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Numero d'incarto: 11.1998.194
Data decisione, Autorità: 12.05.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00194
Lugano 12 maggio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (modifica sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 10 marzo 1998 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________)
Contro
e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 18 novembre 1998 con cui il Pretore ha parzialmente accolto un’istanza cautelare presentata dall’attore contestualmente alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 30 novembre 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 18 novembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 luglio 1994, passata in giudicato, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il divorzio tra __________ __________ e __________ nata __________, omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro stipulata il 29 marzo 1994. In quest’ultima il marito si impegnava a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 5’600.– mensili sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC per la moglie e uno di fr. 1’020.– mensili per il figlio __________ (1977) fino al momento in cui la sua formazione potesse ritenersi normalmente conclusa.
B. Il 10 marzo 1998 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo che la sentenza di divorzio fosse modificata riducendo a fr. 3’173.– mensili la pensione dovuta all’ex moglie e a fr. 537.– il contributo per il figlio. In via cautelare egli ha formulato la stessa domanda. All’udienza del 6 aprile 1998, indetta per la discussione cautelare, l’attore ha confermato la richiesta, alla quale l’ex moglie e il figlio si sono opposti. Con decreto emanato l’8 maggio 1998 senza contraddittorio il Segretario assessore ha ridotto a fr. 4’445.– mensili la pensione per __________ __________ e a fr. 760.– il contributo per il figlio. Esperita l’istruttoria, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale scritto in cui hanno confermato le proprie domande. La discussione finale ha avuto luogo il 7 ottobre 1998.
C. Statuendo il 18 novembre 1998, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha ridotto a fr. 4’193.– mensili (fr. 4’593.– dal 1° febbraio 1999) la pensione per l’ex moglie e a fr. 700.– mensili (fr. 800.– dal 1° febbraio 1999) il contributo per il figlio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 30 novembre 1998 nel quale chiede che la pensione per l’ex moglie sia ridotta a fr. 3’884.– mensili (fr. 3’684.– mensili dal 1° febbraio 1999) e che il contributo per il figlio sia ridotto a fr. 600.– mensili (fr. 700.– mensili dal 1° febbraio 1999). Nelle sue osservazioni del 23 dicembre 1998 __________ e __________ __________ concludono per la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. I fatti addotti e i documenti prodotti per la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per le procedure rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e 1 ad art. 321), ciò che non è il caso in concreto, in discussione essendo unicamente il contributo alimentare per l’ex moglie e per il figlio maggiorenne. L’appellante evoca invero l’art 420 cpv. 1 CPC, che abilita il giudice ad assumere ulteriori prove nelle cause di stato, ma ciò non gli giova poiché la produzione di nuovi documenti in appello non è consentita neppure in un’azione di stato, salvo che la Camera li ritenga rilevanti per il giudizio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 420). Nella fattispecie i documenti in questione si riferiscono a circostanze successive all’emanazione del giudizio impugnato e possono, se mai, fondare una richiesta di modifica di misure cautelari da presentare al Pretore. Nella misura in cui si fonda su fatti e documenti nuovi, l’appello è quindi irricevibile.
Introdotta l’azione di modifica, le eventuali misure provvisionali sono rette per analogia dall’art. 145 cpv. 2 CC (DTF 118 II 228; Rep. 1989 pag. 131; Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 91 e 92 ad art. 153 CC). Possono infatti ravvisarsi situazioni che, essendo già evidenti a un esame sommario, giustificano la soppressione o la riduzione del contributo in via cautelare. Ciò non toglie che nell’ambito di un’azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio la riduzione (e a maggior ragione la soppressione) a titolo provvisionale di una rendita si giustifica solo in condizioni urgenti e in presenza di circostanze univoche. Tale è il caso, ad esempio, quando una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere dall’obbligato che continui a corrispondere l’intera rendita per la durata del processo (DTF 118 II 228 consid. 3b; Rep. 1989 pag. 131 in fondo).
Il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza poiché, tenuto conto delle entrate dell’attore (fr. 8’709.25 mensili) e del suo fabbisogno minimo (fr. 3’876.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e fr. 3’376.– dopo di allora), quest’ultimo è in grado di versare pendente causa unicamente un contributo mensile per il figlio di fr. 700.– (fr. 800.– dal 1° febbraio 1999) e uno per l’ex moglie di fr. 4’193.– (fr. 4’593.– dal 1° febbraio 1999). L’appellante critica tale punto di vista e sostiene di dover sopportare ulteriori spese dalle quali non è lecito fare astrazione. In particolare chiede di inserire nel suo fabbisogno minimo fr. 537.70 per spese di cassa malati, fr. 595.35 per oneri assicurativi di previdenza vincolata e fr. 50.– per spese di abbigliamento.
In concreto decisiva è la questione di sapere se l’appellante dispone di mezzi finanziari sufficienti per far fronte, durante la causa di riduzione, al pagamento dei contributi originari. Per quel che concerne il fabbisogno minimo, esso è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e i premi di assicurazione a copertura di rischi d’interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
a) Per quanto riguarda le spese di cassa malati, l’importo ammesso dal Pretore (fr. 234.– mensili) corrisponde all’assicu-razione obbligatoria di base. Dal fascicolo processuale risulta nondimeno che l’appellante, oltre all’assicurazione di base, versa un premio per indennità giornaliere di fr. 53.60 mensili e per prestazioni complementari di fr. 185.10 mensili (doc. I). Tenuto conto dei suoi problemi di salute, nella fattispecie è anche nell’interesse dei convenuti garantirgli un grado di copertura che in caso di malattia gli consenta di far fronte agli obblighi contributivi. Si giustifica pertanto di inserire nel fabbisogno minimo il premio per le indennità giornaliere (fr. 53.60), onde un importo totale di fr. 288.– mensili. L’altro premio di fr. 185.10 mensili non rientra invece nelle assicurazioni strettamente necessarie e, viste le condizioni finanziarie in cui versa l’appellante, non può essere incluso nel fabbisogno minimo.
b) In merito alle assicurazioni per la previdenza vincolata (doc. L e M), si tratta di assicurazioni facoltative (terzo pilastro), da considerare alla stregua di risparmi che non possono essere inclusi nel fabbisogno minimo (Rep. 1994 pag. 145). Ciò non toglie che in caso di invalidità o di decesso dell’inte-ressato i convenuti ne trarrebbero indubbio beneficio. D’altro lato, tenuto conto che un’assicurazione è stata stipulata il 30 agosto 1994 (doc. M), ossia dopo la pronuncia del divorzio, si giustifica di ammettere nel fabbisogno dell’appellante solo il premio concernente l’assicurazione stipulata durante il matrimonio, di fr. 286.– mensili (doc. L). Spetterà al giudice del merito verificare se, al momento del pensionamento, l’interessato disporrà di un’adeguata previdenza per far fronte ai propri impegni verso i convenuti.
c) L’attore rivendica l’inserimento nel suo fabbisogno di un’in-dennità per vestiario, ma non ha reso verosimili spese superiori all’importo base del minimo esecutivo, che già comprende tale posta, né egli lavora – per quanto risulta dagli atti – in una categoria al beneficio di un supplemento per spese accresciute di abbigliamento (personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di commercio: Rep. 1993 pag. 266 cifra 2.4.2). Non vi è quindi motivo per riconoscere tale indennità.
In conclusione il fabbisogno minimo dell’appellante risulta di fr. 4’316.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e di fr. 3’816.– mensili dopo di allora. Ne discende che con un reddito mensile di fr. 8’709.–, l’attore dispone di un agio di fr. 4’393.– (fr. 4’893.– dal 1° febbraio 1999) che deve mettere a disposizione dei convenuti. Il minimo vitale del diritto esecutivo, che egli ha il diritto di vedersi garantire (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb, 121 III 301, 121 I 97) è così salvaguardato. Il contributo pendente causa deve di conseguenza essere fissato in fr. 3’743.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e in fr. 4’143.– mensili dal 1° febbraio 1999 per l’ex moglie, rispettivamente in fr. 650.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e in fr. 750.– mensili in seguito per il figlio. L’appello va accolto entro tali limiti.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Considerato l’esito del giudizio, essi sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Le spese processuali e le ripetibili di prima sede possono rimanere invariate, l’attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è cosi riformato:
1.1 __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, entro il 5 di ogni mese per il periodo successivo al 10 marzo 1998, in via anticipata, un contributo alimentare giusta l’art. 151 cpv. 1 CC di:
fr. 3’743.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e
fr. 4’143.– mensili dal 1° febbraio 1999.
1.2 __________ __________ è tenuto a versare al figlio __________, entro il 5 di ogni mese per il periodo successivo al 10 marzo 1998, in via anticipata, un contributo alimentare di:
fr. 650.– mensili fino al 31 gennaio 1999 e
fr. 750.– mensili dal 1° febbraio 1999.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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