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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.122
Data decisione, Autorità: 24.08.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00122
Lugano 24 agosto 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
visto l’appello del 7 agosto 1998 presentato da
__________ __________ -__________, __________
contro
la sentenza del 31 luglio 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto una proroga del termine per la rinuncia all’eredità lasciata da __________ __________ (1908-1993), già in __________;
Ritenuto
in fatto: che il __________ __________ 1993 è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, __________ __________ (1908), lasciando eredi la moglie __________ con i figli __________ __________ e __________;
che gli eredi hanno proceduto alla divisione della successione con contratto dell’11 luglio 1993, completato il 13 novembre 1994;
che il 15 luglio 1998 il notaio __________ __________ ha pubblicato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord il testamento pubblico di __________ __________, ricevuto il 27 febbraio 1975 dal notaio __________ __________;
che il 30 luglio 1998 __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord la restituzione del termine per rinunciare all’eredità del padre (art. 576 cpv. 1 CC);
che con sentenza del 31 luglio 1998 il Pretore ha respinto l’istanza, rilevando che la successione era già stata divisa con il concorso dell’istante e che l’ingerenza di quest’ultimo negli affari della successione impediva l’assegnazione un nuovo termine per la rinuncia all’eredità;
che contro la sentenza del Pretore Pretore __________ __________ __________ è insorto con un appello del 7 agosto 1998 con cui chiede la revoca della sentenza e l’assegnazione di un nuovo termine per la rinuncia alla successione;
che non essendovi controparti, l’appello non è stato oggetto di intimazione;
considerando
in diritto: che a norma dell’art. 576 CC l’autorità competente può, per motivi gravi, prorogare il termine per rinunciare all’eredità o concederne uno nuovo;
che l’art. 571 cpv. 2 CC preclude tuttavia all’erede ingeritosi negli affari della successione la facoltà di rinunciare all’eredità;
che il Pretore ha rifiutato di concedere all’istante un nuovo termine per la rinuncia all’eredità con l’argomento – come detto – che l’istante si era ingerito negli affari della successione, avendo proceduto alla divisione in concorso con gli altre eredi;
che il ricorrente non contesta l’avvenuta divisione dell’eredità secondo il contratto firmato nel luglio 1993 (doc. G), ma ribadisce che non l’avrebbe accettata se fosse stato a conoscenza delle condizioni poste dal testatore, comunicate solo il 15 luglio 1998, alla pubblicazione del testamento pubblico 27 febbraio 1975;
che l’accettazione dell’eredità preclude la possibilità di chiedere l’assegnazione di un nuovo termine ai sensi dell’art. 576 CC (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, n. 6 ad art. 576 CC);
che, a parte ciò, in concreto non sono dati nemmeno motivi gravi per chiedere un nuovo termine, poiché il testamento 27 febbraio 1975 – contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente – non comporta per gli eredi alcun aggravio;
che le indicazioni del testatore sull’assegnazione in uso dell’ap-partamento al piano superiore della casa di __________ sembrano invero riservare l’accordo degli altri comproprietari dell’immobile (“sempre che gli eredi di mia sorella __________ siano consenzienti con l’attuale ripartizione della casa”: doc. C), conformemente a quanto prevedono le norme legali relative al regime della comproprietà ordinaria a quel momento applicabile (doc. B);
che tuttavia nel 1977, posteriormente alla confezione del testamento, l’immobile è stato costituito in proprietà per piani originaria e al momento della sua morte __________ __________ era comproprietario del fondo n. __________ di __________, con una quota di 500/1000 consistente nel diritto esclusivo sull’appartamento n. 72 (piano superiore);
che quindi l’assegnazione in uso degli appartamenti a suo tempo prevista dai precedenti comproprietari (doc. A) è stata formalizzata con la costituzione della proprietà per piani, nel senso che l’istante ha ora il diritto esclusivo di godere e sistemare l’appartamento ai piani superiori nei limiti di quanto la legge consente (art. 712a CC), sicché la ripartizione dei locali non può più essere rimessa in discussione;
che il testamento menziona alla clausola n. 4 la frase “non posso lasciare alcunché in beneficenza”;
che tale indicazione, lungi dall’essere una condizione imposta agli eredi, costituisce in realtà la risposta del testatore alla domanda rivoltagli dal notaio se volesse disporre qualche legato a favore di istituzioni di pubblica beneficenza, richiesta che per legge il pubblico ufficiale deve rivolgere al testatore (art. 78 LN);
che la risposta essendo stata negativa, gli eredi non sono stati gravati da alcun onere o condizione;
che l’appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto;
che gli oneri processuali sono posti a carico del ricorrente (art. 148 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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