AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1998.121
Data decisione, Autorità: 07.12.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00121
Lugano 7 dicembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
alla
Delegazione tutoria di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso presentato il 6 agosto 1998 da __________ __________ contro la decisione emanata il 16 luglio 1998 dalla Divisione degli interni;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ è nato il ____________________ 1994 dalla relazione fra __________ __________ (____________________1971) e __________ __________ (____________________1964). La coppia si è trasferita in Ticino con il figlio nel 1995, andando ad abitare nella casa in cui vivono i genitori di __________ __________ a __________. __________ __________ ha cominciato nel novembre 1995 una cura di disintossicazione, che è fallita. __________ __________ ha iniziato a sua volta una cura metadonica. In seguito a violenti dissidi fra i conviventi, la Delegazione tutoria di __________ ha ordinato l’11 giugno 1996 misure a protezione del figlio (art. 307 cpv. 3 CC), incaricando il Servizio sociale di __________ di vigilare la situazione. il 17 giugno 1996 __________ __________ si è trasferita con __________ alla Casa __________. __________ di __________. Con risoluzione del 18 settembre 1996 la Delegazione tutoria ha confermato la precedente decisione, dopo aver esaminato un rapporto allestito il 15 luglio 1996 dai responsabili della Casa __________. __________. Il 10 ottobre 1996 l’autorità tutoria ha privato la madre della custodia parentale e ha collocato __________ a tempo indeterminato presso la Casa __________. __________.
B. __________ __________ si è allontanata da __________ nel febbraio 1997 per ritornarvi nell’agosto 1997. Essa ha intrapreso un’ulteriore cura di disintossicazione, che è fallita come la precedente. Il 13 maggio 1997 __________ __________ ha instato per ottenere l’affidamento di __________. La Delegazione tutoria di __________ ha respinto la domanda con risoluzione del 13 ottobre 1997 e il giorno stesso ha privato la madre della custodia parentale, ordinando il collocamento di __________ in una famiglia di affido.
C. __________ __________ ha interposto ricorso contro tale decisione il 23 ottobre 1997, chiedendo la privazione dell’autorità parentale della madre, l’affidamento del bambino e l’attribuzione dell’auto-rità parentale a sé stesso. Il 16 luglio 1998 la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione della Delegazione tutoria, invitando tuttavia quest’ultima a emanare una nuova risoluzione sul luogo di collocamento del bambino (inc. .________.______). Le spese e la tassa di giustizia sono state poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 1’500.–.
D. Contro la citata decisione __________ __________ è insorto il 6 agosto 1998 con un appello nel quale chiede in via cautelare l’affi-damento immediato di __________, con l’istituzione di una curatela educativa. Nel merito egli postula la custodia del figlio e l’attri-buzione dell’autorità parentale. La Delegazione tutoria di __________ ha comunicato il 26 agosto 1998 di rinunciare a presentare osservazioni all’appello.
E. La Camera ha convocato le parti a un’udienza del 21 ottobre 1998 per discutere le misure cautelari, alla quale ha preso parte solo l’appellante, la Delegazione tutoria avendo rinunciato a presenziare. Il 28 ottobre 1998 ha avuto luogo davanti a questa Camera l’audizione di __________ -__________ e __________ __________, genitori dell’appellante. Quest’ultimo ha ribadito le proprie domande di giudizio e ha rinunciato al dibattimento finale. La Delegazione tutoria di __________, preso conoscenza dell’istruttoria condotta dalla Camera, ha comunicato il 30 ottobre 1998 di rinunciare anch’essa al dibattimento finale e di essere disposta a revocare la decisione del 13 ottobre 1997 limitatamente al collocamento presso terzi del bambino, proponendo l’affidamento di quest’ul-timo ai nonni paterni, con l’istituzione di una curatela educativa.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC e 423 cpv. 3 CPC, in vigore dal 1° marzo 1997). Ciò vale anche per le misure di protezione del figlio o – più in genere – per le misure prese in applicazione degli art. 296 segg. CC (art. 39d cpv. 1 LAC e 423 cpv. 3 CPC), la cui competenza incombe alle autorità tutorie (v. anche art. 20 lett. b e 22 lett. e RTC). Tempestivo, il gravame è ricevibile, ma solo nella misura in cui l’appellante chiede il collocamento del bambino presso di sé (la domanda di privazione della custodia della madre è già stata accolta dall’autorità tutoria) e l’istituzione di una curatela educativa. Le decisioni impugnate sono infatti quelle emanate dalla Delegazione tutoria di __________ il 13 ottobre 1997 (doc. 12 e 13), relative alla custodia del bambino (art. 310 cpv. 1 CC). Per la privazione dell’autorità parentale è competente l’autorità di vigilanza sulle tutele (art. 311 CC e 39a LAC), che non ha ancora statuito al riguardo. La procedura di privazione dell’autorità parentale è infatti stata avviata solo nel novembre 1998, su istanza del Servizio sociale di __________ (Foglio ufficiale / pag. __________) ed è tuttora in corso. Il gravame è pertanto d’acchito irricevibile nella misura in cui chiede il trasferimento dell’autorità parentale.
La competenza per territorio della Delegazione tutoria di __________ non è toccata dal cambiamento di domicilio della madre, detentrice dell’autorità parentale su __________, che non abita più a __________ e dopo una breve permanenza a __________ risulta risiedere ora nella Svizzera tedesca. La competenza per statuire sulla custodia parentale rimane infatti all’autorità tutoria del luogo di domicilio della madre al momento in cui ha preso avvio la procedura (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4a edizione, pag. 203 n. 27.61).
Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio (cpv. 1); in particolare essa può ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (cpv. 3). L’art. 310 CC prevede segnatamente che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (cpv. 1). Nell’accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del minorenne sotto l’autorità parentale dei genitori (Hegnauer, op. cit., n. 27.36).
L’interesse del figlio è determinante per tutte le procedure relative ai figli minorenni, soprattutto per valutare le misure di protezione e il collocamento (Messaggio concernente l’adesione della Svizzera alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, FF 1994 n. 326 pag. 27). Il diritto del fanciullo di vivere con i propri genitori costituisce un elemento essenziale dell’art. 8 CEDU e le misure tutelari nell’ambito della protezione del figlio (art. 307 segg. CC) sono possibili solo se il bene del figlio è minacciato e il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo (Messaggio, pag. 31 e 32). Nella scelta del luogo di collocamento del figlio l’autorità deve considerare, nell’interesse stesso del minorenne, i suoi legami familiari, sempre che non siano in contrasto con il suo bene. In quest’ottica il collocamento del figlio presso parenti prossimi è in una certa misura da preferire al collocamento presso estranei (Hegnauer in: Berner Kommentar, 1969, n. 136 ad art. 324-327 vCC). I parenti non hanno un diritto preferenziale al collocamento del bambino presso di loro, ma l’autorità tutoria deve tenere conto dei legami affettivi esistenti tra il bambino e i parenti (Breitschmid in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 310; Stettler, Le droit suisse de la filiation, TDPS, vol. III, tomo II, 1, Friburgo 1987, pag. 249 seg.).
L’autorità di vigilanza, dopo avere premesso che il padre non ha un diritto specifico di vedersi attribuire la custodia del figlio (ove non possa essere esercitata dalla madre), è giunta alla conclusione che nella fattispecie l’affidamento del bambino al padre non era nell’interesse del minore. A suo parere le risultanze dell’istruttoria hanno messo in luce, nonostante il buon rapporto affettivo tra padre e figlio, inadeguatezze del primo, come l’incapacità di riconoscere i suoi problemi, l’impossibilità di occuparsi personalmente del bambino per motivi di lavoro, la dipendenza dalla propria madre, l’insofferenza verso l’autorità, ciò che lascia presagire difficoltà con l’eventuale curatore del bambino. Sulla base della perizia, inoltre, l’autorità di vigilanza ha escluso la possibilità di un affidamento ai nonni paterni, il perito avendo rilevato che i loro rapporti con la madre del bambino non erano chiari. In particolare il nonno non si era mai recato in visita al bambino e la nonna aveva un rapporto di complicità con il proprio figlio, alleandosi con lui nei confronti della madre del bambino, ritenuta unica responsabile dei problemi familiari.
L’appellante contesta le conclusioni dell’autorità di vigilanza e le risultanze dell’istruttoria, facendo valere in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentito da parte della Delegazione tutoria. Se non che, egli stesso ammette che l’autorità di vigilanza “ha messo una pezza” alla violazione formale, procedendo alla sua audizione. Egli non può quindi prevalersi in appello della violazione del suo diritto di esprimersi, sanato davanti all’autorità di vigilanza sulle tutele, autorità superiore munita di piena cognizione in fatto e in diritto (RDAT I-1998 pag. 260 consid. 4; Rep. 1986 141). Al riguardo il gravame si rivela sprovvisto di consistenza.
L’appellante contesta nel merito il rapporto peritale del dott. __________ per l’intreccio di lavoro tra i suoi collaboratori e la Casa ______. __________ e postula – per valutare la sua idoneità alla custodia del bambino – una nuova perizia da parte di un organismo universitario della Svizzera interna. Questa Camera ha proceduto d’ufficio all’audizione dei nonni paterni e all’acquisizione di documentazione sull’attività lucrativa dell’appellante. L’allesti-mento di una nuova perizia non appare invece necessario, visto che gli atti sono completi e consentono di statuire senza ulteriore indugio sull’affidamento del bambino.
Le critiche dell’appellante sulla perizia agli atti non sono per altro sprovviste di fondamento. Il dott. Bianchi ha addotto nel referto del 1° maggio 1998 (busta 6, doc. 25) che la madre non è idonea all’affidamento, ma può esercitare il diritto di visita. Egli ha constatato che il padre esercitava regolarmente il diritto di visita con il figlio, con il quale si mette sulla stessa lunghezza d’onda e ha un buon rapporto (pag. 5, 8). Il perito, considerata l’impossibilità del padre di occuparsi personalmente del bambino e la sua personalità conflittuale, come pure l’inidoneità della nonna paterna, consiglia l’affidamento a una famiglia neutra con diritto di visita sorvegliato ogni 15 giorni al padre e alla nonna e ogni 15 alla madre. Egli non esclude tuttavia la possibilità di affidare il bambino al padre, con l’istituzione di una curatela educativa e controlli medico-psicologici presso un pedopsichiatra (non del Servizio di Lugano). Se non che, lo stesso perito, durante l’audizione del 9 giugno 1998 davanti all’autorità di vigilanza, ha relativizzato i commenti negativi, in particolare quelli sulla nonna paterna, precisando di non avere avuto conoscenza diretta di quanto avveniva presso la casa __________. __________, ma di essersi limitato a riscontri indiretti tramite le operatrici dell’istituto (busta n. 4, doc. 20, verbale, pag. 3 e 4). Egli ha confermato che l’attaccamento emotivo dell’istante con la propria madre non è necessariamente nocivo, ma potrebbe essere fonte di complicazioni qualora in futuro sorgessero conflitti tra i genitori del bambino; infine non ha escluso la possibilità di un affidamento al padre, formulando tuttavia dubbi sulla stabilità della situazione, anche in considerazione allo stato di tossicodipendenza della madre.
La disponibilità dei nonni paterni a coadiuvare il figlio nella custodia del bambino, che il perito e le operatrici sociali avevano messo in dubbio, è stata confermata all’udienza del 28 ottobre 1998. La nonna paterna ha spiegato di lavorare a tempo parziale (70%) in una casa per anziani e di poter organizzare i propri turni di lavoro in funzione degli orari del bambino. Il nonno paterno ha riferito, dal canto suo, di essere prepensionato e di potersi occupare del bambino, preparando anche i pasti se necessario. Entrambi i nonni hanno dichiarato di essere disponibili a collaborare con un curatore nell’interesse del bambino. La nonna ha espresso preoccupazione solo per i traumi provocati al bambino dalle visite della madre, che compare senza preavviso e sparisce altrettanto improvvisamente.
Da un esame della situazione nel suo complesso, i dubbi espressi dal dott. __________ sull’idoneità del padre e dei nonni paterni, già relativizzati dal perito stesso nel corso della sua audizione, perdono consistenza. Le perplessità sul padre e sulla nonna paterna espressi dalle operatrici sociali, in parte ripresi dal perito, si riferiscono d’altra parte al periodo 1996/97 (doc. 17, audizioni del 13 gennaio 1998), quando i rapporti tra i genitori del bambino erano molto tesi. Gli interrogativi delle operatrici sociali sull’attività dell’appellante e sul ruolo e la disponibilità del nonno paterno, inoltre, avrebbero potuto essere chiariti subito, se solo si fosse pensato a interrogare gli interessati invece di formulare conclusioni fondate su congetture.
Per quanto emerge dall’istruttoria, il padre del bambino e i suoi genitori formano una famiglia affettuosa e unita e appaiono in grado di offrire a __________ un ambiente familiare adeguato. La circostanza che il padre non possa sempre occuparsi personalmente del figlio per motivi di lavoro, come del resto potrebbe accadere anche a una madre lavoratrice, è di poco rilievo, da un lato perché il bambino frequenterà la scuola materna e dall’altro perché i nonni paterni possono coadiuvare il figlio nella cura e nella custodia, come avviene in tante altre famiglie. Vista la disponibilità familiare alla custodia del bambino e la sostanziale idoneità del padre e dei nonni paterni, l’affidamento a una famiglia “neutra” non appare nell’interesse del bambino. A prescindere dai problemi di adattamento che tale ipotesi richiederebbe, l’eventualità di conflitti tra i genitori sul diritto di visita, che per il perito motivava la scelta di una famiglia neutra, appare remota. La madre del bambino è assente da mesi e non si è più curata del figlio, tanto che il Servizio sociale di __________ ha instato presso l’autorità di vigilanza affinché essa sia privata dell’autorità parentale. Nelle circostanze descritte i timori per l’insorgere di eventuali conflitti tra i genitori e tra la madre e la nonna non sembrano avere consistenza e non bastano per giustificare il collocamento presso terzi, tanto meno in presenza di una struttura familiare disponibile e con la quale il bambino ha legami affettivi intensi. L’appello deve pertanto essere accolto, limitatamente al collocamento del bambino presso il padre e i nonni paterni.
L’autorità tutoria dovrà istituire a __________ una curatela educativa a norma dell’art. 308 cpv. 2 CC. La misura avrebbe invero potuto essere adottata sin dal collocamento presso la Casa __________. __________, visti i gravi problemi della madre detentrice dell’autorità parentale e i conflitti esistenti tra i genitori. Ad ogni modo l’autorità tutoria dovrà designare come curatore una persona con esperienza nel campo sociale, che possa seguire l’evolversi della situazione e provvedere ai controlli regolari consigliati dal dott. __________, facendo capo a pedopsichiatri esterni al Servizio sociale di __________. Al curatore dovranno essere conferiti speciali poteri anche per disciplinare i rapporti personali della madre con il bambino.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La Delegazione tutoria di __________ non può tuttavia essere considerata soccombente, già per il fatto che ha rinunciato a presentare osservazioni all’appello. Il che non giustifica nemmeno di assegnare ripetibili alla parte vincente, lo Stato del Cantone Ticino non essendo parte in causa (DTF del 5 maggio 1997 nella causa C. contro M., consid. 5 con richiamo a Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e note 1 segg. ad art. 159). L’acco-glimento dell’appello, nella misura in cui è ricevibile, non comporta la modifica del dispositivo di prima sede sugli oneri processuali. Giusta l’art. 34 cpv. 5 del Regolamento sulle tutele e curatele, infatti, le spese derivanti da speciali misure nei confronti di minorenni possono essere addebitate al patrimonio del minorenne stesso o imposte al genitore obbligato al suo sostentamento. Ora, nel caso concreto il bambino non ha sostanza propria. I costi derivanti dalla valutazione sull’idoneità dei genitori all’affidamento, nella fattispecie i costi peritali, devono di conseguenza essere posti a carico del padre, tenuto a provvedere ai bisogni del figlio (art. 276 cpv. 1 CC).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:
(1994) è affidato con effetto immediato alle cure del padre __________ __________, __________.
Per il resto la decisione rimane invariata.
II. Non si prelevano tasse né spese e non si accordano ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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