AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1998.130
Data decisione, Autorità: 29.04.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00130
Lugano, 29 aprile 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (processo di stato: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 28 maggio 1998 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 3 settembre 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 21 agosto 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 24 settembre 1998 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Se deve essere accolta la richiesta di provvigione ad litem contenuta nelle osservazioni del 21 ottobre 1998 all’appello adesivo;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1953) e __________ nata __________ (1957) si sono sposati a __________ il ____________________ 1978. Dal matrimonio sono nati __________ (____________________1979), __________ (____________________1980), __________ (____________________1982) e __________ (____________________1985). I coniugi hanno adottato inoltre le gemelle __________ e __________ (nate il __________ __________ 1982). Il marito, __________ __________ __________, è segretario __________ __________ __________ __________ e __________ di __________; la moglie, di formazione __________, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune, a parte qualche sporadica __________.
B. Il 28 maggio 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di __________ per il tentativo di conciliazione. Simultaneamente ha postulato in via provvisionale l’affidamento dei figli (salvo __________, maggiorenne), riservato il diritto di visita del padre, l’assegnazione dell’alloggio coniugale, un contributo di fr. 4500.– mensili per sé (fr. 3000.– nel caso in cui l’abitazione coniugale fosse stata attribuita a lei medesima), contributi di fr. 1000.– per __________ e di fr. 900.– mensili per ciascuno degli altri quattro figli, oltre una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Con istanza del 10 luglio 1998 __________ __________ ha chiesto a sua volta l’affidamento dei figli minorenni e l’attribuzione dell’alloggio coniugale.
C. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 16 luglio 1998. All’udienza di quello stesso giorno, indetta per discutere l’assetto provvisionale, entrambi i coniugi hanno notificato prove, mantenendo le loro posizioni. Il Pretore ha sentito nove testimoni; inoltre ha ascoltato in camera di consiglio , __________ e __________ (il figlio __________ era in vacanza, mentre il figlio __________ non ha voluto comparire), comunicando l’esito dei colloqui alle parti. Dopo di che ha chiuso l’istruttoria e ha fissato il dibattimento finale, cui i coniugi hanno rinunciato, accordandosi sulla presentazione di memoriali conclusivi. Nel proprio allegato, del 17 agosto 1998, __________ __________ ha ribadito le domande formulate con l’istanza provvisionale. Nel suo memoriale conclusivo del giorno medesimo __________ __________ ha sollecitato l’affidamento dei figli minorenni a sé medesimo e l’attribuzione dell’alloggio coniugale, ha offerto alla moglie un contributo provvisionale di fr. 2000.– mensili e la residenza secondaria di __________ (), dichiarando di lasciarle altresì l’uso dell’automobile __________ in dotazione alla famiglia.
D. Il Pretore ha statuito il 21 agosto 1998. Affidati i figli minorenni al padre, cui ha assegnato l’abitazione coniugale, egli ha attribuito la residenza secondaria di Paudo alla moglie e ha fissato in favore di quest’ultima un contributo alimentare di fr. 2800.– mensili dal 1° giugno 1998, concedendole in uso l’automobile __________. La domanda di provvigione ad litem è stata respinta. Le spese di fr. 290.–, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro il decreto cautelare è insorta il 3 settembre 1998 __________ __________ con un appello nel quale postula l’assunzione delle prove rifiutate dal Pretore, riafferma le conclusioni formulate in prima sede e chiede di modificare il giudizio impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 24 settembre 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello e con ricorso adesivo sollecita una riduzione del contributo alimentare per la moglie da fr. 2800.– a fr. 2300.– mensili. __________ __________ -__________ conclude nelle sue osservazioni del 21 ottobre 1998 per il rigetto dell’appello adesivo e per l’ottenimento di un’ulteriore provvigione ad litem di fr. 2000.–. Il 13 ottobre 1998 essa ha presentato a questa Camera un documento con talune risposte a domande da lei rivolte per scritto ai figli, chiedendo che questi ultimi siano sentiti in appello.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
Il documento nuovo prodotto in appello è ricevibile, in deroga all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, per il principio inquisitorio che disciplina nel diritto federale i rapporti fra genitori e figli (DTF 120 II 231 consid. 1 con rinvio; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86). Non vi è motivo invece perché questa Camera senta i quattro minorenni (il figlio __________ ha compiuto i 18 anni in pendenza di appello). Intanto perché tre di essi sono già stati ascoltati un’ora ognuno dal Pretore in camera di consiglio (decreto impugnato, consid. 6). In secondo luogo perché a un esame meramente sommario come quello che presiede all’emanazione di misure provvisionali la situazione tra genitori e figli minorenni emerge con chiarezza dalle testimonianze, univoche e concordanti. Sentire nuovamente i ragazzi per il solo fatto che nel frattempo la madre ha lasciato l’abitazione coniugale in ossequio a un ordine disposto cautelarmente dal Pretore non appare di apprezzabile utilità (né l’appellante rende verosimile il contrario). Non è quindi il caso di sottoporre i figli a nuovi interrogatori.
L’appellante principale chiede che questa Camera esperisca le prove da lei offerte e respinte dal Pretore (art. 322 lett. b CPC). Questi ha motivato la propria decisione rilevando che “con tutta verosimiglianza i testi non interrogati nulla avrebbero potuto aggiungere a quanto già risulta dalle deposizioni assunte” (de-creto impugnato, consid. 7). “Ciò vale in particolare – ha continuato il Pretore – per i rapporti dei coniugi con i figli, in merito ai quali non si vede che cosa potrebbero riferire persone che ne hanno a loro volta solo sentito parlare come amiche di uno o dell’altro coniuge, oppure che, come il dottor __________, li hanno constatati soltanto nel ristretto ambito della professione di medico di famiglia. Ciò vale per l’amica del marito, __________ __________, la quale nulla potrebbe dire dei rapporti tra la madre e i figli. La teste __________, che ha trascorso un periodo in casa __________ come ragazza alla pari, si sarebbe limitata a riferire dell’ organizzazione dell’economia domestica, fatto che risulta comunque provato attraverso le altre testimonianze. Pure inutili sono gli interrogatori formali, come pure i richiami dai Servizi psicosociali e medico-psicologico di __________ e __________, poiché i fatti che attraverso dette prove si intendevano provare risultano dimostrati tramite le audizioni dei testi” (decreto impugnato, loc. cit.).
a) L’interrogatorio formale del marito sarebbe servito – secondo l’appellante – a “quantificare il tempo che egli ha negli ultimi anni dedicato ai figli e alla famiglia in generale, e quello alla vita pubblica, professionale e ora pure alla relazione extraconiugale con (...) __________ ” (memoriale, pag. 3 in fondo). In realtà i trascorsi del marito sono di poco interesse, decisiva essendo la sua disponibilità di tempo attuale. Al riguardo non consta che egli si assenti o debba assentarsi con frequenza dal domicilio (anzi, la testimone __________ __________ l’ha quasi sempre visto in casa: verbali, pag. 14 in basso). Quanto al passato, lontana dal domicilio è stata – se mai – l’appellante, che durante l’estate del 1997 “praticamente non è stata con i figli” e “in questi ultimi due anni rarissimamente era a casa” (deposizione __________ __________ -, verbali, pag. 24; v. anche verbali, pag. 14). L’appellante definisce la testimonianza della suocera “faziosa” (pag. 4 in basso), ma non pretende che sia inveritiera. Al riguardo la decisione del Pretore merita quindi conferma.
b) A parere dell’appellante il dott. __________ __________ avrebbe potuto dare la sua opinione sul carattere delle due figlie e sui motivi del loro rapporto conflittuale con la madre (memoriale, pag. 4). Se non che, indagare sulle cause di simile dissidio esula manifestamente dagli scopi di un’istruttoria cautelare, nell’ambito della quale il Pretore si è giustamente limitato ad accertare – ciò che nemmeno è contestato – come le figlie siano in “aperto conflitto” con la madre (decreto impugnato, consid. 8). E tale conflitto appare profondo, ove appena si pensi che l’appellante ha avuto modo di rimproverare alla figlia __________– circostanza a sua volta non controversa – le sue origini adottive e la condizione sociale in cui versa la madre biologica (decreto, loc. cit.). Anche al proposito la decisione del primo giudice sfugge quindi alla critica.
c) La testimone __________ __________ avrebbe potuto esprimersi – sostiene l’appellante – sui rapporti esistenti fra madre e figli. Ma su tali rapporti, molto tesi con le figlie e difficili “ultimamente anche con il figlio __________” (verbali, pag. 14 a metà; v. anche verbali, pag. 17 in basso, pag. 21 in fondo e pag. 26), le deposizioni dei testimoni assunti sono concordanti. Indagare oltre non avrebbe avuto senso.
d) L’escussione di __________ __________ sarebbe stata necessaria, secondo l’appellante, per valutare la disponibilità di tempo del marito e per “focalizzare la relazione extraconiugale (...) in ordine alla sua intensità e serietà nell’ottica della valutazione di quale genitore offra in definitiva le migliori garanzie per rivendicare (...) l’affidamento dei figli” (memoriale, loc. cit.). Con tale argomentazione l’appellante mostra tuttavia di disconoscere l’indole e le finalità di un’istruttoria provvisionale, che non è destinata ad appurare quale sia il genitore più atto all’affidamento nella prospettiva di tutte le circostanze concrete (problema di merito), ma quale sia a un sommario esame la situazione più confacente al bene dei ragazzi, senza pregiudizio per la decisione di merito. Che la presenza di __________ __________ possa ledere in un modo o nell’altro l’interesse dei figli non è preteso dall’appellante. A giusta ragione il Pretore ha rinunciato perciò a sentirla.
e) Quanto a __________ __________, che avrebbe dovuto esprimersi sulle cause del conflitto tra madre e figlie, sulle passate assenze del marito, sulle capacità casalinghe di lui e sui ruoli educativi all’interno della coppia (memoriale, loc. cit.), non giova ripetersi. Per quel che è delle capacità casalinghe del marito, emerge dagli atti ch’egli sa quanto meno fare il bucato (verbali, pag. 11 e 14 a metà) e che durante le lunghe assenze della moglie ha saputo organizzarsi, dirigendo l’economia domestica (verbali, loc. cit.). Nulla induce a ritenere, tanto meno a un giudizio di mera verosimiglianza, che in futuro egli non sappia fare altrettanto. Neppure l’appellan-te del resto asserisce ciò.
f) Il Pretore ha rinunciato a interrogare il figlio __________ poiché ormai prossimo alla maggiore età (raggiunta il ____________________ 1998, in pendenza di ricorso). L’appellante assevera che il giudice avrebbe dovuto sentirlo, ma senza lontanamente spiegare perché, di modo che su questo punto il gravame si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
g) Sul “richiamo dal Servizio psico-sociale dell’incarto relativo a __________” per “chiarire le difficoltà caratteriali e il suo senso opportunistico d’intendere la vita” è appena il caso di ripetere che non spetta al giudice delle misure provvisionali approfondire problemi di merito. Dall’istruttoria emerge in maniera equivocabile che il rapporto della figlia – sedicenne – è buono con il padre e apertamente conflittuale con la madre (sopra, consid. b). Tanto basta a fini meramente provvisionali. Quanto poi alla perizia che l’appellante aveva chiesto per “determinare, nell’interesse dei figli, il genitore cui assegnare l’affidamento dei medesimi” (verbali, pag. 7 in fondo), un simile mezzo di prova è per principio incompatibile con la natura e lo scopo di un provvedimento cautelare. Tanto meno una perizia si giustificava nel caso in esame, ove dagli atti si evince già a prima vista quali siano le relazioni personali fra genitori e figli minorenni. Ne segue che, chiudendo l’istruttoria il 7 agosto 1998, il Pretore non ha affatto leso il diritto alla prova dell’istante, ma ha rinunciato semplicemente ad assumere mezzi di prova che non avrebbero verosimilmente portato elementi di rilievo ai fini del giudizio (sul principio dell’apprezzamento anticipato: DTF 121 I 306 consid. 1b in fondo, 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Circa le questioni d’ordine l’appello principale deve perciò essere respinto.
In sede provvisionale assume poi particolare importanza il fattore della stabilità, nel senso che il figlio dev’essere mantenuto per quanto possibile nel suo ambiente (cerchia di amici, scuola, lingua, cultura ecc.). Ciò non toglie che il giudice delle misure provvisionali sia limitato per forza di cose a un esame sommario della fattispecie; pur applicando – come il giudice di merito – il principio inquisitorio (DTF 119 II 203 consid. 1, 111 II 229 consid. 4), egli deve statuire in tempi brevi e si limita dunque a valutare quale genitore offra verosimilmente, nel complesso, le migliori garanzie per la durata della causa. La sua decisione non vincola di conseguenza il giudice di merito (Bühler/Spühler, op. cit., note 206 segg. – in specie Ergänzungsband 1991, nota 208 – ad art. 145 e note 62 segg. ad art. 156 CC; Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 404 segg.; Lüchinger/ Geiser in: Schweizerisches Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 10 ad art. 145; DTF 117 II 354 consid. 3 con rinvio).
Nel caso specifico il Pretore ha appurato – come detto – che il padre ha un buon rapporto con tutti i figli, mentre la madre ha una relazione di aperto conflitto con le due ragazze, soprattutto con __________. Ha accertato altresì che i sei figli sono affiatati tra loro, ciò che sconsiglia di dividerli, e che l’adeguata organizzazione dell’economia domestica da parte del padre “con attenta ripartizione dei compiti che ciascun figlio, a turno, deve svolgere, già sperimentata durante i lunghi e ripetuti periodi di assenza della madre, dovrebbe consentire di affrontare senza eccessivi traumi la situazione determinata dalla separazione dei genitori” (con-sid. 8). L’affidamento alla madre – ha soggiunto il Pretore – “pre-senta invece troppe incognite in considerazione del difficile travaglio interiore che ella sta vivendo, con le inevitabili ripercussioni che ciò avrebbe sui figli, ma pure per la sua propensione ad allontanarsi da casa anche per lunghi periodi e senza troppo preoccuparsi di chi vi rimane” (decreto impugnato, loc. cit.).
L’appellante si diffonde in proprie considerazioni sul comportamento dei figli, accusando il marito – in estrema sintesi – di non potersi occupare adeguatamente di loro e di lasciare troppa libertà a __________, mentre essa fa valere di avere sempre assolto pienamente il proprio ruolo di madre, con esperienza educativa, offrendo “migliori garanzie per la corretta e sana educazione dei figli, come è sempre stato in passato” (memoriale, pag. 9). Così argomentando, nondimeno, essa non solo evita di confrontarsi concretamente con le motivazioni del Pretore, ma confonde una volta di più provvedimenti cautelari e causa di merito. Quel che conta nella prospettiva di un giudizio meramente provvisionale è che a un primo esame, nella fattispecie, entrambi i genitori sembrano idonei a occuparsi dei figli (ciò che pure la moglie riconosce: appello, loc. cit.), che sotto il profilo della stabilità ambedue intendono assicurare ai minorenni la possibilità di continuare a vivere nel loro ambiente e che né l’uno né l’altro pretende di separare i fratelli, estraneandoli a vicenda. Su questi tre punti i coniugi appaiono equivalenti ai fini dell’affidamento cautelare. La scelta dipende perciò dall’applicazione di ulteriori criteri.
Ora, per quel che è del tempo a disposizione la moglie sembra avvantaggiata, il marito esercitando un’attività professionale a tempo pieno. In pratica le cose stanno diversamente, ove appena si ricordi che, pur non svolgendo alcun lavoro rimunerato, negli ultimi due anni essa è rimasta a casa ben poco e ha trascorso l’intera estate del 1997 per conto suo (sopra, consid. 2b). Non per nulla il figlio __________, nonostante la teorica disponibilità di tempo della madre, appare trascurato negli affetti (verbali, pag. 17). Serie controindicazioni ostano inoltre a un affidamento alla madre, se non altro a un sommario esame. Si è accennato poc’anzi che il desiderio dei figli è viepiù importante nella misura in cui, vista l’età e lo sviluppo dei minorenni, tale desiderio appaia come una decisione consolidata e sia l’espressione di una stretta relazione con il genitore. In concreto l’attribuzione di __________, divenuto maggiorenne in pendenza di appello, è ormai senza oggetto. Rimane aperta quella di __________ (16 anni), __________, __________ (16 anni entrambe) e __________ (13 anni). Il decreto impugnato è lacunoso per quanto attiene alla volontà dei figli (il Pretore evoca al consid. 6 una sua lettera alle parti, che però non figura agli atti). L’appellante medesima ammette, nondimeno, che solo Enea desidera rimanere con lei (memoriale, pag. 8 a metà). Le due ragazze la rifuggono nettamente: dal documento nuovo prodotto in appello risulta addirittura che nella primavera del 1998 tra __________ e l’appellante è intercorsa “una rottura completa nella comunicazione” (dichiarazioni del figlio __________, primo foglio in fondo). __________ non ha voluto comparire davanti al Pretore, ma dalle testimonianze agli atti si desume che i suoi rapporti con la madre sono difficili (sopra, consid. 2c). Ciò posto, non è dato a divedere come possano essere affidati all’appellante quattro figli adolescenti fra i 13 e i 16 anni quando uno solo di essi si trova in armonia con lei e due le sono addirittura ostili. Tanto meno ove si consideri che già a prima vista tutti e quattro hanno invece buone relazioni con il padre. Se ne conclude che, per quanto riguarda l’affidamento provvisionale dei figli, l’appello è destinato all’insuccesso.
Sull’assegnazione dell’alloggio coniugale in caso di affidamento dei figli al padre l’appellante non insiste (memoriale, pag. 9 in fondo). Chiede invece che nel suo fabbisogno minimo sia inserita una spesa di fr. 1000.– mensili per la locazione, e non solo di fr. 200.– come ha riconosciuto il Pretore (decreto, consid. 11), non potendo essa vedersi costretta a occupare la residenza secondaria di __________. La rivendicazione è prematura. Nel fabbisogno minimo di un coniuge devono figurare per principio solo le spese effettive, né la parità di trattamento impone di riconoscere a una parte costi mensili inesistenti. Il fatto che l’appellante non intenda risiedere a __________ e sia alla ricerca di una sistemazione a Giubiasco ancora non basta perché nel suo fabbisogno minimo siano inseriti oneri di locazione. Incomberà all’interessata, al momento in cui avrà reperito un alloggio proprio, documentare la spesa a suo carico, chiedendo al Pretore una modifica dell’ assetto provvisionale.
Sostiene l’appellante che il carico fiscale di fr. 3500.– ammesso dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito (decreto impugnato, loc. cit.) è eccessivo. Afferma che tenendo conto del contributo provvisionale a lei destinato l’aggravio si riduce di almeno fr. 550.– mensili, il reddito imponibile del marito non superando fr. 113 000.– annui (memoriale, pag. 10 in fondo). La censura non manca di pertinenza. L’ultima tassazione agli atti, del biennio 1995/96, contemplava un reddito imponibile di fr. 147 094.– annui ai fini dell’imposta cantonale e di fr. 154 494.– ai fini dell’imposta federale diretta (doc. C), onde un carico fiscale di fr. 2223.– mensili. A ciò si aggiungeva l’imposta comunale, per un totale arrotondato di circa fr. 3600.– mensili. Non risulta che dopo di allora i fattori di reddito e di sostanza si siano apprezzabilmente modificati, né l’una o l’altra parte accenna a eventuali cambiamenti di rilievo (la dichiarazione d’imposta 1997/98 allegata al doc. C denota se mai una riduzione dell’imponibile). Si può quindi ragionevolmente presumere, a un primo e sommario esame, che con il versamento di un contributo alimentare alla moglie – soggetto fiscale autonomo dal momento in cui i coniugi vivono separati (art. 55 lett. a LT e 45 lett. a LIFD) – l’onere fiscale del marito sia destinato a ridursi.
Premesso un contributo alimentare di fr. 3370.– mensili (infra, consid. 17), che sarà tassato nella partita fiscale dell’appellante, al marito sarà verosimilmente tassato un reddito imponibile attorno ai fr. 107 000.– (imposta cantonale), rispettivamente attorno ai fr. 114 000.– annui (imposta federale diretta), oltre l’impo-sta comunale. In mancanza di dati più attendibili, non prospettati dall’appellante nemmeno per sommi capi, si può ragionevolmente presumere un onere fiscale di fr. 10 000.– annui (imposta cantonale e comunale), rispettivamente di fr. 4100.– (imposta federale diretta). Anche cumulando l’imposta cantonale di fr. 450.– annui sulla sostanza (e altrettanti sul piano comunale), appare verosimile già a un sommario esame perciò che l’aggravio tributario del marito si riduca di almeno fr. 550.– mensili, come assevera l’appellante. Su questo punto il ricorso merita quindi accoglimento e il carico d’imposta inserito dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito va ridotto a fr. 2950.– mensili, questa Camera non potendo sospingersi oltre le domande delle parti.
L’appellante asserisce che i costi del figlio Ivo (maggiorenne) agli studi, inclusi dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito (fr. 1050.– mensili), sono eccessivi. Non indica però di quanto debbano essere ridotti, rinviando semplicemente a “ipotesi di calcolo” formulate in prima sede (memoriale, pag. 11 in alto). Richiami del genere sono inammissibili. Un atto di appello deve contenere esso medesimo le esplicite richieste di giudizio e i motivi a sostegno (art. 309 cpv. 2 lett. e ed f CPC). Carente di requisiti formali, al riguardo il gravame di rivela d’acchito irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
Fondato si dimostra il ricorso invece per quanto attiene all’ onere fiscale dell’appellante, stimato dal Pretore in fr. 200.– mensili. L’interessata fa valere ch’esso ammonta a non meno di fr. 400.– (onde un fabbisogno minimo complessivo di fr. 3000.–: memoriale, pag. 11 in alto) perché non le sarà più applicata l’aliquota più favorevole dei coniugati, ma quella delle persone sole. Premesso un contributo di fr. 3370.– mensili (infra, consid. 17), l’aggravio tributario potrà aggirarsi in effetti attorno ai fr. 2850.– annui (imposta cantonale), rispettivamente attorno ai fr. 360.– (imposta federale diretta). Aggiunta l’imposta comunale, il carico d’imposta potrà verosimilmente raggiungere i fr. 400.– mensili. L’onere fiscale inserito nel fabbisogno minimo va modificato perciò nei limiti chiesti dall’appellante.
A parere dell’appellante i costi per la casa e le assicurazioni figuranti nel fabbisogno minimo del marito (fr. 1000.– mensili) devono ritenersi già inclusi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo e non eccedono, in ogni modo, fr. 200.– mensili (memo-riale, pag. 11). La prima argomentazione è erronea: il minimo esistenziale del diritto esecutivo non comprende né l’eventuale canone di locazione, né – per converso – gli eventuali interessi ipotecari o le spese di manutenzione né, tanto meno, i pubblici tributi legati alla proprietà dell’immobile (Rep. 1993 pag. 265 n. 2.1). La seconda invece è parzialmente fondata. Dagli atti risulta in effetti che il marito paga premi annui di fr. 970.20 per l’assicurazione dello stabile (polizza allegata al doc. B), fr. 430.90 per l’assicurazione domestica (loc. cit.), fr. 672.– per l’assicurazione sulla vita (doc. D) e fr. 93.20 per la propria responsabilità civile (loc. cit.), onde una media di circa fr. 180.– mensili. Dalla dichiarazione fiscale 1997/98 (allegata al doc. C) risultano inoltre oneri di manutenzione per fr. 5057.– annui, ossia circa fr. 420.– mensili (verosimili, se confrontati con le deduzioni riconosciute nella tassazione 1995/96). Altri costi o pubblici tributi non sono invece stati resi attendibili e nemmeno nelle osservazioni all’appello il marito dà spiegazioni sulla differenza tra i fr. 600.– risultanti dalla somma predetta e i fr. 1000.– mensili fatti valere davanti al Pretore. La relativa posta del fabbisogno minimo va ridotta perciò di conseguenza.
Da ultimo l’appellante si duole che il Pretore abbia respinto la postulata provvigione ad litem (fr. 5000.–), assumendo di non avere più alcun risparmio con cui finanziare il proprio legale e le spese del processo. A parte il fatto però ch’essa non rende verosimile di avere consumato l’intero capitale depositato a suo tempo sul conto n. --__________presso la Banca __________ di __________ (libretto di risparmio prodotto all’udienza del 16 luglio 1998: doc. 14), visto l’esito dell’appello principale la censura non può essere accolta. In seguito all’attuale ricorso l’appellante ottiene in effetti non il solo fabbisogno minimo (come davanti al Pretore), ma anche un agio abbondante di fr. 1533.– mensili (infra, consid. 17), con cui può retribuire ratealmente – quanto meno finché non sarà stato reso verosimile il contrario – il suo avvocato e coprire le spese di causa. La domanda di provvigione deve pertanto essere respinta.
II. Sull’appello adesivo
a) Questa Camera ha già avuto modo di precisare che ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC va considerato nel fabbisogno familiare soltanto quello personale dei coniugi e dei figli minorenni comuni (Rep. 1997 pag. 115 n. 21). Per principio, in effetti, le misure provvisionali in una causa di divorzio possono riguardare unicamente costoro (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 145). Certo, in circostanze particolari il giudice del divorzio – e quindi anche il giudice delle misure provvisionali – può fissare un contributo di mantenimento dopo la maggiore età del figlio. Tale è il caso quando il figlio, ancora minorenne, sia prossimo al compimento dei 18 anni e si trovi in una formazione professionale di durata determinata (DTF 112 II 202 consid. 2), oppure quando il contributo per il figlio maggiorenne sia già fissato in una convenzione omologata dal giudice (DTF 107 II 473 consid. 6b; Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, Zusatzband 1991, n. 245 ad art. 156 CC) o ancora – più semplicemente – quando i coniugi sono d’accordo che il contributo in questione sia inserito nel fabbisogno della famiglia. Mancando tali premesse, un coniuge non può far valere in suo nome la pretesa del figlio maggiorenne. Incomberà a quest’ultimo rivendicare personalmente il contributo, giusta l’art. 277 cpv. 2 CC, nei confronti del genitore renitente.
b) In concreto l’appellante principale non contesta l’inserimento di fr. 1500.– mensili nel fabbisogno minimo del marito per il mantenimento del figlio maggiorenne __________ agli studi. Non pretende nemmeno che il contributo alimentare per il figlio __________ (fr. 975.– mensili) debba essere stralciato dal fabbisogno familiare dopo il raggiungimento della maggiore età. In tale misura non v’è motivo quindi per intervenire sul calcolo del Pretore. Diversa è la situazione per quanto eccede i limiti riconosciuti. L’appellante adesiva si oppone infatti a che nel fabbisogno della famiglia figurino più di fr. 1500.– mensili per il figlio __________. E siccome il marito non può rivendicare in suo nome contributi per maggiorenni, spetterà al figlio Ivo personalmente procedere contro la madre (art. 277 cpv. 2 CC), chiedendo ch’essa contribuisca nella misura delle sue possibilità – non solo sussidiariamente al marito, come essa crede – al costo degli studi. Al proposito l’appello adesivo non può dunque essere accolto.
Nel fabbisogno minimo della moglie il Pretore ha riconosciuto una spesa di fr. 300.– mensili per l’uso dell’automobile. L’appel-lante adesivo ne chiede lo stralcio, rilevandone la natura voluttuaria. A ragione, poiché tale costo non ha alcuna giustificazione oggettiva per una persona totalmente inabile al lavoro (né l’interessata pretende che la vettura le servirebbe in qualche modo per ovviare a un’eventuale infermità fisica). D’altro lato l’appellante principale obietta a ragione, nelle osservazioni al ricorso, che se la spesa non le è riconosciuta, non vi è motivo per riconoscere la spesa analoga inserita dal Pretore nel fabbisogno del marito. Il che è vero. Come ha rilevato il Pretore, in effetti, l’appellante adesivo non ha reso verosimile oneri di trasferta superiori all’indennità per spese professionali (fr. 1000.– mensili) percepita dal datore di lavoro. Non si giustifica perciò di riconoscergli costi superiori a fr. 1000.–. L’ulteriore spesa di fr. 300.– deve essere tolta così dal fabbisogno di entrambi i coniugi.
L’appellante adesivo pretende che alla moglie si imputi un reddito ipotetico, avendo essa “la sicura possibilità” di mettere a frutto la sua preparazione professionale (memoriale, pag. 14 in fondo). Egli non indica minimamente però a quanto ammonterebbe il guadagno potenziale. Ciò non è ammissibile, segnatamente in questioni pecuniarie che riguardano i coniugi, al cui proposito non si applica il principio inquisitorio. Carente di requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309), su tal punto l’appello adesivo si dimostra irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
Per quanto riguarda la residenza secondaria di __________ l’interes-sato lamenta che “non sono state considerate le spese per oneri assicurativi, pubblici tributi, spese di manutenzione della casa di __________; la somma chiesta di fr. 300.– è sicuramente adeguata” (memoriale, pag. 15). In realtà il Pretore ha inserito fr. 200.– nel fabbisogno della moglie, cui la residenza di __________ è stata assegnata (decreto impugnato, consid. 10 in fine). Invano si cercherebbe di capire perché ciò sarebbe erroneo e perché fr. 200.– mensili non sarebbero sufficienti (nella dichiarazione d’imposta 1997/98 allegata al doc. C lo stesso appellante adesivo sembra avere esposto spese di manutenzione per fr. 1125.– annui). Insufficientemente motivato, il gravame riesce una volta ancora irricevibile.
Infine l’appellante adesivo sostiene che nel caso in esame “non è ammissibile la ripartizione per metà dell’eccedenza”, data l’“evidente differenza di situazione dei due coniugi” e dato che “le deduzioni fiscali per i figli sono lungi dal corrispondere alle effettive spese che essi comportano” (memoriale, pag. 15). La prima argomentazione è una volta di più irricevibile, l’appellante adesivo neppure indicando quale chiave di riparto si dovrebbe adottare in luogo della suddivisione a metà. Si aggiunga a ogni buon conto che la divisione a metà può essere evitata solo se è reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). Altri criteri – come quelli invocati dall’appellante adesivo – non hanno rilievo giuridico: per scostarsi dal riparto a metà sarebbe occorso che nella fattispecie il contributo spettante alla moglie implicasse una ridistribuzione del patrimonio già durante la causa di stato, ovvero che durante il processo la moglie fruisse di un tenore di vita superiore a quello di cui godeva durante la comunione domestica. Incombeva all’appellante adesivo rendere verosimile una siffatta ipotesi. Quanto alle deduzioni fiscali che non coprono la spesa effettiva per i figli, la questione non è di alcuna pertinenza, il fabbisogno dei figli non essendo stato determinato dal primo giudice in base agli sgravi fiscali del genitore.
Se ne conclude, in ultima analisi, che il quadro patrimoniale della famiglia si presenta come segue:
reddito coniugale fr. 15 871.– mensili
fabbisogno minimo del marito:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–
premio della cassa malati fr. 210.–
onere fiscale fr. 2950.–
manutenzione della casa e assicurazioni fr. 600.–
contributo al figlio __________ fr. 1500.–
contributo al figlio __________ fr. 975.–
fr. 7260.– mensili
fabbisogno minimo della moglie:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–
premio della cassa malati fr. 215.–
manutenzione della residenza secondaria fr. 200.–
onere fiscale fr. 400.–
fr. 1840.– mensili
fabbisogno in denaro dei figli minorenni:
__________ fr. 975.–
__________ fr. 975.–
__________ fr. 975.–
__________ fr. 780.–
fr. 3705.– mensili
eccedenza:
fr. 15 871.– ./. fr. 12 805.– fr. 3066.– mensili
metà eccedenza:
fr. 3066.– : 2 fr. 1533.– mensili
contributo per la moglie:
fr. 1840.– + fr. 1533.– fr. 3370.– mensili arrotondati.
Infine l’appellante adesivo chiede che le spese processuali del decreto impugnato siano poste a carico della controparte, la quale dev’essere tenuta a rifondergli un’equa indennità per ripetibili. La domanda va respinta. In esito all’attuale pronuncia la moglie non ottiene l’affidamento dei figli né provvigioni ad litem, ma si vede accogliere la richiesta di contributo provvisionale, cifrata in fr. 4500.– mensili, nella misura di tre quarti (il convenuto offriva un contributo di soli fr. 2000.– mensili). Ciò premesso, a un giudizio di equità come quello che informa le procedure in materia di stato delle persone il riparto a metà disposto dal Pretore appare ragionevole e merita conferma.
Con le osservazioni all’appello adesivo la moglie chiede una provvigione ad litem di fr. 2000.–. Dato il ragguardevole margine di cui essa beneficia rispetto al fabbisogno minimo, non si intravede ristrettezza finanziaria di sorta. La richiesta deve perciò essere respinta.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ verserà alla moglie __________, a titolo di contributo alimentare provvisionale, la somma anticipata di fr. 3370.– mensili dal 1° giugno 1998.
Per il resto l’appello principale è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo è respinto.
Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili.
La domanda di provvigione ad litem contenuta nelle osservazioni all’appello adesivo è respinta.
Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ ____________________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Bellinzona.
Per la Prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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