AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.137
Data decisione, Autorità: 23.11.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00137
Lugano, 23 novembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in procedura di stato) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 19 novembre 1997 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (ora patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 7 settembre 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 24 agosto 1998 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1955) e __________ nata __________ (1958), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (____________________) il ____________________ 1982. Dal matrimonio sono nati __________, il ____________________ 1983, e __________, il __________ __________ 1985. I coniugi vivono separati dal 10 aprile 1996, dopo un tentativo di conciliazione decaduto infruttuoso il 6 marzo precedente. Un secondo tentativo, dell’11 dicembre 1996, ha seguito la stessa sorte del primo.
B. Il 19 novembre 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Riviera un altro tentativo di conciliazione e la pronuncia di misure provvisionali, che il Pretore ha decretato senza contraddittorio il 20 novembre 1997 imponendo a __________ __________ il versamento di fr. 2200.– mensili complessivi a titolo di contributo per moglie e figli, con ordine di trattenuta al datore di lavoro (la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG dell’Industria Svizzera __________). Il terzo tentativo di conciliazione è fallito il 28 novembre 1997.
C. Lo stesso 28 novembre 1997 __________ __________ ha postulato la modifica delle misure provvisionali, previo contraddittorio, per ottenere che il contributo alimentare a favore della moglie fosse soppresso, che quello destinato ai figli fosse stabilito in fr. 1200.– mensili complessivi e che il Pretore gli attribuisse in proprietà esclusiva una casa posseduta dai coniugi in Italia, dietro versamento di fr. 30 000.– alla moglie. __________ __________ si è opposta alla modifica. Esperita l’istruttoria, le parti hanno ribadito le loro domande alla discussione finale del 13 maggio 1998.
D. Statuendo il 24 agosto 1998, il Pretore ha respinto l’istanza di modifica e ha confermato l’assetto provvisionale decretato senza contraddittorio il 20 novembre 1997. L’addebito della tassa di giustizia (fr. 100.–), delle spese (fr. 150.–) e delle ripetibili è stato rinviato al merito.
E. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 7 settembre 1998 in cui – senza più far cenno all’attribuzione della casa in Italia – chiede che il contributo per la moglie sia soppresso e quello a favore dei figli sia fissato in
fr. 600.– mensili per ognuno di essi. Sul contenuto dell’appello __________ __________ ha presentato un memoriale di osservazioni il 3 novembre 1998.
Considerando
in diritto: 1. Nel rito sommario dei procedimenti cautelari, applicabile anche alle misure provvisionali dell’art. 145 cpv. 2 CC (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), il termine per rispondere all’appello è di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l’interessata si è vista notificare l’appello il 14 ottobre 1998 (memoriale, pag. 1, n. 1). Inoltrate il 3 novembre 1998, le sue osservazioni sono quindi tardive e come tali irricevibili.
L’art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che il giudice, pendente un’azio-ne di stato, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. In concreto il Pretore ha accertato il reddito dei coniugi in fr. 5983.90 netti mensili (fr. 4562.50 il marito, fr. 1421.40 la moglie) e il fabbisogno della famiglia in fr. 6167.60 complessivi (fabbisogno minimo del marito fr. 2196.–, fabbisogno minimo della moglie fr. 2571.60, fabbisogno dei figli fr. 700.– mensili ciascuno). Constatato un ammanco di fr. 183.70 mensili, egli ha lasciato al marito l’equivalente del relativo fabbisogno minimo, attribuendo la differenza nella misura di fr. 1400.– ai due figli e il resto (fr. 966.50) alla moglie, chiamata a sopportare di disavanzo mensile. Se non che – egli ha soggiunto – la moglie aveva limitato le pretese nei confronti del marito a fr. 2200.– mensili complessivi. Il contributo a favore di lei non poteva eccedere quindi fr. 800.– mensili (decreto, pag. 7). Ciò non impediva, in ogni modo, che l’assetto provvisionale decretato senza contraddittorio fosse confermato.
L’appellante contesta in primo luogo le entrate della moglie, che a suo dire non sono di fr. 1421.40 mensili netti, bensì di almeno fr. 1800.– (come l’interessata ha ammesso alla discussione finale del 13 maggio 1998), se non di più, il Pretore non avendo accertato quanto la moglie ha realmente guadagnato dopo il 1° febbraio 1998. Egli chiede perciò che questa Camera esiga dalla controparte la produzione di tutti i certificati di stipendio successivi al febbraio del 1998 e accerti il reddito di conseguenza.
a) Il Pretore ha calcolato il guadagno della moglie dipartendosi dall’atto di assunzione rilasciato dalla __________ __________ dell’Ente Ospedaliero Cantonale a __________, la quale dal 1° febbraio 1998 assicura alla moglie uno stipendio di fr. 24.16 l’ora (compresi fr. –.68 l’ora di contributo all’assicura-zione malattia) per almeno 600 ore l’anno (documento allegato all’act. XIV). Il Pretore ne ha desunto un guadagno lordo di fr. 1200.– mensili, cui ha dedotto il 6.55% di oneri sociali, ottenendo uno stipendio di fr. 1121.40 netti. A ciò ha aggiunto il guadagno di fr. 300.– mensili conseguito dalla moglie presso il dott. __________ __________ di __________ (allegato all’act. IX), per un totale dunque di fr. 1421.40 mensili complessivi.
b) Già a prima vista ci si può domandare se il guadagno lordo di fr. 1200.– mensili stimato dal Pretore per quanto riguarda l’attività svolta dalla moglie alle dipendenze della __________ __________ sia attendibile. Non solo tale rimunerazione è quella minima garantita, non quella media riscossa (al cui proposito manca ogni dato), ma la stima del Pretore appare tanto più opinabile se si pensa che alla discussione finale del 13 maggio 1998 la moglie stessa ha riconosciuto – come sottolinea l’appellante – un reddito di circa fr. 1800.– mensili (act. XVI, pag. 2 in alto). Il fatto è che, ci si fondasse pure sul reddito medio di fr. 1800.– mensili netti prospettati dall’ap-pellante, l’esito del giudizio – come si vedrà in appresso – non muta. Non giova soffermarsi oltre, quindi, sul citato apprezzamento del Pretore.
c) Per converso, non entra in linea di conto l’acquisizione in appello di ulteriori documenti sul reddito della moglie, come propone l’interessato. Anzitutto perché l’art. 322 lett. b CPC autorizza questa Camera ad assumere unicamente le prove “che vennero offerte ma che furono rifiutate dal Pretore”, mentre nella fattispecie l’interessato non ha chiesto nemmeno alla discussione finale che fossero esperite prove supplementari sul guadagno della moglie (act. XVI, pag. 2). In secondo luogo perché, nelle circostanze specifiche, a un esame meramente sommario della fattispecie un guadagno medio superiore a fr. 1800.– netti mensili non può essere presunto. Dedotti i fr. 300.– mensili percepiti dal dott. __________ __________, ciò significherebbe in effetti che la moglie percepisce presso la __________ __________ oltre fr. 1500.– mensili netti, ossia più del 25% rispetto al minimo garantito. Nulla induce a supporre che lo stipendio medio possa eccedere una percentuale simile. Neppure l’interessato, del resto, ha sostenuto una tesi del genere alla discussione finale davanti al Pretore.
In merito al fabbisogno minimo della moglie l’appellante contesta la spesa di fr. 40.– mensili riconosciuta dal Pretore per l’assicurazione dell’economia domestica (doc. O). Egli afferma che in realtà la moglie – sottacendo il fatto – ha rinunciato a tale polizza, sicché invita questa Camera a promuovere i necessari chiarimenti. La richiesta è irricevibile. Come si è appena spiegato, in sede di appello possono essere assunte solo le prove che il Pretore ha rifiutato (art. 322 lett. b CPC), ciò che in concreto non è il caso. Certo, l’art. 322 lett. a CPC abilita la Camera civile a disporre perizie, a compiere ispezioni, a riassumere testimoni già sentiti e a ordinare l’interrogatorio formale delle parti, ma tale norma non è destinata a supplire la più totale assenza di prove. L’interessato non pretende che gli siano mancati i mezzi processuali, in prima sede, per ottenere le necessarie informazioni dalla moglie o dalla compagnia assicuratrice. Non è quindi compito di questa Camera rimediare a tali insufficienze. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che quand’anche si togliessero dal fabbisogno della moglie i noti fr. 40.– mensili, il risultato – come risulterà in seguito dal quadro sulle disponibilità finanziarie della famiglia – non muta. La questione non merita perciò altra disamina.
L’appellante rimprovera al Pretore di non avere inserito nel suo fabbisogno minimo un onere di fr. 30.– mensili per l’alimenta-zione elettrica del boiler privato, costo che invece è stato implicitamente riconosciuto alla moglie nell’ambito delle spese accessorie. Ora, a parte il fatto che l’esborso non è lontanamente reso verosimile, nulla cambia ai fini del giudizio nemmeno maggiorando di fr. 30.– il fabbisogno minimo dell’appellante. Basti rinviare al consid. 7.
Prevalendosi dell’art. 423a cpv. 2 CPC l’interessato chiede altresì che questa Camera gli riconosca, sulla scorta di due documenti nuovi acclusi all’appello, un’uscita di fr. 200.– mensili per spese mediche e oculistiche affrontate dopo la discussione finale davanti al Pretore. Contrariamente a quanto egli crede, tuttavia, l’art. 423a CPC non riguarda – a dispetto di una sistematica legislativa equivoca – le procedure di appello nelle cause di stato, ma quelle dell’art. 423 cpv. 1 CPC, ossia le cause in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia che non sono devolute al Pretore, bensì all’autorità amministrativa competente secondo la legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (BU 97 pag. 47; Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1996, vol. I.3, pag. 1646 in basso). Nella fattispecie i documenti nuovi allegati all’appello non sono pertanto ricevibili. Comunque sia, e a prescindere da ciò, è appena il caso di rilevare che la fattura dell’ottico prodotta dall’appellante risulta già essere stata saldata, mentre il preventivo del medico odontoiatra non rende verosimile – per ora – alcun pagamento effettivo.
In ultima analisi il quadro finanziario della famiglia si presenta, dopo quanto si è detto, come segue:
reddito del marito fr. 4562.50 mensili
reddito della moglie (consid. 3) fr. 1800.— mensili
fr. 6362.50 mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 5) fr. 2226.— mensili
fabbisogno minimo della moglie (consid. 4) fr. 2531.60 mensili
fabbisogno dei due figli fr. 1400.— mensili
fr. 6157.60 mensili
eccedenza fr. 204.90 mensili
metà eccedenza fr. 102.45 mensili
contributo per i figli fr. 1400.— mensili
contributo per la moglie:
fabbisogno minimo fr. 2531.60
metà eccedenza fr. 102.45
./. reddito proprio fr. 1800.— fr. 834.05 mensili.
I contributi alimentari fissati dal Pretore (fr. 1400.– mensili per i figli, fr. 800.– per la moglie) resistono di conseguenza alla critica. D’altra parte il contributo di fr. 700.– per ogni figlio, fissato dal Pretore in base alle raccomandazioni pubblicate nel 1996 dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (RDT 51/1996 pag. 33), appare equilibrato e niente affatto eccessivo. Non vi è quindi alcuna ragione per ridurlo.
Da ultimo l’appellante chiede che si annulli la trattenuta di stipendio ordinata dal Pretore alla Cassa di compensazione AVS/ AI/IPG dell’Industria Svizzera __________, sua datrice di lavoro. Egli dimentica però che una richiesta del genere non figurava nella sua istanza del 28 novembre 1997 e nemmeno è stata formulata – per avventura – alla discussione finale del 13 maggio 1998. Nuova, essa non può quindi essere giudicata per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Il gravame, nella misura in cui può essere vagliato nel merito, è destinato pertanto all’insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono ripetibili all’appellata, il cui memoriale di osservazioni è manifestamente tardivo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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