AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.172
Data decisione, Autorità: 16.11.1999, ICCA
Incarto n. 11.1998.00172
Lugano 16 novembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (nullità di matrimonio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione del 30 novembre 1995 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 20 ottobre 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 2 settembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
Se deve essere accolto l'appello adesivo presentato il 30 novembre 1998 da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 30 novembre 1998;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1963) e __________ __________ __________ (1960), cittadina dominicana, si sono sposati a __________ il __________ 1993. Dall'unione è nato il figlio __________ (__________1994). La moglie è madre anche di __________ (1978) e __________ (1980), nati da una sua precedente relazione. I coniugi si sono separati di fatto nel febbraio 1995. Il marito è __________ __________, la moglie lavora per __________ __________ a __________ come donna delle pulizie. Il 24 febbraio 1995 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 3 aprile 1995.
B. Il 30 novembre 1995 __________ __________ ha chiesto al Pretore che il matrimonio fosse annullato, che il figlio fosse affidato alla madre, che gli fossero consegnati vari beni di sua pertinenza e che gli fosse versato l'importo di fr. 40'000.– per torto morale. In subordine egli ha chiesto la pronuncia del divorzio. __________ __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato la separazione per tempo indeterminato, l'affidamento del figlio, un contributo alimentare mensile scalare per il figlio e uno per sé di fr. 1'500.– mensili (fr. 2'000.– dopo la maggiore età del figlio), l'attribuzione dell'intero arredamento coniugale, la corresponsione di fr. 40'000.– per torto morale e una provvigione ad litem di fr. 5'000.–. L'attore si è opposto alla riconvenzione. Il 14 maggio 1996 la convenuta ha chiesto, in via subordinata, la pronuncia del divorzio, lasciando invariate le richieste sulle conseguenze accessorie. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 16 marzo 1998 il marito ha mantenuto la domanda di nullità del matrimonio (subordinatamente di divorzio), ha postulato l'affidamento del figlio alla madre, ha offerto un contributo alimentare per il solo figlio di fr. 500.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 750.– fino al 12° anno e di fr. 1'000.– fino alla maggiore età, insistendo per la restituzione dei predetti beni e per il versamento di fr. 40'000.– a titolo di torto morale. Nel proprio memoriale del 16 marzo 1998 __________ __________ ha ribadito le sue domande. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
C. Con sentenza del 2 settembre 1998 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha obbligato quest'ultimo a versare per il figlio un contributo indicizzato di fr. 700.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 800.– fino al 12° anno e di fr. 1'000.– fino alla maggiore età, ha accertato la comproprietà dei coniugi sui beni mobili da essi ricevuti in regalo, ha attribuito alla moglie gli altri beni che si trovavano nell'appartamento coniugale dietro versamento al marito di fr. 8'000.– entro cinque anni e ha condannato il marito a stanziare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 3'000.–. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3'000.–, sono state poste a carico del marito. Non sono state assegnate ripetibili. Il 30 settembre 1998 il Pretore ha rettificato la sentenza nel senso che ha obbligato l'attore a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 800.– mensili fino al 12° compleanno del figlio.
D. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un appello del 20 ottobre 1998 nel quale chiede di annullare il matrimonio, di ordinare la restituzione dei beni mobili assegnati dal Pretore alla moglie (in via subordinata di riconoscergli il diritto all'incasso di fr. 8'000.– entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza), di assegnargli un'indennità di fr. 40'000.– per torto morale e di sopprimere tanto il contributo alimentare per la moglie quanto la provvigione ad litem di fr. 3'000.–. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 1998 __________ __________ propone di respingere il ricorso e con appello adesivo chiede che, accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, le sia conferito tale beneficio anche in prima sede. __________ __________ non ha presentato osservazioni all'appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello principale
Il Pretore ha escluso che le precedenti maternità della moglie, sottaciute all'appellante prima delle nozze, costituiscano motivo per annullare il matrimonio a norma degli art. 124 n. 2 e 125 n. 1 CC. A suo avviso non vi sono elementi tali da far pensare che l'esistenza di due figli naturali avrebbe distolto l'appellante dallo sposarsi, anche perché egli non avrebbe avuto alcun obbligo di mantenimento verso costoro né allegava, del resto, motivi che oggettivamente lo avrebbero fatto cambiare idea. Il primo giudice ha escluso altresì che la sposa intendesse contrarre matrimonio solo per rimanere in Svizzera e ha rilevato che le circostanze in cui i coniugi si erano conosciuti tre mesi prima delle nozze, in un locale notturno, avrebbero dovuto indurre il marito a maggior cautela e ad assumere informazioni più precise.
L'appellante sostiene di avere dimostrato l'inganno ordito in suo danno dalla controparte, persona scorretta e pronta a mentire su tutto, la quale lo ha sposato senza alcuna intenzione di formare una famiglia e gli ha sottaciuto l'esistenza di due figli avuti prima del matrimonio, raggirandolo dolosamente sulla di lei onoratezza e sul suo passato. Soggiunge che proprio il comportamento della moglie lo ha indotto a riporre in lei la più ampia fiducia e a non assumere particolari informazioni, tanto più che prima del matrimonio nessuno sapeva che essa era già madre di due figli. A suo parere la convenuta lo ha sposato solo per poter risiedere in Svizzera, per spogliarlo dei suoi beni, lasciandolo in grave errore sulle sue qualità di moglie.
Il coniuge può domandare la nullità del matrimonio, tra l'altro, quando sia stato indotto al matrimonio da errore su qualità dell'altro coniuge così importanti da non potersi ragionevolmente esigere che in mancanza di quelle sopporti l'unione coniugale (art. 124 n. 2 CC), oppure quando vi sia stato indotto da inganno sull'onoratezza dell'altro coniuge, provocato dolosamente da questo o da un terzo con la di lui connivenza (art. 125 n. 1 CC). Per giudicare gli estremi dell'errore sono decisive le qualità personali. Sapere poi se una qualità personale possa essere ritenuta oggettivamente e soggettivamente essenziale dipende dall'ambiente sociale e morale dei coniugi (Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage et le divorce, 4a edizione, pag. 75 n. 329; Lüchinger/Geiser, in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 ad art. 124).
La convenuta chiede di dichiarare irricevibile l'azione di nullità poiché introdotta dopo il termine semestrale dell'art. 127 CC. La questione, non esaminata dal Pretore, può rimanere aperta. Se l'azione di nullità dovesse rivelarsi infondata, per vero, il problema del termine semestrale diverrebbe senza interesse. Giova quindi vagliare l'azione nel merito.
L'attore ha sempre sostenuto di avere ignorato prima del matrimonio l'esistenza dei due figli avuti dalla moglie (petizione, pag. 5; replica, pag. 6; conclusioni, pag. 4). L'interessata nega, affermando che il marito era perfettamente conscio della situazione (risposta, pag. 9; duplica, pag. 5). In realtà emerge dall'istruttoria che prima del matrimonio la convenuta aveva detto a __________ __________, madre dell'attore, e a __________ __________ di non essere mai stata sposata e di non avere figli. Non è dato di sapere se al colloquio fosse presente anche l'attore, circostanza evocata solo da __________ __________i. Sia come sia, nulla permette di ritenere che prima del matrimonio l'appellante sapesse dell'esistenza dei figli della convenuta. Il fatto è che, contrariamente a quanto egli crede, tale inconsapevolezza non basta per far annullare il matrimonio. Intanto ci si può domandare se l'errore invocato verta su "qualità dell'altro coniuge", tali prerogative sembrando riferisi piuttosto all'onoratezza e all'integrità morale (cfr. DTF 54 II 354, 58 II 103, 95 II 209 e Götz in: Berner Kommentar, 10 ad art. 124 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 76 n. 330), non invece al carattere (Egger in: Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 124). Errori rilevanti sono quindi l'impotenza, perversioni sessuali o malattie incurabili (Meroni, Dogmatik und praktische Bedeutung des schweizerischen Eheungültigkeitsrechts, tesi, Zurigo 1984, pag. 43; Egger, op. cit., n. 8 ad art. 124 CC). Oltre a ciò, l'errore deve essere essenziale, cioè oggettivamente e soggettivamente grave, nel senso che qualunque persona in condizioni analoghe non si sarebbe sposata se non si fosse trovata nel medesimo errore.
Ora, l'esistenza di figli naturali non è un motivo di annullamento assoluto: dipende da come è valutata simile circostanza nel contesto sociale e morale in cui vivono i coniugi (Götz, op. cit., n. 13 ad art. 124 CC). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che il fatto di avere avuto, per un uomo, un figlio naturale prima del matrimonio non abilita la moglie a chiedere l'annullamento del matrimonio (SJ 1915 pag. 461; Egger, op. cit., n. 9 ad art. 124 CC). Non v'è motivo per ritenere che al giorno d'oggi ciò non possa valere anche per la donna. L'errore sulla qualità del coniuge deve essere peraltro interpretato restrittivamente, alla luce della finalità del matrimonio, ed è difficile giudicare se un difetto di qualità sia anteriore o posteriore alla celebrazione del matrimonio e se non siano piuttosto applicabili le regole del divorzio (v. anche FF 1996 pag. 88). Ciò posto, le precedenti maternità della convenuta non possono considerarsi motivo di annullamento, ma appaiono piuttosto, in concreto, la causa della disunione coniugale. Sulla questione si tornerà ancora in seguito.
D'altro lato non si può nemmeno affermare che la convenuta abbia sposato l'attore senza la volontà di formare una famiglia e solo per impossessarsi dei suoi beni. Anzi, la nascita di un figlio lascia presumere se mai che l'unione coniugale è stata voluta e costituita. Agli atti non si ravvisano per altro indizi concludenti che suffraghino una simulazione (cfr. DTF 98 II 7 consid. 2c), le impressioni del teste __________ essendo successive alla separazione dei coniugi (doc. V). Inoltre il 23 giugno 1993, dieci giorni prima del matrimonio, i coniugi hanno pattuito la separazione dei beni. Se l'intenzione della moglie fosse stata quella pretesa dal marito, mal si comprenderebbe perché essa abbia sottoscritto la convenzione. Che il giorno del matrimonio la convenuta fosse delusa per la separazione dei beni può destare perplessità, ma non basta per accertare l'intenzione di contrarre il matrimonio con il solo scopo di ottenere benefici finanziari. Il fatto poi che essa ha affermato che il marito “avrebbe dovuto pagare” è ricollegabile al particolare momento in cui lo sfogo è avvenuto, subito dopo la separazione (deposizione __________).
Né soccorrono, in concreto, gli estremi per annullare il matrimonio in base all'art. 125 n. 1 CC, secondo cui il coniuge può domandare la nullità del matrimonio quando vi sia stato indotto da inganno sull'onoratezza dell'altro coniuge provocato dolosamente da questo o da un terzo con la di lui connivenza. L'inganno deve riferirsi in effetti all'onoratezza o alla salute del coniuge (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 76 n. 334). E il fatto che la convenuta avesse due figli prima del matrimonio non basta a denotare una condotta disonorevole, tale da giustificare l'annullamento del matrimonio.
L'appellante chiede lo scioglimento del matrimonio anche sulla scorta dell'art. 138 CC, asserendo di essere stato maltrattato fisicamente e psicologicamente. La disposizione citata prescrive che ognuno dei coniugi può chiedere il divorzio se l'altro ha insidiato alla sua vita, lo ha gravemente maltrattato o gli ha recato un'offesa grave dell'onore. Dagli atti non risulta però che la convenuta abbia intenzionalmente leso l'integrità fisica del marito, né è sufficientemente dimostrato che egli si sia trovato in uno stato depressivo a seguito del comportamento della moglie. Certo, “la vicenda lo ha turbato notevolmente” (deposizione __________), ma ciò non configura ancora un grave maltrattamento (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 567 segg. pag. 116). Del resto dall'istruttoria non è emerso neppure che la convenuta abbia leso l'onore del marito, non essendo sufficientemente grave il fatto che essa gli abbia affibbiato l'epiteto di “scemo” (deposizione __________ del 7 aprile 1997).
L'appellante postula un'indennità per torto morale di fr. 40'000.– sulla base dell'art. 151 cpv. 2 CC poiché la convenuta gli ha provocato una grave e irrimediabile offesa. Ora, se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, a quest'ultimo può essere aggiudicata un'indennità pecuniaria in riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Nella fattispecie l'appellante, oltre a non spiegare in che cosa consisterebbe il grave pregiudizio morale, neppure sostiene di avere patito tribolazioni di intensità e gravità tali da non poter essere sopportate (Deschenaux/ Tercier/Werro, op. cit., n. 784). Generiche sofferenze non bastano per giustificare una tale richiesta. Anche su questo punto l'appello deve quindi essere respinto.
Il Pretore, pronunciato il divorzio, ha ritenuto la moglie – ancorché al limite – innocente e le ha assegnato una pensione alimentare di fr. 800.– mensili sulla base dell'art. 152 CC fino al compimento del dodicesimo anno del figlio __________a. L'appellante insorge, facendo valere che per tutto quanto esposto in relazione alla richiesta di nullità del matrimonio la moglie deve essere considerata gravemente ed esclusivamente colpevole, ciò che comporta l'inapplicabilità dell'art. 152 CC.
a) L'innocenza del coniuge creditore è un presupposto indispensabile per l'ottenimento di un contributo alimentare, anche a norma dell'art. 152 CC. Il Tribunale federale ha mitigato tuttavia la nozione di innocenza, precisando che se ai fini dell'art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve – cioè non insignificante, ma di causalità secondaria – può ancora essere equiparata a innocenza, anche se comporta in linea di principio una riduzione dell'indennità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 312 segg. con rinvii; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 4 e 6 ad art. 151 CC con riferimenti). Ai fini dell'art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché sia solo di lieve causalità per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 152 CC). Per essere causale il comportamento colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica colpa della turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare il matrimonio (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con rinvii).
b) Dall'istruttoria si evince che la convenuta è sempre andata sostenendo di non avere avuto figli prima del matrimonio (deposizione __________, __________ __________), tant'è che chiedeva consigli durante la gravidanza (deposizione __________, __________ e __________ __________). In seguito aveva raccontato di avere adottato due figli di una sorella premorta (deposizione __________, __________, __________ __________). Il marito aveva finito per accettare ciò, interpretandolo come una dimostrazione di affetto familiare verso i nipoti, tant'è che aveva accettato finanche di contribuire al mantenimento di una figlia (doc. 52). Dopo avere scoperto però che non si trattava di nipoti adottati per spirito caritatevole, ma di figli della moglie, gli è crollato il mondo addosso, al punto da non sapere più che cosa fare, e quello stesso giorno ha deciso di lasciare l'appartamento coniugale (deposizione __________). Nelle circostanze descritte è indubbio che la menzogna dalla convenuta ha costituito la causa principe della disunione. Oggettivamente grave non è – si ripete – il fatto che la convenuta avesse già due figli, ma che essa abbia subdolamente circuito la buona fede dell'appellante, sicché al momento di scoprire la verità costui si è vista mancare ogni fiducia nella consorte. E senza fiducia reciproca un'unione non può ragionevolmente continuare. Del resto non si intravedono altre cause di rilievo che abbiano spinto l'appellante a lasciare l'abitazione coniugale. Ne discende che il contegno mendace della moglie ha largamente contribuito al naufragio del matrimonio. Essa non può dunque essere considerata innocente, ciò che osta all'applicazione dell'art. 152 CC. Al proposito l'appello si rivela pertanto fondato.
Accertata la proprietà del marito sulla mobilia domestica, il Pretore ha nondimeno assegnato tali beni alla moglie con l'argomento che in caso contrario essa avrebbe dovuto riarredare l'abitazione. L'appellante contesta tale attribuzione e chiede che i mobili gli siano restituiti. A giusto titolo. Nella convenzione del 23 giugno 1993 con cui hanno adottato la separazione dei beni i coniugi hanno dichiarato che dopo il matrimonio ognuno di essi avrebbe conservato la proprietà, l'amministrazione e il godimento dei beni presenti e futuri (doc. A). Nella fattispecie tutta la mobilia e l'arredo sono stati acquistati dall'attore (doc. da E a T), né risultano elementi che permettano di scorgere una donazione, come asserisce la moglie, tanto meno se si pensa che tali beni non sono destinati al suo uso esclusivo. Questi devono essere considerati perciò di proprietà del marito e la moglie deve restituirli. Si aggiunga che la convenuta non poteva neppure chiederne l'attribuzione sostenendo di avere un interesse preponderante, già per il fatto che tali beni non sono in comproprietà tra i coniugi (art. 251 CC). Provvisto di buon diritto, l'appello deve essere accolto anche su questo punto.
L'appellante si duole che alla moglie il Pretore abbia assegnato una provvigione ad litem di fr. 3'000.– e sostiene che, trattandosi di una misura provvisionale, tale provvedimento non può essere deciso con sentenza di merito. Ora, l'obbligo di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio è effettivamente una misura provvisionale nel senso dell'art. 145 cpv. 2 CC (Bühler/Spühler, op. cit., nota 259 ad art. 145 CC; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 554; Czitron, Die vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, San __________ 1995, pag. 116). La procedura è pertanto quella sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto (art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile entro dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore ha statuito sulla richiesta insieme con il merito. Questa Camera ha già avuto occasione di rilevare che tale modo di procedere è fuorviante e lede la sicurezza giuridica relativamente ai termini di impugnazione, che nella procedura sommaria sono solo di 10 e non di 20 giorni (I CCA, sentenza del 27 luglio 1998 in re R., consid. 12b). Ciò non toglie che nel caso in esame il dispositivo n. 6 del giudizio impugnato mantenga natura cautelare, né sarebbe sostenibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisionale per il solo fatto che il Pretore emani un giudizio unico, comprendente anche il merito (I CCA, sentenza del 27 ottobre 1997 nella causa D., consid. 7). Al proposito l'appello, introdotto il 20 ottobre 1998 (la sentenza del Pretore è pervenuta al marito il 30 settembre 1998: appello, pag. 4) è dunque tardivo e come tale irricevibile. Per di più, i costi di una procedura di separazione o di divorzio sono a carico dell'unione coniugale, l'assistenza gratuita dello Stato essendo puramente sussidiaria (Bühler/Spühler, op. cit., n. 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 38 ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC). La moglie non avendo modo di far fronte alle proprie spese legali, tale onere deve essere assunto dal marito.
II. Sull'appello adesivo
In concreto è vero che, contrariamente all'assunto del Pretore, la domanda di assistenza giudiziaria è stata preceduta da una richiesta di provvigione ad litem (risposta e riconvenzionale, domanda n. 8). È anche vero però che con la sentenza la convenuta ha ottenuto una siffatta provvigione. Un altro problema è sapere se il relativo importo sia sufficiente per coprire le spese (la convenuta aveva avanzato una richiesta di fr. 5'000.–). A parte il fatto però che la convenuta non definisce insufficiente la somma di fr. 3'000.–, giova ricordare che il giudice fissa l'ammontare di una provvigione tenendo conto delle spese che il coniuge istante dovrà affrontare dal momento in cui è stata introdotta l'azione (Czitron, op. cit., pag. 120; Bühler/Spühler, op. cit., n. 287 ad art. 145 CC). Sotto questo profilo la richiesta di provvigione ad litem esplica gli stessi effetti di una domanda di assistenza giudiziaria (I CCA, sentenza del 28 aprile 1999 in re B.). Spettava dunque all'appellante, ove ritenesse insufficiente la prima provvigione, sollecitarne tempestivamente una seconda (Bühler/Spühler, op. cit., n. 285 ad art. 145 CC; Czitron, op. cit., pag. 28 seg.; Rep. 1973 316). L'appello adesivo, infondato, deve di conseguenza essere respinto.
III. Sulle spese e le ripetibili
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta non può essere accolta poiché il coniuge che non è in grado di sopperire alle spese di una causa di divorzio (compresa un'eventuale procedura di appello) ha diritto di ottenere prestazioni dello Stato solo ove l'altro coniuge non sia in grado di fornirgli un'adeguata provvigione ad litem (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 552 nota 5 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza). Nel caso specifico la convenuta non pretende che al marito mancassero le possibilità di finanziare, nella misura del necessario, i costi della procedura di ricorso, di modo che la richiesta deve essere respinta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
annullato
invariato
5.1 invariato
5.2 I mobili della sala e del salotto, le tende, gli specchi, il comò, gli armadi, i letti, il materasso, la lavatrice, l'asciugatrice e la lucidatrice sono riconosciuti di proprietà di __________ __________. __________ __________ è condannata a riconsegnare i citati beni entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza
5.2.1 annullato
5.3 invariato
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
III. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1'500.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
IV. L'appello adesivo è respinto.
V. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.
VI. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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