AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1998.158
Data decisione, Autorità: 03.03.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00158
Lugano, 3 marzo 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura ./__________ (protezione del figlio: misure provvisionali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa il 10 marzo 1998 dalla
Delegazione tutoria di __________
nei confronti di
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
riguardo alla custodia parentale del figlio __________ __________ (1997);
giudicando ora sull’appello del 29 settembre 1998 presentato da
__________, __________
__________, __________, e __________. __________ __________,
(patrocinati dall’avv. __________ __________ -__________, __________)
contro la decisione emessa il 24 settembre 1998 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
e sull’appello adesivo del 4 novembre 1998 presentato dalla stessa __________ __________ __________ contro la medesima decisione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo di __________ __________ __________;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata il 4 novembre 1998 da __________ __________ __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1967) ha dato alla luce il ____________________ 1997 un figlio, __________. Il giorno stesso __________ __________ ha riconosciuto la paternità del bambino davanti all’ufficiale dello stato civile di __________. In seguito a difficoltà incontrate dalla madre nell’accudire adeguatamente il piccolo, i nonni paterni __________ ed __________ __________ hanno collaborato alle cure. Il 24 febbraio 1998 __________ __________ si è rivolto alla Delegazione tutoria di __________, domicilio di __________ __________, chiedendo di designare un curatore educativo al figlio e offrendosi in tale funzione. Sentita dalla Delegazione tutoria il 4 marzo 1998, __________ __________ ha dichiarato di avere affidato essa medesima il bambino ai nonni paterni “in considerazione delle sue condizioni di salute e delle sue difficoltà momentanee”, dicendosi d’accordo di lasciare il figlio presso i coniugi __________, purché fossero garantiti i suoi diritti. Con decisione del 10 marzo 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito una curatela educativa a favore di __________ (art. 308 CC) e ha nominato l’avv. __________ __________ di __________ in qualità di curatore. Nel contempo essa ha comunicato ai coniugi __________ che __________ era provvisoriamente affidato alle loro cure e ha invitato il Servizio medico-psicologico di __________ a esaminare la situazione, formulando proposte “in merito all’affidamento del bambino”.
B. Il Servizio medico-psicologico di __________ ha consegnato il proprio referto il 10 giugno 1998. Il 15 giugno successivo __________ __________ ha chiesto di essere esonerato dalla funzione di curatore e il 18 giugno 1998 è pervenuto alla Delegazione tutoria un rapporto sull’affidamento provvisorio di __________ anche da parte del Servizio sociale di __________. Statuendo il 23 giugno 1998, la Delegazione tutoria ha deciso formalmente di affidare in via provvisoria il bambino a __________ ed __________ __________, ha conferito a __________ __________ un diritto di visita giornaliero (da concordare fra le parti) per un periodo di tre mesi durante il quale si sarebbe valutata la situazione, ha sostituito il curatore __________ __________ con la tutrice ufficiale __________ __________ e ha commissionato al Servizio medico-psicologico di __________ un rapporto sull’evolversi delle capacità genitoriali della madre, da presentare entro il
30 settembre 1998. Non sono state prelevate spese.
C. Contro la decisione della Delegazione tutoria __________ __________ è insorta il 10 luglio 1998 alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che il figlio le fosse affidato immediatamente (con diritto di visita settimanale al padre) e che la decisione impugnata fosse modificata di conseguenza. __________, __________ e __________ __________ hanno proposto di respingere il ricorso. Analoga domanda ha formulato la Delegazione tutoria. Sentita la ricorrente e i coniugi __________ personalmente, con decisione del 24 settembre 1998 l’autorità di vigilanza ha parzialmente accolto il ricorso, nel senso che ha mantenuto la privazione provvisoria della custodia parentale, ma ha deciso di collocare il bambino alla Casa __________ __________ di __________, autorizzando la madre a risiedere presso tale istituto. Confermato l’incarico al Servizio medico-psicologico di __________, essa ha invitato inoltre il Servizio sociale di __________ a valutare la capacità di __________, __________ e __________ __________ a fungere da eventuali affidatari, ha disciplinato il diritto di visita del padre e dei nonni paterni e ha precisato il mandato della curatrice. La tassa di giustizia di fr. 600.– è stata posta per metà a carico della ricorrente e per metà a carico di __________, __________ e __________ __________.
D. Il 29 settembre 1998 __________, __________ e __________ __________ hanno impugnato la decisione dell’autorità di vigilanza con un appello in cui chiedono che – conferito al gravame effetto sospensivo – il giudizio in questione sia riformato nel senso di lasciar loro il bambino in affidamento provvisorio, di fissare un periodo di valutazione di tre mesi durante il quale la madre eserciterà il suo diritto di visita tre volte la settimana e – infine – di non riscuotere spese, con obbligo per lo Stato di rifondere loro fr. 1000.– a titolo di ripetibili. Con decreto del 6 ottobre 1998 la presidente di questa Camera ha conferito all’appello effetto sospensivo parziale, inibendo il trasferimento del bambino alla Casa __________ __________ (e di conseguenza la nuova regolamentazione del diritto di visita), ma confermando l’esecutività della decisione impugnata per il resto.
Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 1998 la Delegazione tutoria di __________ propone di accogliere il ricorso per quanto concerne il ripristino dell’affidamento provvisorio ai nonni paterni e di respingerlo invece nella misura in cui mira a sopprimere gli incarichi dati al Servizio medico-psicologico di __________ e al Servizio sociale di , come pure in quanto tende a eliminare la figura della curatrice educativa__________ __________ postula, nelle sue osservazioni del 4 novembre 1998, il rigetto integrale dell’appello.
E. Lo stesso 4 novembre 1998 __________ __________ ha introdotto contro la decisione dell’autorità di vigilanza un appello adesivo inteso a ottenere il ripristino immediato della sua custodia parentale (con diritto di visita al figlio da parte del padre, da esercitare congiuntamente con i nonni secondo modalità da definire dalla curatrice) e l’addebito delle spese agli appellanti principali, con obbligo per questi ultimi di rifonderle un’equa indennità a titolo di ripetibili. In via cautelare essa chiede che il figlio le sia riconsegnato già pendente causa (riservato il diritto di visita del padre e dei nonni) o quanto meno che le sia riconosciuto un diritto di visita esteso dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 e le ore 18. Contestualmente, inoltre, essa insta per il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria.
La Delegazione tutoria conclude, nelle sue osservazioni del
25 novembre 1998, per il rigetto dell’appello adesivo, senza esprimersi né sulla domanda cautelare né sulla richiesta di assistenza giudiziaria. __________, __________ e __________ __________ propongono a loro volta di respingere l’appello adesivo, sollecitando anche la reiezione della domanda di provvedimenti cautelari e della richiesta di assistenza giudiziaria.
F. Questa Camera ha interrogato i genitori del bambino e i nonni paterni a un’udienza tenutasi il 23 dicembre 1998, disciplinando seduta stante il diritto di visita della madre durante il periodo natalizio e fissando un termine di due mesi tanto al Servizio medico-psicologico di __________ quanto al Servizio sociale di __________ per la presentazione dei rispettivi rapporti. Assunta agli atti il 13 gennaio 1999 una dichiarazione della dott. __________ __________ di __________ (psicologa e psicoterapeuta) riguardante __________ __________ e respinte le altre prove, la Camera ha indetto per il 10 febbraio 1999 il dibattimento finale, in esito al quale le parti si sono riconfermate nelle loro domande. In tale sede __________ __________ ha contestato la legittimazione attiva di __________ ed __________ __________, i quali hanno ribadito la loro qualità per ricorrere contro la decisione dell’autorità di vigilanza.
G. Nel frattempo, il 9 dicembre 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha regolamentato il diritto di visita che nella sua decisione del 23 giugno 1998 era stato lasciato alla libera intesa delle parti, dando modo a __________ __________ di incontrare il figlio ogni giorno dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), presso la Casa __________ __________ di __________o, dalle ore 9 alle ore 16. Contro tale decisione __________, __________ e __________ __________ sono insorti il 22 dicembre 1998 all’autorità di vigilanza sulle tutele. Il ricorso è tuttora pendente.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
Le misure a protezione del figlio previste dagli art. 307 segg. CC competono all’autorità tutoria, salvo la privazione dell’autorità parentale (estranea al caso in esame), che può essere pronunciata solo dall’autorità di vigilanza (art. 311 CC). Le decisioni delle autorità tutorie – ossia delle Delegazioni tutorie (art. 51 cpv. 1 LAC e 20 lett. b RTC) – sono impugnabili entro 10 giorni (art. 69 LAC e 92 RTC) all’autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC), che nel Cantone Ticino è la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali (art. 21, 22 lett. e RTC). Le decisioni di quest’ultima sono impugnabili a loro volta, entro venti giorni, alla Camera civile di appello (art. 54a LAC e 423 cpv. 3 CPC).
I documenti nuovi prodotti con l’appello sono ammissibili (art. 423a cpv. 2 CPC, applicabile giusta l’art. 54a LAC), come ricevibili sono le offerte di prova contenute nel memoriale. Tutto il diritto di filiazione – compresa dunque la procedura degli art. 307 segg. CC – è governata dal principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio), alla stessa stregua del diritto tutelare (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). Nella fattispecie, come che sia, gli atti di causa sono già sovrabbondanti ai fini di un giudizio meramente provvisionale. Come ha rilevato il giudice delegato nell’ ordinanza del 13 gennaio 1999 (act. IX), altre prove non si impongono. L’incarto del divorzio __________ richiamato dagli appellanti principali non, è per altro, di alcuna verosimile utilità in questa sede. Quanto all’esito dell’esame psichiatrico esperito in quella causa, esso figura già riassunto nel rapporto 10 giugno 1998 del Servizio medico-psicologico (rubrica “osservazioni Delegazione tutoria”, doc. 9, pag. 1 in fondo).
La decisione impugnata riguarda in parte una vera e propria misura a protezione del figlio (la sostituzione del curatore educativo istituito il 13 marzo 1998 dalla Delegazione tutoria a norma dell’art. 308 CC) e in parte misure meramente provvisionali, adottate nell’attesa che la Delegazione tutoria possa giudicare se siano dati gli estremi per privare la madre della custodia parentale (art. 310 CC). Ora, nelle cause civili in genere le decisioni cautelari possono bensì formare oggetto di appello, ma solo entro dieci giorni dalla loro emanazione (art. 308 cpv. 1 CPC). Nell’ambito specifico delle misure a tutela del figlio l’ordi-namento ticinese non contempla norme esplicite, se non l’art. 39d cpv. 1 LAC, per il quale in caso di privazione dell’autorità parentale “le decisioni in materia di misure provvisionali sono impugnabili alla Camera civile di appello secondo le modalità previste dall’art. 54a della presente legge”. E l’art. 54a LAC non fa alcuna distinzione tra provvisionale e merito, disponendo che “ogni decisione dell’autorità di vigilanza sulle tutele è appellabile entro venti giorni alla Camera civile di appello”. Se si pensa che con quest’ultima norma il legislatore ticinese ha inteso conferire “in modo generale la facoltà di ricorso alla Camera civile di appello contro ogni decisione, finale o provvisoria, in materia non contenziosa (...) o contenziosa (...) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele” (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1996, vol. I.3, pag. 1646 in alto), non vi è motivo per scostarsi in concreto dal termine di ricorso di venti giorni – tanto meno in assenza di base legale espressa – solo perché la procedura a protezione del figlio verte su una misura meno incisiva rispetto alla privazione dell’autorità parentale.
La capacità di impugnare una decisione della Delegazione tutoria spetta a “ogni interessato” (art. 420 cpv. 1 CC e 92 cpv. 1 RTC), ovvero a chiunque giustifichi un interesse legittimo. La facoltà di impugnare la successiva decisione dell’autorità di vigilanza non può – con ogni evidenza – essere meno ampia. La nozione di interesse legittimo va interpretata in modo molto esteso: adempiono tale requisito tutti coloro che agiscono per il bene del pupillo o che fanno valere diritti propri, anche di natura meramente ideale (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3ª edizione, pag. 377 seg., n. 1014 e 1014a; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 205 n. 27.64). Il terzo, foss’anche il presunto padre, non ha invece alcun interesse legittimo a contestare l’istituzione di una curatela di rappresentanza a favore del figlio (art. 309 CC), poiché in tale materia egli non può far valere diritti propri né interessi del minorenne (DTF 121 III 1).
Contrariamente a quanto asserisce in concreto __________ __________, i nonni paterni sono quindi abilitati a ricorrere nell’interesse del bambino. E siccome la questione di sapere a chi vada affidato __________ nell’attesa che la Delegazione tutoria esamini l’ido-neità della madre alla custodia parentale dipende esclusivamente dal problema di sapere quale soluzione appaia più confacente al bene del figlio, sull’affidamento provvisionale del nipote i coniugi __________ potevano senz’altro appellare. Più delicato è interrogarsi (il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è appellato nel suo intero) se i nonni – e il padre – potessero ricorrere anche contro l’incarico dato al Servizio medico-psicologico di __________ di valutare l’attitudine della madre alla custodia parentale o contro la sostituzione del curatore educativo (decisioni, del resto, neppure impugnate davanti all’autorità di vigilanza) oppure contro la definizione del mandato della curatrice. Sia come sia, in proposito l’appello è sprovvisto della benché minima motivazione. Irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5), esso sfugge pertanto a ogni disamina.
Invano gli appellanti principali tentano perciò di far passare la decisione impugnata per un giudizio di merito (memoriale, punto 14). Certo, essi si dolgono che l’autorità di vigilanza non ha assunto prove da loro offerte e non ha dato loro modo di esprimersi su quanto __________ __________ ha dichiarato durante la sua audizione, tuttavia essi non pretendono – a ragione – che ciò comporti la nullità o l’annullabilità della decisione appellata. Essi hanno avuto modo, in effetti, di far valere tutte le loro argomentazioni in sede di appello, davanti a una Camera munita di piena cognizione in fatto e in diritto. Comunque sia, l’eventuale disattenzione del loro diritto di essere sentiti è stata quindi sanata (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo). La procedura odierna ha – si ripete – indole meramente provvisionale e comporta un giudizio sommario, di semplice verosimiglianza. Non pregiudica, né tanto meno si identifica, con il pronunciato di merito che la Delegazione tutoria emanerà al momento in cui avrà ricevuto i referti del Servizio medico-psicologico di __________ (chiamato a valutare l’idoneità della madre alla custodia parentale) e del Servizio sociale di __________ (chiamato a valutare l’idoneità dei nonni, rispettivamente del padre, a fungere da affidatari nel caso in cui la madre risultasse inadatta alla custodia).
Nel suo rapporto del 18 giugno 1998 Il Servizio sociale di __________ ha esaminato anzitutto la situazione personale dei genitori e dei nonni paterni, esprimendo la difficoltà – se non l’impossibilità – di instaurare un dialogo sereno con il padre e con i nonni, definiti emotivi e parziali, refrattari a ogni forma di cooperazione (pag. 3 e 4). D’altro lato esso non ha mancato di porre l’accento sulla precaria situazione socio-finanziaria della madre, priva di stabilità lavorativa ed economica (pag. 5). Ha quindi ritenuto auspicabile, in sintesi, che per un periodo di sei mesi __________ e la madre fossero “inseriti in una struttura idonea (la Casa __________ __________) per favorire e verificare il funzionamento della loro relazione”. Trascorso tale periodo, si sarebbe intrapresa “un’ul-teriore valutazione che porti a indicazioni più precise sul possibile futuro di __________n” (loc. cit.).
Con la sua decisione del 23 giugno 1998 la Delegazione tutoria si è scostata dalle conclusioni dei due Servizi, rinunciando a collocare il bambino in istituto per il motivo che, qualora la madre non fosse risultata idonea alla custodia, il figlio si sarebbe trovato “confrontato con la perdita delle figure di riferimento, istituzionalizzato e quindi penalizzato proprio nel periodo della sua vita più delicato e fondamentale per il suo sviluppo psichico e affettivo” (rubrica “osservazioni Delegazione tutoria”, doc. 26, pag. 2 in alto).
Gli appellanti principali sostengono che la soluzione adottata dall’autorità di vigilanza non risponde al bene del bambino. Affermano che davanti alla Delegazione tutoria la madre aveva detto chiaramente di non voler risiedere presso la Casa __________ __________, che il collocamento del bambino in istituto stravolgerebbe un assetto provvisionale soddisfacente, che l’esperimento deciso dall’autorità di vigilanza trasformerebbe __________ in una cavia, provocandogli inutili traumi (soprattutto nel caso in cui la madre si rivelasse inidonea alla custodia), mentre il piccolo vive oggi – senza costi per la madre né per l’ente pubblico – in un ambiente stabile, al centro dell’attenzione e degli affetti. Quanto ai rapporti dei due servizi sociali, essi non possono definirsi equanimi già per il fatto che con le funzionarie di tali uffici “non corre buon sangue”, tant’è che l’autorità di vigilanza ha incaricato il Servizio sociale di __________, non quello di __________, di valutare la loro idoneità a fungere da affidatari.
L’appellata obietta di essersi dichiarata disponibile, davanti all’autorità di vigilanza, a risiedere presso la Casa __________ __________ per un periodo limitato. Contesta inoltre che l’affidamento provvisorio ai nonni sia soddisfacente, giacché costoro reiterano nell’ostacolare il suo diritto di visita accampando scuse di vario genere. Quanto al rischio ch’essa non risulti idonea alla custodia, tale ipotesi non sussiste poiché essa è senz’altro in grado di accudire il figlio già ora. Totalmente inidoneo è invece il padre, al punto che nemmeno nel ricorso si pretende il contrario. La conflittualità insorta tra gli appellanti principali e i servizi sociali di __________ dimostra per di più la natura litigiosa dei nonni paterni, inadatti alla custodia del bambino.
Il 10 giugno 1998 – come detto – il Servizio medico-psicologico di __________ ha trasmesso alla Delegazione tutoria il proprio rapporto, dal quale risultava manifesta l’inabilità della madre a esercitare la custodia, se non con il sostegno psicoterapeutico di uno specialista e con il collocamento di madre e figlio alla Casa __________ __________, in modo da valutare l’idoneità della prima “a svolgere in maniera autonoma la sua funzione genitoriale” (sopra, consid. 6). Quanto al rapporto 18 giugno 1998 del Servizio sociale di __________, esso condivideva in modo esplicito, come “proposta intermedia”, l’orientamento dal Servizio medico-psicologico” (loc. cit., pag. 5 in alto). Nelle circostanze descritte reintegrare senza condizioni l’interessata nella custodia parentale – già in via cautelare – non poteva seriamente entrare in linea di conto. Tutt’al più si sarebbe potuto modificare l’assetto provvisionale togliendo la custodia provvisoria ai coniugi __________ e ricoverando il bambino alla Casa __________ __________. Ciò avrebbe unicamente avuto senso, tuttavia, se anche la madre si fosse prestata a soggiornare nell’istituto per il lasso di tempo necessario (nessuno dei due Servizi definiva opportuno, del resto, il trasferimento del solo figlio). Se non che, davanti alla Delegazione tutoria l’interessata aveva respinto tale prospettiva (risposta della Delegazione tutoria al ricorso di __________ __________ davanti all’autorità di vigilanza: rubrica “osservazioni Delegazione tutoria”, pag. 9 in fondo). Certo, nelle osservazioni all’appello Sarah ______ fa valere di avere poi significato la sua disponibilità alla Sezione degli enti locali, ma non nega di avere opposto in un primo tempo il proprio rifiuto alla Delegazione tutoria di __________ (memoriale, pag. 18 in fondo). Per quest’ultima dunque la proposta avanzata dal Servizio medico-psicologico veniva a cadere d’acchito. In mancanza di soluzioni migliori per il bene del bambino – quanto meno a un esame di verosimiglianza come quello che presiede all’emanazione di misure provvisionali – la Delegazione tutoria ha deciso così di lasciare la custodia provvisoria di __________ ai nonni paterni.
Ci si può domandare se la generica disponibilità a farsi ospitare “per un periodo limitato di tempo” presso la Casa __________ __________ possa essere interpretata alla stregua di un formale impegno a soggiornare per almeno tre mesi (il Servizio sociale di __________ proponeva addirittura sei mesi) in istituto. La questione, affrontata solo di scorcio davanti all’autorità di vigilanza (verbale del 25 agosto 1998: rubrica “verbali”, primo foglio in basso), desta invero qualche interrogativo. Ci si può domandare inoltre se il collocamento del bambino per almeno tre mesi alla Casa __________ __________– l’autorità di vigilanza non ha nemmeno posto limiti di tempo – non trascenda la natura di un semplice provvedimento cautelare. Mentre la sistemazione di un minorenne in istituto per qualche giorno a fini di osservazione rientra ancora fra le misure provvisionali che l’autorità tutoria può disporre nel quadro degli art. 307 segg. CC, un ricovero coatto per più mesi sembra configurare in effetti un’autentica privazione della libertà a scopo d’assistenza (art. 314a CC), onde l’applicabilità – per analogia – degli art. 397d, 397e e 397f CC (Breitschmid, op. cit., n. 9 ad art. 314/314a CC con riferimento ai n. 12 segg. ad art. 310). In realtà le questioni che precedono – quantunque non secondarie – possono rimanere aperte. Come si vedrà in appresso, per vero, l’esito del giudizio non muterebbe nemmeno se si sorvolasse sulla loro rilevanza.
Nella fattispecie è senz’altro auspicabile, di conseguenza, che la madre del bambino possa conservare la custodia parentale (di cui è stata privata solo in via cautelare), tale prerogativa spettandole prioritariamente sia rispetto al padre, sia – ancor più – rispetto ad altri parenti (art. 298 cpv. 1 CC). Il raggiungimento di tale obiettivo non dev’essere suscettibile tuttavia di mettere a repentaglio il bene del figlio. Se il “programma di riavvicinamento” divisato dal Servizio medico-psicologico avesse buone possibilità di riuscita, il verosimile beneficio che ne trarrebbe il figlio supererebbe con ogni probabilità gli inconvenienti legati al trasferimento temporaneo in un istituto e al relativo allontanamento da figure che costituiscono oggi sicuri punti di riferimento. Anche se – e la circostanza non è contestata nemmeno dalla madre del bambino – i nonni paterni prodigano oggi ogni cura all’abiatico. In caso contrario, ove cioè la madre si rivelasse inidonea alla custodia parentale, il bambino patirebbe un pregiudizio difficilmente rimediabile: senza chiare prospettive, __________ rimarrebbe verosimilmente in istituto, salvo – eventualmente, sempre che ciò sia ancora possibile – essere riaffidato ai nonni paterni (a titolo di confronto: I CCA, sentenza del 7 dicembre 1998 in re G., dove il figlio è stato affidato al padre). La questione è di sapere pertanto se, già a un esame di verosimiglianza come quello che governa l’emanazione di misure provvisionali , le prospettive di buon esito legate al cambiamento superino i rischi di insuccesso.
Giovi rilevare che la situazione in cui si trova oggi il bambino per quanto attiene alle cure è sostanzialmente buona, anche se i rapporti fra le parti sono tesi. Gli attriti sorti circa le modalità del diritto di visita possono essere ovviati in larga misura però con direttive precise e puntuali (questa Camera ne ha emanate essa medesima all’udienza del 23 dicembre 1998: verbale, pag. 3), che la curatrice può diramare in ogni tempo, per esempio prescrivendo agli affidatari di annunciare per fax ogni impedimento alla consegna del bambino, esigendo che ogni malattia sia documentata con certificato medico nel giro di tre giorni e rivolgendosi all’autorità tutoria – in caso di inadempienza o nel caso in cui gli affidatari si prendano libertà indebite – per le sanzioni che si impongono. Che gli affidatari appaiano poco propensi a collaborare con i servizi sociali non è decisivo, almeno in sede provvisionale, purché rispettino con scrupolo le indicazioni della curatrice. Ciò posto, non sarebbe avveduto mettere in gioco una situazione fors’anche non ideale ma tutto sommato apprezzabile, senza valutare i rischi. Su questo punto l’appello principale merita dunque accoglimento.
L’incognita legata al noto “programma di riavvicinamento” non impedisce – neanche in sede provvisionale – che l’obiettivo di reintegrare la madre del bambino nei suoi diritti sia perseguito per altre vie. Si è già detto (consid. G) che in pendenza di causa, su invito della curatrice, il 9 dicembre 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha dato modo a __________ __________ di avere il figlio con sé ogni giorno dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), presso la Casa __________ __________ di __________, dalle ore 9 alle ore 16 (decisione agli atti). Tale estensione del diritto di visita (limitato precedentemente – di fatto – dalle ore 9 alle ore 13) appare del tutto compatibile con le abitudini del bambino, accertate da questa Camera all’udienza del 23 dicembre 1998. Interrogati a tale udienza, i coniugi __________ hanno dichiarato a loro turno di non incontrare particolari difficoltà nel riprendere __________ alle ore 16 anziché alle 13. Ciò non richiede quindi alcuna modifica dell’affidamento provvisorio. Del resto, contrariamente a quanto sembrano avere asserito gli appellanti principali alla citata udienza, una modifica del genere non presuppone rapporti specialistici. La curatrice essendo deputata a vigilare oggettivamente sulle visite, non vi è motivo – tanto meno in mancanza di controargomenti seri – per ritenere inadeguata o inopportuna la sua indicazione. Anzi, reputandone dati i presupposti, essa potrà invitare la Delegazione tutoria a concedere ulteriori estensioni del diritto di visita. Agli appellanti principali è appena il caso di ricordare, per altro, ch’essi non hanno alcun diritto all’affi-damento, nemmeno come parenti (Breitschmid, op. cit., n. 9 ad art. 310 CC); non possono quindi vantare alcun interesse proprio ad avversare un’estensione del diritto di visita della madre.
Da ultimo gli appellanti principali chiedono, impugnando l’intero dispositivo n. 1 della decisione impugnata, che si soprassieda agli incarichi conferiti dall’autorità di vigilanza al Servizio medico-psicologico di __________ e al Servizio sociale di __________, che si rinunci alla sostituzione del curatore educativo, che si sopprima la definizione del mandato della curatrice e che non si riscuotano spese, con obbligo per lo Stato di rifondere loro un’in-dennità di fr. 1000.– per ripetibili. Totalmente sprovviste di motivazione (come si è già parzialmente anticipato al consid. 4), tali domande risultano irricevibili (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5). Al riguardo l’appello non può pertanto essere vagliato nel merito.
II. Sull’appello adesivo
La possibilità dell’appello adesivo è data, per giurisprudenza invalsa di questa Camera, anche in materia di misure provvisionali (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 7 ad art. 314). Il termine di venti giorni per l’appello principale (sopra, consid. 3) deve valere altresì per il ricorso adesivo.
L’appellante adesiva insta per il ripristino immediato della sua custodia parentale (con diritto di visita al figlio da parte del padre, da esercitare congiuntamente con i nonni secondo modalità da definire dalla curatrice) e per l’addebito delle spese agli appellanti principali, con obbligo per questi ultimi di rifonderle un’ equa indennità a titolo di ripetibili. Assevera per l’essenziale che la sua impossibilità a occuparsi del figlio nel 1997 era soltanto contingente, che la sua idoneità a garantire la custodia del figlio è intatta, che i rapporti dei due Servizi cantonali non giustificavano affatto la privazione provvisionale della custodia parentale, che in ogni modo la sua capacità di genitrice è evoluta dopo la decisione della Delegazione tutoria, che le si rimprovera a torto di non avere un lavoro (non essendo essa obbligata a cercarne alcuno) e che, per finire, la sentenza impugnata è sproporzionata sotto il profilo degli art. 307 segg. CC.
Sull’inidoneità dell’appellante adesiva ad adempiere i propri compiti di genitrice in modo adeguato non mette conto di ripetersi. Il Servizio medico-psicologico ha testualmente ritenuto l’interessata “non (...) attualmente in grado di gestire questi aspetti in maniera indipendente” (rubrica “osservazioni Delegazione tutoria”, doc. 9, pag. 2). Ad analoghe conclusioni è giunto il Servizio sociale, sottolineando l’instabile situazione socio-economica della madre (rubrica citata, doc. 10, pag. 5). Non vi è la minima ragione per giudicare inattendibili tali rapporti, redatti da professionisti disinteressati e di sicura esperienza. L’appel-lante adesiva tenta di banalizzare le sue insufficienze, minimizzandole e riconducendole a semplici difficoltà contingenti (a una semplice depressione dopo parto), ma le sue argomentazioni soggettive non possono mettere seriamente in causa l’opinione di specialisti chiamati a esprimersi con oggettività per il bene del figlio. Del resto essa aveva già denotato problemi analoghi nel 1996, al momento in cui si era trattato di attribuire il primo figlio in esito al suo divorzio da __________ __________ (rubrica citata, doc. 9, pag. 1), tant’è che per finire essa aveva rinunciato a chiederne l’affidamento.
Certo, l’evoluzione recente sembra attestare progressi. In un rapporto del 18 novembre 1998, inviato a questa Camera dalla curatrice, il Servizio medico-psicologico dà atto che “la madre appare più attenta ai bisogni del bambino e capace di mantenere un investimento più continuo con lui” (pag. 1). La stessa Delegazione tutoria accerta, nella decisione del 9 dicembre 1998 con cui ha esteso il diritto di visita, “miglioramenti nella relazione con il bambino” (pag. 2). In un successivo referto del 17 dicembre 1998, pervenuto anch’esso alla Camera per mezzo della curatrice, il Servizio medico-psicologico constata che l’interessata “sta dimostrando di essere in grado di acquisire quei requisiti necessari allo svolgimento della funzione materna” (pag. 2). La dott. __________ __________ conferma sostanzialmente tale valutazione, senza nulla aggiungere (lettera del 7 gennaio 1999, agli atti). Ciò non basta lontanamente, tuttavia, perché si ristabilisca la custodia parentale già nel quadro di un giudizio sommario come quello deputato all’emanazione di decisioni provvisionali. Tanto meno se si pensa che, interrogata da questa Camera all’udienza del 23 dicembre 1998, l’appellante adesiva non ha sicuramente dato l’impressione di saper organizzare autonomamente la propria esistenza (verbale, pag. 2 in alto). Senza redditi, senza lavoro in vista, senza prospettive né intenzioni concrete per il futuro (salvo quella di vedersi reintegrare nella custodia del figlio), per sé medesima essa è sembrata solo rivendicare un’assistenza a tutto campo (appello adesivo, pag. 30 in fondo) attraverso indennità di disoccupazione, pubbliche prestazioni e assegni integrativi di prima infanzia. Ciò che non denota, almeno per ora e a prima vista, grande capacità di indipendenza (o grande senso di responsabilità sociale).
III. Sulle spese e le ripetibili
L’esito del giudizio odierno impone di modificare anche il dispositivo sulla tassa amministrativa di seconda sede, posta a carico delle parti in proporzione di un mezzo ciascuno. Visto l’esito del giudizio, tre quarti degli oneri devono essere addebitati alla ricorrente, la quale ha contestato infruttuosamente l’affidamento provvisorio, pur vedendosi riconoscere un diritto di visita più esteso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1.2 __________ __________ (1997) rimane provvisoriamente affidato alle cure dei nonni paterni __________ ed __________ __________, __________.
1.5 I rapporti del Servizio medico-psicologico di __________ e del Servizio sociale di __________ dovranno essere presentati alla Delegazione tutoria di __________ entro l’8 marzo 1999.
1.6.1 __________ __________ __________ è autorizzata a esercitare il proprio diritto di visita al figlio presso la Casa __________ __________, __________, ogni giorno dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
1.6.2 __________ ed __________ __________ condurranno il bambino ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) alla Casa __________ __________, __________o, sotto la comminatoria dell’art. 292 CP che dispone:
“Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un’auto-rità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”.
Per il resto l’appello principale è respinto e la decisione impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
da anticipare dagli appellanti principali, sono posti per metà a carico di questi ultimi in solido e per metà a carico della controparte, compensate le ripetibili.
III. __________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria, per la procedura di appello principale, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
IV. L’appello adesivo è respinto.
V. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alle controparti fr. 500.– complessivi per ripetibili.
VI. La richiesta di assistenza giudiziaria per l’appello adesivo è respinta.
VII. Intimazione:
– avv. __________ i-, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________;
– Servizio medico-psicologico, __________ (dispositivo I/1.5);
– Servizio sociale, __________ (dispositivo I/1.5).
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Ufficio del tutore ufficiale, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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