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Numero d'incarto:
11.1998.197
Data decisione, Autorità:
20.01.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00197
Lugano,
20 gennaio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
visto
il ricorso del 10 dicembre 1998 presentato dal
Fondo
di previdenza per il personale della ditta
__________.
__________ __________ e
__________ __________ __________.,
(rappresentato
dallo stesso __________. __________ __________, __________)
contro
la decisione emessa il 4 novembre 1998 dalla
Divisione
della giustizia
quale
autorità di vigilanza sulle fondazioni
e
sugli istituti di previdenza professionale
in
materia di approvazione di rendiconto (tassa amministrativa);
premesso che il 4 novembre
1998 la Divisione della giustizia ha approvato, quale autorità di vigilanza
sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale, il rendiconto
dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 del Fondo di previdenza del personale
della ditta __________. __________ __________ e __________ __________
__________.;
preso atto che con ricorso
del 10 dicembre 1998 il citato fondo di previdenza ha impugnato la tassa
amministrativa di fr. 300.– applicata dalla Divisione della giustizia,
chiedendone la riduzione a fr. 50.–;
accertato che in pendenza
di ricorso la Divisione della giustizia ha riconsiderato la propria decisione e
ha ricondotto la tassa litigiosa a fr. 50.–, come postulava il ricorrente;
considerato che in tali
condizioni il ricorso è divenuto senza oggetto, il fatto che la nuova decisione
non sia ancora passata in giudicato non avendo importanza nel caso specifico,
ove solo il fondo di previdenza è parte in causa;
stabilito che nelle
circostanze descritte rimane da statuire sulle spese e le ripetibili (art. 50
cpv. 4 LPAmm, cui rinvia l’art. 423 cpv. 2 CPC);
ritenuto che, viste le
particolarità del caso, si può rinunciare al prelievo di oneri processuali,
mentre non si giustifica di attribuire ripetibili al ricorrente, il quale non
ha dovuto far capo a un legale né ha affrontato spese di rilievo;
decreta: 1. Il ricorso è dichiarato
privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Non si riscuotono spese né si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
__________. __________ __________, __________;
–
Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli
istituti di previdenza professionale.
Per la Prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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