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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.128
Data decisione, Autorità: 10.09.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00128
Lugano 10 settembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ..____ (costituzione di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 20 novembre 1997 dalla
Comunione dei comproprietari del Condominio __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 23 luglio 1998 con cui il Pretore ha respinto un’eccezio-ne di incompetenza territoriale formulata dai convenuti il 20 febbraio 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 31 agosto 1998 presentata da __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 23 luglio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ __________ sono proprietari in comune della particella n. __________RFD di __________, che confina a valle con la particella n. su cui sorge una proprietà per piani denominata “ __________ ”. Il 20 novembre 1997 la Comunione dei comproprietari ha convenuto __________ e __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna perché fosse iscritta a carico del loro fondo una servitù prediale di distanza e d’altezza, in modo da mantenere un muro di sostegno alto fra 2.40 e 4.96 m che funge da terrapieno per le case soprastanti. Nella loro risposta del 20 febbraio 1998 __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione, contestando preliminarmente la competenza per territorio del Pretore. All’udienza preliminare del 4 maggio 1998, indetta per discutere l’eccezione, i convenuti hanno mantenuto il loro punto di vista, cui si è opposta l’attrice.
B. Statuendo il 23 luglio 1998, il Pretore ha respinto l’eccezione accertando la propria competenza per territorio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all’attrice fr. 600.– per ripetibili.
C. Contro il decreto appena citato __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 31 agosto 1998 in cui postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la loro eccezione di incompetenza. Nelle sue osservazioni del 18 settembre 1998 la Comunione dei comproprietari propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio della lite, se esistono i presupposti processuali, tra cui la competenza per territorio se il foro è inderogabile (art. 97 n. 3 CPC), pronunciandosi con decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). L’impugnazione di un decreto non ha effetto sospensivo, salvo che tale effetto sia previsto dalla legge o conferito dal giudice (art. 96 cpv. 3 CPC). Se il giudice non concede tale beneficio, il gravame è trattato soltanto con la prima appellazione sospensiva (art. 96 cpv. 4 CPC). Nella fattispecie i ricorrenti non hanno chiesto che al loro appello sia accordato effetto sospensivo, di modo che il gravame potrebbe essere esaminato solo con la prima appellazione avente tale effetto, sempre che gli interessati dichiarino allora di mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC). Dato nondimeno che le censure formulate dagli appellanti appaiono – come si vedrà in appresso – destituite di buon diritto, si può prescindere dal differire il giudizio, che cagionerebbe alle parti solo una vana dilazione del litigio.
Il Pretore ha ritenuto che la richiesta di servitù prediale, fondata sull’art. 674 cpv. 3 CC, costituisce una pretesa di natura personale propter rem, sicché i convenuti non possono valersi del foro del loro domicilio (art. 59 Cost.). Gli appellanti non contestano la qualifica giuridica della richiesta, ma sostengono che la componente reale nulla muta alla natura obbligatoria della medesima. Rilevano inoltre che le azioni volte all’ottenimento di un diritto reale sono considerate dalla dottrina e dalla giurisprudenza come aventi natura personale e devono dunque essere proposte, in virtù dell’art. 59 Cost., al foro del loro domicilio.
È vero che, come la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, un’azione tendente all’iscrizione di un diritto reale in esecuzione di un contratto ha carattere personale, non reale (DTF 117 II 29 consid. 3, 92 I 203 consid. 4, 69 I 7 consid. 3). La giurisprudenza in questione non si riferisce però all’iscrizione di diritti reali riconosciuti dalla legge, bensì a quella di diritti reali fondati su un contratto. Ora, se i primi possono essere fatti valere nei confronti di ogni proprietario attuale del fondo e hanno dunque carattere propter rem, i secondi sono proponibili – salvo diversa annotazione a registro fondiario – soltanto nei confronti del contraente, e hanno perciò natura personale.
In concreto il carattere propter rem dell’azione tendente all’iscri-zione di una servitù fondata sull’art. 674 cpv. 3 CC, indiscutibile (Rey in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 9 ad art. 674 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 86 in alto n. 1660; Meyer-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 56 ad art. 674 CC), è riconosciuto dagli appellanti (memoriale, punto 4, pag. 2 in basso). E questa Camera ha recentemente avuto modo di rilevare che obbligazioni propter rem possono essere fatte valere davanti al giudice del luogo di situazione dell’immobile (I CCA, sentenza dell’11 maggio 1999 in re. L., consid. 4). Tale indirizzo trova riscontro anche nella giurisprudenza (DTF 105 Ia 25 consid. 1c, 103 Ia 464 consid. 2a, 92 I 41 consid. 2) e nella dottrina (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 5ª edizione, pag. 99 n. 37). Ne discende che l’azione intesa all’attribuzione di una servitù di sporgenza sulla base dell’art. 674 cpv. 3 CC è proponibile davanti al giudice del luogo di situazione del fondo serviente, e dunque, nella fattispecie, davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna. L’appello, infondato, deve dunque essere respinto e il decreto impugnato confermato.
Gli oneri processuali sono posti a carico degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno alla controparte un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– complessivi per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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