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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.141
Data decisione, Autorità: 16.09.1999, ICCA
Incarto n.: 11.98.00141
Lugano 16 settembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 9 giugno 1993 da
__________, __________ (patrocinato dalla lic. iur. __________ __________, studio legale __________ __________ e associati, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 18 settembre 1998 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 settembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________, sulla quale sorge la sua casa d’abitazione. La __________ __________ è proprietaria della attigua particella n. 1, sulla quale si trova la “ __________ ”, uno stabile adibito principalmente a colonia di vacanza, da marzo a ottobre di ogni anno. I due fondi sono divisi da una corte interna, la particella n. __________, in comproprietà coattiva.
B. Il 2 novembre 1989 __________ __________ ha segnalato alla __________ __________ immissioni foniche e odori molesti che a suo dire provenivano dalla “__________ a” durante i periodi di attività stagionale. Non avendo ottenuto riscontro, il 9 giugno 1993 egli ha promosso un’azione possessoria davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo che alla __________ __________ fosse ordinato – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – di astenersi immediatamente da ogni turbativa, in particolare di cessare l’esercizio della colonia di vacanza e l’uso come ristorante del giardino subalterno d, di por fine alle emanazioni provenienti dalla cucina, dalla sala da pranzo, dal giardino e dal camino di “ __________ ”, come pure di rimuovere i tubi di scarico esistenti sul lato dello stabile rivolto verso il fondo n. __________. In via cautelare __________ __________ ha instato affinché fosse ordinato alla convenuta di tenere sempre chiuse le finestre della cucina e della sala da pranzo, e di non usare il predetto giardino come ristorante o per i pasti esterni.
C. All’udienza del 27 luglio 1993 la __________ __________ si è opposta alle richieste, postulando la reiezione dell’istanza. Esperita l’istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 21 maggio 1996, durante il quale hanno ribadito le rispettive posizioni sulla scorta di un memoriale scritto. Il Pretore non ha statuito sulla richiesta cautelare, ma ha giudicato direttamente il 7 settembre 1998 sull’azione possessoria, respingendola. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico dell’istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1600.– per ripetibili.
D. __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 18 settembre 1998 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere l’azione possessoria e di far ordine alla __________ __________ di cessare immediatamente ogni turbativa, in particolare l’esercizio dell’attività di tipo alberghiero, l’uso del giardino come ristorante, di por fine alle emanazioni provenienti dalla cucina, dalla sala da pranzo, dal giardino e dal camino, come pure di rimuovere i tubi di scarico esistenti sulla facciata dello stabile rivolta verso il fondo n. __________. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 1998 la __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. La convenuta postula preliminarmente la verifica della tempestività dell’appello. Ora, la sentenza pretorile è stata intimata alle parti il 10 settembre 1998 ed è giunta all’istante il giorno successivo. Come risulta dal timbro apposto sulla busta di spedizione, il plico contenente l’appello è stato consegnato alla posta il 18 settembre 1998, ossia nel termine di dieci giorni previsto dall’art. 314 CPC. Il gravame, tempestivo, è dunque ricevibile.
Il Pretore ha respinto l’azione di manutenzione per il motivo che, anche volendo far risalire la turbativa solo al marzo del 1993 anziché al 1989 (epoca dei primi lamentati disturbi), l’istante non aveva in ogni modo reclamato nei tre mesi precedenti la presentazione dell’istanza, del 9 giugno 1993. L’appellante non contesta che la turbativa sia cominciata nel marzo 1993 e ammette di avere reagito solo tre mesi dopo l’inizio della stagione 1993 (appello, pag. 7). Sostiene però che la sua istanza non può essere ritenuta tardiva, poiché il Pretore non avrebbe tenuto in considerazione le circostanze particolari del caso concreto, in particolare le reiterate promesse della convenuta di rimediare agli inconvenienti.
L’azione di manutenzione prevista dall’art. 928 CC soggiace a un doppio limite di tempo: il possessore deve avere reclamato immediatamente, appena conosciuto l’atto di violenza e l’autore di esso (art. 929 cpv. 1 CC). Inoltre l’azione dev’essere intentata entro un anno, il quale comincia a decorrere dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto conoscenza più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 2 CC). I limiti di tempo previsti dall’art. 929 CC vanno esaminati d’ufficio, giacché da essi dipende la ricevibilità dell’azione (Rep. 1996 pag. 190, 1989 pag. 485, 1987 pag. 209 consid. 1, 1986 pag. 78, 1985 pag. 307 consid. 1, 1981 pag. 348 e 158; Stark in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 929 CC).
Per quanto attiene al reclamo immediato, in particolare, tale presupposto deve essere reso verosimile dall’istante, senza riguardo all’eventuale passività del convenuto (Stark, op. cit., n. 3 ad art. 929 CC). Immediato è il reclamo sporto con prontezza (Stark, op. cit., n. 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 348). Da questo profilo il giudice deve esaminare, valutando l’insieme delle circostanze, se l’istante ha reagito entro un termine ragionevole da quanto ha potuto effettuare un primo esame della situazione (Stark, loc. cit.; SJ 1980 pag. 92 seg.). Già un reclamo successivo di due mesi alla conoscenza dei fatti è stato giudicato tardivo da questa Camera (sentenza del 3 novembre 1994 in re P., consid. 3, confermata in Rep. 1996 pag. 187), come pure un reclamo intervenuto a distanza di sette settimane (sentenza del 27 gennaio 1994 in re F., consid. 3), termine che per diritto federale sembra porsi al limite dell’arbitrio (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 95 n. 350b con rinvii).
a) A supporre che turbative in questione si rinnovassero di anno in anno e che quelle precedenti il 1993 fossero ormai terminate, l’appellante non spiega tuttavia per quale ragione, dopo avere constatato alla riapertura stagionale della “__________ __________ ” (marzo del 1993) che le promesse della convenuta non erano state mantenute, egli non ha reagito prontamente. Lo scritto del 12 febbraio 1992, del resto, non conteneva alcuna promessa di eliminazione immediata della turbativa: esso si limitava a riportare la volontà del consiglio patriziale di ottenere il citato credito di rinnovamento, già respinto dall’assemblea patriziale nel 1991, e a esprimere la speranza che l’istante pazientasse ancora due o tre anni per l’esecuzione dei lavori (doc. I, pag. 2). L’appellante non aveva dunque alcun motivo di ritenere che gli inconvenienti sarebbero stati eliminati già nel 1993 ed anzi era stato avvertito che i disturbi si sarebbero protratti almeno per altri due anni, durante i quali si sarebbe cercato di attenuarli con una non meglio precisata modifica del regolamento della casa.
b) Ciò posto, l’appellante sapeva sin dalla riapertura annua della colonia (marzo del 1993) che la situazione non sarebbe cambiata, tanto più che le immissioni di cui egli si lamentava erano sempre le stesse e si ripetevano ogni stagione (istanza, pag. 2). A quel momento egli era quindi in grado di effettuare un primo esame delle contingenze che gli consentisse di valutare il problema e di decidere con sufficiente cognizione di causa se rivolgersi al giudice (v. anche Stark, op. cit., n. 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine; I CCA, sentenza del 5 luglio 1996 nella causa B., consid. 4a). Un periodo di riflessione di tre mesi (dodici settimane) supera già di per sé quanto è ammesso come ragionevole dalla giurisprudenza (cfr. consid. 3). Quanto alle circostanze addotte dall’appellante per giustificare il ritardo (periodicità della turbativa, richiesta della convenuta di pazientare almeno due-tre anni in attesa dei lavori), esse non solo non legittimavano un’attesa del genere, ma dovevano anzi indurre l’interessato a reagire senza più indugi. Sia come sia, il lasso di sette settimane che per diritto federale si pone finanche ai limiti dell’arbitrio (sopra, consid. 3) sarebbe stato più che abbondante per verificare l’efficacia del nuovo regolamento della casa promesso dalla convenuta (doc. D). A giusta ragione pertanto il Pretore ha ritenuto che il reclamo non era tempestivo e ha respinto l’azione possessoria. L’appello, infondato, è destinato perciò all’insuccesso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili.
– lic. iur. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________o.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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