio.
C. __________ __________ ha postulato il 19 ottobre 1998 la revoca del provvedimento cautelare. Alla discussione del 29 ottobre 1998 __________ __________ ha ribadito la propria domanda e ha proposto la conferma del precedente decreto. __________ __________ ha ribadito la richiesta di revoca e in via subordinata ha instato per il versamento di una garanzia di fr. 100’000.–. Nel frattempo __________ __________ ha introdotto il 21 ottobre 1998 un’azione di __________, chiedendo che fosse fatto ordine a __________ __________ di riconsegnargli il noto libretto di risparmio. Statuendo il 16 dicembre 1998, il Pretore ha revocato il decreto emanato senza contraddittorio. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese, con la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 30.– del precedente decreto, sono state poste a carico dell’istante, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 3’500.– a titolo di ripetibili.
D. __________ __________ è insorto contro tale decreto con un appello del 28 dicembre 1998 in cui propone – previa concessione dell’effetto sospensivo – che sia accolta l’istanza di provvedimenti cautelari e che il decreto del 18 ottobre 1998 venga confermato. La presidente della Camera ha concesso all’appello effetto sospensivo con decreto del 31 dicembre 1998. Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 1999 __________ __________ postula la reiezione dell’appello e la conferma del decreto impugnato, rivendicando un’indennità di fr. 2’500.– per ripetibili di appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha revocato il decreto emanato senza contraddittorio, non ravvisando né parvenza di buon diritto né verosimiglianza di danno considerevole. Egli ha rilevato anzitutto che nella procedura cautelare l’istante non aveva reso verosimile la sua proprietà sul libretto di risparmio o sulla somma depositata, non essendo credibile che un dipendente riponga nella cassaforte della ditta per cui lavora un libretto di risparmio al portatore di sua proprietà con un saldo di quasi fr. 200’000.– e lo lasci in tale cassaforte anche dopo aver inoltrato le dimissioni. Ciò premesso, egli ha ritenuto che il convenuto poteva rifondere, se del caso, la somma di denaro depositata sul libretto litigioso, così che non poteva dirsi adempiuto nemmeno il requisito del danno considerevole, donde la reiezione dell’istanza.
L’appellante sostiene in primo luogo che il Pretore avrebbe apprezzato arbitrariamente le prove giudicando concluso il suo rapporto di lavoro il 30 aprile 1998, poiché la controparte aveva ammesso, all’udienza nella causa possessoria, che egli aveva lavorato fino al 31 luglio 1998. Il libretto sarebbe quindi stato sottratto al legittimo detentore quando egli ancora lavorava come direttore della ditta e aveva il possesso su tutto quanto si trovava nel suo ufficio. Egli chiede pertanto che questa Camera assuma d’ufficio, in virtù dell’art. 322 lett. a CPC, tre documenti attestanti la conclusione del rapporto di lavoro il 31 luglio 1998. La censura non è sprovvista di buon diritto. Procedimenti giudiziari svoltisi davanti a un medesimo tribunale sono infatti notori per il giudice (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5ª edizione, pag. 243, n. 17 al § 44; Leuch/Marbach/Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Berna 1995, n. 1c ad art. 218). Ciò non toglie che l’acquisizione agli atti dei documenti prodotti con l’appello è superflua nel caso in esame. A prescindere dal fatto che non occorre dimostrare fatti notori (art. 184 cpv. 3 CPC), la circostanza che il 28 luglio 1998 l’appellante fosse ancora direttore della ditta, addotta con l’istanza cautelare (petizione, pag. 2), non è stata contestata dalla controparte all’udienza del 29 ottobre 1998 ed è quindi da considerare ammessa.
L’emanazione di provvedimenti cautelari è subordinata – come rileva anche il Pretore – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell’azione di merito, l’istante essendo responsabile per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L’esistenza dei tre requisiti – che va esaminata d’ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti) – non giustifica in ogni modo l’adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
L’appellante rimprovera al Pretore di avere refutato la sua proprietà sul libretto di risparmio al portatore disconoscendo che nell’ambito di un’azione possessoria decisivo è il possesso sulla cosa e non il diritto. Egli adduce di avere reso verosimile la sua qualità di unico avente diritto economico e l’usurpazione del possesso commessa dal convenuto, che ha illecitamente sottratto il libretto dalla cassaforte situata nel suo ufficio. La censura, ancorché non del tutto sprovvista di pregio, non giova all’appel-lante. A prescindere dalla qualità di avente diritto economico sul libretto al portatore, egli non ha reso verosimile infatti di essere l’unico possessore del bene. Certo, egli aveva il possesso degli oggetti posti nel suo ufficio fino al momento in cui lo ha occupato, ma nel caso in esame anche altre persone potevano disporre della cassaforte. L’istante ha in sostanza ammesso che il convenuto poteva aprire la cassaforte in modo autonomo e accedere al suo contenuto (petizione, pag. 2). Egli non era quindi l’unico possessore del libretto custodito nella cassaforte, di cui era compossessore anche il convenuto (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, n. 234 pag. 66).
L’azione di reintegra è invero data anche tra compossessori alle stesse condizioni vigenti per la protezione del possessore indiretto che intende procedere contro il possessore diretto, ossia a condizione che non sia litigioso il diritto al possesso (Hinderling, Der Besitz, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/1, Basilea 1977, pag. 452). Ci si potrebbe chiedere se ciò non sia il caso in concreto, visto che entrambe le parti rivendicano la qualità di “avente diritto economico” sul libretto litigioso. Il quesito può nondimeno rimanere indeciso, poiché nella fattispecie, a un sommario esame dei fatti, l’azione di reintegra appare sprovvista di buon diritto già per un altro motivo.
a) L’azione di reintegra soggiace a un doppio limite di tempo (art. 929 CC): l’istante deve avere reclamato “immediata-mente” e deve avere promosso la causa entro un anno dalla spoliazione. Tali requisiti vanno esaminati d’ufficio, giacché da essi dipende la ricevibilità dell’azione (Rep. 1996 187 consid. 4, 1987 209 consid. 1). L’istante stesso deve rendere verosimile il presupposto del reclamo immediato, senza riguardo all’eventuale passività del convenuto (Stark in: Berner Kommentar, 2ª edizione, nota 5 ad art. 929 CC con rinvii). Ora, nel caso specifico il secondo requisito, cioè il termine di un anno per l’introduzione della causa, è stato senz’altro rispettato, l’istante avendo adito il giudice meno di tre mesi dopo l’asportazione del libretto dalla cassaforte. Altrettanto non si può dire del reclamo immediato.
b) “Immediato” significa introdotto con prontezza, nel termine ragionevolmente necessario per un primo esame della situazione (Stark, op. cit., nota 6 ad art. 929 CC; Rep. 1996 187, 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine). Nel caso precipuo la rimozione è avvenuta il 28 luglio 1998 e invano si cercherebbe negli incarti (compreso quello relativo all’azione di reintegra, ..) un qualsiasi reclamo relativo al libretto prima dell’introduzione della petizione del 12 ottobre 1998, 11 settimane dopo la pretesa usurpazione. Agli atti figura una lettera inviata alla banca il 23 settembre 1998 per chiarire chi fosse l’avente diritto economico del libretto (doc. B, ..) e una lettera inviata il 24 settembre 1998 al patrocinatore della datrice di lavoro per rivendicare asseriti stipendi arretrati (doc. D inc. ..). L’istante ha appreso l’identità dell’usurpatore il 31 luglio 1998 (doc. F, pag. 4 punto 12, inc. ..) ma non ha reso verosimile di avergli chiesto la restituzione del libretto. Ora, un periodo di 11 settimane non è più conforme all’art. 929 cpv. 1 CC (Rep. 1996 191 consid. 4b in fine). Tardiva a un primo sommario esame, l’azione di reintegra non può quindi dirsi provvista di parvenza di buon esito. L’opinione del Pretore, che ha respinto l’istanza cautelare per mancanza di uno dei presupposti cumulativi per l’emanazione di un provvedimento cautelare, può di conseguenza essere condivisa, ancorché per altri motivi. L’appello si rivela quindi infondato e deve essere respinto, senza che sia necessario esaminare se siano dati i requisiti dell’urgenza e del danno considerevole.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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