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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.163
Data decisione, Autorità: 13.10.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00163
Lugano, 13 ottobre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 29 novembre 1988 da
__________ -__________, __________ (ora patrocinata dal lic. iur. __________ __________, studio avv. __________ __________, __________)
contro
__________ -, __________ () (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 5 ottobre 1998 presentato da __________ __________ -__________ contro il decreto di stralcio emanato il 24 settembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ -__________ ha promosso il 29 novembre 1988 un’azione negatoria contro __________ __________ -__________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
che il 27 ottobre 1994, nel corso dell’istruttoria, essa ha postulato l’allestimento di una nuova perizia;
che, invitata a esprimersi sulla domanda, nelle sue osservazioni del 17 novembre 1994 __________ __________ -__________ ha proposto di respingere tale istanza;
che nessun atto processuale risulta più essere stato compiuto dopo di allora, finché il 1° settembre 1998 l’avv. __________ __________, allora rappresentante dell’attrice, ha comunicato al Pretore di avere rinunciato al patrocinio;
che il 2 settembre 1998 la convenuta ha chiesto lo stralcio della procedura per intervenuta perenzione processuale;
che il Pretore ha fissato all’attrice personalmente, il 4 settembre 1998, un termine di 20 giorni per pronunciarsi sulla domanda della controparte;
che l’attrice ha reagito il 23 settembre 1998 con una lettera in tedesco, manifestando il suo interesse alla prosecuzione della causa;
che con decreto del 24 settembre 1998 il Pretore ha stralciato la procedura per intervenuta perenzione processuale e ha posto la tassa di giustizia (fr. 800.–) con le spese a carico dell’attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili;
che contro il decreto predetto __________ __________ -__________ ha presentato un appello del 5 ottobre 1988 inteso a ottenere l’annullamento dello stralcio e la continuazione del processo, con spese e ripetibili a carico dello Stato, o quanto meno – in subordine – la suddivisione fra le parti degli oneri processuali in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
che l’appello non è stato intimato alla convenuta;
e considerando
in diritto: che secondo la più recente giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio può essere impugnato non solo in materia di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), ma anche sull’ effettiva caducità del processo, escluse in ogni modo le cause che possono averla provocata (I CCA, sentenza del 20 settembre 1994 in re L., consid. 1);
che a norma dell’art. 351 cpv. 2 CPC una lite è presunta senza interesse giuridico qualora, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti abbia compiuto atti processuali;
che tale presunzione ha carattere assoluto, come ricorda il Tribunale federale (DTF inedita del 21 giugno 1991 in re P., consid. 2), non potendo essere infirmata da prove contrarie;
che, in effetti, la perenzione processuale fa decadere la litispendenza di diritto, per il solo decorso di due anni senza validi atti interruttivi (v. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 351);
che da questo profilo il decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa, non costitutiva (cfr. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Organisationsrecht, Basilea 1986, pag. 137, n. 387);
che la situazione non risulta essere diversa, del resto, negli altri Cantoni che conoscono l’istituto della perenzione processuale (Vaud: art. 274 e 276 CPC; Ginevra: art. 117 segg. CPC);
che in concreto l’appellante rimprovera al primo giudice di averle conferito il diritto di esprimersi prima di stralciare la causa (ricorso, pag. 6);
che tale doglianza è manifestamente temeraria, il Pretore avendo giustamente inteso verificare l’inattività processuale delle parti nel corso di due anni successivi;
che a parere dell’appellante il primo giudice avrebbe dovuto ritenere interrotta la perenzione in virtù dei solleciti da essa inviati al proprio patrocinatore perché si attivasse nella procedura;
che anche tale argomento manca di qualsiasi serietà, solo i solleciti diretti al giudice facendo ricominciare a decorrere il termine biennale di perenzione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 9 e 10 ad art. 351 CPC);
che per finire l’appellante chiede un riparto a metà delle spese e la compensazione delle ripetibili, ma a tale proposito il ricorso manca di ogni consistenza, il fatto che lo stralcio della causa possa essere pregiudizievole all’attrice non bastando a giustificare una deroga al principio per cui la perenzione processuale comporta la soccombenza di chi è interessato al proseguimento della lite, ovvero di regola la parte attrice, tenuta a rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC);
che, ciò posto, l’appello in esame si rivela già di primo acchito palesemente infondato;
che i costi provocati dal rimedio giuridico, per vero introdotto non senza leggerezza, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– lic. iur. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizone di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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