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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.161
Data decisione, Autorità: 23.07.2001, ICCA
Incarto n.: 11.1998.00161
Lugano 23 luglio 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ..______ (annullamento di delibera assembleare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del
7 giugno 1996 da
__________ __________ __________ __________ , __________ (, __________) (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ __________ ”, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
premesso che con sentenza del 14 settembre 1998 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto un'azione di annullamento relativa a una delibera assembleare del 27 aprile 1996 presentata da __________ __________ __________ __________ __________ contro la Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ ”, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'000.– e le spese a carico dell'attrice, con obbligo di rifondere dalla convenuta fr. 2'000.– per ripetibili;
accertato che il 2 ottobre 1998 __________ __________ __________ __________ __________ ha interposto appello contro la citata sentenza, postulando l'accoglimento della petizione;
preso atto che nelle sue osservazioni del 16 novembre 1998 la Comunione dei comproprietari ha proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato;
esaminata ora la lettera del 17 luglio 2001 con cui __________ __________ __________ __________ __________ comunica di avere raggiunto con la controparte un accordo transattivo per tutte le liti giudiziarie in corso e chiede lo stralcio della procedura di appello;
ritenuto che nell'accordo sottoscritto il 18 giugno/13 luglio 2001 le parti hanno concordato di porre le tasse di giustizia delle procedure ancora pendenti a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili (punto n. 5), con riserva della diversa pattuizione prevista al punto n. 1 per quelle di prima istanza;
considerato che di regola chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e che nella fattispecie non si intravedono ragioni per scostarsi da tale principio;
stabilito nondimeno che gli oneri processuali vanno ridotti al minimo per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale la vertenza (art. 21 LTG);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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