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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.126
Data decisione, Autorità: 05.11.2001, ICCA
Incarto n. 11.98.00126
Lugano 5 novembre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 15 giugno 1998 da
__________ -__________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ -__________, nata __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________);
premesso che con decreto cautelare del 17 agosto 1998 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha regolato l'assetto provvisionale dei coniugi __________ __________ -__________ (1966) ed __________ nata __________ __________ (1960), affidando il figlio __________ (____________________1993) al padre, riservato il diritto di visita della madre;
accertato che il 28 agosto 1998 __________ __________ -__________ è insorta a questa Camera, postulando – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riforma del decreto impugnato, nel senso di vedersi affidare il figlio e di obbligare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 600.– mensili in favore del ragazzo;
constatato che nelle sue osservazioni del 14 settembre 1998 __________ __________ -__________ ha proposto di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato;
ricordato che il 13 aprile 1999 le parti sono state sentite da questa Camera;
visto che il 26 ottobre 2001 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello, la situazione essendo nel frattempo mutata;
posto che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede;
rammentato che il ritiro dell'appello equivale a desistenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;
stabilito che in concreto non v'è motivo per scostarsi da tale principio, ma che per tenere conto delle modeste condizioni finanziarie dell'appellante si prescinde nondimeno dal prelevare tasse o spese;
ritenuto che, per quanto attiene all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante, i costi di una procedura di divorzio sono a carico delle parti, l'assistenza gratuita dello Stato essendo puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC; Hindeling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82);
rilevato che per ottenere l'assistenza giudiziaria un coniuge deve quindi rendere verosimile l'impossibilità di chiedere all'altro coniuge un'adeguata provvigione ad litem;
appurato che nella fattispecie l'appellante nemmeno pretende estremi del genere, tanto meno attendibili ove si pensi che nel 1999 il marito guadagnava circa fr. 4'400.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2'323.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, onere di locazione fr. 680.–, riscaldamento fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 256.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 12.–, imposte stimate fr. 200.–);
osservato del resto che il beneficio dell'art. 155 CPC andrebbe comunque sia respinto, la desistenza precludendo al ricorso ogni possibilità di successo (art. 157 CPC);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
Non si riscuotono tasse o spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili di appello.
L'istanza di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.
Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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