AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1998.110
Data decisione, Autorità: 29.07.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00110
Lugano 29 luglio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 16 ottobre 1995 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 18 giugno 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 29 maggio 1998 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1958) e __________ __________ (1957) si sono sposati a __________ il __________ __________ 1982. Dalla loro unione è nata __________ (____________________ 1983). I coniugi vivono separati dal 1993. Dopo il fallimento di due tentativi di conciliazione chiesti dal marito, questi ha instato il 31 marzo 1995 davanti al Pretore del Distretto di Riviera per un terzo tentativo, decaduto anch’esso infruttuoso l’11 aprile successivo.
B. Il 13 ottobre 1995 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, ha proposto di affidare __________ alla madre (riservato il suo diritto di visita), ha offerto un contributo mensile di fr. 700.– per la figlia, ha chiesto la restituzione di alcuni beni mobili e il versamento di fr. 250’000.– in liquidazione dei rapporti patrimoniali. Nella sua risposta del 4 dicembre 1995 __________ __________ ha avversato la petizione e in via riconvenzionale ha postulato essa medesima il divorzio, l’affidamento della figlia, un contributo alimentare a favore di quest’ultima di fr. 1’050.– mensili, l’esclusiva proprietà della particella n. __________ RFD di __________ intestata a entrambi i coniugi e ha rivendicato un importo imprecisato in liquidazione del regime dei beni. Nei successivi atti i coniugi hanno ribadito il loro punto di vista, contestando quello avversario.
C. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e si sono rimesse al contenuto del loro memoriale conclusivo. Nel proprio, del 27 novembre 1997, __________ __________ ha riaffermato le sue domande precisando in fr. 273’119.20 l’importo in liquidazione del regime dei beni. Nel suo allegato del 27 novembre 1997 __________ __________ ha confermato le proprie domande quantificando in fr. 190’151.60 la pretesa in liquidazione dei rapporti patrimoniali.
D. Con sentenza del 29 maggio 1998 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha obbligato __________ __________ a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 900.– mensili, ha assegnato il fondo n. __________RFD di __________ in proprietà esclusiva della moglie e ha condannato quest’ultima a versare al marito fr. 201’400.– in liquidazione del regime dei beni. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3000.–, sono state poste per ¼ a carico dell’attore e per ¾ a carico della convenuta, tenuta a rifondere all’attore fr. 4000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorta con un appello del 18 giugno 1998 nel quale chiede che le sia riconosciuta l’esclusiva proprietà della particella n. __________RFD di __________, oltre la somma di fr. 191’151.60 in liquidazione dei rapporti patrimoniali. Nelle sue osservazioni del 18 settembre 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello.
Considerando
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio è passata in giudicato e in questa sede rimane litigiosa solo la liquidazione del regime matrimoniale. È pacifico che la particella n. __________RFD di __________ è stata acquistata nel 1983 dai coniugi in comproprietà e che la moglie ha versato per l’acquisto fr. 90’000.–. Il Pretore ha assegnato l’immobile in esclusiva proprietà alla convenuta e ha riconosciuto al marito il diritto a un conguaglio di fr. 167’087.70, non ritenendo provato un ulteriore versamento della moglie di fr. 35’000.–. Il primo giudice ha inoltre suddiviso in ragione di metà ciascuno il valore del mobilio della casa coniugale (fr. 71’020.– stimati dal perito __________), assegnandolo in esclusiva proprietà della moglie. Egli ha dipoi riconosciuto all’attore un credito di fr. 46’555.– quale maggior valore per gli investimenti da egli effettuati nella particella n. __________ di __________, proprietà della moglie, oltre fr. 5’367.– quale partecipazione per i lavori da egli eseguiti nell’immobile. Per il resto il Pretore non ha considerato come beni propri della moglie varie posizioni elencate da quest’ultima, per un valore complessivo di fr. 426.927.–, argomentando che alcuni oggetti non rientravano nella massa dei beni propri, mentre di altri l’interessata non aveva provato l’appartenenza a una massa patrimoniale. Infine il Pretore ha ritenuto che la somma di fr. 10’000.– depositata su un libretto presso la Banca __________ era da considerarsi un acquisto e non un bene proprio della moglie. In definitiva al marito sono stati riconosciuti, in liquidazione del regime dei beni, complessivi fr. 201’400.–.
L’appellante si duole del fatto che il Pretore non ha ammesso il versamento di ulteriori fr. 35’000.– provenienti da beni propri per l’acquisto della casa a __________. Argomenta di avere ricevuto tale somma dalla madre, circostanza riconosciuta anche dal testimone __________ __________i, che si occupava della contabilità familiare. In realtà la pretesa non è dimostrata. Il testimone __________ si è limitato a dichiarare di avere saputo del versamento (deposizione del 10 giugno 1996), ciò che costituisce un mero indizio, non avendone egli avuto percezione diretta. Ciò non basta a provare il pagamento, quanto meno in mancanza di altri indizi chiari e concordanti. Ora, all’escussione della propria madre e alla produzione della documentazione in possesso del contabile l’appel-lante ha rinunciato. Non può quindi seriamente pretendere di avere dimostrato, nel limite del possibile, la sua pretesa. Del resto nel diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni non è retto dal principio inquisitorio (per gli altri Cantoni: Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art. 158 CC; Rep. 1987 pag. 195), né l’applicazione di tale principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier, l’unité du jugement en divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 323 a metà). L’onere di provare la consistenza dei beni propri di un coniuge incombe a chi intende prevalersene. Spettava dunque alla convenuta, in concreto, addurre ogni elemento utile a suffragare la propria tesi. A tale onere essa è venuta meno.
Per quanto riguarda il mobilio dell’abitazione coniugale, pur riscontrando agli atti fatture pagate dalla moglie per complessivi fr. 38’148.75, il Pretore non ha ammesso la proprietà di costei su tutto l’arredamento, poiché i giustificativi delle fatture da lei pagate non corrispondevano all’elenco dei mobili figurante nella perizia giudiziaria. L’appellante sostiene di avere, comunque sia, provato l’acquisto di mobili per fr. 38’148.75 e ribadisce di aver fatto fronte al suo onere probatorio, la valutazione delle prove nel loro complesso dimostrando l’investimento di beni propri nell’economia domestica. Se si considera inoltre che i coniugi vivevano sopra le loro possibilità e che la famiglia del marito ha investito fr. 100’000.–, ne risulterebbe – a detta della moglie – che tutti gli altri investimenti sono avvenuti con mezzi provenienti da suoi beni propri o dalla propria famiglia. Se non che, il Pretore ha motivato la propria decisione sulla ripartizione dei mobili con preciso riferimento alla mancata corrispondenza delle fatture pagate dalla moglie con i mobili presi in considerazione dal perito giudiziario. L’appello, del tutto silente a questo proposito, si rivela quindi insufficientemente motivato. Irricevibile, esso sfugge a ogni ulteriore esame (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC).
Quanto all’immobile di __________ (particella n. __________), su cui sorge un rustico riattato in costanza di matrimonio, è pacifico che il bene è pervenuto in proprietà della moglie a seguito di divisione ereditaria (doc. T). Il Pretore, preso atto del valore al momento dell’assegnazione (fr. 30’000.–) e di quello dopo la riattazione (fr. 133’845.–), ha riconosciuto al marito, che vi ha immesso fr. 16’000.–, una partecipazione al plusvalore di fr. 46’555.–. L’ap-pellante ribadisce di non avere mai contestato l’investimento di fr. 16’000.–, ma afferma che il calcolo del Pretore sarebbe puramente teorico poiché non avrebbe preso in considerazione tutti gli esborsi della moglie. Essa non muove però alcuna critica concreta ai calcoli esposti con dovizia di dettagli dal Pretore (sentenza, pag. 18 e 19). Ancora una volta, quindi, il gravame si rivela carente di motivazione e come tale irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC).
La convenuta critica il fatto che il Pretore ha riconosciuto al marito l’importo di fr. 5’367.– per il lavoro da egli eseguito nella riattazione del rustico a Leontica e sostiene che l’impegno, per nulla straordinario, rientrava nei reciproci obblighi di assistenza tra coniugi. Ora, secondo l’art. 206 cpv. 1 CC, se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altro coniuge e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni. Tale contributo non deve necessariamente essere in denaro; può anche consistere nel lavoro prestato da uno dei coniugi per migliorare beni dell’altro (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, pag. 340). Nella misura in cui si riscontra un aumento di valore di un bene, si giustifica un compenso tra la massa cui il bene appartiene e quella degli acquisti (DTF 123 III 152 consid. 6a; Stettler/Waelti, Droit civil IV, 2a edizione, n. 253 pag. 138-139; Näf-Hoffmann, Schweizerisches Ehe- und Erbrecht, Zurigo 1998, pag. 391 n. 1396).
Dall’istruttoria è emerso che la riattazione, grazie alla quale il rustico è diventato abitabile (deposizione __________), ha comportato la formazione di un accesso carrabile. la posa dell’impianto elettrico, l’abbassamento del piano cantina, la pavimentazione del piano interrato, la costruzione di una scala esterna, la separazione del bagno, la formazione di due camere e la preparazione dei vani per la cucina (deposizione __________i). Sul cantiere hanno lavorato varie persone e fra queste l’attore è stato uno dei più attivi (deposizione __________ __________). Anche il perito giudiziario __________ __________ ha confermato tale impegno, accertando che i lavori di capomastro sono stati eseguiti dall’attore insieme con i suoi parenti e che gli interventi si sono protratti per più anni. Le opere eseguite denotano quindi carattere straordinario, destinato ad aumentare il valore del bene, e non sono semplici lavori di manutenzione, esclusi dalla partecipazione al plusvalore (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 341),
Ciò posto, non si può seriamente sostenere che il lavoro prestato dal marito nella riattazione del rustico rientri nei normali obblighi di assistenza tra i coniugi. Certo, il diritto di partecipare al plusvalore è dato solo quando il contributo del coniuge non è stato fatto a titolo gratuito. Spetta al debitore però dimostrare tale gratuità (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 345-346), ciò che in concreto la convenuta neppure pretende. Il credito di partecipazione dell’attore, il cui importo non è per altro contestato, deve di conseguenza essere ammesso. L’appello, su questo punto, è nuovamente destituito di buon diritto.
Con l’appello l’interessata chiede che questa Camera ordini una perizia contabile, da essa proposta all’udienza preliminare del 19 aprile 1996 ma respinta dal Pretore con ordinanza del 21 marzo 1997, affermando che la prova è indispensabile per accertare fatti determinanti per il giudizio. In realtà con la citata ordinanza (act. XXXVI) il Pretore ha dichiarato inammissibili i quesiti peritali formulati dalla convenuta, poiché essi vertevano su questioni di diritto e non di fatto. È vero che lo stesso Pretore ha rilevato l’incompletezza degli atti di causa e la mancanza di dati indispensabili per accertare e distinguere le rispettive masse patrimoniali (sentenza, pag. 13). Spettava però alla convenuta versare agli atti con gli allegati preliminari tutti i documenti di cui intendeva valersi. La perizia contabile richiesta, alla lettura dei quesiti peritali posti il 22 ottobre 1996, avrebbe dovuto ricostruire i movimenti finanziari dell’economia domestica, nel senso che il perito avrebbe dovuto accertare “l’apporto in contanti effettuato dalla moglie (dal marito), rispettivamente dai di lei (di lui) familiari, nell’economia domestica durante tutto il periodo di convivenza dei coniugi” (act. XIX), rispettivamente l’apporto fornito dai loro familiari. Ma il perito non avrebbe potuto allestire il suo referto sulla base dei soli atti di causa, vista la loro pacifica incompletezza. La perizia sarebbe servita, di conseguenza, ad acquisire agli atti documenti che la convenuta aveva omesso di produrre. Ciò non è ammissibile. Se gli atti fossero stati completi, d’altra parte, a tali calcoli avrebbe potuto procedere il Pretore, senza necessità di far capo a un perito. Non vi sono dunque ragioni per ordinare in questa sede la perizia contabile, la facoltà di indagine del giudice in sede di appello non essendo data per supplire alle negligenze delle parti (Rep. 1975 pag. 301).
L’appellante sostiene infine che anche il libretto di risparmio aperto presso la Banca __________, con un saldo di fr. 10’000.–, sarebbe un suo bene proprio, come risulterebbe dalla deposizione del testimone __________. Se non che, il teste ha affermato che il libretto al portatore di fr. 25’000.– traeva origine da un’eredità, tuttavia ha soggiunto di non poter precisare quanto era provento da eredità e quanto era invece dal lavoro della convenuta (verbale del 10 giugno 1996, pag. 10, act. XIV). Non risultano agli atti altre informazioni concrete su tale libretto, che per altro non è mai stato indicato nelle dichiarazioni fiscali, come gli altri libretti menzionati dal Pretore (verbale del 10 giugno 1996, pag. 10). Se ne conclude che l’appello, infondato in ogni punto, deve essere respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
b) spese fr. 50.–
fr. 1’550.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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