AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1998.183
Data decisione, Autorità: 02.02.1999, ICCA
Incarto n.: 11.98.00183
Lugano 2 febbraio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (modifica di misure provvisionali in causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 3 marzo 1997 da
__________, __________, (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________r, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 13 novembre 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 2 novembre 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1945) e __________ __________ (1945) si sono sposati a __________ il __________ 1970. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1975) e __________ (__________1978). Il marito è conducente di __________, la moglie svolge l’attività di __________ a tempo parziale dal 1991, oltre qualche lavoro di sarta a domicilio. La figlia è studente __________, il figlio è apprendista presso le __________ __________ __________ __________ __________ a __________. Il 28 agosto 1996 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 17 settembre seguente. I coniugi sono separati di fatto dal 22 agosto 1996, quando la moglie è andata a vivere per conto proprio a __________. Il marito è rimasto a __________, nell’abitazione coniugale di sua proprietà, insieme con il figlio.
B. Il 4 novembre 1996 __________ __________ ha postulato in via provvisionale davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un contributo alimentare di fr. 1’000.– per il mese di agosto 1996, di fr. 3’000.– mensili fino al 31 dicembre 1996 e di fr. 3’200.– mensili dal 1° gennaio 1997, oltre al blocco del registro fondiario sulle particelle n. __________RFD e __________RFP di __________, intestate al marito. Conclusa l’istruttoria, alla discussione finale del 22 gennaio 1997 le parti hanno ribadito le loro richieste di giudizio. Statuendo il 27 gennaio 1997, il Pretore ha imposto al marito di versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2’600.– mensili dal 1° gennaio 1997, respingendo il postulato blocco del registro fondiario. Adita da entrambe le parti, con sentenza del
29 ottobre 1997 questa Camera ha stabilito in fr. 3’200.– il contributo alimentare dovuto alla moglie dal 1° gennaio 1997 (inc. ..__________).
C. La causa di merito è stata avviata dal marito con petizione del 3 marzo 1997. __________ __________ ha instato il 22 ottobre 1997 per ottenere la riduzione a fr. 1’000.– mensili del contributo provvisionale a suo carico, adducendo che la moglie aveva iniziato un’attività lucrativa presso un __________, conseguendo un reddito mensile medio di fr. 2’000.–. Sentite le parti in contraddittorio ed esperita l’istruttoria, il Pretore ha emanato il 4 dicembre 1997 un decreto cautelare con il quale ha ridotto a fr. 2’758.– dal 1° novembre 1997 il contributo alimentare per la moglie. L’attore ha presentato il 5 agosto 1998 una nuova istanza di modifica dell’assetto cautelare, chiedendo nuovamente la riduzione a fr. 1’000.– del contributo alimentare dovuto alla moglie, subordinatamente l’assegnazione di un termine a quest’ultima per estendere la propria attività lucrativa, con la comminatoria dell’automatica riduzione a metà del contributo. All’udienza del 10 settembre 1998 il marito ha confermato le proprie domande, mentre la moglie ha consentito a una riduzione del contributo alimentare a fr. 2’500.– mensili. Chiusa l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale provvisionale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi con i quali hanno ribadito le rispettive domande di giudizio.
D. Statuendo il 2 novembre 1998, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 1’985.– dal 1° ottobre 1998. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. __________ __________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 13 novembre 1998 nel quale postula l’aumento a fr. 2’500.– mensili del contributo alimentare in suo favore. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 1998 __________ __________ propone il rigetto dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quanto le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), in modo che il giudice può statuire nuovamente sull'oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo sapere quindi se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata; decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Ciò posto, il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò soltanto il diritto alla modifica dell’assetto provvisionale. Perde invece – di regola – il diritto di ricuperare quanto pagato in esubero, giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
Nella sentenza del 21 agosto 1997 questa Camera aveva fissato l’assetto cautelare, dal 1° gennaio 1997, in base a redditi coniugali di complessivi fr. 7’097.– mensili (fr. 6’597.– il marito, fr. 500.– la moglie) e a fabbisogni di complessivi fr. 5’383.50 (fr. 2’348.50 il marito, fr. 3’035.– la moglie). Ne risultava un’ecce-denza di fr. 1’713.50 mensili da suddividere a metà fra i coniugi, onde l’accoglimento della richiesta presentata dalla moglie, intesa a un contributo mensile di fr. 3’200.–. Nel decreto emanato il 4 dicembre 1997 il Pretore ha accertato un reddito coniugale complessivo di fr. 7’921.80 (fr. 6’515.– il marito, fr. 1’406.80 la moglie) e un fabbisogno globale di fr. 5’662.– (fr. 2’627.– il marito, fr. 3’035.– la moglie), mentre nella procedura di modifica dell’assetto provvisionale avviata il 5 agosto 1998 egli ha accertato che dall’aprile 1998 il marito risultava totalmente inabile al lavoro per malattia, di modo che il suo reddito mensile medio era sceso a fr. 5’650.–. Computato alla moglie un reddito mensile medio di fr. 1’406.–, egli ha valutato in fr. 2’875.– il fabbisogno del marito e in fr. 2’601.– quello della moglie, attribuendo a quest’ultima un contributo alimentare mensile di fr. 1’985.– dal 1° ottobre 1998.
L’appellante sostiene anzitutto che il reddito medio netto del marito non è di fr. 5’650.–, bensì, tenendo conto della quota di tredicesima, di fr. 5’665.–. L’argomentazione è fondata. Dal con-teggio di stipendio del giugno 1998 (doc. B2, cautelare) risulta che il marito consegue durante il periodo di malattia un reddito mensile netto di fr. 5’229.05 e ha diritto alla tredicesima mensilità limitatamente allo stipendio base (doc. CC). Quest’ultima consiste di regola nello stipendio di base senza indennità alcuna, dedotti gli oneri sociali, ma senza il contributo per la cassa pensione, così che nella fattispecie il reddito mensile netto determinante ammonta almeno a fr. 5’665.–.
L’appellante si duole del fatto che il primo giudice ha incluso nel fabbisogno minimo del convenuto diverse voci ingiustificate.
a) Essa contesta dapprima l’inserimento del premio relativo alla cassa malati della figlia maggiorenne (fr. 158.70 mensili). La critica è pertinente. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare nella sentenza del 29 ottobre 1997 (consid. 5) che, salvo accordo provvisionale tra le parti, i costi per i figli maggiorenni non vanno inseriti nel fabbisogno minimo dei coniugi ai fini del contributo alimentare dovuto durante la causa di divorzio (massima pubblicata anche nel Bollettino dell’ordine degli avvocati 16/1998, pag. 3). Il solo fatto che durante la vita in comune i coniugi avessero assunto tali spese ancora non significa che queste ultime vadano riprese invariate nei fabbisogni dei genitori, le misure provvisionali rispondendo ad altri criteri (ampiamente sviluppati nella precedente sentenza). Nel fabbisogno del marito deve pertanto essere incluso solo il premio della cassa malati personale, di fr. 234.70 (doc. C, cautelare).
b) A detta della moglie l’onere di riscaldamento del marito, com-prensivo delle spese di manutenzione e di revisione dell’im-pianto, dovrebbe essere ridotto a fr. 100.– mensili, poiché il costo medio mensile per la fornitura del combustibile non eccederebbe fr. 75.– mensili. Essa stessa ammette tuttavia che il costo del riscaldamento non si limita al combustibile, ma comprende anche i costi dello spazzacamino e la manutenzione del bruciatore (appello, pag. 4). Ora, stimando in fr. 200.– mensili gli oneri complessivi per il riscaldamento dell’ immobile, il primo giudice ha tenuto conto di tutto ciò e il risultato è senz’altro il risultato di un corretto apprezzamento. Del resto il costo complessivo per l’alloggio del marito rimane ben al di sotto di quello esposto dalla moglie, che ammonta a fr. 1’262.– (riassunto prodotto all’udienza del 10 settembre 1998, pag. 5).
c) L’appellante chiede che la tassa rifiuti e canalizzazioni, ammessa dal Pretore in fr. 25.– mensili, sia ridotta a fr. 15.–, adducendo che la tassa di raccolta dei rifiuti è già compresa nel minimo esistenziale di fr. 1’025.–. L’argomento è fondato. Nel fabbisogno dell’attore può essere inserita solo la spesa per la tassa di canalizzazione, per una media di fr. 15.– mensili (doc. I1, I2), mentre i costi per l’acqua potabile e la raccolta dei rifiuti sono già compresi nel minimo esecutivo di fr. 1025.– (Rep. 1994 297).
d) Secondo la moglie l’importo di fr. 300.– ammesso dal Pretore per la manutenzione dell’immobile in cui abita il marito deve essere stralciato, poiché i costi della manutenzione straordinaria potrebbero essere assunti facendo capo a un aumento dell’onere ipotecario, rispettivamente alla sostanza. A ragione. Nel costo dell’alloggio in proprietà va invero considerata la manutenzione ordinaria (Hausheer/Spycher, in: Hand-buch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 2.33, pag. 79). I preventivi prodotti dall’attore non riguardano tuttavia la manutenzione ordinaria dello stabile, bensì quella straordinaria (risanamento dell’impianto di riscaldamento, doc. D). Tenuto conto che la manutenzione ordinaria è già considerata nell’ importo di fr. 200.– ammesso per le spese di riscaldamento, non si giustifica di aggiungere a tale cifra altre voci di spesa. Il marito potrà finanziare i lavori, in ogni modo, aumentando l’onere ipotecario attuale e chiedendo una conseguente modifica dell’assetto cautelare per tenere conto degli aumentati costi dell’alloggio.
e) La moglie rimprovera al primo giudice di avere inserito nel fabbisogno minimo del marito oneri assicurativi per fr. 59.70 e ne chiede la riduzione a fr. 33.–, argomentando che possono essere tenuti in considerazione solo quelli relativi alla casa di abitazione. L’assunto è parzialmente fondato. I premi assicurativi possono essere considerati nel fabbisogno minimo nella misura in cui servono alla copertura di rischi relativi alla famiglia (DTF 114 II 393). Nella fattispecie solo le polizze per la casa in cui vive il marito e per la mobilia domestica rientrano in questa categoria. Le altre polizze riguardano immobili il cui reddito non è stato considerato ai fini del contributo alimentare. Di conseguenza l’onere per premi assicurativi da inserire nel fabbisogno minimo del marito si riduce a fr. 38.85 mensili (doc. N, O).
f) Secondo l’appellante gli oneri fiscali del marito non sarebbero di fr. 300.–, come ammesso dal Pretore, ma di soli fr. 267.–, a seguito dell’emanazione della tassazione intermedia. A giusto titolo. La notifica di tassazione intermedia del 9 febbraio 1998 (incarto fiscale richiamato) indica infatti un onere fiscale complessivo di fr. 267.50 mensili.
g) L’appellante si oppone infine al riconoscimento di un onere mensile di fr. 200.– per le spese di trasferta del marito, adducendo che quest’ultimo non userebbe più il veicolo per scopi professionali, visto che dall’aprile 1998 è in malattia. La critica non è interamente sprovvista di pertinenza. Il marito è infatti totalmente inabile al lavoro dall’aprile 1998 e non abbisogna più del veicolo per scopi professionali. Egli ha invero addotto di averne bisogno per conservare i contatti con l’esterno e per recarsi dai medici. Se non che, l’inabilità del marito è dovuta a cause psichiche (doc. A1), non a problemi motori, e non è stata resa verosimile la necessità medica di usufruire di un veicolo privato per gli spostamenti. In tali circostanze si può equitativamente considerare un costo di fr. 100.– per le trasferte, importo che la moglie stessa aveva ammesso all’udienza del 10 settembre 1998, contrariamente a quanto sembra ora sostenere nell’appello.
La convenuta rivendica l’inserimento nel proprio fabbisogno minimo di un maggior onere di riscaldamento di fr. 12.–, a seguito dell’emissione del conteggio delle spese accessorie. La richiesta può essere condivisa. La spesa era stata indicata e resa verosimile (doc. 11) già all’udienza del 10 settembre 1998 (rias-sunto, pag. 5), senza per altro che il marito contestasse il maggior costo. La moglie esige ancora che le sia riconosciuto un onere di fr. 100.– per le spese di trasferta e di fr. 50.– per i costi di perfezionamento professionale. Tali pretese sono solo parzialmente ammissibili. I costi di trasferta possono essere considerati nella misura di fr. 100.–, come per il marito, per tenere conto degli spostamenti con i mezzi pubblici, resi verosimili per le esigenze lavorative. Le spese di perfezionamento, per contro, non possono essere considerate nel fabbisogno. Il corso seguito dall’appellante non è infatti di perfezionamento professionale, ma di formazione personale (“Lavori di donne, sapere di donne: doc. 7), senza connessione con l’attività professionale intrapresa.
La moglie sostiene infine che il suo reddito non è di fr. 1’406.– mensili, come calcolato dal Pretore, bensì di fr. 1’173.–, tenuto conto della media mensile sull’arco di un anno e dei premi AVS sull’attività indipendente, pari a fr. 33.–. La tesi è parzialmente provvista di buon esito. L’appellante ha lasciato l’attività di odon-totecnica nel 1974 per dedicarsi alle cure dei figli e all’economia domestica, riprendendo la professione a tempo parziale nel 1991/92, quando aveva 46 anni. Tenuto conto dell’età della convenuta, della lunga durata del matrimonio (26 anni al momento della separazione) e della circostanza che durante una causa di stato ogni coniuge ha diritto – per principio – di mantenere il tenore di vita avuto prima della cessazione della comunione domestica, non si può più ragionevolmente pretendere dall’appellante un’attività lucrativa a tempo pieno (DTF 115 II 6), tanto meno se si pensa che il reddito del marito è sufficiente, almeno per ora, a coprire i costi supplementari derivanti da due economie domestiche separate. Oltre a ciò, l’appellante è inabile al lavoro al 50% dal giugno 1997 per una depressione aggravatasi nell’estate 1998 (deposizione dott. __________, verbale 24 settembre 1998, pag. 2). L’appellato persiste nel sostenere che alla moglie dovrebbe essere imputato un guadagno ipotetico di almeno fr. 3’600.– mensili, composto del reddito come odontotecnica a metà tempo e di una rendita di invalidità (osservazioni, pag. 12) che l’interessata avrebbe sinora trascurato di chiedere. Dato quanto precede, la tesi è ai limiti della temerarietà.
Rimane da valutare – a un sommario esame come quello che presiede all’emanazione di procedimenti cautelari – quale reddito la moglie possa ragionevolmente conseguire con la sua formazione e nelle sue condizioni di salute. __________ ha precisato che la sua dipendente si occupa di piccole attività e riparazioni e che non è in grado di svolgere un lavoro completo da sola, ciò che spiega la remunerazione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo (deposizione Zünd, verbale del 24 settembre 1998, pag. 22). Egli non ha escluso un possibile miglioramento e ha valutato in circa un anno il tempo necessario per raggiungere un livello di capacità maggiore. Se si considera che in Ticino vi sono circa dieci __________ diplomati in cerca di lavoro e che in tale settore i progressi della tecnica richiedono un aggiornamento costante dei metodi di lavoro, non si può seguire l’attore quando sostiene che la moglie, rimasta assente dalla professione più di venticinque anni, avrebbe trascurato di incrementare le proprie occasioni di guadagno. Nel periodo compreso tra il settembre 1997 e l’agosto 1998 la moglie ha conseguito un reddito medio mensile complessivo di fr. 1’250.–, di cui fr. 820.– con l’attività di odontotecnico (per una media di circa 50 ore al mese) e fr. 427.50 per i lavori di sartoria a domicilio (doc. 81 e 82). Vista l’età (54 anni) e lo stato di salute compromesso, non si vede come l’appellante potrebbe conseguire un guadagno maggiore in un mercato del lavoro notoriamente precario come quello ticinese, tanto più in una professione satura di diplomati con conoscenze tecniche più aggiornate delle sue.
reddito del marito fr. 5’665.—
reddito della moglie fr. 1’250.—
fr. 6’915.— mensili
fabbisogno del marito fr. 2’252.40
fabbisogno della moglie fr. 2’746.10
fr. 4’998.50
eccedenza fr. 1’916.50
metà eccedenza fr. 958.25 mensili
contributo alimentare per la moglie:
fabbisogno
L’appello deve quindi essere accolto nella misura di un contributo alimentare di fr. 2’455.– mensili (arrotondati).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
__________ è condannato a versare alla moglie __________ __________, a titolo di contributo alimentare dal 1° ottobre 1998, l’importo mensile anticipato di fr. 2’455.–.
La trattenuta del contributo alimentare sul salario dell’attore ordinata con decreto del 18 febbraio 1997 è confermata limitatamente all’importo di fr. 2’455.– mensili.
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono poste a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
da anticipare dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv.,;
– avv.,.
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Bellinzona;
– Direzione di circondario postale, Divisione del personale, Bellinzona (in estratto: consid. 3) per la rettifica della trattenuta di stipendio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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