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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.106
Data decisione, Autorità: 22.07.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00106
Lugano 22 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 29 ottobre 1997 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 24 giugno 1998 con cui il Pretore ha respinto un’istanza tendente all’assegnazione dell’abitazione coniugale presentata dalla convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 1° luglio 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 24 giugno 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che nell’ambito di una causa di stato che oppone __________ __________ alla moglie __________ nata __________, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha regolato con decreto cautelare del 4 agosto 1997 l’assetto provvisionale dei coniugi, in particolare assegnando alla moglie e al figlio __________ l’appartamento coniugale fino al 30 giugno 1998;
che l’8 giugno 1998 __________ __________ ha chiesto al Pretore, tra l’altro, di ordinare alla moglie la riconsegna dell’appartamento coniugale entro il 30 giugno 1998 sotto comminatoria dell’art. 292 CP;
che alla discussione del 23 giugno 1998 __________ __________ si è opposta alla domanda e ha postulato l’assegnazione dell’apparta-mento coniugale fino al momento in cui essa troverà un’altra sistemazione, richiesta che il marito ha avversato;
che in tale occasione le parti hanno notificato diversi mezzi di prova;
che, statuendo il 24 giugno 1998, il Pretore ha respinto l’istanza della moglie tendente all’assegnazione dell’abitazione coniugale;
che contro il decreto predetto __________ __________ è insorta con un appello del 1° luglio 1998 in cui chiede – previa concessione dell’ effetto sospensivo al gravame e previo conferimento dell’assi-stenza giudiziaria – l’accoglimento della sua istanza e la conseguente riforma del decreto impugnato;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
e considerando
in diritto: che le misure provvisionali chieste da un coniuge a norma dell’ art. 145 cpv. 2 CC sono emanate con la procedura sommaria degli art. 376 e segg. CPC;
che solo i provvedimenti emessi previo contraddittorio sono appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC);
che, secondo costante giurisprudenza di questa Camera, per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, ma solo la discussione finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. 1983 pag. 280; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382);
che all’udienza del 23 giugno 1998 le parti hanno offerto l’audi-zione di 10 testi e l’assunzione di altre prove;
che con ordinanza in calce al verbale il Pretore ha citato le parti a una successiva udienza, prevista il 24 settembre 1998, per l’audizione di tre testi;
che nel decreto impugnato il Pretore precisa di avere ammesso le prove relative alle altre domande cautelari, ma non quelle inerenti all’attribuzione dell’alloggio coniugale, al cui riguardo l’istruttoria deve considerarsi terminata;
che tuttavia, così facendo, il primo giudice ha statuito sull’attri-buzione dell’abitazione coniugale senza avvertire le parti che a tale proposito non sarebbe più stata esperita alcuna istruttoria;
che nondimeno il diniego di compiere atti istruttori non preclude alle parti la possibilità di esprimersi un’ultima volta sulle domande cautelari, almeno per indicare se – nonostante il rigetto delle prove offerte – esse mantengono le rispettive conclusioni (I CCA, sentenza del 7 ottobre 1993 nella causa T. c. V. SA e C. SA; del 25 marzo 1994 nella causa K. c. K.; del 19 luglio 1995 nella causa R. c. R.);
che dal verbale dell’udienza tenutasi 23 giugno 1998 non risulta un’esplicita rinuncia delle parti al dibattimento finale cautelare, né tale rinuncia può essere presunta (anzi, l’omissione del dibattimento finale costituisce in linea di principio una violazione del diritto di essere sentito);
che, per il resto, la ricevibilità di un rimedio giuridico va esaminata d’ufficio, come quella di ogni atto singolo processuale (art. 97 n. 5 CPC);
che nella fattispecie il decreto 24 giugno 1998, in assenza di discussione finale, non può ritenersi emesso “previo contraddittorio”, ma va considerato alla stregua di un provvedimento supercautelare, con la conseguenza che l’appello si rivela irricevibile (Rep. 1974 pag. 304, 1983 pag. 280; da ultimo: I CCA, sentenza del 1° settembre 1994 nella causa G. c. G.);
che, ciò premesso, le parti dovranno ancora essere convocate per la discussione finale sulla domanda cautelare circa l’attribu-zione dell’abitazione coniugale;
che, ciò premesso, l’appello può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che l’irricevibilità dell’appello rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo postulata dall’appellante;
che la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appel-lante non può essere accolta, poiché – foss’anche dato il requisito dell’indigenza – nel caso in rassegna difetta il requisito cumulativo della parvenza di buon esito (art. 157 CPC);
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), ma il prelievo di oneri sottrarrebbe all’interessata mezzi necessari per il suo mantenimento, motivo per cui si può rinunciare eccezionalmente alla riscossione di tasse e spese, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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