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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.103
Data decisione, Autorità: 03.07.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00103
Lugano 3 luglio 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (opposizione a precetto esecutivo civile) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 10 febbraio 1998 da
e __________ , __________ /
e __________ __________, __________
e __________ , __________ /
e __________ , __________ / (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
-__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 18 giugno 1998 presentato da __________ e __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 giugno 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Ritenuto
in fatto: che con convenzione del 2 febbraio 1997, sottoscritta con __________ -__________ __________, proprietario della particella n. __________ RFD __________, i comproprietari delle proprietà per piani n. __________, __________, __________e __________del fondo base n. __________ RFD __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________, si sono impegnati a erigere sulla linea di confine tra il loro fondo e quello del vicino una palizzata di legno alta 2 m;
che il 4 febbraio 1998 __________ -__________ __________ ha spiccato nei confronti di __________ e __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________ un precetto esecutivo civile, chiedendo la sistemazione di una palizzata alta 2 m lungo il confine sud della particella n. __________RFD, in corrispondenza con il confine della particella n. __________, conformemente alla convenzione del 2 febbraio 1997;
che la comunione dei comproprietari del fondo n. __________RFD __________ ha sollevato opposizione al precetto esecutivo il 13 febbraio 1998 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, sostenendo di aver già eretto la palizzata;
che all’udienza del 22 aprile 1998, indetta per la discussione, la comunione dei comproprietari ha ammesso che la palizzata era stata innalzata solo su una parte del confine e che era alta solo 1.8 m, impegnandosi a realizzare la parte mancante, sia verso ovest che in altezza, entro 20 giorni e a darne comunicazione al Pretore e alla controparte;
che nella stessa occasione il procedente ha confermato il suo precetto esecutivo civile, ribadendo che la palizzata doveva raggiungere l’altezza convenuta di 2 m;
che il 3 giugno 1998 __________ -__________ __________ ha comunicato che i vicini non avevano dato seguito all’impegno e ha chiesto l’emanazione della sentenza;
che statuendo il 10 giugno 1998, il Pretore ha respinto l’opposizione presentata dalla comunione dei comproprietari al precetto esecutivo civile, caricandole la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese, con obbligo di rifondere al precettante un’indennità di fr. 500.– per ripetibili;
che contro la citata sentenza, emessa nei confronti dei singoli comproprietari per piani, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________, __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 18 giugno 1998 nel quale chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di mantenere l’opposizione al precetto esecutivo civile;
che il gravame non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che il Pretore ha respinto l’opposizione dopo avere accertato che la convenzione del 2 febbraio 1997 costituisce un titolo esecutivo a norma dell’art. 488 cpv. 2 lett. b CPC e che l’istante non ha dato seguito agli impegni assunti;
che gli appellanti chiedono, in riforma della sentenza impugnata, la conferma della sua opposizione, sostenendo di aver già fatto innalzare la nota palizzata all’altezza convenuta e rilevando che il precettante non aveva dimostrato che l’altezza del manufatto era inferiore a 2 m, motivo per cui il Pretore avrebbe agito arbitrariamente accreditando la versione dei fatti del convenuto, non sorretta da prove;
che essi chiedono che al gravame sia concesso effetto sospensivo, poiché sarebbe difficile alzare la palizzata, la quale già raggiunge l’altezza di 2 m convenuta a suo tempo;
che ci si potrebbe chiedere, preliminarmente, se il gravame sia ammissibile, essendo stato presentato dai singoli comproprietari per piani e non dalla comunione dei comproprietari, sola legittimata ad agire per tutto quanto concerne le parti comuni (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 77 ad art. 712l);
che si può tuttavia prescindere in concreto dall’esaminare la legittimazione a ricorrere dei singoli comproprietari, poiché l’appello risulta comunque – come si vedrà oltre – infondato nel merito;
che gli appellanti, contrariamente a quanto sostengono ora nel ricorso, non hanno rispettato gli obblighi assunti nella convenzione del 2 febbraio 1997, ove appena si consideri ch’essi medesimi hanno riconosciuto, all’udienza del 22 aprile 1998, che la palizzata non è completa, sia perché manca la parte ovest, sia perché è alta solo 1.8 m, tanto da impegnarsi a provvedere entro 20 giorni al completamento dell’opera dandone comunicazione alla controparte e al Pretore;
che nell’appello essi si limitano a pretendere che l’altezza della palizzata, misurata da terra, raggiunge già 2 m ed è quindi conforme alla nota convenzione, come dalla lettera inviata il 5 giugno 1998 alla Pretura, senza nemmeno sostenere di aver adempiuto l’impegno assunto all’udienza di erigere la palizzata nella parte ovest del confine e di innalzarla fino a 2 m;
che se gli appellanti avessero nel frattempo provveduto a completare in altezza e in estensione la palizzata, conformemente agli impegni assunti il 22 aprile 1998, essi potranno far constatare la circostanza nell’ambito dell’esecuzione effettiva, ma non possono prevalersene in sede di appello contro la decisione sul rigetto dell’opposizione (Rep. 1982 141);
che l’opposizione può infatti essere ammessa solo se il titolo in base al quale procede il precettante non è esecutivo (Rep. 1928 60), ciò che non è manifestamente il caso in concreto;
che a fronte della manifesta contraddittorietà della sua posizione processuale gli appellanti non possono seriamente rimproverare arbitrio al Pretore, il quale ha respinto a giusta ragione l’opposizione al precetto esecutivo civile dopo avere constatato che la convenzione 2 febbraio 1997 costituiva un titolo esecutivo e che l’opera eseguita non era conforme agli impegni, come ammesso esplicitamente dalla stessa precettata;
che l’appello, non sprovvisto di temerarietà, risulta quindi manifestamente infondato e può essere respinto con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che il giudizio sul merito rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nell’appello;
che gli oneri processuali sono carico degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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