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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.191
Data decisione, Autorità: 21.12.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00191
Lugano 21 dicembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 1° dicembre 1997 da
__________, __________ (patrocinato dalla lic. iur __________ __________, studio Ghiringhelli, __________ e __________, __________)
contro
__________, __________ __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 24 novembre 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 13 novembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario, dal 1985, della particella n. __________RFD di __________ __________, sulla quale ha costruito una casa di vacanza. Il sentiero previsto dal progetto edilizio che garantiva l’accesso diretto al fondo dalla strada pubblica non è mai stato realizzato. Per accedere alla sua proprietà __________ __________ si serve di una scala che collega la strada pubblica a numerosi fondi, il cui primo tratto, di una lunghezza di 9 m, è situato sulla particella n. __________appartenente a __________ __________.
Preso atto che la vicina intendeva chiudere la scala con un cancello per il 31 ottobre 1998, con decreto supercautelare del 20 ottobre 1998 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, adito da __________ , ha vietato a __________ __________ di procedere in tal senso (. .).
B. __________ __________ ha promosso il 1° dicembre 1997 un’azione possessoria davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna perché fosse vietato a __________ __________ di chiudere a chiave il cancello posto all’ingresso inferiore della nota scala. All’udienza del 29 gennaio 1998 l’istante ha confermato la propria domanda, alla quale la convenuta si è opposta. Ultimata l’istruttoria ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista con un memoriale scritto.
C. Statuendo il 13 novembre 1998, il Pretore ha respinto l’istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’000.–, sono state poste a carico dell’istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1’500.– per ripetibili.
D. __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 24 novembre 1998 nel quale chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza. L’appello non è stato intimato alla convenuta.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, dopo avere rilevato che un’azione di manutenzione compete anche al titolare di una servitù iscritta a registro fondiario, ha ritenuto che quand’anche si ritenesse sufficiente l’uso effettivo della scala per promuovere azione, esso avveniva da parte dell’istante in virtù di un precario revocabile in ogni momento, di modo che mancando il presupposto dell’atto di illecita violenza l’istanza era priva di buon diritto. Il primo giudice ha negato inoltre che l’opposizione della convenuta fosse abusiva già per il fatto che essa non ha mai accettato il passaggio dell’istante sulla sua scala.
L’appellante contesta tale conclusione e sostiene che la scala in questione doveva servire fin dalla sua costruzione per l’accesso a tutti i fondi sovrastanti la strada pubblica, tant’è che il tracciato della stessa tocca tutte le proprietà. L’uso della scala non è avvenuto in virtù di un precario, bensì per un diritto consuetudinario, di modo che la chiusura del cancello rappresenta un atto di illecita violenza.
Liver sostiene invero che l’esercizio di una servitù basta per intentare azione di manutenzione qualora l’esercizio stesso avvenga a giusto titolo, ovvero non in modo illecito o clandestinamente o per mera compiacenza (Zürcher Kommentar, n. 139 ad art. 737 CC). Il Tribunale federale non si è pronunciato sulla fondatezza di tale opinione (DTF 94 II 351). Questa Camera l’ha respinta, confermando la sua prassi anteriore (Rep. 1981 pag. 146), ribadita ancora di recente (I CCA, sentenza del 3 dicembre 1998 in re P. e litisconsorti; del 13 ottobre 1998 in re Comune di M.; del 27 giugno 1997 in re B.). L’istante si rifà ancora una vol-ta, nell’appello, all’opinione di Liver. Se non che, quand’anche si riesaminasse il problema e si giungesse – per avventura – alla conclusione auspicata dall’appellante, in concreto l’esito del giudizio non muterebbe poiché – come si vedrà in appresso – l’appellante non risulta essere mai stato autorizzato a transitare sulla nota scala.
Anzitutto, come sottolinea il primo giudice, la volontà del promotore immobiliare non risulta con sufficiente attendibilità dagli atti e le asserzioni dell’appellante si fondano su sue mere ipotesi. Oltre a ciò, se le intenzioni fossero state quelle descritte al momento della vendita dei vari fondi formanti il complesso immobiliare, la questione delle servitù sarebbe stata verosimilmente disciplinata con le necessarie iscrizioni a registro fondiario. Nemmeno la figlia del promotore è stata in grado di fornire maggiori elementi, limitandosi a supposizioni (cfr. deposizione __________ __________). Certo, è possibile che, quantunque a carico della particella n. __________non sia iscritta una servitù di passo pubblico, fino al 1978 la scala fosse accessibile a tutti, poiché si trattava di un sentiero pubblico (deposizione __________). In seguito però essa è diventata di proprietà privata e dagli atti non si evince – né l’appellante spiega – per quali ragioni il passaggio non è stato regolato. Che la situazione non fosse chiara si evince anche dall’intenzione dell’istante di prevedere, al momento dell’edificazione del suo fondo, la costruzione di un sentiero posto integralmente sulla sua proprietà per accedere alla sua abitazione (istanza, pag. 4 n. 4.2).
Neppure è ravvisabile un abuso di diritto da parte della convenuta per avere tollerato durante nove anni il passaggio dell’istante. Intanto l’abuso deve essere manifesto e può – in un caso come quello in esame – essere ravvisato solo eccezionalmente e con grande riserbo (cfr. per i diritti di vicinato: Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 146 ad art. 679; Steinauer, op. cit., n. 1923). Inoltre, come fa notare il primo giudice, mai la vicina ha tollerato l’agire dell’istante, tant’è che ha contestato sia nel 1988 sia nel 1994 il diritto di passo del vicino sulla sua scala (doc. 4, 5, 6, 7, 9 e doc. G e H dell’inc. __________. .). In circostanze siffatte non si può intravedere alcun tacito consenso. Né si può ragionevolmente affermare che essa abbia indotto l’appellante a confidare nell’accettazione dello stato di fatto per il solo fatto che costui, pur sapendo di non essere titolare di una servitù di passo, ha rinunciato alla costruzione di un sentiero sul proprio fondo. Il fatto poi che la presente causa possa essere stata promossa come atto di rivalsa per avere l’istante convenuto un altro vicino in una causa tendente all’allontanamento di piante non basta lontanamente a denotare un abuso.
Ne discende, in ultima analisi, che l’appello riesce già di primo acchito destituito di fondamento e può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC. L’emanazione del presente giudizio rende per altro senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel gravame.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte, la quale non ha dovuto affrontare spese già per la circostanza che il ricorso non è stato nemmeno intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– lic. iur. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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