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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.164
Data decisione, Autorità: 27.10.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00164
Lugano 27 ottobre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 21 ottobre 1986 da
__________, __________ e __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ -__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto 26 settembre 1998 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di ricusa del perito giudiziario presentata il 24 aprile 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 10 ottobre 1998 da __________ __________ __________ -__________ __________ contro il decreto emanato il 26 settembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Se deve essere accolta la domanda di revisione proposta con l’appello;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di __________, confinante con la particella n. , proprietà di __________ __________ __________ - __________;
che essa ha convenuto il 21 ottobre 1986 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, __________ __________ __________ -__________ __________, chiedendo l’iscrizione – previo versamento di un’indennità da stabilire – di un diritto di passo pedonale e veicolare su 54 m² della particella n. ____________________secondo i piani presentati con una domanda di costruzione del 4 aprile 1986;
che la convenuta si è opposta alla domanda e in via riconvenzionale ha chiesto l’accertamento di un accordo tra le parti;
che l’attrice ha postulato il rigetto della riconvenzione;
che nei successivi allegati ogni parte ha mantenuto le proprie domande;
che nel corso dell’istruttoria la convenuta ha chiesto il 17 gennaio 1996 che la perizia giudiziaria nel frattempo esperita fosse dichiarata nulla, presentando il 12 aprile e il 12 giugno 1996 due istanze di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova;
che contro i decreti del Pretore che hanno respinto le citate istanze la convenuta ha interposto tre appelli, respinti da questa Camera il 21 aprile 1998 (inc. n. ..__________, ..e ..);
che il Tribunale federale ha respinto il 24 giugno 1998 un ricorso di diritto pubblico introdotto dalla convenuta contro la sentenza della Camera;
che il 24 aprile 1998 la convenuta ha postulato la ricusa del perito giudiziario, lamentando la sua unilateralità nella stesura del referto;
che l’attrice si è opposta il 4 maggio 1998 all’istanza, mentre il perito giudiziario ha comunicato il 6 maggio 1998 di non ravvisare alcun motivo di ricusa nei suoi confronti, rimettendosi al giudizio del Pretore;
che le parti si sono ancora espresse sull’istanza di ricusa all’udienza del 17 settembre 1998;
che con decreto del 26 settembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l’istanza, non ravvisando in concreto “gravi ragioni” ai sensi dell’art. 27 lett. b CPC, tali da mettere in dubbio l’imparzialità del perito giudiziario;
che contro il predetto decreto è insorta __________ __________ __________ -__________ __________ con un appello del 10 ottobre 1998 nel quale chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annulla-mento della decisione pretorile, inficiata a suo avviso da diniego di giustizia, subordinatamente l’accoglimento dell’istanza di ricusa del perito;
che con l’appello la convenuta ha proposto anche domanda di revisione del decreto pretorile;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
considerando
in diritto: che, come si è accennato, __________ __________ __________ -__________ __________ ha postulato davanti al Pretore la ricusa del perito giudiziario a motivo della sua parzialità;
che l’art. 248 cpv. 2 CPC rinvia espressamente alle norme sui motivi di esclusione e ricusa dei giudici;
che la cognizione dei motivi di ricusazione del perito giudiziario compete al giudice che lo ha designato, in analogia con la norma (art. 30 cpv. 1 ultima frase CPC) che lascia la decisione sulla ricusa del segretario al giudice da cui dipende (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 161);
che il relativo giudizio viene pronunciato mediante decreto in camera di consiglio e non può essere impugnato (art. 30 cpv. 3 CPC);
che le numerose censure rivolte dall’appellante al perito giudiziario sfuggono pertanto all’esame di questa Camera;
che l’appellante rimprovera al Pretore un diniego di giustizia per avere ritardato la trattazione delle istanze di restituzione in intero da lei presentate e per non avere sentito il perito giudiziario nell’ambito dell’istanza di ricusa, come da lei chiesto esplicitamente;
che non essendovi rimedio ordinario di diritto contro il decreto del Pretore sulla ricusazione del perito, tali censure esulano dalla competenza di questa Camera;
che il gravame, manifestamente irricevibile ed esperito non senza leggerezza, può essere deciso con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;
che l’emanazione del giudizio di merito rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo;
che la domanda di revisione contenuta nell’appello si rivela d’acchito improponibile già per il fatto che non è ammessa la revisione di sentenze o decreti contro i quali non è dato il rimedio dell’appello (II CCA, sentenza del 25 aprile 1995 nella causa M.; Rep. 1930 393; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 225 in alto), come è appunto il caso in concreto;
che in simili circostanze si giustifica di adottare anche per la domanda di revisione la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC, applicabile per analogia in virtù dell’art. 341 cpv. 1 CPC;
che gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che nella determinazione della tassa di giustizia si deve tenere in considerazione anche l’inutile prolissità del ricorso;
che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello con domanda di revisione non è nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello e la domanda di revisione sono irricevibili.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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