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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.170
Data decisione, Autorità: 28.12.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00170
Lugano 28 dicembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 10 aprile 1996 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________. __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 19 ottobre 1998 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 9 settembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1949) e __________ nata __________ (1959) si sono uniti in matrimonio il __________ 1985 a __________. Dall’unione è nato __________, il __________ 1987. Il marito, __________, è alla dipendenza della __________ ____________________ __________ di __________, della quale è amministratore unico, mentre la moglie lavora presso la __________ __________ __________ di __________. Dopo il fallimento di un primo tentativo di conciliazione, anche quello chiesto da __________ __________ il 29 agosto 1995 è decaduto infruttuoso il 10 novembre 1995. I coniugi vivono separati della fine del 1995, quando la moglie e il figlio si sono trasferiti in un altro appartamento.
B. Con petizione del 10 aprile 1996 __________ __________ ha postulato il divorzio, l’affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare scalare per il figlio e uno di fr. 6’000.– mensili per sé, lo scioglimento della comproprietà relativa a un immobile appartenente ai coniugi, il versamento di un importo pari al 25% del valore di un’autovettura e di fr. 5’000.– per l’arredamento della camera matrimoniale. Nella sua risposta dell’11 giugno 1996 __________ __________ ha aderito al divorzio e all’affidamento del figlio, ma ha offerto un contributo alimentare scalare per il figlio inferiore a quello richiesto e uno di fr. 1’854.– mensili per la moglie, oltre a un importo pari al 25% del valore della citata automobile. Nei successivi allegati ogni parte ha ribadito le proprie tesi. All’udienza preliminare del 29 novembre 1996 i coniugi hanno dichiarato di essersi accordati su un importo pari al 25% del valore dell’autovettura e su un’indennità di fr. 5’000.– per l’arredamento della camera matrimoniale.
C. Il 18 settembre 1997 __________ __________ ha adeguato le sue domande, riducendo in particolare a fr. 2’300.– mensili il contributo alimentare per sé e chiedendo che fosse accertato un suo credito di fr. 118’830.– verso il marito. Quest’ultimo non ha preso posizione. Ultimata l’istruttoria, con memoriale conclusivo del 18 giugno 1998 __________ __________ ha confermato le domande di petizione così com’erano state adeguate in pendenza di causa. __________ __________ non ha presentato conclusioni né è comparso al dibattimento finale del 26 giugno 1998.
D. Statuendo il 9 settembre 1998, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha imposto a __________ __________ un contributo alimentare mensile per il figlio di fr. 1’217.– mensili fino al 30 settembre 1999, di fr. 1’317.– mensili fino al 30 settembre 2003 e di fr. 1’577.– mensili fino al 30 settembre 2005, oltre un contributo di fr. 2’300.– mensili all’ex moglie, e ha riconosciuto l’attrice creditrice nei confronti del convenuto per fr. 118’830.–. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2’000.–, sono state poste per un decimo a carico dell’attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 6’000.– per ripetibili.
E. Con appello del 19 ottobre 1998 __________ __________ impugna la citata sentenza, chiedendo di essere esonerato dal versamento di contributi alimentari per moglie e figlio. Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello in ordine, subordinatamente nel merito.
Considerando
in diritto: 1. L’appellata chiede di dichiarare irricevibile il gravame per mancanza di requisiti formali. Ora, l’atto di appello deve contenere la dichiarazione di appellare con l’indicazione precisa dei punti della sentenza che si intendono impugnare, le domande, come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali l’appello si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Se tali requisiti mancano il gravame è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC). La sanzione della nullità va nondimeno applicata con cautela: non è nullo l’appello dal cui contenuto, sebbene impreciso, risulti chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all’appellante e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 13 ad art. 309 CPC).
In concreto, per quanto riguarda le domande di giudizio, il ricorso denota senza equivoco la volontà dell’appellante di essere esonerato da qualsiasi contributo alimentare a favore di moglie e figlio, come pure da qualsiasi prestazione pecuniaria a favore della moglie, e di ottenere una diversa ripartizione dei costi del processo. Sotto tale profilo l’appello è ricevibile. Per contro, il gravame è del tutto carente sotto il profilo della motivazione, l’appellante non confrontandosi affatto con la dettagliata motivazione del Pretore. Ciò basterebbe per respingere l’appello in ordine (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5; Rep. 1985 pag. 338). Sia come sia, si volesse anche prescindere da tale insufficienza, l’appello non sarebbe destinato a miglior sorte per le ragioni che seguono.
Il Pretore, accertata la colpa del marito nella disunione dei coniugi, ha disciplinato le conseguenze accessorie del divorzio fondandosi su entrate del convenuto per fr. 9’514.15 mensili e su introiti della moglie per fr. 2’264.–. Calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 5’168.50 (compreso il contributo alimentare di fr. 1’300.– per il figlio) e quello della moglie in fr. 3’486.80, egli ha obbligato il convenuto a versare alla moglie una rendita di fr. 2’300.– mensili giusta l’art. 151 cpv. 1 CC.
L’appellante sostiene, in estrema sintesi, di non avere autorizzato il suo precedente patrocinatore a stipulare un accordo con la controparte durante l’udienza del 29 novembre 1996 e di non essere l’unico responsabile della disunione; egli rileva inoltre di conseguire un reddito mensile di soli fr. 6’000.–, contestando che il reddito dell’ex moglie, argomentando che il di lei convivente dovrebbe contribuire agli oneri correnti e rivendicando un orologio “__________ ” regalatogli a suo tempo dall’attrice.
a) Contrariamente a quanto pretende l’appellante, all’udienza del 29 novembre 1996 egli era personalmente presente e ha sottoscritto il verbale dal quale risulta che le parti si sono accordate nel senso di fissare il contributo per il figlio in fr. 1’300.– mensili e quello per la moglie in fr. 2’400.– mensili (inc. ..__________). Che il convenuto fosse assente alla precedente udienza del 29 ottobre è pertanto di alcun rilievo.
b) Sulle cause della disunione, risulta dagli atti che durante i due tentativi di conciliazione l’appellante ha ammesso di intrattenere relazioni extraconiugali. Tenuto conto del fatto che l’istruttoria non ha permesso di dimostrare i rimproveri mossi dall’appellante alla moglie, l’accertamento di una colpa causale a carico del marito è del tutto corretto.
c) In merito al reddito, giovi ricordare che il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenza accessoria del divorzio, è soggetto nel Cantone Ticino alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 195; Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151). Incombeva pertanto all’interessato allegare e provare i fatti su cui fonda le sue pretese. Dal fascicolo processuale non si evince alcun elemento che attesti una riduzione delle sue entrate, né i motivi per i quali rispetto a un reddito dichiarato di fr. 10’500.– mensili (risposta, pag. 4 e doc. 1) egli percepirebbe ora soltanto fr. 6’000.–. Ciò vale anche per il reddito dell’attrice, non intravedendosi sulla scorta di quale elemento andrebbe rimesso in discussione l’ammontare di fr. 2’264.– mensili (doc. N).
d) Per quel che concerne l’eventuale partecipazione alle spese correnti da parte del convivente dell’ex moglie, è appena il caso di ricordare che l’interessato ha smentito la pretesa convivenza (deposizione __________ __________). Non soccorrono quindi le premesse per modificare il fabbisogno della moglie considerato dal Pretore.
e) Quanto infine alla rivendicazione dell’orologio “__________ ”, a prescindere dalla circostanza che la domanda non è nemmeno stata presentata in prima sede (onde la sua irricevibilità: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l’appellante non ha addotto alcuna prova al riguardo. Anche tale richiesta si rivela perciò inconsistente.
f) In definitiva, con un’eccedenza mensile di fr. 5’645.65 (fr. 9’514.14 meno fr. 3’868.50), il convenuto è in grado di versare i contributi di fr. 1’217.– mensili per il figlio e di fr. 2’300.– mensili per l’attrice.
L’appellante chiede di porre i costi del processo a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di essere esonerato dal pagamento di ripetibili. Egli dimentica però che l’attrice, salvo una lieve riduzione del contributo alimentare per il figlio, esce vincente su quasi tutta la linea, di modo che la ripartizione decisa dal primo giudice non configura né abuso né eccesso di apprezzamento.
Gli oneri processuali del presente giudizio vanno posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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