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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.138
Data decisione, Autorità: 08.05.2002, ICCA
Incarto n.: 11.1998.00138
Lugano 8 maggio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 novembre 1993 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ -__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l'appello del 14 settembre 1998 presentato da __________ __________ contro la sentenza emanata il 6 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1947) e __________ __________ (1946) si sono uniti in matrimonio il ____________________ 1973 a __________. Dall'unione sono nate __________ (1973) e __________ (1977). __________ __________ ha inoltrato azione di divorzio il 17 novembre 1993, postulando l'affidamento della figlia minorenne __________ e la liquidazione del regime matrimoniale come dalle risultanze dell'istruttoria. __________ __________ si è opposta al divorzio e con azione riconvenzionale del 26 maggio 1994 ha chiesto la pronuncia della separazione a tempo indeterminato, l'affidamento della figlia __________, un contributo mensile di fr. 2000.– per la figlia e di fr. 6500.– per sé e la ripartizione della sostanza coniugale, oltre a un'indennità di fr. 10 000.– come provvigione per le spese di causa. Nella replica l'attore si è opposto alla separazione, ha confermato la richiesta di affidamento della figlia e ha offerto alla moglie un contributo mensile di fr. 3000.– e l'importo di fr. 150 000.– a liquidazione del regime matrimoniale. La convenuta e attrice riconvenzionale ha ribadito le proprie domande nella duplica. Conclusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, confermando sostanzialmente le proprie domande di giudizio nei rispettivi memoriali scritti.
B. Statuendo il 6 luglio 1998, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ingiunto al marito di versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 4600.– fino a che avrà a suo carico le figlie maggiorenni e di fr. 5000.– in seguito, vita natural durante della beneficiaria e da adeguare all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, e ha determinato in fr. 398 567.– l'importo dovuto dall'attore in esito allo scioglimento del regime matrimoniale. La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese di fr. 15 500.– sono state poste a carico di __________ __________ per fr. 6500.– e di __________ __________ per fr. 13 000.–.
C. Contro la predetta sentenza è insorto __________ __________ con un appello del 14 settembre 1998 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare sia ridotto a fr. 3000.– mensili, da adeguare nella stessa misura in cui sarà adeguato il suo reddito, che l'importo dovuto per lo scioglimento del regime dei beni sia ridotto a fr. 182 647.50, da versare in quattro rate annuali, in via subordinata in tre rate annuali, e che la tassa di giustizia e le spese siano ripartite in ragione di fr. 13 500.– a carico della convenuta e di fr. 6000.– a carico dell'attore. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 1998 __________ __________ propone la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza pretorile.
D. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio la presidente della Camera ha invitato le parti, il 17 luglio 2000, a formulare eventuali nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento della legge applicabile. __________ __________ ha chiesto nel suo memoriale del 29 settembre 2000 un'ulteriore riduzione dell'importo dovuto per lo scioglimento del regime matrimoniale, adducendo un peggioramento della sua situazione finanziaria. __________ __________ ha postulato il 2 ottobre 2000 un contributo di mantenimento di fr. 6430.– oltre a un'adeguata previdenza per la vecchiaia, la suddivisione della previdenza professionale ai sensi dell'art. 122 CC e una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede. All'udienza del 14 dicembre 2000 entrambe le parti hanno offerto numerosi mezzi di prova. Esse hanno in seguito raggiunto un accordo sugli effetti accessori del divorzio ancora controversi e hanno sottoscritto all'udienza del 23 novembre 2001 la relativa convenzione. La giudice delegata ha quindi sentito le parti, separatamente e insieme, e ha assegnato con ordinanza in calce al verbale di udienza il termine di riflessione di due mesi. __________ __________ ha dichiarato il 17 gennaio 2002 di confermare senza riserve il contenuto della convenzione. __________ __________ ha dichiarato di confermare l'accordo il 26 febbraio 2002.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio è passata in giudicato il 20 settembre 1998, allo spirare del termine di presentazione dell'appello, poiché in questa sede erano litigiose solo le conseguenze economiche del divorzio, in particolare il contributo alimentare dovuto alla ex-moglie e la quota spettante a costei in seguito alla liquidazione del regime matrimoniale dei beni.
Le parti hanno risolto la controversia sul contributo alimentare e sullo scioglimento del regime matrimoniale con la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta il 23 novembre 2001, che è stata sottoposta a questa Camera per omologazione. La giudice delegata ha sentito entrambe le parti, separatamente e insieme, e ha accertato che essi hanno sottoscritto di loro libera scelta e dopo matura riflessione la convenzione, la quale è chiara e completa e non appare manifestamente inadeguata (art. 140 cpv. 2 CC). L'istituto di previdenza al quale è affiliato l'appellante ha altresì confermato che la suddivisione a metà della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio può essere eseguita (dichiarazione 21 settembre 2001 della "__________" Compagnia di assicurazione, che forma parte integrante della convenzione), di modo che non vi sono ostacoli all'omologazione dell'accordo (art. 141 cpv. 1 CC).
Dalla documentazione agli atti e dalle allegazioni delle parti risulta che il contributo alimentare mensile di fr. 5000.– pattuito copre il debito mantenimento della ex moglie. Al momento della sottoscrizione dell'accordo l'ex marito aveva un reddito imponibile annuo di fr. 90 540.– (reddito del lavoro fr. 171 684.– e reddito della sostanza fr. 20 831.–, tassazione 19 giugno 2000) e una sostanza imponibile di fr. 120 583.–, mentre la ex moglie aveva un reddito annuo imponibile di fr. 47 864.– e una sostanza imponibile di fr. 24 901.– (tassazione 8 ottobre 2001).
L'omologazione della convenzione sulle conseguenze accessorie, con la modifica concordata all'udienza del 23 novembre 2001 (il contributo alimentare di fr. 5000.– decorre dal 5 dicembre 2001 a condizione che la convenzione sia omologata e che la sentenza passi in giudicato), rende senza interesse l'appello del 14 settembre 1998, che deve dunque essere stralciato dai ruoli.
Gli oneri processuali del presente giudizio, secondo quanto previsto dalle parti nella citata convenzione al punto n. 3.3, sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 20 000.– per ripetibili complessive di prima e di seconda sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La convenzione sottoscritta il 23 novembre 2001 da __________ __________ e da __________ __________ sulle conseguenze accessorie è omologata, con la modifica concordata all'udienza nel senso che il contributo alimentare di fr. 5000.– decorre dal 5 dicembre 2001 a condizione che la convenzione sia omologata e che la sentenza passi in giudicato.
La convenzione 23 novembre 2001 è allegata quale parte integrante del presente dispositivo.
L'appello è dichiarato privo di interesse ed è stralciato dai ruoli.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 300.–
fr. 800.–
sono posti a carico di __________ __________z, che rifonderà a __________ __________ l'importo di fr. 20 000.– per ripetibili di prima sede e di appello (punto 3.3. della convenzione).
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________o.
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– "__________" Compagnia di assicurazioni, __________ (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza).
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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