AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.120
Data decisione, Autorità: 01.03.1999, ICCA
Incarto n.: 11.98.00120
Lugano 1° marzo 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 25 novembre 1997 da
__________. __________ __________,
__________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) e __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 5 agosto 1998 da __________ __________ contro il decreto emanato il 24 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
Se deve essere accolto l’appello presentato il 10 agosto 1998 da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________, __________, e __________ __________, __________, sono due fondazioni attive nella protezione dell’ambiente. Il 24 settembre 1997 attivisti di __________ hanno fatto irruzione negli uffici della società __________, in via __________ a __________, per rendere pubblico un presunto commercio di scorie radioattive. Lo stesso giorno __________ __________ e __________ __________ hanno inviato ai mezzi di comunicazione un comunicato stampa nel quale spiegavano i motivi dell’azione. Sulla pagina Internet di __________ __________, , è stato inoltre diffuso un comunicato intitolato “ rivela piani di società collegate con la mafia per scaricare illegalmente rifiuti tossici e radioattivi nell’est europeo e in paesi dell’Africa”, nel quale apparivano, fra altri, i nomi di __________ __________ e di __________ , che venivano associati alla società __________ per le loro relazioni d’affari. __________ __________ ha redatto nel settembre 1997 anche un rapporto denominato “ __________ ”, nel quale mette in relazione __________ __________ e __________ __________ __________, definita una rete criminale nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti tossici. __________ __________ e __________ __________ hanno sporto denuncia penale l’8 ottobre 1997 nei confronti di alcuni responsabili di __________ International e di __________ Svizzera.
B. __________ __________ e __________ __________ hanno invitato il 4 novembre 1997 __________ __________ a cancellare dalla Home page del sito Internet di __________ International ogni riferimento ai loro rapporti dei suoi clienti con __________, in quanto calunnioso, falso e lesivo della personalità. __________ __________ ha chiesto una traduzione in inglese della richiesta. Non essendo stato cancellato il testo litigioso, __________ __________ e __________ __________ si sono rivolti il 25 novembre 1997 alla Pretura del Distretto di Lugano perché fosse ordinato cautelarmente e senza contraddittorio a __________ __________, __________, e a __________ __________, __________, tramite __________ __________, __________o, di cancellare immediatamente i loro nomi dal loro comunicato stampa diffuso su Internet. Il Pretore ha respinto il 2 dicembre 1997 la domanda cautelare senza contraddittorio, ritenendo che a distanza di due mesi dalla diffusione del testo non sussisteva un pericolo imminente. Alla discussione del 17 febbraio 1998, gli istanti hanno confermato le loro domande. __________ __________ ha eccepito l’incompetenza territoriale della Pretura di Lugano, uno degli istanti essendo domiciliato a __________ e nel merito ha sostenuto che l’istanza era priva di oggetto per quello che la concerneva. __________ __________ ha pure eccepito l’incompetenza territoriale della Pretura di Lugano, rilevando che nel merito l’istanza era divenuta priva d’oggetto in seguito al rinnovamento delle sue pagine Internet dal 2 gennaio 1998.
C. Statuendo il 24 luglio 1997, il Pretore ha accertato la propria competenza, ha stralciato la causa dai ruoli perché divenuta priva di oggetto per acquiescenza e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese a carico delle convenute in solido, con l’obbligo di rifondere agli istanti, sempre con vincolo di solidarietà, un’indennità di fr. 1’500.– per ripetibili.
D. __________ __________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 5 agosto 1998, nel quale propone di respingere in ordine l’istanza, in subordine di respingere in ordine quella presentata da __________ __________ e di dichiarare priva d’oggetto quella presentata da __________ __________ e in via ancor più subordinata di porre la tassa di giustizia e le spese a carico degli istanti, tenuti a rifonderle fr. 1’500.– per ripetibili. Insorta a sua volta contro il decreto pretorile con un appello del 10 agosto 1998, __________ __________ chiede la reiezione dell’istanza promossa nei suoi confronti e l’attribuzione di un’indennità per ripetibili di fr. 1’500.– in suo favore. Nelle osservazioni del 5 settembre 1998, __________ __________ e __________ __________ concludono per il rigetto degli appelli e la conferma del decreto impugnato.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello di __________
Nella fattispecie l’appellante ribadisce che l’istanza doveva essere respinta in ordine per incompetenza territoriale del giudice adito, di modo che gli oneri del giudizio dovrebbero essere sopportati dagli istanti. Tempestivo, il gravame è pertanto ricevibile.
L’appellante ribadisce che l’azione avrebbe dovuto essere promossa ad __________, ove essa ha la sua sede, in applicazione dell’art. 2 della Convenzione di Lugano. Essa contesta che nella fattispecie si sia verificato un evento dannoso a Lugano e rileva che per le pubblicazioni diffuse su Internet il foro determinante dovrebbe essere quello del luogo dove si trova il sito di partenza, perché altrimenti si creerebbe una competenza giudiziaria in ogni luogo dove ci si può connettere ad Internet, ciò che fornirebbe la possibilità di un forum shopping inammissibile.
Il luogo in cui l’evento dannoso si è verificato, per dottrina e giurisprudenza, è quello in cui è avvenuto il delitto o il quasi delitto e quello in cui il medesimo ha provocato effetti. Se i due luoghi si trovano in diversi Stati contraenti l’attore può convenire la controparte sia nell’uno che nell’altro Stato (Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, München 1997, pag. 157 n. 179). La Corte di giustizia delle Comunità europee ha ammesso, nel caso di lesioni della personalità causate da un articolo pubblicato su un giornale diffuso in vari Stati contraenti, sia la competenza del giudice del luogo di edizione per statuire sull’intero pregiudizio, sia quella del giudice del luogo in cui si è verificata la lesione, limitatamente al pregiudizio causato in quello Stato (Geimer/Schütze, op. cit., n. 185). Nel sistema europeo il foro dell’editore è il foro generale competente per l’insieme delle pretese fatte valere dalla parte lesa (Dessemontet, op. cit., pag. 78; Donzallaz, op. cit., n. 5169). Oltre al foro generale è possibile far capo anche al foro del luogo in cui si è verificata la lesione (principio dell’ubiquità; Donzallaz, op. cit., n. 5141). La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee deve essere tenuta in considerazione nell’interpretare la Convenzione di Lugano (DTF 123 III consid. 4, pag. 421) e non vi è quindi motivo per scostarsene. Trattandosi di Internet, la lesione può teoricamente verificarsi in tutti gli Stati perché qualsiasi persona, indipendentemente dal luogo in cui si trova, può accedere alle pagine lesive della personalità digitando il nome o il numero della pagina in questione. Secondo la giurisprudenza europea, la lesione provocata dalla diffusione internazionale di comunicati stampa lesivi della personalità si manifesta nei luoghi dove il comunicato è stato diffuso, se la vittima vi è conosciuta (ACJCF 68/93 Fiona Shevill e. a. c/Presse Alliance SA, citata in Donzallaz, op. cit., n. 5188; Rosenthal in: AJP/PJA 1997 pag. 1344).
Nel caso concreto, il comunicato stampa litigioso menzionava l’intervento di attivisti __________ nella sede di Lugano della __________ e menzionava i nomi degli istanti, indicati come membri della rete finanziaria che faceva capo alla stessa __________ (doc. E, M, N). Ora, __________ __________ è ancora conosciuto nel Cantone Ticino, dove ha abitato e lavorato per decenni, mentre __________ __________ è domiciliato a __________, esercita la propria attività lucrativa a __________ e vi è conosciuto. Del resto l’appellante poteva prevedere che la diffusione di un comunicato relativo a una ditta con sede a __________, contenente i nomi di persone da lei stessa definiti “personalità importanti del mondo finanziario svizzero” (major names from the Swiss finance world such as ..., doc. E, pag. 2) avrebbe suscitato curiosità proprio tra gli internauti di __________. La competenza alternativa del Pretore di Lugano è dunque data in concreto sulla base dell’art. 5 n. 3 ConvLug e l’appello si rivela infondato su questo punto.
In via subordinata, l’appellante rileva che l’istanza presentata da __________ __________ dovrebbe comunque essere respinta in ordine, per il motivo che egli non sarebbe domiciliato a __________, ma a __________. La censura cade nel vuoto. Nella fattispecie, come si è visto poc’anzi, la causa poteva senz’altro essere promossa al foro di Lugano, luogo in cui l’evento dannoso si era prodotto, ai sensi dell’art. 5 n. 3 ConvLug. Le norme interne di foro, tra le quali l’art. 28b CC invocato dall’appellante, non erano quindi più applicabili, con la conseguenza che il domicilio dell’istante era irrilevante per la determinazione del tribunale competente.
L’appellante sostiene ancora che l’istanza avrebbe dovuto essere respinta nel merito, perché la domanda di giudizio era giuridicamente improponibile. Il rimprovero non è sprovvisto di buon diritto, seppur per altri motivi. Gli istanti hanno chiesto che fosse fatto ordine “a __________ __________, nella persona del suo presidente signor __________ __________, __________ e a __________ __________, __________, tramite __________ __________ , di voler immediatamente cancellare dal loro comunicato stampa accessibile su Internet i nominativi __________ __________ e __________ __________ ”. Ora, non risulta che vi sia identità giuridica tra le due convenute. L’una è una fondazione di diritto olandese con sede a __________ (doc. III), l’altra una fondazione di diritto svizzero con sede a Zurigo (doc. A). Non vi sono legami giuridici tra le due fondazioni e la fondazione svizzera non rappresenta legalmente quella olandese, né essa rientra tra le persone abilitate alla rappresentanza processuale nel Cantone Ticino (art. 64a CPC). L’intimazione dell’istanza 25 novembre 1997 alla fondazione olandese presso la sede di quella svizzera, così come indicato dagli istanti, è quindi avvenuta in violazione delle norme procedurali applicabili (art. 122 CPC), ciò che ne comporta la nullità (Rep. 1996 251, 1978 376), anche se l’atto giudiziario è pervenuto alla destinataria. La circostanza che la convenuta svizzera abbia trasmesso l’istanza alla fondazione olandese non sana infatti il vizio, contrariamente a quanto sostengono gli appellati, poiché essa non ne era la rappresentante processuale o legale. La fondazione olandese non si è del resto costituita in giudizio incondizionatamente, come ritenuto a torto dal Pretore, ma ha rilevato all’udienza del 17 febbraio 1998 che la notifica era informe e pertanto nulla (verbali act. II, pag. 4). L’istanza promossa nei confronti della convenuta olandese non avrebbe di conseguenza potuto essere discussa il 17 febbraio 1998, in mancanza di una valida intimazione dell’istanza. A maggior ragione il Pretore non avrebbe potuto statuire sulla ripartizione degli oneri processuali in seguito allo stralcio della causa. Il gravame si rivela quindi fondato e deve essere accolto, senza che necessiti esaminare le altre censure sviluppate dall’appellante.
II. Sull’appello di
Anche l’appello presentato dalla convenuta svizzera è ricevibile, per i motivi esposti in precedenza (consid. 1). Il Pretore ha ritenuto che nel caso concreto esisteva un litisconsorzio facoltativo tra gli istanti, di modo che il domicilio di uno di essi nella sua giurisdizione era sufficiente a fondare la sua competenza territoriale. La convenuta svizzera riafferma invece che il primo giudice sarebbe stato territorialmente incompetente, poiché essa è domiciliata a Zurigo, mentre uno degli istanti è domiciliato a __________, così che non sarebbe dato il foro previsto dall’art. 28b CC. La censura è infondata. Proprio il fatto che uno degli istanti è domiciliato a __________ conferisce carattere internazionale alla vertenza. La competenza territoriale del giudice adito si determina quindi solo in base al diritto internazionale privato. Ora, la competenza del Pretore di Lugano a statuire sulla vertenza era data sulla base dell’art. 5 n. 3 ConvLug, come si è visto in precedenza (consid. 3), di modo che l’istanza provvisionale del 25 novembre 1997 era proponibile al foro di Lugano, anche se promossa da una persona domiciliata a __________.
L’appellante contesta di dover sopportare le tasse e spese del decreto di stralcio. Essa rileva che la pagina Internet oggetto dell’istanza 25 novembre 1997 era gestita dalla fondazione olandese, e che quindi l’istanza promossa nei confronti della fondazione svizzera avrebbe dovuto essere respinta per carenza di legittimazione passiva. L’argomentazione è fondata. Gli istanti hanno promosso causa nei confronti di due diverse persone giuridiche, lamentando la lesione della loro personalità in seguito alla diffusione di un comunicato reperibile sulla pagina Internet ., gestita da __________ __________, __________ (doc. M). Gli istanti ritengono che le due fondazioni abbiano costituito un sodalizio ai loro danni e che la fondazione svizzera deve essere considerata correa di quella olandese nella pubblicazione dei loro nomi su Internet. Essi fanno valere che l’azione del 24 settembre 1997 è stata compiuta da attivisti svizzeri, che la pagina Internet su . menzionava la fondazione svizzera e dava il numero di telefono di uno dei responsabili svizzeri e che il comunicato lesivo della loro personalità non distingueva tra la fondazione olandese e quella svizzera.
Dagli atti è emerso che __________ __________ ha distribuito un comunicato stampa destinato ai mezzi di comunicazione tradizionali, che non menzionava i nomi degli istanti (doc. B). In materia di Internet l’atto lesivo della personalità consiste nell’immettere nella pagina, e quindi sulla rete, il testo litigioso (Rosenthal, op. cit., pag. 1342). La convenuta svizzera non risulta aver partecipato all’allestimento della pagina litigiosa. Contrariamente a quanto addotto dagli appellati, inoltre, i vari documenti agli atti menzionano sempre l’esistenza di diverse organizzazioni, di modo che non è possibile confondere l’una con l’altra. Il rapporto “La rete” menziona sul proprio frontespizio il nome di __________ __________ (doc. C), mentre la pagina pubblicata da __________ International (., doc. E, M, N, S) contiene il nome di entrambe le fondazioni, con i nomi e i numeri telefonici dei diversi responsabili. Le pagine Internet delle due organizzazioni sono infine accessibili a due indirizzi distinti (__________.__________e .), la cui formulazione segnala in modo chiaro all’internauta che uno si riferisce a un’entità internazionale (.org) mentre l’altro a un’entità nazionale (.ch). Dalla pagina Internet . l’internauta poteva e può attivare un link (nodo o collegamento) e accedere alla pagina-copertina (Home page) . di __________ __________ (cfr. doc. II). Non risulta tuttavia dall’istruttoria, né gli istanti lo hanno preteso, che il collegamento dalla pagina svizzera, di cui per altro non è stata versata in atti nemmeno una copia, a quella olandese consentisse di accedere direttamente al comunicato litigioso. In siffatte circostanze manca qualsiasi indicazione concreta atta a dimostrare che la fondazione svizzera avrebbe contribuito in maniera causale alla lesione della personalità lamentata dagli istanti mettendo a disposizione degli internauti un collegamento con la pagina Internet gestita dalla fondazione olandese. Il fatto che la fondazione svizzera abbia accettato di trasmettere la lettera 4 novembre 1997 a quella olandese, per altro, dimostra la sua estraneità alla pagina litigiosa. Essa ha infatti risposto agli istanti l’11 novembre 1997 che la pagina Internet da loro evocata era allestita da __________ __________ (doc. I), alla quale avrebbe trasmesso la richiesta. Alla luce di quanto esposto, non si può di conseguenza concludere che la fondazione svizzera ha partecipato alla lesione della personalità degli istanti tramite il noto comunicato su Internet, solo oggetto della procedura avviata il 25 novembre 1997. Essa è stata di conseguenza convenuta a torto in giudizio e l’appello deve essere accolto già per questo motivo.
Al momento in cui ha stralciato la causa dai ruoli, quindi, il Pretore avrebbe dovuto ripartire la tassa di giustizia e le spese tenendo conto del fatto che l’intimazione dell’istanza alla convenuta olandese, all’indirizzo fornito dagli istanti, era nulla, mentre la convenuta svizzera, estranea alla pagina Internet diffusa dalla fondazione olandese, era stata convenuta a torto in giudizio. Nell’uno come nell’altro caso, gli istanti devono sopportare le spese processuali e il decreto impugnato deve essere modificato di conseguenza.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza integrale degli attori (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno a ciascuna delle appellanti, con vincolo di solidarietà, un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista per le spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Gli appelli di __________ __________ e di __________ __________ sono accolti.
II. Di conseguenza il dispositivo 2 del decreto impugnato è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono poste in solido a carico degli istanti, con l’obbligo, pure in solido, di versare fr. 1’500.– per ripetibili a ciascuna delle convenute __________ __________, __________m, e __________ __________, __________o.
III. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati dagli appellanti, sono posti in solido a carico di __________ __________ e di __________ __________, i quali rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– a __________ __________ e fr. 800.– a __________ __________ a titolo di ripetibili di appello
IV. Intimazione a:
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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