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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.179
Data decisione, Autorità: 18.11.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00179
Lugano, 18 novembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 9 ottobre 1998 da
__________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________. __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 23 ottobre 1998 con cui il Pretore ha accolto una richiesta cautelare dell’attrice;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 5 novembre 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare del 23 ottobre 1998;
Ritenuto
in fatto: A. Il 9 ottobre 1998 __________ __________ __________ __________ ha introdotto una petizione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché fosse ingiunto a __________ __________ di rimuovere nel termine di 5 giorni – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – tutti i tavoli, le sedie, le piante “e ogni eventuale elemento” posto dinanzi al negozio “__________ __________ ” (proprietà per piani n. __________della particella n. __________RFD di __________), appartenente all’attrice stessa. Con la petizione quest’ultima ha chiesto inoltre che l’ordine fosse impartito al convenuto già in via cautelare, senza contraddittorio.
B. Il Pretore ha intimato la petizione e con ordinanza del medesimo 13 ottobre 1998 ha indetto la discussione cautelare per il 22 ottobre successivo alle ore 10.30. Il plico postale contenente la petizione e l’ordinanza è stato spedito per raccomandata il 14 ottobre 1998 e __________ __________ lo ha ritirato alla posta di __________ l’ultimo giorno utile, il 22 ottobre 1998 alle ore 15. Nel frattempo, alle ore 10.30 di quel giorno, l’udienza cautelare si è tenuta alla sola presenza del patrocinatore dell’attrice. __________ __________ ha scritto immediatamente al Pretore, postulando il rifacimento dell’udienza.
C. Statuendo il 23 ottobre 1998, il Pretore ha accolto l’istanza cautelare e ha fatto ordine a __________ __________ di rimuovere nel termine di 5 giorni “tutti i tavoli, sedie, piante e ogni altro eventuale oggetto posto sulle parti comuni del condominio ‘____________________e più precisamente dinanzi al negozio ‘____________________in __________ __________, __________, di proprietà dell’attrice”. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 55.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all’attrice fr. 350.– per ripetibili.
D. Contro il decreto cautelare __________ __________ ha presentato un appello del 5 novembre 1998 tendente a ottenere – previa concessione dell’effetto sospensivo – l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore perché convochi le parti a una nuova udienza. L’appello non è stato intimato all’attrice.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello. Il convenuto fonda il suo assunto sulla fotocopia di una ricevuta postale, prodotta per la prima volta in appello, la quale attesta ch’egli ha ritirato la raccomandata portante il n. __________, a __________, il 22 ottobre 1998 alle ore 15 (doc. F). Tale documento però è un mezzo probatorio nuovo, di cui non può essere tenuto conto ai fini del giudizio. Dopo l’emana-zione del decreto impugnato il Pretore ha versato agli atti, invero, il fascicolo relativo a una ricerca postale dalla quale risulta che la raccomandata n. __________ è stata effettivamente ritirata a __________ il 22 ottobre 1998 (dichiarazione dell’ufficio postale, del 28 ottobre 1998). La Camera civile di appello tuttavia deve giudicare sulla scorta dell’identico materiale del processo considerato dal primo giudice; non può statuire sulla base di fatti diversi. D’altra parte l’interessato censura il decreto cautelare solo per questioni di forma legate alla sua impossibilità di presenziare all’udienza, non per ragioni di merito. Ora, contrariamente a quanto si afferma nell’appello, il Pretore non ha negato al convenuto il diritto di comparire in aula; anzi, pur essendo abilitato a statuire inaudita parte (art. 379 cpv. 1 CPC), egli ha preferito indire il contraddittorio.
Un altro problema è sapere se la notificazione dell’ordinanza sia avvenuta troppo tardi per consentire al destinatario il rispetto del termine. Se non che, alla decorrenza di un termine può essere rimediato, ove l’istante o il suo patrocinatore dimostri di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio perché senza colpa ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione sia avvenuta così tardi da renderne impossibile l’osservanza, seguendo la via della restituzione in intero (art. 137 lett. a CPC). Nell’appello il convenuto ricorda di avere già chiesto al Pretore di essere reintegrato nel termine per la discussione cautelare, con uno scritto per fax e per raccomandata, quello stesso 22 ottobre 1998. Tale domanda può essere assimilata, per il suo contenuto, a un’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini. Deve essere trattata nondimeno dal Pretore. Non se ne può anticipare il giudizio in questa sede.
Ne discende che, interamente ancorato a elementi nuovi, l’ap-pello si rivela già di primo acchito irricevibile e può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC. L’emana-zione del presente giudizio rende per altro senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel gravame.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia, ridotta, tiene conto del fatto che la procedura si conclude con un semplice giudizio di inammissibilità (art. 21 LTG). Non si assegnano ripetibili alla parte appellata, invece, la quale non ha dovuto affrontare spese già per la circostanza che il ricorso non le è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________. __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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