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Numero d'incarto:
11.1998.199
Data decisione, Autorità:
15.02.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00199
Lugano,
15 febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire sul ricorso del 15 dicembre 1998 presentato dalla
__________ __________ __________ (__________), __________
(rappresentata
dal presidente __________ __________, __________)
contro
la risoluzione emessa il 20 luglio 1998 nell’incarto n. __________ dalla
Divisione
della giustizia, autorità di
vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale,
in materia di rendiconto annuo;
premesso che la __________
__________ __________ __________ (__________) ha introdotto ricorso a questa
Camera il 15 dicembre 1998 contro una risoluzione del 20 luglio 1998 con cui la
Divisione della giustizia, autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli
istituti di previdenza professionale, ha approvato il rendiconto 1997
accertando la sostanza netta della ricorrente in fr. 58 673.20 all’inizio
dell’esercizio e in fr. 53 344.30 alla fine dello stesso, onde una diminuzione
di fr. 5328.90;
constatato che il 4
febbraio 1999, in pendenza di ricorso, la Divisione della giustizia ha emesso
una nuova risoluzione – sostitutiva della prima – in cui accerta la sostanza
netta della __________ alla fine dell’esercizio 1997 in fr. 58’673.20,
preso atto che la
ricorrente, ricevuta la nuova risoluzione, ha comunicato l’11 febbraio 1999 a
questa Camera di ritirare il ricorso, la Divisione della giustizia avendo
accolto la richiesta contenuta nel gravame;
ricordato che il ritiro di
un ricorso equivale per principio a soccombenza (Rep. 1978 pag. 375 seg.), ciò
che comporta di regola l’addebito delle spese processuali al desistente;
ritenuto nondimeno che nel
caso in esame soccorrono giusti motivi per rinunciare a ogni prelievo, la
Divisione della giustizia avendo essa medesima – di fatto – reso il gravame
senza oggetto;
richiamato per analogia l’art.
50 cpv. 3 LPAmm, cui rinvia l’art. 423 cpv. 2 CPC,
decreta: 1. La
causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
-
Non
si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
__________ __________, __________;
–
Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli
istituti di previdenza professionale.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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