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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.133
Data decisione, Autorità: 01.02.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00133
Lugano 1° febbraio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (modifica sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 febbraio 1998 da
__________, __________ (patrocinato dalla lic. iur. __________ __________, studio legale __________ & __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 26 agosto 1998 con cui il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto in luogo e vece del Pretore l’istanza cautelare presentata dall’attore contestualmente alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 7 settembre 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 26 agosto 1998 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 15 dicembre 1994, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ e __________ nata __________, omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro stipulata il 14 dicembre 1994. In quest’ultima il marito si impegnava a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 300.– mensili fino al 30 giugno 2000 per l’ex moglie e uno di fr. 900.– mensili fino al 30 giugno 1997, aumentato a fr. 1’240.– mensili fino al 30 giugno 2000 per la figlia __________ (1980). Nel caso in cui la figlia avesse iniziato un apprendistato, il contribuito sarebbe rimasto di fr. 900.– mensili fino al 30 giugno 2000.
B. Il 20 febbraio 1998 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di sopprimere la pensione dovuta all’ex moglie. In via cautelare egli ha formulato la stessa domanda. All’udienza del 6 aprile 1998, indetta per la discussione cautelare, l’attore ha confermato la richiesta, alla quale la convenuta si è opposta. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale, rimettendosi al contenuto dei loro memoriali in cui confermavano le rispettive domande.
C. Statuendo il 26 agosto 1998 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l’istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.– sono state poste a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 100.– per ripetibili. __________ __________ è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. Contro il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 7 settembre 1998 nel quale chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo – che la sua domanda cautelare sia accolta. Con decreto dell’11 settembre 1998 la presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. __________ __________ non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. I documenti prodotti per la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per le procedure rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e 1 ad art. 321), ciò che non è il caso in concreto, in discussione essendovi unicamente il contributo alimentare per l’ex moglie. Quanto all’art. 322 CPC invocato nell’appello, esso non è di sussidio all’interessato poiché tale norma non è destinata a supplire insufficienze probatorie delle parti (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 322 CPC).
Introdotta l’azione di modifica, le eventuali misure provvisionali sono rette per analogia dall’art. 145 cpv. 2 CC (DTF 118 II 228; Rep. 1989 131; Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 91 e 92 ad art. 153 CC). Possono infatti ravvisarsi situazioni che, essendo già evidenti a un esame sommario, giustificano la soppressione o la riduzione del contributo in via cautelare. Ciò non toglie che nell’ambito di un’azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio la riduzione (e a maggior ragione la soppressione) a titolo provvisionale di una rendita basata sull’art. 152 CC si giustifica solo in condizioni urgenti e in presenza di circostanze univoche. Tale è il caso, ad esempio, quando una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere dall’obbligato che continui a corrispondere l’intera rendita per la durata del processo (DTF 118 II 228 consid. 3b; Rep. 1989 131 in fondo).
Il Segretario assessore ha respinto l’istanza poiché, tenuto conto delle entrate dell’attore (fr. 4’008.30 mensili) e del suo fabbisogno (fr. 2’656.55), l’interessato è in grado di versare pendente causa sia il contributo per la figlia (fr. 900.–) sia quello per l’ex moglie (fr. 300.–). L’appellante critica tale punto di vista e afferma che il suo reddito mensile medio ammonta unicamente a fr. 3’672.05. Egli sostiene inoltre di avere ulteriori spese, dalle quali non si può fare astrazione.
In concreto decisiva è la questione di sapere se l’appellante dispone di mezzi finanziari sufficienti per far fronte, durante la causa di riduzione, al pagamento del contributo originario.
a) Dal fascicolo processuale risulta che l’attore lavora al 50% quale autista-fattorino per __________ __________ __________ e percepisce un salario mensile di fr. 2’009.85 più la tredicesima. Egli svolge inoltre regolari ore straordinarie che gli permettono di ottenere entrate supplementari varianti tra fr. 218.– e fr. 919.– al mese. Dal mese di luglio 1997 egli è iscritto alla disoccupazione per il restante 50%. Dagli atti risulta che dal mese di luglio 1997 al mese di maggio 1998 l’attore ha guadagnato in media fr. 2’605.70 mensili (doc. Q) e ha percepito in media fr. 1’418.– mensili dalla cassa disoccupazione (doc. M e P). Ciò posto, egli dispone di un reddito medio mensile di fr. 4’024.– complessivi.
b) Per quel che concerne il fabbisogno minimo, esso è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e i premi di assicurazione per la copertura di rischi d’interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Le ulteriori spese per la manutenzione dell’automobile e di trasporto fatte valere dall’appellante non sono state rese verosimili davanti al Pretore (e i documenti nuovi prodotti in questa sede sono irricevibili). Quanto al rimborso di debiti (anche quelli contratti di comune accordo e nell’interesse della famiglia), esso presuppone che ogni membro della famiglia abbia garantito almeno il proprio fabbisogno (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 162 ad art. 145 CC; Ergänzungsband 1991, loc. cit. con richiamo a Rep. 1985 pag. 93 in alto), ciò che non sarebbe il caso in concreto se poste a tal fine fossero inserite nel fabbisogno minimo dell’attore.
c) Ciò posto, con un reddito mensile medio di fr. 4’024.– e un fabbisogno minimo di fr. 2’656.55, l’attore dispone di un agio di fr. 1’367.45 con il quale è in grado di erogare il contributo per moglie e figlia di fr. 1’017.– mensili (appello pag. 4). Il minimo vitale del diritto esecutivo, che egli ha il diritto di vedersi garantire (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb, 121 III 301, 121 I 97), è infatti salvaguardato. Si può quindi ragionevolmente esigere che, fino all’emanazione della sentenza di merito – o quanto meno finché egli non si vedrà intaccare il minimo esistenziale del diritto esecutivo assicuratogli per diritto federale – l’appellante continui a versare il contributo alimentare fissato nella sentenza di divorzio. L’appello è destinato dunque all’insuccesso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. lic. iur. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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