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Numero d'incarto:
11.1998.151
Data decisione, Autorità:
28.12.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00151
Lugano
28 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 13 marzo 1996 da
, __________ -
contro
__________, già in __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che il 21
settembre 1998 __________ __________ ha introdotto appello contro la sentenza
emessa il 29 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con la
quale è stato pronunciato il divorzio e sono state disciplinate le relative
conseguenze accessorie;
preso atto che con lettera
del 15 dicembre 1998 l’avv. __________ __________ comunica a questa Camera la
morte dell’appellante e il ritiro del gravame, in seguito alla conclusione di
un accordo;
osservato che, se con la
morte di un coniuge una causa di stato diviene senza oggetto (DTF 93 II 153
consid. 3a), la procedura di ricorso riguardo agli effetti accessori del
divorzio o della separazione non necessariamente decade, incombendo al diritto
cantonale prevederne la sorte (Spühler/Frei-Maurer
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 38a ad art. 143 CC);
accertato che, comunque sia,
il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta in
linea di principio l’addebito delle spese a chi recede dalla lite, con obbligo
di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
ritenuto in ogni modo che
la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo di
tasse e spese;
considerato che, per
quanto attiene alle ripetibili, l’attore non ha formulato osservazioni
all’appello, di modo che in concreto non se ne legittima l’assegnazione (art.
150 CPC);
richiamato l’art. 352 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai
ruoli per desistenza.
-
Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– __________ ,
__________ -.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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