AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.144
Data decisione, Autorità: 03.12.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00144
Lugano 3 dicembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Poretti Schuhmacher
sedente per statuire nella causa ..______ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 17 marzo 1995 da
__________ -__________, __________
__________ -__________, __________
__________, __________, e
, __________ formanti la comunione ereditaria fu __________ __________ (rappresentati da __________ __________ - e patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 21 settembre 1998 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 settembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario del fondo n. __________RF di , gravato da una servitù di posteggio iscritta il 7 ottobre 1982 a favore del fondo n. , proprietà della comunione ereditaria fu __________ __________ (composta di __________ __________ -, __________ __________ -, __________ __________ e __________ __________). Il 21 dicembre 1993 __________ , ottenuta la licenza edilizia comunale, ha costruito sul suo fondo, tra l’agosto e il settembre del 1994, un deposito per attrezzi in cemento armato che ha invaso parzialmente la superficie oggetto della servitù di posteggio. Con lettera del 19 settembre 1994 gli eredi fu __________ __________ hanno comunicato a __________ __________ di avere constatato, dopo una visita di __________ __________ - nel Ticino, nel settembre di quell’anno, che la costruzione rendeva molto difficile se non impossibile la manovra di posteggio e hanno chiesto la sospensione immediata dei lavori con rimozione della casetta entro dieci giorni. __________ __________ non ha reagito.
B. __________ __________ -, __________ __________ -, __________ __________ e __________ __________ hanno promosso il 17 marzo 1995 un’azione possessoria davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché fosse ordinato a __________ __________ in via cautelare di sospendere immediatamente i lavori di costruzione e nel merito di demolire l’edificio, in modo da ripristinare la possibilità di posteggio. All’udienza del 4 maggio 1995 gli istanti si sono riconfermati nelle proprie domande, rinunciando tuttavia alla misura cautelare poiché la costruzione risultava ormai praticamente ultimata. Da parte sua il convenuto si è opposto all’istanza, di cui ha chiesto la reiezione, in ordine per la sua tardività e nel merito per l’assenza di illecita violenza. Ultimata l’istruttoria, ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista con un memoriale scritto.
C. Statuendo il 7 settembre 1998, il Pretore ha accolto l’azione possessoria e ha ordinato a __________ __________ di rimuovere la costruzione eretta sulla parte del fondo n. __________RF di __________ gravata dalla servitù di posteggio a favore della particella n. __________ RF secondo la planimetria iscritta all’Ufficio dei registri. La tassa di giustizia di fr. 650.– e le spese sono state poste per un decimo a carico degli istanti in solido e per il resto a carico di __________ __________, tenuto a rifondere agli istanti fr. 1’200.– per ripetibili ridotte.
D. __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 21 settembre 1998 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l’istanza. Nelle loro osservazioni del 9 ottobre 1998 __________ __________ -, __________ __________ -, __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Gli istanti hanno dichiarato di fondare la loro azione possessoria sull’art. 927 CC (azione di reintegra), mentre il Pretore l’ha ritenuta ancorata all’art. 928 CC (azione di manutenzione). V’è da interrogarsi se tale interpretazione sia pertinente, gli istanti non essendo insorti contro una semplice turbativa, ma contro la vera e propria impossibilità di esercitare la servitù sull’area occupata dal nuovo edificio. La differenza tra le due azioni possessorie è rilevante nella misura in cui, trattandosi di un’azione di manutenzione, la parte convenuta non ha la possibilità di opporre un proprio diritto prevalente: la sola turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza basta, in altre parole, per l’accoglimento dell’azione (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 101, n. 364). Sia come sia, nella fattispecie il convenuto non può legittimamente invocare – come si vedrà in appresso – alcun diritto prevalente. Il problema di sapere se l’azione possessoria debba ritenersi fondata sull’art. 927 CC o sull’art. 928 CC può pertanto rimanere irrisolto.
Un’azione possessoria – di manutenzione o di reintegra – compete anche al titolare di una servitù (Steinauer, Le droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 335 n. 2302 e 2302a; Stark in: Berner Kommentar, 2a edizione, nota 74 dell’introduzione agli art. 926–929 CC). L’art. 919 cpv. 2 CC dispone invero che nel caso di servitù prediale l’effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. L’azione possessoria presuppone, per il resto, che sia reso verosimile l’esercizio della servitù e che quest’ultima sia iscritto a registro fondiario (DTF 83 II 146; Rep. 1979 pag. 292; Stark op. cit., nota 12 dell’introduzione agli art. 926–929 e nota 5 ad art. 928 CC). Nella fattispecie è indubbio che la servitù litigiosa è iscritta a registro fondiario (doc. E) e che gli istanti l’hanno sempre esercitata, come l’appellante stesso ammette (verbale di interrogatorio formale di __________ __________ del 30 ottobre 1996, ad 2). Le condizioni predette sono dunque adempiute.
Tanto in un’azione di reintegra quanto in un’azione di manutenzione il possessore deve avere reclamato immediatamente, appena conosciuto l’atto di violenza e l’autore di esso (art. 929 cpv. 1 CC). Inoltre l’azione deve essere intentata entro un anno, il quale comincia a decorrere dalla spogliazione o dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto conoscenza più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 2 CC). I limiti di tempo previsti dall’art. 929 CC vanno esaminati d’ufficio, giacché da essi dipende la ricevibilità dell’azione (Rep. 1996 pag. 190, 1989 pag. 485, 1987 pag. 209 consid. 1, 1986 pag. 78, 1985 pag. 307 consid. 1, 1981 pag. 348 e 158; Stark in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 10 ad art. 929 CC). Per quanto attiene al reclamo immediato, in particolare, tale presupposto deve essere reso verosimile dall’istante, senza riguardo all’eventuale passività del convenuto (Stark, op. cit., n. 3 ad art. 929 CC), ed è ritenuto tempestivo se interviene con prontezza (Stark, op. cit., n. 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 348). Da questo profilo il giudice deve esaminare , valutando l’insieme delle circostanze, se l’istante ha reagito entro un termine ragionevole da quanto ha potuto effettuare un primo esame della situazione (Stark, loc. cit.; SJ 1980 pag. 92 seg.).
Il Pretore ha constatato che gli istanti avevano reclamato nei confronti del convenuto non appena riscontrata la costruzione del deposito su parte della superficie gravata da servitù in favore del loro fondo n. __________. Egli ha poi rilevato che l’edificazione del deposito riduce da 6.60 a 4.15 m la lunghezza del posteggio, ciò che costituisce un’illecita turbativa e giustifica l’accoglimento dell’azione possessoria. L’appellante sostiene invece che l’istanza sarebbe tardiva, poiché gli istanti hanno reclamato solo il 19 settembre 1994 (doc. G), mentre avrebbero dovuto reagire subito dopo avere ricevuto, nel dicembre del 1993, l’avviso di pubblicazione della domanda di costruzione, dalla quale risultava l’intenzione di costruire il deposito degli attrezzi.
L’argomentazione non può essere condivisa. Il solo inoltro di una domanda di costruzione e l’ottenimento della licenza edilizia non implicano ancora – di per sé – una turbativa del possesso, come rileva il primo giudice. Del resto l’appellante non ha dato avvio immediato ai lavori di costruzione, ma ha lasciato trascorrere nove mesi dall’ottenimento della licenza edilizia (doc. 4 e 5). Nel dicembre 1993 l’esercizio della servitù era ancora indisturbato e gli istanti essi non avevano motivo di dolersi nei confronti dell’appellante. Questa Camera ha già avuto modo di stabilire, in analogia al caso in esame, che non basta la semplice modinatura di una casa né l’approvazione dei piani perché il titolare di una servitù debba reclamare istantaneamente; occorre invece che la turbativa sia rilevabile dalla costruzione effettiva (Rep. 1976 pag. 33). Nella fattispecie il termine per inoltrare reclamo non decorreva perciò dal ricevimento dell’avviso riguardante la pubblicazione della domanda di costruzione (doc. 3).
L’appellante fa valere che al più tardi durante l’ultima settimana di agosto 1994 __________ __________ doveva necessariamente essersi accorta dei lavori, iniziati il 22 agosto 1994 e terminati dieci giorni dopo. Ora, in concreto è pacifico che i lavori di costruzione sono iniziati il 22 agosto 1994 (risposta, pag. 4; doc. 5), mentre non è chiaro quanto siano durati. Il teste __________ __________ ha affermato di aver impiegato circa dieci giorni per edificare il deposito, ma non ha precisato quando egli ha effettivamente cominciato (verbale del 1° dicembre 1995). La perentoria affermazione dell’appellante, il quale assevera che i lavori si sono conclusi – ed erano quindi ben visibili – già agli inizi del mese di settembre 1994, manca perciò di verosimiglianza, sicché non può ritenersi attendibile che __________ __________ abbia potuto notare la costruzione già durante il suo soggiorno nel Ticino alla fine di agosto 1994. Anzi, l’audizione rogatoriale di __________ __________ (verbale del 17 gennaio 1996), che si trovava in vacanza a __________ negli ultimi giorni di agosto del 1994, smentisce l’appellante. La teste ha dichiarato infatti che, facendo in quei giorni una passeggiata con __________ __________, aveva incontrato il padre del convenuto (risposta n. 10), il quale aveva detto loro di non posteggiare nel solito luogo, ma di lasciare l’automobile nella piazza del paese poiché sul loro posteggio era stato installato un piccolo cantiere per talune riparazioni (“Per quanto io capissi si trattava di un danno delle acque, di una condotta dell’acqua difettosa”: risposta n. 13). __________ __________ avrà quindi constatato l’esistenza di un cantiere, ma nulla induce a credere che si sia potuta anche rendere conto dell’entità e della natura dei lavori in corso. La tesi dell’appellante, stando al quale in occasione del citato colloquio la costruzione era pressoché terminata, contraddice del resto la deposizione di __________ __________, la quale ha parlato solo di un “buco con inerti” (risposta n. 13), e finanche quanto lo stesso appellante ha scritto nel memoriale prodotto all’udienza del 4 maggio 1995, quando ha affermato di avere pressoché ultimato il deposito “al momento dell’introduzione della presente azione” (17 marzo 1995), sicché la domanda cautelare risultava inutile (pag. 6, n. 8).
Il primo reclamo risale – come si è visto – al 19 settembre 1994 (doc. G), non risultando essere stati sporti reclami verbali. La reazione degli istanti è quindi avvenuta 2-3 settimane dopo che essi avevano constatato l’esistenza della costruzione litigiosa. Se si tiene conto che essi risiedono fuori Cantone e che sono membri di una comunione ereditaria, tale lasso di tempo non può reputarsi eccessivo, tanto meno alla luce giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1973 pag. 327, 1987 pag. 209). Non è contestato del resto che l’azione possessoria è stata promossa il 17 marzo 1995, nel termine di un anno previsto dall’art. 929
cpv. 2 CC. Sulla tempestività dell’azione possessoria l’appello si rivela quindi sprovvisto di buon diritto.
Dalla planimetria prodotta a registro fondiario come documento giustificativo (doc. E) si evince con chiarezza che la superficie di posteggio attribuita dagli istanti è delimitata a valle dal muro che prolunga la facciata sud dell’appellante (doc. E, F, 10) e ha la stessa profondità della scala di accesso che conduce alla casa del convenuto. Le planimetrie allegate alla domanda di costruzione (doc. 2), come pure i rilievi eseguiti durante il sopralluogo del 27 febbraio 1997, dimostrano che dopo la costruzione del deposito la lunghezza del posteggio laterale a disposizione degli istanti si è drasticamente ridotta da 6.60 a 4.15 m. Il deposito litigioso invade pertanto la superficie gravata dall’onere di posteggio su una lunghezza di 2.45 m, ledendo manifestamente l’esercizio della servitù. A prescindere dal fatto che le normative previste dall’Unione dei professionisti della strada (Norma Svizzera SN 640 603, doc. I) prevedono per un posteggio longitudinale come quello degli istanti una lunghezza minima di 6.30 m, la violazione del possesso è data già per la sola riduzione della superficie adibita a posteggio. Nonostante quanto sostenuto dal teste __________ (audizione testimoniale del 1° dicembre 1995), per di più, neppure un’automobile di medie dimensioni può essere posteggiata su una superficie tanto ristretta (doc. 6, 7 e 8), tanto meno se si considera che in concreto il parcheggio è delimitato su tre lati da muri in cemento, i quali renderebbero già più difficile la manovra su un’area laterale di dimensioni normali (doc. 7, 8 e 10).
L’appellante sostiene infine che gli istanti avrebbero tacitamente accettato la riduzione della superficie adibita a posteggio concludendo con gli altri interessati ai posteggi una transazione. Egli trascura però che tale accordo riguardava solo la costruzione di un muretto e la fissazione della lunghezza complessiva (6.75 m) dei tre parcheggi situati a confine con la strada (doc. 12), ma non menziona in alcun modo le dimensioni del posteggio di cui beneficiano gli istanti. Non se ne può pertanto dedurre che questi ultimi avrebbero indirettamente e tacitamente accettato anche la riduzione del loro posteggio. D’altra parte i tre posteggi oggetto della transazione (doc. 11), che misurano in effetti 4.60 m di lunghezza dopo la costruzione del muretto, sono accessibili dalla strada con un’unica e semplice manovra e le citate norme USS prevedono in simili casi una lunghezza di 4.50 m (doc. I, pag. 4). Si tratta quindi di posteggi ben diversi da quello, laterale, di cui dispongono gli istanti. Constatata la violazione della servitù, per finire, il Pretore ha accolto giustamente l’azione possessoria e ha ingiunto al convenuto di demolire la costruzione. L’appello, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.
Gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un adeguato indennizzo per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 325.–
b) spese fr. 50.–
fr. 375.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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