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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.162
Data decisione, Autorità: 14.12.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00162
Lugano 14 dicembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 16 settembre 1997 da
__________ __________ __________ (1996), __________ (rappresentato dal tutore ufficiale __________ __________, __________, e già patrocinato dall’avv. __________ __________, __________),
contro
__________ __________ , __________ ();
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 6 ottobre 1998 da __________ __________ __________ __________ contro la sentenza emanata il 16 settembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Ritenuto
in fatto: che il __________ __________ 1996 __________ __________ __________ __________, cittadina domenicana, ha dato alla luce a Locarno __________ __________ __________ __________;
che la Delegazione tutoria di __________ ha nominato curatore del bambino il tutore ufficiale __________ __________, con il compito di promuovere azione di paternità e di mantenimento in nome del minorenne;
che il 16 settembre 1997 __________ __________ __________ __________, rappresentato dal curatore, ha promosso davanti al Pretore di Locarno-Campagna azione di paternità e di mantenimento nei confronti di __________ __________ __________ , cittadino domenicano residente a __________ (), postulando il versamento di un contributo di mantenimento di fr. 600.– mensili fino a sei anni, di fr. 640.– mensili fino a sedici anni e in seguito di fr. 700.– mensili, oltre il versamento di fr. 7’200.– con interessi per le spese di mantenimento relative all’anno precedente l’azione;
che il convenuto non si è costituito in giudizio, avendo omesso di presentare la risposta nel termine impartitogli;
che all’udienza preliminare del 17 febbraio 1998 __________ __________ __________ __________, citato nella forma degli assenti sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del ____________________ e del ____________________ __________, non è comparso;
che l’attore ha confermato la propria domanda nel suo memoriale conclusivo del 1° luglio, rinunciando al dibattimento finale;
che con sentenza del 16 settembre 1998 il Pretore ha accertato la paternità di __________ __________ __________ __________, ha ammesso l’attore al beneficio dell’assistenza giudiziaria, ma ha respinto l’azione di mantenimento;
che __________ __________ __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 6 ottobre 1998 in cui chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di riconoscergli il contributo alimentare postulato con la petizione;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
considerando
in diritto: che l’accertamento della paternità non è più litigioso, mentre è contestata la reiezione del contributo alimentare a carico del convenuto;
che nelle fattispecie internazionali è competente a statuire in materia di contributi alimentari per i figli il giudice del luogo di domicilio o di dimora abituale del beneficiario della rendita, salvo che la competenza dipenda esclusivamente dalla nazionalità di una delle parti (art. 1 cpv. 2 LDIP; art. 5 n. 2 della Convenzione di Lugano);
che il diritto applicabile è regolato nella Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.01), ovvero dalle disposizioni in vigore nel luogo di dimora abituale del beneficiario della rendita (art. 4 cpv. 1);
che in concreto l’attore, di nazionalità dominicana, risiede nel Ticino sin dalla nascita, ragion per cui le autorità ticinesi sono competenti a emettere un giudizio in virtù degli art. 276 segg. CC;
che, per quanto riguarda il merito, i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio (incluse le spese di educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela), il quale consiste nella cura e nell’educazione, rispettivamente, per il genitore non affidatario, in prestazioni pecuniarie (art. 276 cpv. 1 e 2 CC);
che il figlio può proporre azione contro il padre o la madre per chiedere il mantenimento futuro e quello per l’anno precedente la sua azione (art. 279 cpv. 1 CC);
che il contributo è commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori e deve tenere conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio (art. 285 cpv. 1 CC);
che nella fattispecie il Pretore, accertata la precaria situazione finanziaria del convenuto e le sue ridotte aspettative di occupazione in Italia (dove risiede), ha ritenuto di non poter imporre a costui un contributo di mantenimento, quanto meno nelle attuali circostanze;
che l’appellante ribadisce l’obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento e di superare le proprie difficoltà economiche, in particolare esercitando un’attività lucrativa per far fronte ai propri impegni familiari;
che di principio, non bastando i mezzi finanziari del genitore non affidatario, determinante per il calcolo del contributo di mantenimento è il reddito ipotetico che questi potrebbe oggettivamente conseguire dando prova di buona volontà (Hegnauer, Grund-riss des Kindesrechts, 4a edizione, pag. 148 nota 21.15c con riferimenti di dottrina; Hegnauer in: Berner Kommentar, nota 58 ad art. 285 CC);
che nondimeno si prescinde dall’imporre un contributo di mantenimento qualora il genitore debitore non sia neppure in grado di sopperire al proprio minimo esistenziale (DTF 123 III 8; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 4a edizione, pag. 469 nota a piè pagina 15a; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115 [1993] pag. 442);
che nel caso di un genitore residente all’estero il reddito determinante per stabilire un contributo di mantenimento è quello che l’interessato potrebbe conseguire in buona fede nel paese di residenza (Rep. 1991 pag. 433);
che nella fattispecie il convenuto, cittadino domenicano di professione autista, ha lasciato Santo Domingo nel 1996 per trasferirsi in Italia, dove non ha lavoro e vive presso la sorella, la quale provvede al suo mantenimento (deposizione __________ __________ __________ __________, verbale del 14 maggio 1998);
che nella notoria situazione del mercato del lavoro in Italia, dove anche i nazionali con formazione professionale incontrano gravi difficoltà nel trovare un impiego, vi sono invero scarse probabilità che il convenuto, cittadino domenicano, possa effettivamente conseguire un guadagno che gli consenta di eccedere il proprio minimo esistenziale, anche dando prova di buona volontà;
che non è quindi realistico imputare al convenuto un reddito ipotetico, visto che un suo adeguato inserimento professionale sul mercato del lavoro italiano appare improbabile, quanto meno a medio termine;
che in siffatte circostanze la valutazione del Pretore, il quale ha rinunciato a porre a carico del genitore non affidatario un contributo alimentare, resiste alla critica;
che al figlio rimane la possibilità di chiedere nuovamente la fissazione di un contributo alimentare, in virtù dell’art. 286 CC, qualora la situazione finanziaria del padre migliorasse;
che fino ad allora il sostentamento dell’attore sarà garantito, per quanto la madre non riesca a provvedervi, dall’assistenza pubblica (legge cantonale sull’assistenza sociale, RS 6.4.11.1);
che, per altro, la mancata fissazione di un contributo di mantenimento in sede giudiziaria non esclude il diritto dell’appellante all’assistenza pubblica (Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen Unterhaltspflichten, in: AJP 8/1993, pag. 911);
che il gravame, manifestamente infondato, può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che i costi dell’attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma vista la particolarità del caso appare opportuno rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– __________ __________, __________ (per __________ __________ __________ __________);
– __________ __________ __________ , __________ ().
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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