AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.115
Data decisione, Autorità: 17.12.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00115
Lugano, 17 dicembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso del 31 luglio 1998 presentato da
__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________. __________, __________)
contro la decisione emessa il 14 luglio 1998 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile, in merito a un’iscrizione nel registro delle famiglie cui si oppone
__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1960), __________ svizzero, e __________ __________ __________ (1968), cittadina dominicana, si sono sposati a __________ (Repubblica Dominicana) il __________ __________ 1992. Dalla loro unione non sono nati figli. Il 17 marzo 1995 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 5 maggio 1995. Trasferitosi a Nuova York, egli non ha promosso alcuna azione di stato in Svizzera.
B. Su richiesta di __________ __________, il 20 settembre 1995 la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de primera Instancia del Distrito Judicial de __________ __________ (Repubblica Dominicana) ha pronunciato il divorzio. Il 9 agosto 1996 __________ __________ si è sposato a Nuova York in seconde nozze con __________ __________ __________ (1956), cittadina brasiliana. Il matrimonio è stato tuttavia annullato perché in contrasto con la legge americana, oltre che con quella svizzera.
C. Il 28 ottobre 1996 lo stesso tribunale di __________ __________, adito nuovamente da __________ __________, ha emanato una seconda pronuncia di divorzio tra il richiedente e __________ __________ __________, sentenza che è passata in giudicato il 28 dicembre 1996. Nel frattempo la Civil Court of the City of New York ha autorizzato __________ __________ __________ a chiamarsi, dal 26 novembre 1996, __________ __________ __________. __________ __________ si è risposato con lei a Nuova York il __________ __________ 1996.
D. Con istanza del 15 agosto 1997 __________ __________ ha chiesto alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile, che il suo divorzio sia trascritto nel registro delle famiglie del Comune di __________. __________ __________ __________ si è opposta alla domanda con l’argomento che nessuna citazione le era mai giunta dal tribunale dominicano, davanti al quale non si era potuta difendere. Statuendo il 14 luglio 1998, la Sezione degli enti locali ha respinto l’istanza di iscrizione. Non sono stati riscossi oneri processuali.
E. Contro la decisione appena citata __________ __________ è insorto con un ricorso del 31 luglio 1998 nel quale chiede di accogliere la sua istanza di trascrizione e di riformare in tal senso la decisione impugnata. Il ricorso non è stato intimato a __________ __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri svizzeri se così dispone l’autorità cantonale di vigilanza (art. 32 cpv. 1 LDIP e 137 OSC). L’iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni degli art. 25 a 27 (art. 32 cpv. 2 LDIP). Ove non sia certo che nello Stato estero siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell’iscrizione (art. 32 cpv. 3 LDIP). Le decisioni emanate dall’autorità di vigilanza, che nel Cantone Ticino è la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali (art. 3 RSC: RL 4.1.2.1), sono impugnabili con ricorso entro 20 giorni alla Camera civile di appello (art. 32 cpv. 2 LAC e 423 cpv. 3 CPC). Tempestivo, il rimedio in esame è quindi ricevibile.
1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), né la Convenzione dell’Aia relativa alla procedura civile, del 1° marzo 1954 (RS 0.274.12), né – per avventura – la Convenzione dell’Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari, del 15 novembre 1965 (RS 0.274.131). La riserva contenuta nell’art. 1 cpv. 2 LDIP non ha quindi, in concreto, portata pratica.
L’art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a ), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’art. 27 (lett. c). Quest’ultima norma dispone – tra l’altro – che non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera qualora una parte provi di non essere stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, salvo che essa si sia incondizionatamente costituita in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP). Anzi, qualora la sentenza sia stata emessa in contumacia incombe alla parte istante produrre un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente “ed in tempo congruo per presentare le proprie difese” (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP).
Nella fattispecie la Sezione degli enti locali ha respinto la domanda di iscrizione proprio perché il tribunale dominicano aveva pronunciato il divorzio in contumacia, senza che la convenuta potesse costituirsi in giudizio. Il ricorrente sostiene invece che il processo si è svolto correttamente, tant’è che il divorzio è stato riconosciuto dalle autorità dello Stato di Nuova York, le quali gli hanno consentito di risposarsi. Davanti al tribunale di __________ __________, inoltre, la convenuta era stata regolarmente citata – ma non era comparsa – all’udienza del 28 dicembre 1996, come risulta “dagli atti pubblici depositati all’incarto” (memoriale, pag. 3).
Per quanto riguarda specificamente le sentenze straniere in materia di separazione o divorzio, l’art. 65 cpv. 1 LDIP prevede che esse sono riconosciute in Svizzera “se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi”. Tale norma amplia la competenza internazionale del giudice estero rispetto a quanto prevede l’art. 25 lett. a LDIP, ma non sopprime i requisiti cumulativi dell’art. 25 lett. b né dell’art. 25 lett. c (Volken in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 3 ad art. 65). I motivi di rifiuto dell’art. 27 menzionati dall’art. 25 lett. c LDIP, in specie, continuano a valere (Siehr in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea 1996, n. 1 ad art. 65; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Francoforte 1997, n. 2 e 3bis ad art. 65). Il fatto che una sentenza estera di divorzio sia riconosciuta dallo Stato di domicilio, di dimora o di origine di uno dei coniugi non esonera pertanto il giudice svizzero dal verificare che la parte convenuta sia stata regolarmente citata (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP; DTF 122 III 348 consid. 4), rispettivamente non dispensa la parte istante – in caso di sentenza contumaciale – dal documentare la regolarità della citazione (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP).
In concreto è fuori dubbio che la sentenza di divorzio (allegato al doc. 1) è stata emessa in contumacia, come risulta dai considerandi della motivazione (pag. 2 in basso) e dal testo del dispositivo n. 4. Lo stesso Consolato generale svizzero a Santo Domingo ha confermato del resto, nel formulario inviato il 15 agosto 1997 all’Ufficio federale dello stato civile per l’iscrizione nel registro delle famiglie (modulo che è poi stato trasmesso per competenza alla Sezione degli enti locali: art. 113 OSC), che la convenuta non si è mai costituita né è mai stata rappresentata davanti al tribunale (doc. 1). Su richiesta dell’autorità di vigilanza esso ha precisato altresì, il 10 marzo 1998, che trattandosi di persone domiciliate all’estero la legge dominicana permette la notifica a familiari, sicché il destinatario può anche non ricevere personalmente l’atto, di cui non è prescritta la menzione – per altro – nemmeno nei registri del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio (doc. 10).
Ciò posto, incombeva all’istante esibire un documento dal quale risultasse, in ossequio all’art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP, che davanti al tribunale di __________ __________ la convenuta era stata citata regolarmente “ed in tempo congruo per presentare le proprie difese” (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP). Tutto quanto egli ha prodotto è una relazione di notifica (allegato al doc. 4) in cui l’usciere ordinario del tribunale attesta di essersi presentato il 28 ottobre 1996 – giorno in cui è stata emanata la sentenza – davanti all’ufficiale della Procudoría Fiscal mostrando il certificato medesimo, con il quale dichiara di notificare il divorzio alla convenuta consegnando copia del certificato stesso e della sentenza (alla Procudoría Fiscal) poiché la destinataria risiede all’estero. Con il documento l’attore comunicava alla convenuta altresì che il divorzio sarebbe stato formalmente pronunciato il 28 dicembre 1996 e che essa avrebbe avuto la possibilità di presentare ricorso entro 60 giorni (pag. 2).
V’è da interrogarsi se una semplice comunicazione della sentenza con indicazione del termine di ricorso – foss’anche a un’autorità superiore munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto – costituisca una citazione in tempo congruo per far valere i propri mezzi di difesa nel senso dell’art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP (cfr. DTF 117 Ib 350 consid. bb). Per citazione si intende in effetti la notifica dell’atto introduttivo della lite, non la notifica della motivazione della sentenza di primo grado (Vogel, op. cit., n. 28 ad art. 29 e n. 31 ad art. 27 LDIP; Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 11 in fine ad art. 27 LDIP). Un convenuto che non è convocato alla prima udienza deve almeno avere avuto conoscenza della procedura pendente e deve avere avuto la possibilità di partecipare almeno a un’udienza in contraddittorio, con l’assistenza di un avvocato di fiducia (DTF 122 III 446 consid. 4). Sia come sia, si volesse anche considerare il documento predetto – per ipotesi – come una citazione in tempo utile, resta il fatto che concretamente nulla è stato rimesso alla convenuta. Quest’ultima ha sempre sostenuto di non avere mai ricevuto alcunché dal tribunale di __________ __________, ciò che il tenore della relazione di notifica dimostra e che il Consolato svizzero di Santo Domingo implicitamente conferma.
Certo, è possibile che il diritto dominicano autorizzi a procedere nel modo descritto nel caso in cui una parte risieda all’estero. Una citazione del genere, tuttavia, non è sufficiente per far riconoscere la sentenza straniera in Svizzera. Non solo in caso di sentenza contumaciale, ma anche in caso di sentenza ordinaria la parte convenuta deve essere stata citata secondo il diritto del suo domicilio o della sua dimora abituale (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP). In concreto il ricorrente sapeva sin dall’inizio che la convenuta risiede in via __________ __________ a __________, tant’è che l’indiriz-zo figura sulla prima pagina della sentenza dominicana di divorzio. Anche senza approfondire i precisi requisiti di forma cui deve soggiacere una notifica in circostanze simili (al proposito: Volken, op. cit., n. 35 segg. ad art. 27 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, vol. I/1, Basilea e Francoforte 1996, pag. pag. 218 n. 699 segg.; DTF 117 Ib 349), basta ricordare che nella fattispecie la convenuta non è stata raggiunta a __________ nemmeno dalla comunicazione della sentenza con l’indica-zione del termine di ricorso, né per canali diplomatici né per altre vie. Riconoscere un pronunciato di divorzio in siffatte condizioni non è possibile, ostandovi un chiaro motivo di rifiuto a norma dell’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP. La decisione impugnata, del tutto corretta, merita quindi conferma.
Per questi motivi,
richiamato per analogia l’art. 48 LPAmm,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Intimazione a: – avv. __________ __________ __________. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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