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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.118
Data decisione, Autorità: 09.10.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00118
Lugano 9 ottobre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di filiazione e di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione del 28 gennaio 1991 da
__________ (1989), __________ (rappresentata dalla madre __________ __________ e patrocinata dall’avv. __________ __________ -__________, __________)
contro
__________, __________ (Iugoslavia);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso (recte: appello) presentato il 18 luglio 1998 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 6 aprile 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Ritenuto
in fatto: che il 28 gennaio 1991 __________ __________, cittadina serba nata il ____________________ 1989 a __________, ha introdotto per il tramite del suo curatore davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città una petizione intesa all’accertamento della paternità e al versamento di un contributo di mantenimento nei confronti di __________ __________e, cittadino serbo di __________;
che con risposta del 16 maggio 1991 il convenuto si è opposto alla petizione;
che all’udienza preliminare del 4 maggio 1992 __________ __________, convocato nelle vie diplomatiche, non si è costituito;
che il convenuto non è comparso nemmeno alla nuova udienza preliminare, indetta per il 10 novembre 1997, alla quale era stato convocato per plico raccomandato da lui ricevuto il 17 settembre 1997;
che, statuendo il 6 aprile 1998, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha accertato la paternità di __________ __________ nei confronti dell’attrice, ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che __________ __________ è insorto contro la sentenza con un ricorso (recte: appello) del 18 luglio 1998 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
considerando
in diritto: che la sentenza impugnata, emanata il 6 aprile 1998, è stata intimata il giorno stesso nelle vie diplomatiche ed è pervenuta al destinatario il 17 giugno 1998 (ricevuta trasmessa dall’Amba-sciata di Svizzera a Belgrado);
che il termine per appellare è cominciato a decorrere il giorno successivo all’intimazione (art. 131 CPC), mentre la data alla quale l’appellante ha fatto tradurre la sentenza non è determinante;
che l’atto di appello, consegnato il 18 luglio 1998 alle poste iugoslave, non rispetta il termine di venti giorni previsto dall’art. 308 cpv. 1 CPC e si rivela quindi irricevibile;
che ci si potrebbe invero interrogare sulla regolarità delle convocazioni alla seconda udienza preliminare e al dibattimento finale, notificate per posta raccomandata senza rispettare la via diplomatica prescritta dalla Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12), applicabile in concreto;
che ad ogni modo non sono dati in concreto motivi di nullità assoluta della sentenza (DTF 122 I 97), intimata come si è visto nelle corrette vie diplomatiche, ragione per cui la validità del giudizio avrebbe potuto essere esaminata solo in presenza di un appello ricevibile (art. 146 CPC);
che, data nella fattispecie la manifesta impossibilità di emettere un giudizio di merito, l’impugnazione può essere decisa secondo la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che i costi dell’attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che vista la residenza all’estero dell’appellante appare tuttavia opportuno rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC) cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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