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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.108
Data decisione, Autorità: 02.11.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00108
Lugano 2 novembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._______ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 6 novembre 1996 da
__________ Compagnia di Assicurazione __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________. __________, __________ (patrocinato dal lic. iur. __________ __________, studio avv. __________ __________, __________) con __________ e __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 3 luglio 1998 presentata da __________ __________. __________ contro la sentenza emessa il 24 giugno 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La “__________ ” Compagnia di assicurazione __________ vita si è aggiudicata ai pubblici incanti l’11 giugno 1996, nell’ambito di una procedura esecutiva contro __________ __________, le proprietà per piani n. __________ e __________della particella n. __________RFD di __________, appartenute a __________ __________, moglie del debitore. A carico di tali proprietà era stato iscritto il 22 giugno 1992 un diritto di abitazione a favore di __________, __________, __________ e __________ __________. r, che con l’aggiudicazione è stato cancellato. Il 6 agosto 1996 la “ ” Compagnia di assicurazione __________ __________ ha scritto a __________, __________, __________, __________ e __________ __________. __________r, che continuavano a occupare gli immobili, di lasciare gli appartamenti entro 10 giorni. Il 16 agosto seguente __________ e __________ __________ hanno comunicato di non più abitare nei locali in questione.
B. Adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un’azione possessoria del 6 novembre 1996, “__________ ” Compagnia di assicurazione __________ __________ ha chiesto che fosse ingiunto a __________, __________ e __________ __________. __________– sotto comminatoria dell’art. 292 CP – di liberare immediatamente gli appartamenti da loro occupati. In via cautelare essa ha formulato la medesima domanda. Alla discus-sione del 22 novembre 1996 __________ e __________ __________ hanno fatto valere che non abitavano più negli appartamenti, mentre __________ __________ ____________________ si è opposto all’istanza con l’argomento che fra sé e la madre __________ __________ era sorto un contratto di locazione. Alla discussione finale del 29 gennaio 1997 le parti hanno riaffermato le loro domande di giudizio.
C. Il Pretore non ha statuito sulla richiesta cautelare, ma ha giudicato direttamente il 24 giugno 1998 sull’azione possessoria. Dopo avere rilevato che __________ e __________ __________ non potevano vantare alcun diritto prevalente, egli ha accolto l’istanza anche nei confronti di __________ __________. __________, poiché ha ritenuto simulato il contratto di locazione sottoscritto con la madre e comunque superato dal diritto di abitazione successivamente iscritto a registro fondiario. Ciò premesso, egli ha ordinato ai convenuti di liberare entro il 14 luglio 1998 gli appartamenti da loro occupati, sotto la comminatoria dell’esecuzione effettiva e dell’art. 292 CP. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste in solido a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata __________ . __________ ha introdotto il 3 luglio 1988 un appello nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l’azione possessoria. La presidente di questa Camera ha accordato effetto sospensivo al gravame il 13 luglio 1998. Nelle sue osservazioni del 7 agosto 1998 “ ” Compagnia di assicurazione __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L’istante ha introdotto una generica “azione possessoria” senza precisare se si trattasse di un’azione di reintegra (art. 927 cpv. 1 CC) o di un’azione di manutenzione (art. 928 cpv. 1 CC). La seconda ipotesi appare nondimeno esclusa, giacché l’attrice non è insorta contro una semplice turbativa, ma contro la vera e propria impossibilità di esercitare il possesso sugli appartamenti, occupati dai convenuti. La differenza tra le due azioni non è irrilevante, poiché trattandosi di azione di manutenzione la parte convenuta non avrebbe nemmeno la possibilità di opporre un proprio diritto prevalente: la sola turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza basterebbe per l’accoglimento dell’azione (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 101, n. 365). Tanto in un’azione di reintegra quanto in un’azione di manutenzione, invece, il possessore deve avere reclamato immediatamente, appena conosciuto l’atto di violenza e l’autore di esso (art. 929 cpv. 1 CC). Inoltre l’azione dev’essere intentata entro un anno, il quale comincia a decorrere dalla spogliazione o dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto conoscenza più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 2 CC).
Le azioni possessorie competono, secondo la giurisprudenza più recente, anche al possessore indiretto che intende procedere contro il possessore diretto, a condizione che il problema di sapere se sia dato un “atto di illecita violenza” non dipenda da questioni di diritto legate a un eventuale rapporto giuridico instauratosi fra le parti (Stark in: Berner Kommentar, 2ª edizione, note 56 segg. all’introduzione degli art. 926–929 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 92, n. 331 con richiami e pag. 97, n. 353a; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P. contro B., consid. 3, 5 e 6; Baurecht 1995 pag. 43, n. 36). Questa Camera ha già avuto modo di giudicare ricevibile, quindi, un’azione di reintegra promossa dal possessore indiretto contro il possessore diretto allorché nessun negozio giuridico era mai sorto fra l’uno e l’altro (Rep. 1996 pag. 187, 1978 pag. 295; I CCA, sentenza del 22 ottobre 1993 in re A. contro H., consid. 2 e 3; sentenza del 31 gennaio 1991 in re M. contro v.d.B.). Nella fattispecie il problema è di sapere anzitutto, perciò, se fra le parti sussista un qualsivoglia contratto.
L’appellante afferma che in concreto è sorto con l’attrice un contratto di locazione non scritto, poiché la compagnia, non contestando nel 1993 – due anni e mezzo prima dell’asta – una sua offerta di locazione, ha accettato per atti concludenti la stipulazione del negozio giuridico. Tale opinione appare già a prima vista insostenibile, sia perché in circostanze del genere non appaiono lontanamente date le premesse dell’art. 6 CO, sia perché non si vede come un contratto di locazione sia potuto sorgere senza il benché minimo accordo sull’ammontare del canone (DTF 119 II 347). Non ravvisandosi la verosimiglianza di alcun contratto, l’azione possessoria della compagnia assicuratrice risulta dunque ammissibile.
Si è accennato che le azioni possessorie soggiacciono a un doppio limite di tempo (art. 929 CC): anzitutto l’istante deve aver reclamato “immediatamente”; inoltre egli deve avere promosso la causa entro un anno dalla spogliazione (sopra, consid. 1). Tali condizioni vanno esaminate d’ufficio, giacché da esse dipende – una volta ancora – la ricevibilità dell’azione (Rep. 1987 pag. 209 consid. 1, 1985 pag. 307 consid. 1). Nella fattispecie il secondo requisito, cioè il termine di un anno per l’introduzione della causa (art. 929 cpv. 2 CC), è stato senz’altro rispettato, la compagnia avendo adito il giudice meno di cinque mesi dopo essersi aggiudicata il fondo ai pubblici incanti. Rimane da esaminare il primo requisito (929 cpv. 1 CC).
a) Il presupposto di un reclamo immediato dev’essere reso verosimile dall’attore, senza riguardo all’eventuale passività del convenuto (Stark, op. cit., nota 5 ad art. 929 CC con rinvii). Ora, immediato non significa istantaneo, ma introdotto quanto meno con prontezza, nel termine ragionevolmente necessario per un primo esame della situazione (Stark, op. cit., nota 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P., consid. 8). L’esigenza di agire con tempestività non deve precludere all’istante, invero, un breve lasso di riflessione (Steinauer, op. cit., pag. 95, n. 350b con richiami). Questo però deve apparire adeguato alle circostanze.
b) Nella fattispecie la compagnia assicuratrice si è aggiudicata le due proprietà per piani ai pubblici incanti (art. 656 cpv. 2 CC) l’11 giugno 1996. Il trapasso di proprietà è stato iscritto nel registro fondiario il 24 giugno successivo (doc. H). Materialmente l’attrice ha potuto prendere possesso dei beni solo in questo secondo momento (doc. A, clausola n. 13 con richiamo degli art. 137 LEF e 67 seg. RFF), né essa risulta avere avuto modo di constatare prima di allora che il convenuto si trovava ancora nell’edificio. Reclamando il 6 agosto 1996, 6 settimane dopo la consegna dei beni (dopo il momento cioè in cui ha potuto effettivamente appurare che il convenuto continuava a occupare l’appartamento anche dopo l’asta pubblica), l’attrice si è quindi riservato un termine di riflessione ai limiti dell’ammissibile, ma non ha ancora reagito con tardività. Secondo giurisprudenza, del resto, una
reazione successiva di 7 settimane alla scoperta della spogliazione rientra ancora, nel caso di occupazione abusiva di uno stabile, nel lasso di tempo che un giudice può ragionevolmente ammettere facendo uso del suo potere di apprezzamento (Steinauer, op. cit., pag. 97 n. 350b in fine). Si aggiunga d’altra parte che l’attrice afferma – senza essere contraddetta dal convenuto – di avere reagito già prima del 6 agosto 1996, “sia verbalmente, sia per iscritto” (istanza, pag. 3 in fondo). Anche un reclamo orale è valido sotto il profilo dell’art. 929 cpv. 1 CC (Steinauer, op. cit., pag. 98 n. 350a). Giustamente perciò il Pretore ha ritenuto l’azione di reintegra proponibile e altrettanto giustamente l’ha accolta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili.
– lic. Iur. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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