AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1998.102
Data decisione, Autorità: 01.10.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00102
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..____ (/) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele (curatela amministrativa), promossa con risoluzione dell’11 marzo 1997 dalla
Delegazione tutoria di __________
nei confronti di
__________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 7 giugno 1998 da __________ __________ contro la decisione emessa il 13 maggio 1998 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Con risoluzione dell’11 marzo 1997, intimata il 26 marzo successivo, la Delegazione tutoria di __________ ha istituito una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC) nei confronti di __________ __________ (1901), designandole come curatrice l’avv. __________ __________ -__________.
B. Contro la decisione della Delegazione tutoria __________ __________ è insorta il 10 aprile 1997 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, postulando – previo conferimento dell’ effetto sospensivo al gravame – l’annullamento della misura. Con risposta del 7 maggio 1997 la Delegazione tutoria ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la curatela amministrativa. In sede di replica e in duplica le parti hanno ribadito le rispettive domande. Il 29 luglio 1997 l’autorità di vigilanza ha respinto la domanda di l’effetto sospensivo. Su appello di __________ , tale decisione è stata confermata il 2 settembre 1997 da questa Camera (inc. ..).
C. Esperita l’istruttoria, il 20 marzo 1998 __________ __________ ha prodotto un memoriale conclusivo nel quale ha integrato la sua proposta di giudizio chiedendo, in via subordinata, di affidare l’incarico di curatore all’avv. __________ __________. Statuendo il 13 maggio 1998, la Sezione degli enti locali ha respinto il ricorso e ha confermato il provvedimento della Delegazione tutoria. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1’000.– sono state poste a carico della ricorrente.
D. Il 7 giugno 1998 __________ __________ è insorta contro la decisione della Sezione degli enti locali con un appello nel quale chiede che – conferito effetto sospensivo al gravame – la curatela amministrativa sia annullata, subordinatamente che le sia nominato come curatore l’avv. __________ __________. Il 17 giugno 1998 la presidente della prima Camera civile ha concesso all’appello effetto sospensivo, respingendo il 10 luglio 1998 un’istanza di revoca dell’effetto sospensivo presentata il 25 giugno dalla Delegazione tutoria. Nelle sue osservazioni del 14 luglio 1998 quest’ultima postula il rigetto dell’appello in ordine, subordinatamente nel merito.
Considerando
in diritto: 1. La procedura di curatela è regolata dal diritto cantonale (art. 397 in relazione con l’art. 373 CC). Competente a pronunciare una curatela amministrativa è, nel Ticino, la Delegazione tutoria del luogo dov’è amministrata la maggior parte dei beni o dove i beni sono pervenuti al beneficiario; contro le decisioni della Delegazione tutoria è dato ricorso alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele (art. 396 cpv. 2 CC art. 20 lett. f e art. 92 cpv. 1 del regolamento sulle tutele e le curatele). Le decisioni dell’autorità di vigilanza sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale d’appello (art. 54a LAC e art. 423 cpv. 3 CPC). Il curatelato, come l’interdetto, ha la legittimazione a ricorrere; le persone capaci di discernimento possono anche farsi rappresentare da un patrocinatore nell’ambito della procedura (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, n. 42 ad art. 397 CC, n. 114 seg. e n. 168 segg. ad art. 373 CC).
In concreto __________ __________ ha conferito il 23 ottobre 1996 procura generale a __________ -__________ (__________) __________, vedova del nipote __________ , perché compisse in sua vece – tra l’altro – tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, assumesse le decisioni necessarie e delegasse illimitati poteri a un legale di sua fiducia (doc. 1/B). __________ __________ ha manifestato il desiderio, inoltre, che la nipote si occupasse di un suo eventuale ricovero e dell’istituzione di una misura tutelare. Il 22 novembre 1996 __________ __________ __________ ha incaricato l’avv. __________ __________ di rappresentarla in “tutte le incombenze scaturenti dalla procura generale conferita da __________ __________ ” (doc. 1/C). L’autorità di vigilanza ha accertato che, all’epoca del conferimento del mandato, l’appellante era in grado di capire la portata dei suoi atti e che di conseguenza era superfluo indagare se l’avv. __________ __________ rappresentasse __________ - __________ o l’appellante, l’una e l’altra potendo ricorrere entrambe contro la decisione impugnata.
Nelle sue osservazioni all’appello la Delegazione tutoria ribadisce che il patrocinatore non rappresenta validamente la curatelanda, la procura generale e la relativa delega essendosi estinte fin dal ricorso 10 aprile 1997, quando è stata assodata l’incapa-cità di discernimento dell’appellante, manifestatasi anche con il comportamento contraddittorio durante gli incontri con le autorità. Ora, il giudice accerta d’ufficio i presupposti processuali, tra cui la legittimazione dei rappresentanti delle parti (art. 97 CPC). Giusta l’art. 35 cpv. 1 CO il mandato conferito per negozio giuridico – come nel caso concreto – cessa, se non risulta il contrario dalla convenzione o dalla natura del negozio medesimo, con la morte, la scomparsa, la perdita della capacità civile e il fallimento del mandante o del mandatario. Per quanto attiene alla perdita della capacità civile, essa interviene tra l’altro con l’incapacità di discernimento dell’interessato (art. 17 CC). In tal caso la procura perde ogni efficacia con effetto ex nunc (Zäch in: Berner Kommentar, n. 13 ad art. 35 CO).
Nella fattispecie l’autorità di vigilanza ha ritenuto, fondandosi sull’opinione del medico curante, che al momento di firmare la procura generale, nell’ottobre 1996, l’interessata era ancora capace di agire (doc. 22). Dall’istruttoria è emerso invero che agli inizi del 1998 la capacità di discernimento di __________ __________ era ancora sufficiente per esprimere un desiderio di durevole protezione e assistenza, mentre le mancava la capacità di organizzare tali richieste (perizia del 10 febbraio 1998, doc. 26, pag. 4 in fondo). Incapace di discernere è considerata però una persona carente di uno degli elementi che caratterizzano la capacità di giudizio, composta della facoltà conoscitiva, della capacità di valutazione, della capacità di volere e della capacità di agire secondo la propria volontà (Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 3ª edizione, pag. 70). Nel gennaio 1997 il medico curante, dott. __________ __________, aveva bensì constatato che la sua paziente denotava “sicura limitazione nella possibilità di amministrare la sua sostanza” (doc. 4, 2° foglio), ciò che è poi stato confermato dal rapporto peritale fondato su colloqui del gennaio e febbraio 1998 (doc. 26). Se non che, l’appellante riconosce nella figura del patrocinatore – di cui tra l’altro ha sempre mantenuto un chiaro ricordo – il legale di famiglia, nel quale ripone fiducia e al quale ha dichiarato di non esitare a rivolgersi in caso di necessità (doc. 22, doc. 18). Ora, in procedure relative a diritti strettamente inerenti alla personalità il Tribunale federale entra nel merito dei rimedi esperiti anche se dagli atti emerge l’incapacità di discernimento dell’interessato, perché solo in tal modo è possibile garantire alla parte la possibilità di procedere in lite e di difendersi (DTF 118 Ia 239 consid. 3a). Anzi, in casi simili è assicurata anche la facoltà di incaricare un avvocato (DTF 112 IV 10 consid. 1 con rinvii). Ciò posto, il quesito relativo alla validità della procura conferita dall’appellante al patrocinatore non merita ulteriore disamina. A garanzia degli interessi della parte la cui capacità è messa in discussione dall’autorità tutoria, l’appello deve essere considerato ricevibile (Rep. 1996 pag. 4).
Nella fattispecie l’operato dell’autorità tutoria e dell’autorità di vigilanza sfugge alla critica. Il provvedimento adottato dalla Delegazione tutoria di __________, intervenuta su segnalazione di una parente, è stato preceduto infatti dall’audizione dell’interessata, una prima volta il 28 febbraio 1997 al suo domicilio e poi l’11 marzo 1997 presso la Clinica __________ dove era stata ricoverata. In entrambe le occasioni essa ha manifestato sentimenti di sfiducia nella vedova del nipote, il desiderio di protezione e il suo accordo alla nomina di un curatore (doc. 4), ciò che – a prescindere dagli autori della segnalazione e dalle cause della stessa – bastava all’autorità tutoria per prendere i necessari provvedimenti. Da parte sua l’autorità di vigilanza ha confermato l’adeguatezza della misura tutelare solo dopo aver sentito la curatelanda (doc. 18) e avere disposto un esame peritale volto a stabilire la sua capacità di amministrarsi, rispettivamente di incaricare un amministratore e di verificarne l’operato (doc. 26). Le autorità tutorie hanno rispettato perciò il diritto di essere sentita dell’interessata e hanno proceduto agli accertamenti idonei a verificare il suo bisogno di assistenza nella gestione dei beni, circostanza – come si vedrà in seguito – determinante per l’adozione di una curatela amministrativa. Su questo punto l’appello si rivela quindi infondato.
L’autorità tutoria prende gli opportuni provvedimenti ogni qualvolta una sostanza rimanga priva della necessaria amministrazione; essa nomina un curatore, tra l’altro, nel caso di incapacità di una persona a provvedere da sé medesima all’amministrazione della propria sostanza o a scegliersi un rappresentante (art. 393 n. 2). Quest’ultimo presupposto, cumulativo all’inidoneità di gestirsi autonomamente, include l’incapacità dell’interessato di verificare l’operato di un eventuale amministratore (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 41 ad art. 393 CC con riferimenti). Per “patrimonio privo della necessaria amministrazione” si intende sia la totale mancanza di un’amministrazione – anche quella curata da un terzo – sia un’amministrazione insufficiente. Qualora un privato sia già incaricato di amministrare il patrimonio, l’eventuale nomina di un curatore è giustificata quando l’operato di lui risulta insufficiente. Ciò va ammesso, in ogni modo, con ragionevole cautela (Schnyder/Maurer, op. cit., n. 22 ad art. 393 CC).
L’autorità di vigilanza ha concluso che l’accertata incapacità dell’appellante di scegliere e di controllare la procuratrice generale, sintomo tra l’altro di incapacità di discernimento, implicava la perdita di efficacia della procura generale rilasciata alla nipote e – di riflesso – della delega al patrocinatore, ragion per cui l’istituzione di una curatela amministrativa appare necessaria. L’appellante insorge contro tale argomentazione, sottolineando che in virtù della procura 22 ottobre 1996 il suo patrocinatore si occupa già con successo dell’amministrazione del suo patrimonio. La censura non ha consistenza. La nota procura generale è decaduta con la perdita di discernimento della mandante, in ogni caso dal gennaio 1998, data del primo colloquio peritale, cosicché non esiste più un’amministrazione contrattuale dei beni dell’appellante. A nulla giova che il patrocinatore si sia di fatto occupato di tale amministrazione. L’appellante non è infatti in grado – per effetto della sindrome psicorganica di media entità da cui è affetta – di gestirsi autonomamente, né di sorvegliare adeguatamente il corretto svolgimento di un mandato affidato a terzi (doc. 26, pag. 4 in fondo). In tali circostanze, vista la diminuita capacità dell’appellante di gestirsi autonomamente e la sua incapacità di discernimento, che non le consente un controllo sull’operato di terzi, l’adozione di una misura tutelare si rivela giustificata e la scelta di istituire una curatela amministrativa si confà alle esigenze della fattispecie. Anche su questo punto, dunque, l’appello deve essere respinto.
Per la scelta del curatore valgono le disposizioni sulla tutela (art. 397 e 379 segg. CC). L’autorità tutoria, accertato che non sia data alcuna causa di esclusione (art. 384 CC), deve nominare a curatore una persona maggiorenne idonea all’ufficio (art. 379 cpv. 1 CC). Sussiste motivo di esclusione, in particolare, quando il potenziale curatore ha una seria collisione di interessi con il curatelato, ovvero si trovi nella situazione di poter scegliere se dare la priorità agli interessi del curatelato o ai propri (art. 384 n. 3 CC; Schnyder/Murer, op. cit., n. 22 ad art. 384 CC). Causa di esclusione è altresì la collisione di doveri, come il contrasto tra gli obblighi professionali e i doveri di curatore (Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Friburgo 1984, pag. 131 n. 326). La valutazione sull’idoneità dei candidati avviene liberamente, secondo il diritto e l’equità (art. 4 CC), tenuto conto del bene del curatelando e del diritto preferenziale riconosciuto ai parenti prossimi (Dischler, op. cit., pag. 110 seg. n. 279 e 282). L’attitudine dev’essere vagliata da un duplice profilo: prima si verifica la propensione in genere ad assumere un simile incarico, e poi quella riferita al caso specifico (Dischler, op. cit., p. 55 nota 126). Tale esame implica la valutazione della capacità del futuro curatore a instaurare un rapporto di fiducia, a gestire il denaro, ad agire e a comportarsi ragionevolmente, a essere disponibile e a sopportare la curatela dal lato fisico, psichico e temporale. In seguito si esamina l’esistenza, sulla base delle circostanze, di un’attitudine adeguata alle esigenze del pupillo (Dischler, op. cit., p. 65 nota 163).
L’appellante si duole – in subordine – della mancata nomina a curatore del suo avvocato, amministratore del suo patrimonio e già patrocinatore del defunto nipote. La Delegazione tutoria si oppone a tale designazione, facendo valere che il legale in questione patrocina già __________ -__________ __________ e rappresenta la comunione ereditaria della famiglia a, di cui l’appellante è coerede, sicché si prospetterebbe un conflitto d’interessi. Dagli atti risulta in effetti che il legale cura l’amministrazione dei beni di __________ - __________, di cui fa parte lo stabile in cui si trova l’appartamento occupato da __________ __________, e che egli si occupa anche della gestione patrimoniale dell’appellante. Quest’ ultima percepisce due pensioni mensili (AVS/PTT) di complessivi fr. 2'932.70, con le quali sostiene le proprie spese correnti (doc. 1: verbale 30 settembre 1997), ed è titolare di un consistente conto di risparmio (doc. 12: saldo di fr. 101’672.20). Non risulta, invece, che il legale rappresenti una comunione ereditaria __________: le prerogative ereditarie delle sorelle __________ sul patrimonio indiviso della famiglia, di cui faceva parte anzitutto la particella n. __________RFD di , sono infatti state cedute al nipote __________ __________ e l’immobile è ora intestato alla vedova di lui (doc. 16, 2° foglio). Non si scorgono quindi elementi che potrebbero far pensare a un serio conflitto di interessi o di doveri. L’appel-lante in effetti non versa alla nipote alcun corrispettivo per l’appartamento che occupa, né partecipa al pagamento degli interessi ipotecari o alla manutenzione dell’immobile. La nipote, dal canto suo, ha propri redditi, è autonoma dal profilo finanziario e vive in un appartamento proprio. Ciò posto, non è dato a divedere in che modo il legale potrebbe pregiudicare gli interessi dell’appellante rappresentando simultaneamente __________ - __________. Si aggiunga, del resto, che il legale non verserebbe in conflitto d’interessi nemmeno se fosse rappresentante di una comunione ereditaria __________ (cfr. Schnyder/Murer, op. cit., n. 29 ad art. 84 CC con riferimenti).
Per quanto riguarda l’idoneità al ruolo di curatore, l’appellante pone l’accento sul rapporto di fiducia che la lega al legale di famiglia e sulla spesa inutile che le causerebbe l’intervento di un curatore. La Delegazione tutoria ribadisce che il legale di famiglia non è adatto ad assolvere il compito in questione già per la circostanza che si oppone alla curatela e non collabora con la curatrice designata dalla Delegazione stessa. Ora, come si è detto, il candidato curatore deve essere capace di collaborare (Dischler, op. cit., pag. 58 n. 140). Che in concreto il patrocinatore ritenga superflua una curatela, in contrasto con il parere del medico curante (doc. 5), non significa tuttavia ch’egli sia inidoneo come curatore. In realtà egli si è limitato, come avvocato, a far valere la chiara volontà della mandante, contraria a qualsiasi intervento tutelare. Certo, egli si è mostrato reticente – all’inizio – a coadiuvare l’operato della Delegazione tutoria e della curatrice da questa designata, in particolare dilazionando la produzione dei documenti richiestigli per compilare l’inventario dei beni dell’appellante. Ciò si spiega tuttavia con il fatto che era pendente allora una richiesta di effetto sospensivo presentata con il ricorso del 10 aprile 1997, tant’è che pure la Delegazione tutoria attendeva la decisione di tale domanda, respinta poi il 29 luglio 1997 dalla Divisione degli interni (doc. 9). Dopo di allora il legale ha manifestato tutta la sua disponibilità a intavolare un dialogo con la Delegazione tutoria (doc. 11), in specie dopo la sentenza del 2 settembre 1997 con cui la presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo (doc. 11, doc. 12, doc. 15, doc. 16). Alla luce delle precedenti considerazioni non può dirsi quindi che il legale sia incapace di collaborare.
Quanto al rapporto particolare che lega l’appellante al patrocinatore, è di fatto emerso che costei lo riconosce come il suo legale di fiducia (doc. 18, 22 e 26), il che depone a favore dell’interessato. Ciò non esonera ancora l’autorità di nomina dall’esaminare se il candidato risulti sufficientemente indipendente e oggettivo per svolgere il mandato nell’interesse del curatelando, sia in grado cioè di conservare un sufficiente distacco (Dischler, op. cit., pag. 100 seg., n. 261). Nella fattispecie non vi è ragione per supporre che l’avvocato in questione abbia a seguire supinamente i desideri dell’appellante solo perché ne difende gli interessi con convinzione. Oltre a ciò, egli beneficia dei vantaggi derivantigli dall’approfondita conoscenza e dal rapporto intercorso con diversi membri della famiglia, circostanza che gli consente di interpretare debitamente la volontà e soprattutto le esigenze dell’appellante, prima fra tutte quella di vivere nell’appartamento di via __________. Soppesate tutte le particolarità del caso, non vi è quindi ragione prevalente per designare all’appellante un curatore diverso dal legale di famiglia. Il gravame deve quindi essere accolto nella domanda subordinata, intesa alla nomina quale curatore del patrocinatore di fiducia, e la decisione impugnata deve essere riformata in tal senso. Dovessero ravvisarsi in futuro concreti conflitti d’interessi o di doveri, la Delegazione tutoria potrà sempre intervenire, ad ogni modo, designando nella veste di curatore una terza persona.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In prima sede l’appellante ha contestato il principio stesso della curatela e solo dopo l’istruttoria ha formulato una domanda subordinata volta alla designazione del suo legale come curatore. Essendosi opposta a torto all’istituzione della curatela, essa deve sopportare le spese della perizia. La tassa di giustizia, visto l’accoglimento della domanda subordinata, dovrebbe essere posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. La Delegazione tutoria ha agito tuttavia nell’adempimen-to di un compito di diritto pubblico e nello stesso interesse dell’appellante. Per motivi di equità, non si giustifica quindi di imporle tasse di giustizia né ripetibili.
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è accolto nella sua domanda subordinata e la decisione impugnata è così riformata:
Il ricorso è accolto nella sua domanda subordinata e quale curatore è designato l’avv. __________ __________, Lugano.
Le spese di perizia di fr. 943.– sono poste a carico della ricorrente.
II. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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