AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.117
Data decisione, Autorità: 09.09.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00117
Lugano, 9 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. . (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 29 aprile 1988 dalla
Delegazione tutoria di __________
nei confronti di
__________, __________ (patrocinato dal lic. iur. __________ __________, studio legale __________ & __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 30 luglio 1998 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 9 luglio 1998 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale si è rivolta il 30 marzo 1998 alla Delegazione tutoria di __________ perché nei confronti di __________ __________o, cittadino italiano nato il ____________________ 1946, fosse istituita una tutela. A sostegno della richiesta essa ha presentato il 21 aprile 1998 un rapporto della Clinica psichiatrica cantonale dal quale risulta che, affetto da etilismo, l’interes-sato non solo espone sé medesimo e la famiglia al pericolo di cadere nel bisogno, ma richiede anche durevole assistenza e protezione. Il 29 aprile 1989 la Delegazione tutoria ha presentato alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, un’istanza di interdizione fondata sull’art. 370 CC, sospendendo provvisoriamente __________ __________ dall’esercizio dei diritti civili e nominandogli un rappresentante (art. 386 cpv. 2 CC).
B. L’autorità di vigilanza ha richiamato dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ un elenco delle procedure in corso contro l’interessato e il 13 maggio 1998 ha scritto al Servizio ticinese di cura dell’acolismo perché gli inviasse un rapporto sulle condizioni del paziente. Il rapporto, del 19 maggio 1998, conclude nel senso che __________ __________ “è in una situazione psicofisica e sociale precaria che, oltre a mettere in pericolo la propria salute, non gli permette una gestione sufficiente dei propri interessi socioeconomici individuali e familiari”. Il 20 maggio 1998 l’autorità di vigilanza ha interpellato il Servizio psico-sociale di __________, il quale con lettera del 18 giugno 1998 ha sottolineato che nel caso in questione una tutela per alcolismo si giustifica “ampia-mente”. Sentito in persona il 7 luglio 1998 insieme con la moglie, __________ __________ si è opposto a qualsiasi intervento tutelare.
C. Con decisione del 9 luglio 1998 la Sezione degli enti locali ha accolto l’istanza di tutela e ha dichiarato __________ __________ interdetto a norma dell’art. 370 CC, invitando la Delegazione tutoria di __________ a chiudere la rappresentanza provvisoria e a nominare un tutore. Secondo l’autorità di vigilanza il provvedimento si impone per salvaguardare gli interessi personali e patrimoniali del tutelato, minacciati da etilismo cronico, cirrosi epatica e sospetta atrofia cerebrale.
D. __________ __________ ha inoltrato contro la decisione predetta un appello del 30 luglio 1998 in cui chiede che, conferitogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria, l’istanza di interdizione sia respinta, la Delegazione tutoria sia tenuta a sopprimere definitivamente la rappresentanza provvisoria e la decisione impugnata sia riformata di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 18 agosto 1998 la Delegazione tutoria di __________ si riconferma nel proprio operato, accludendo documenti nuovi sui quali l’appellante ha avuto modo di esprimersi il 19 agosto 1998. Il 25 agosto 1998 la Delegazione tutoria ha inviato alla Camera civile di appello un altro documento nuovo, cui l’appellante non ha reagito.
Considerando
in diritto: 1. I documenti nuovi prodotti sia con l’appello sia con le osservazioni all’appello sono ammissibili (art. 423a cpv. 2 CPC, applicabile giusta l’art. 54a LAC), come ricevibili sono le offerte di prova contenute nel memoriale dell’appellante. Tutta la procedura di interdizione è governata invero, per diritto federale, dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). Nulla osta quindi alla trattazione del ricorso nel merito.
È soggetta a tutela giusta l’art. 370 CC “ogni persona maggiorenne che per prodigalità, abuso di bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria amministrazione espone sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel bisogno o nell’indigenza, o richiede durevole assistenza e protezione o mette in pericolo l’altrui sicurezza”. L’abuso di bevande spiritose non consiste in ebrietà sporadiche o occasionali, ma nella tendenza incontrollata a consumare quantità eccessive di alcolici (Stettler in: Droit civil, Représentation et protection de l’adulte, 2ª edizione, pag. 155 n. 360), in uno stato di dipendenza – ana-logo alla tossicomania – dal quale l’interessato non sa o non può liberarsi con le sue sole forze (Schnyder/Murer, op. cit., n. 106 segg. ad art. 370 CC). Il pericolo di cadere nel bisogno, generalmente la conseguenza di una cattiva amministrazione, non significa la rovina finanziaria; il rischio di un rilevante scapito economico per l’interessato o la sua famiglia è sufficiente (Stettler, op. cit., pag. 156 n. 363; Schnyder/Murer, op. cit., n. 188 ad art. 370 CC). Il bisogno di durevole assistenza o protezione, infine, si identifica sostanzialmente con quello evocato dall’art. 369 CC (Stettler, op. cit., pag. 157 in alto).
L’appellante sostiene che in concreto non ricorrono gli estremi per l’istituzione di una tutela. Gli atti non dimostrerebbero ch’egli continui ad abusare di alcolici (tanto meno attestano che non sappia liberarsene), né ch’egli sia stato licenziato dalle __________ __________ __________ per tale causa, né che sia mai stato incapace di gestire il suo patrimonio (se non altro prima della disoccupazione), né che abbia minacciato o percosso moglie e figlia. Oltre a ciò l’autorità di vigilanza non avrebbe comprovato uno stato di salute che richieda durevole assistenza o protezione, né ha reso verosimile che una tutela possa evitare in qualche modo l’as-sunzione di alcolici da parte sua e nemmeno ha preso in considerazione – per avventura – l’adozione di misure meno incisive. Del resto, se la situazione fosse davvero quella descritta nel giudizio impugnato, mal si comprenderebbe perché non sia mai stato ordinato un ricovero coatto a fini di assistenza (art. 397a CC). Inutilmente gravosa, la tutela si rivelerebbe perciò inadeguata e sproporzionata.
Nella misura in cui contesta un “abuso di bevande spiritose”, l’appellante nega l’evidenza. Dagli atti risulta ch’egli ha cominciato a bere quando aveva vent’anni, aumentando viepiù il consumo di alcol, tanto che nel 1975 si è visto ritirare la licenza di condurre per guida in stato di ebrietà, licenza che gli è stata ritirata nuovamente nel 1988, nel 1990 e definitivamente nel 1994. Seguito dal 1991 dal Servizio ticinese di cura dell’alcolismo (con pochi risultati, data la scarsa collaborazione), egli è stato segnalato al Servizio psico-sociale di __________ da parte del suo medico di famiglia, il quale aveva riscontrato un consumo di vino attorno ai tre litri giornalieri. Dal 30 aprile al 29 luglio 1995 l’appellante è poi stato ricoverato presso la Clinica psichiatrica cantonale, dopo un infortunio della circolazione (senza patente) in stato di ebbrezza, e nel giugno del 1997 è stato licenziato dalle __________, al cui servizio si trovava da 13 anni, per problemi “alcol-correlati” (doc. 7). Rimasto disoccupato e condannato a 90 giorni di detenzione dal Procuratore pubblico per il noto incidente stradale, egli ha cominciato il 5 agosto 1997 a scontare la pena in un centro di riabilitazione per alcolisti a , ottenendo tuttavia di esserne dimesso – contro il parere degli operatori – il 19 novembre successivo, sicché l’autorità penale ha riattivato l’ordine di esecuzione carceraria. L’appellante si è prestato così a espiare il resto della condanna presso la Clinica psichiatrica cantonale, dove è rimasto dal 2 febbraio al 23 marzo 1998. Al momento del congedo egli ha rifiutato però ogni forma di aiuto, nonostante il “grave pericolo di ricaduta alcolica” (doc. 2), accettando solo di essere seguito dallo psicologo __________ __________ (del Servizio ticinese di cura dell’acolismo) e dal dott. __________ __________ (del Servizio socio-psichiatrico). Sta di fatto che dopo di allora egli ha ripreso a bere in modo smodato (doc. 7), presentandosi saltuariamente al Servizio psico-sociale “in visibile stato di impregnazione etilica” (doc. 9) e comparendo alterato sia al Servizio ticinese di cura dell’alcolismo sia al “ __________ ”, quando è in visita a conoscenti (richiesta di ricovero coatto, del 6 agosto 1998, allegata alle osservazioni all’appello). Per finire, il 1° giugno 1998 egli è stato riconosciuto invalido al 100%. Ora, egli non pretende che nei rapporti citati dianzi medici e psicologi abbiano dichiarato il falso. Negare un “abuso di bevande spiritose” nelle circostanze descritte sfiora pertanto la temerarietà.
Per quanto riguarda il “grave pericolo di cadere nel bisogno o nell’indigenza”, rispettivamente la necessità di “durevole assistenza e protezione” (requisito cumulativo a quello dell’alcolismo per l’istituzione di una tutela giusta l’art. 370 CC), occorre distinguere. Contrariamente a quanto afferma l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale nel suo rapporto del 21 aprile 1988 (doc. 2), intanto, non risulta che l’appellante abbia mai minacciato moglie o figlia con armi da fuoco. Dagli atti non risulta nemmeno che prima di rimanere disoccupato egli avesse debiti importanti o riducesse la famiglia a vivere in condizioni precarie. A tutt’oggi, del resto, non constano attestati di carenza beni a suo carico. La situazione economica dell’appellante è verosimilmente precipitata nel 1998, come dimostra la distinta delle esecuzioni allegata all’appello, e ciò non tanto per il numero dei precetti intimati (9 tra gennaio e luglio), quanto per il fatto che due di essi (di complessivi fr. 32 320.15) sono giunti ormai allo stadio del pignoramento. Ciò premesso, non appare inverosimile che – come assevera l’appellante (memoriale, punto 5) – le attuali ristrettezze si riconducono a difficoltà finanziarie accumulatesi dopo la disoccupazione. Se non che, la stessa disoccupazione si ricollega a un licenziamento avvenuto per problemi “alcol-correlati” (come risulta con chiarezza dai doc. 7 e 2, che l’appellante disconosce). Il rapporto di causalità fra “abuso di bevande spiritose” e “pericolo di cadere nel bisogno” (non seriamente contestato dopo il giugno del
Sia come sia, quand’anche si reputasse l’appellante – e la sua famiglia – al riparo dal “pericolo di cadere nel bisogno”, l’esito del giudizio non muterebbe. Per l’istituzione di una tutela a norma dell’art. 370 CC non occorre infatti che una persona affetta da etilismo esponga necessariamente sé stesso o la sua famiglia al rischio di vivere negli stenti; basta ch’essa richieda “durevole assistenza e protezione”. In concreto il cronico abuso di alcolici ha causato all’appellante gravi danni fisici (cirrosi epatica, sospetta atrofia cerebrale, polineuropatia: doc. 2 e 9), per tacere dei disturbi alla personalità (doc. 2). Si tratta di lesioni irreversibili, ma pur sempre suscettive di peggioramento (doc. 9), con effetti nefasti per i familiari (si pensi alle percosse attestate dai due rapporti di polizia agli atti) e all’origine di costi sociali notori. Si rendesse conto di ciò, l’interessato cercherebbe almeno di non deteriorare oltre la situazione. In realtà egli denota solo indifferenza (doc. 3), se non assoluta mancanza di cognizione, tant’è che non segue alcuna terapia ambulatoriale e continua ad abusare di alcolici, onde la prognosi negativa espressa a livello medico (doc. 9). Poco importa che tale noncuranza o inconsapevolezza sia dovuta a “precarietà intuitiva” (doc. 3), “pensiero povero”, “capacità associativa molto limitata”, “ragionamento astratto nullo” (doc. 9), testardaggine (doc. 10) o a danni fisici provocati dall’alcol. Decisivo è che, così come stanno le cose, l’appellante non può essere lasciato a sé stesso: gli occorrono cura, assistenza e protezione durevoli.
L’appellante reputa che la nomina di un tutore non gli impedirebbe di continuare a bere e definisce il provvedimento in questione sproporzionato, oltre che inutilmente gravoso. La prima argomentazione è fuori luogo, l’ufficio del tutore consistendo proprio nel proteggere e assistere l’interdetto in tutti i suoi interessi personali; se vi è pericolo nel ritardo, il tutore può anche far collocare l’interdetto in uno stabilimento secondo le disposizioni sulla privazione della libertà a scopo d’assistenza (art. 406 CC). Per quanto riguarda la seconda argomentazione, è vero che la tutela costituisce la misura più radicale prevista dalla legge (se ne veda la scala in: Schnyder/Murer, op. cit., n. 33 ad art. 367 CC e in: Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3ª edizione, pag. 335 n. 862). La misura meno incisiva però – l’inabilitazione – mira solo accessoriamente all’assistenza personale (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 336 n. 868), essendo volta anzitutto a garantire una corretta amministrazione del patrimonio (art. 395 CC). In caso di etilismo essa è prospettabile, pertanto, solo qualora occorra combinarla con una privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 397a CC; Schnyder/Murer, op. cit., n. 206 ad art. 370 CC e n. 324 della parte sistematica). Circa la curatela, misura ancor meno incisiva, essa non ha fini di assistenza personale se non ove sia volontaria (si confronti l’art. 394 con l’art. 392 CC). Nella fattispecie l’assistenza personale è lo scopo principale ed essenziale della misura adottata. Solo una tutela poteva entrare quindi in considerazione.
Da ultimo l’appellante sostiene che, se il suo caso fosse “così grave e fossilizzato come afferma la Sezione degli enti locali”, l’unica soluzione sarebbe stata una privazione della libertà a scopo d’assistenza. A parte il fatto però che una richiesta in tal senso è già stata presentata dall’Ufficio del tutore ufficiale, il 6 agosto 1998, alla Delegazione tutoria di __________ (copia allegata alle osservazioni all’appello), l’interessato sembra credere – erroneamente – che una privazione della libertà a scopo d’assi-stenza escluda altri interventi. In realtà la disposizione dell’art. 397a CC è una misura speciale, parallela, che non rientra di per sé nella gerarchia dei provvedimenti tutelari (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 421 n. 1164; Spirig in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1995, n. 298 ad art. 397a CC). Non osta quindi a una tutela, a un’inabilitazione o a una curatela (Stettler, op. cit., pag. 194 in alto; v. anche Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 427 n. 1178). Certo, il termine “alcoolismo“ contenuto nell’ art. 397a cpv. 1 CC equivale ad “abuso di bevande spiritose” nel senso dell’art. 370 CC (Spirig, op. cit., n. 51 ad art. 397a CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 424 n. 1170), tuttavia gli effetti di una tutela e quelli di una privazione della libertà a scopi d’assistenza sono ben diversi: se la prima limita la capacità civile (Stettler, op. cit., pag. 193 n. 474), ma non tocca la libertà personale, per la seconda vale il contrario. Anche nei casi di alcolismo l’autorità cerca pertanto di evitare una privazione della libertà a scopi d’assistenza finché le condizioni familiari e professionali dell’interessato consentano di soprassedere al provvedimento (Spirig, op. cit., n. 316 ad art. 397a CC). In concreto non si può dire quindi che istituzione di una tutela contrasti con i principi di proporzionalità e sussidiarietà che informano il diritto tutorio.
Più arduo è domandarsi se una tutela si giustifichi ancora, nel caso in esame, ove fosse pronunciata una privazione della libertà a scopo d’assistenza. In un’ipotesi del genere non è escluso infatti che misure di interdizione possano finanche apparire superflue (v. Schnyder/Murer, op. cit., n. 324 della parte sistematica), rispettivamente che una tutela possa essere sostituita – a parità di effetti – con un’inabilitazione o con una curatela (Schnyder/Murer, op. cit., n. 206 ad art. 370 CC; cfr. anche Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 336 n. 868 in fine). Sia come sia, il problema non deve essere risolto in questa sede. Incomberà all’autorità tutoria, nell’evenienza in cui decidesse di pronunciare una privazione della libertà a scopo d’assistenza, esaminare il problema – appunto – sotto il profilo della proporzionalità e della sussidiarietà.
Nell’appello l’interessato indica genericamente tutta una serie di prove. I fatti in base ai quali l’autorità di vigilanza ha emanato la propria decisione sono stati però sufficientemente accertati, mentre per quel che è delle argomentazioni contenute nel ricorso non si riscontrano fatti poco chiari, suscettibili di ulteriore inchiesta. Il giudizio odierno può essere emanato quindi sulla base degli atti.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma data la situazione finanziaria difficile in cui versa l’appellante si rinuncia – in via eccezionale – a prelevare spese. Destinata al rigetto è invece la richiesta di assistenza giudiziaria, la quale avrebbe presupposto l’introduzione di un appello con qualche “probabilità di esito favorevole” (art. 157 CPC). In concreto il ricorso appariva senza serie possibilità di successo già al momento in cui è stato presentato. Non può dunque farsi questione di gratuito patrocinio. Non si attribuiscono ripetibili, infine, alla Delegazione tutoria, la quale ha agito nell’ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (cfr. per analogia l’art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
Intimazione:
– lic. iur. __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster