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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.124
Data decisione, Autorità: 31.03.1999, ICCA
Incarto n.: 11.98.00124
Lugano 31 dicembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.. (misure provvisionali: privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
alla
Delegazione tutoria di __________ -__________;
Ritenuto
in fatto che il 7 maggio 1998 la Delegazione tutoria di __________ -__________ ha privato in via provvisionale i coniugi __________ e __________ __________ della custodia parentale sui figli __________ (1981), __________ (1985) e __________ (1990), ordinando il collocamento di questi ultimi presso terzi;
che con decisione del 21 luglio 1998 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha parzialmente accolto un ricorso presentato il 18 maggio 1998 dai genitori contro il provvedimento provvisionale e ha autorizzato costoro a visitare __________ e __________ ogni dieci giorni ;
che __________ e __________ __________ hanno introdotto appello l’11 agosto 1998 contro quest’ultima decisione, chiedendo la reintegrazione della custodia parentale sui tre figli, in via subordinata un diritto di visita quindicinale a __________ e __________, previa ammissione all’assistenza giudiziaria;
che la presidente di questa Camera ha sospeso la procedura con ordinanza del 14 settembre 1998, gli appellanti avendo segnalato il 7 settembre 1998 l’avvenuto rientro presso di loro dei due figli minori, con l’accordo delle autorità tutorie e degli specialisti, ciò che avrebbe potuto rendere privo di oggetto il loro gravame;
che la Delegazione tutoria di __________ -__________, statuendo il 9 dicembre 1998, ha reintegrato i genitori nella custodia dei figli __________ e __________, mentre ha collocato provvisoriamente __________ al __________ __________;
che gli appellanti hanno comunicato il 18 dicembre 1998 di non contestare tale provvedimento, hanno chiesto di stralciare dai ruoli il loro gravame, divenuto privo di interesse poiché superato dagli eventi, e di riconoscere loro un’adeguata indennità per ripetibili, ammettendoli inoltre al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio – almeno per la metà delle spese – del loro avvocato;
che nelle sue osservazioni del 22 dicembre 1998 la Delegazione tutoria di __________ -__________ non si è opposta allo stralcio della causa, ma ha contestato il riconoscimento di ripetibili agli appellanti;
considerando
in diritto: che qualora una causa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico si applica per analogia, in materia di spese e ripetibili, l’art. 72 della procedura civile federale, secondo cui il tribunale, udite le parti, ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (Rep. 1994 381);
che in concreto, per statuire sulle spese e le ripetibili occorre quindi valutare sommariamente quale possibilità di buon esito avrebbe avuto l’appello;
che la Delegazione tutoria ha deciso il 7 maggio 1998 di privare in via provvisoria __________ e __________ __________ della custodia dei tre figli minorenni __________, __________ e __________ in seguito a un alterco durante il quale il padre aveva percosso la figlia maggiore, provocandole lesioni e ferite di entità medio-lieve, guaribili in 8-10 giorni (certificato medico dell’8 maggio 1998, doc. G);
che nel corso degli interrogatori davanti al Ministero pubblico (verbale del 4 giugno 1998, doc. 13) e all’autorità di vigilanza sulle tutele (verbale del 22 giugno 1998, doc. 13) il padre ha ammesso di aver picchiato più volte la figlia maggiore, con la quale erano insorte difficoltà di comprensione da tre anni, come pure la moglie, che cercava di dividerli, e di avere anche dato qualche sberla a __________;
che per quanto risulta dagli atti nel maggio 1998 i figli minori erano psicologicamente scossi dagli episodi di violenza del padre e __________ presenta tuttora tendenze depressive (rapporto 28 agosto 1998 del Centro __________);
che il rientro dei figli minori in famiglia è avvenuto dopo che i genitori hanno rimesso in discussione il loro comportamento verso i figli e si sono dichiarati disposti a collaborare con gli assistenti sociali (lettera 31 luglio 1998 dell’Unità di intervento regionale del Delegato per i problemi delle vittime e per la prevenzione dei maltrattamenti);
che in tali circostanze l’appello 11 agosto 1998, a un esame sommario, poteva presentare probabilità di buon esito per quanto riguardava la custodia di __________, ma sarebbe stato verosimilmente respinto per quanto si riferiva a __________ e fors’anche a __________;
che di conseguenza non vi è motivo per attribuire ripetibili agli appellanti, tanto meno se si pensa che la Delegazione tutoria di __________ -__________ ha agito a tutela dei minori, il cui bene è stato messo in pericolo dal comportamento di entrambi i genitori;
che in ogni modo, non potendosi negare all’appello quanto meno una parvenza di buon diritto parziale, l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria va accolta nella misura in cui è stata richiesta (metà delle spese di patrocinio);
che, viste le particolarità della fattispecie, si può prescindere dalla riscossione di tasse e spese di giustizia;
per questi motivi,
decreta: 1. L’appello è dichiarato privo di interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
Non si prelevano tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
Gli appellanti sono ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, limitatamente a metà delle relative spese.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________ -__________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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