AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.100
Data decisione, Autorità: 09.11.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00100
Lugano 9 novembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza del 3 febbraio 1995 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato l’8 giugno 1998 da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 19 maggio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
Se dev’essere accolto l’appello dell’8 giugno 1998 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Se deve essere accolta la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1940) e __________ __________ nata __________ (1944) si sono sposati a __________ il ____________________ 1965. Dall’unione sono nate __________ (1966) e __________ (1967). I coniugi sono separati di fatto dal novembre 1976. __________ __________ è padre anche di __________, nato il ____________________ 1981 da una relazione con __________ , sua attuale convivente. Una procedura di divorzio avviata dal marito il 31 gennaio 1977 è stata stralciata dai ruoli il 2 novembre 1994 (inc. ..). In tale procedura il marito era stato condannato a versare alle moglie un contributo alimentare provvisionale di fr. 1’350.– dal giugno 1987 (decreto cautelare del 20 aprile 1988).
B. __________ __________ ha presentato il 7 dicembre 1994 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud istanza per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 20 gennaio 1995. Con istanza cautelare del 3 febbraio 1995 essa ha chiesto che le fosse versato un contributo alimentare mensile di fr. 3’100.– dal febbraio 1995, di fr. 15’500.– a titolo di arretrati dal settembre 1994 al gennaio 1995, che le fosse stanziata una provvigione ad litem di fr. 4’000.– e infine che fossero date tutte le informazioni necessarie per determinare il reddito e la sostanza del marito. Alla discussione del 14 marzo 1995 l’istante ha confermato le proprie richieste, cui si è opposto il convenuto. __________ __________ ha introdotto il 1° settembre 1995 petizione di divorzi, postulando la regolamentazione delle conseguenze accessorie (inc. ..__________). Il convenuto con risposta del 28 febbraio 1996 ha aderito al divorzio, opponendosi alle altre domande. La causa di merito è attualmente in fase istruttoria.
C. Conclusa l’istruttoria provvisionale, alla discussione finale del 15 ottobre 1996 __________ __________ ha confermato le sue domande. __________ __________ ha ribadito la propria posizione. Con decreto cautelare del 19 maggio 1998 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha fissato il contributo alimentare mensile dovuto alla moglie in fr. 1380.– dal 1° febbraio 1995. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. L’istante è inoltre stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. Insorta con appello dell’8 giugno 1998 contro il decreto del Pretore, __________ __________ propone, previa ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, che il contributo in suo favore sia aumentato a fr. 3’104.50 mensili, e che gli oneri processuali di prima sede siano posti a carico del marito, tenuto a versarle un congruo importo per ripetibili. Con un proprio appello dell’8 giugno 1998 __________ __________ chiede da parte sua la reiezione dell’istanza cautelare e la soppressione di ogni contributo alimentare alla moglie. Entrambi gli appellanti hanno rinunciato a osservazioni sull’appello avversario.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore si è pronunciato nel 1998 sulla base di dati risalenti al 1996 e questa Camera deve necessariamente fondarsi su tale materiale istruttorio. Qualora la situazione di fatto dovesse essere cambiata, le parti conservano la facoltà di chiedere al Pretore la modifica dell’assetto cautelare, che avrà effetto solo per il futuro (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
I. Sull’appello di
b) A detta dell’appellante il marito non potrebbe inserire nel proprio fabbisogno l’importo di fr. 250.– mensili per le spese di trasferta, dal momento che tali costi competono al suo datore di lavoro. La critica non può essere condivisa. Il datore di lavoro non rimborsa nella fattispecie le spese professionali per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro al dipendente (certificato doc. IV). Il convenuto ha esposto per tali costi fr. 250.– mensili e l’attrice si è limitata in prima sede a una contestazione generica del fabbisogno da lui indicato (verbale del 14 marzo 1995), senza mettere in dubbio la necessità di un veicolo privato per recarsi al lavoro o l’entità della spesa. Con l’appello essa non indica per quale motivo l’inserimento nel fabbisogno di tale costo, che di per sé non è estraneo al concetto di fabbisogno familiare (cfr. tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF, pubblicata in Rep. 1993 pag. 265; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 2.35 pag. 80), sarebbe erroneo. Insufficientemente motivato, al riguardo il gravame sfugge così a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5).
c) L’attrice ribadisce che nel proprio fabbisogno deve essere inserito l’intero ammontare del suo canone di locazione, di fr. 1’250.–, senza alcuna deduzione per la presenza delle figlie maggiorenni, con lei conviventi. In sostanza essa rivendica il diritto di mantenere il tenore di vita precedente la separazione e la parità di trattamento con il marito, al quale il Pretore ha calcolato un onere di alloggio di fr. 1’100.– per i costi della villa in cui risiede con la convivente e il figlio comune. L’onere d’alloggio del marito dovrebbe quindi essere ridotto a fr. 550.–, per tenere conto della partecipazione della sua convivente. Tali argomentazioni non possono essere condivise. Il diritto di mantenere il tenore di vita precedente la cessazione dell’economia domestica coniugale non è assoluto e a distanza di anni dalla separazione di fatto dei coniugi l’appellante non può pretendere di esporre per sé sola i costi di un appartamento destinato a una famiglia di quattro persone. Per costante giurisprudenza, entrambi i coniugi devono invero poter beneficiare, durante la causa di divorzio, di condizioni abitative sostanzialmente paritarie. Nella fattispecie entrambe le parti dividono l’alloggio con adulti autosufficienti, il marito con la propria compagna e il figlio minorenne, la moglie con le due figlie, maggiorenni e autosufficienti finanziariamente. Alla luce della dottrina più recente (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156) questa Camera ha precisato la propria giurisprudenza (Rep. 1990 pag. 122 n. 22), nel senso che in simili casi essa inserisce nel fabbisogno del coniuge convivente l’onere di alloggio presumibile che avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza del 9 luglio 1997 nella causa S.). Tenuto conto delle condizioni del mercato logistico nel Mendrisiotto, appare adeguato considerare per ogni coniuge un onere di alloggio, comprensivo del riscaldamento, di fr. 900.– mensili. In tal modo è rispettato il principio della parità di trattamento. L’appello si rivela dunque infondato per quel che concerne l’onere di alloggio.
II. Sull’appello di
Il convenuto contesta anzitutto il reddito di fr. 4’930.– computato dal Pretore, asserendo di conseguire un reddito mensile netto di fr. 4’430.– per dodici mensilità. La censura è fondata. Il certificato di stipendio richiamato (inc. IV) attesta senza equivoci che il dipendente ha ricevuto uno stipendio complessivo lordo di fr. 59’160.– annui (fr. 4’930.– lordi mensili), oltre gli assegni familiari di fr. 2’160.–. Il reddito mensile netto, ai fini del calcolo del contributo alimentare dovuto alla moglie, ammonta pertanto a fr. 4’300.– (fr. 51’592.– al netto delle deduzioni sociali abituali). La datrice di lavoro ha confermato, ancora nel 1995, di versare uno stipendio di fr. 4’930.– mensili (lettera 18 dicembre 1995, doc. VI richiamato), che è da ritenere lordo, visto il certificato di stipendio precedente. Gli assegni familiari non vanno invece considerati in questa sede, poiché spettano al figlio __________. Il reddito del marito, dedotti gli assegni familiari, ammonta quindi a fr. 4’300.– netti mensili.
a) Il convenuto rimprovera poi al Pretore di aver determinato in modo errato il suo fabbisogno mensile, omettendo di includervi l’importo di fr. 240.– mensili fatto valere per le imposte alla discussione del 14 marzo 1995. L’argomentazione si rivela pertinente. La prassi del Pretore, infatti, contrasta con quella del Tribunale federale, secondo il quale il fabbisogno comprende le imposte e gli oneri assicurativi (DTF 114 II 393). Questa Camera segue tale giurisprudenza e inserisce gli oneri fiscali dei coniugi, se del caso prudentemente stimati, nel loro fabbisogno (Rep. 1994 297 consid. 5). Nella fattispecie il marito ha esposto un onere fiscale fr. 240.– mensili, importo che appare adeguato alle circostanze e che non è stato seriamente messo in discussione dalla moglie. Non vi è quindi motivo per ignorarlo.
b) L’appellante rivendica una maggiorazione a fr. 640.– del fabbisogno relativo al figlio __________, che dal 1998 è passato in una fascia d’età superiore a quella considerata nel decreto impugnato. A prescindere dal fatto che tale maggiorazione trova origine in un fatto nuovo ed è pertanto improponibile in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l’obbligo alimentare di un coniuge verso il figlio nato da una sua relazione extraconiugale, come si è visto in precedenza (consid. 4a), non può essere opposto all’altro coniuge.
c) Il convenuto adduce ancora che il suo fabbisogno deve essere maggiorato del 20%. L’argomentazione è di principio fondata. La giurisprudenza del Tribunale federale citata dal convenuto, infatti, suggerisce di maggiorare il fabbisogno in presenza di una situazione finanziaria favorevole (DTF 115 II 425 consid. 2). L’aumento del 20% del minimo esistenziale – a entrambi i coniugi –, in modo da lasciare loro un certo margine per spese individuali, dipende tuttavia dalle condizioni economiche della famiglia, le cui entrate devono essere sufficienti per coprire tale maggiorazione senza provocare ammanchi (I CCA, sentenza del 26 agosto 1997 nella causa B.). Ciò non è manifestamente il caso in concreto, come si vedrà in appresso, di modo che non vi è spazio per allargare ulteriormente il fabbisogno delle parti.
d) L’appellante si duole della disparità di trattamento che il Pretore avrebbe commesso in materia di minimo esistenziale, calcolando quello della moglie in fr. 1’025.– (“persona sola” nel senso della già citata tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo pubblicata dalla Camera di esecuzione e fallimenti) e il suo in fr. 685.– (metà del minimo per coniugati). La critica è pertinente. In concreto, infatti, i coniugi sono nella medesima situazione, poiché entrambi vivono in economia domestica con adulti. Si giustifica quindi di applicare a entrambi il minimo esistenziale di fr. 925.– previsto per “persone che vivono presso parenti” (I CCA, sentenza del 4 giugno 1996 nella causa R., massima pubblicata in SJZ 93/1997).
Il convenuto, infine, chiede che alla moglie sia calcolato un reddito potenziale di almeno fr. 2’500.– poiché essa non potrebbe più pretendere di essere mantenuta da lui dopo 21 anni di separazione di fatto, tanto meno senza riprendere alcuna attività lucrativa né chiedere prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione o contro l’invalidità. L’argomentazione non può essere condivisa. Come si è visto (consid. 5), la moglie non ha alcuna particolare formazione professionale e ha lavorato come ausiliaria venditrice fino al 1986. Essa è quindi lontana dal mondo del lavoro da più di 12 anni, ha ormai 54 anni ed è affetta da esiti invalidanti dell’intervento chirurgico subito nel 1991 e della chemioterapia. A detta del medico interpellato dalla Commissione dell’assicurazione invalidità, essa è incapace al lavoro nella misura del 50% nella precedente attività di venditrice (incarto AI richiamato). Il medico curante, dal canto suo, ha precisato che la sua paziente non è in grado di compiere sforzi intensi o prolungati a causa dell’edema residuo al braccio destro (doc. B, incarto di merito). L’attrice ha invero presentato nel 1992 una domanda di prestazioni dell’assicurazione invalidità, che tuttavia è stata respinta nel 1993 perché l’assicurata è stata considerata come casalinga e, in tali mansioni, abile al lavoro nella misura dell’85%. È dubbio nondimeno che l’attrice, parzialmente inabile al lavoro, possa essere considerata collocabile nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione. Non si vede quindi come essa possa concretamente reperire un’occupazione confacente al suo stato di salute, tanto più alla sua età e in un mercato del lavoro notoriamente depresso come quello ticinese. L’obbligo di mantenimento tra coniugi, a ogni modo, persiste per tutta la durata del matrimonio (art. 163 CC) ed è prioritario rispetto alle prestazioni dell’ente pubblico. L’appello deve pertanto essere respinto su questo punto.
Riassumendo, il fabbisogno minimo del marito ammonta a fr. 2’666.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, alloggio e riscaldamento per persona sola fr. 900.– stimati, premio della cassa malati personale fr. 351.60, onere fiscale fr. 240.–, spese di trasferta fr. 250.–). Quello della moglie è di fr. 2’128.10 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 925.–, onere di alloggio per persona sola fr. 900.– stimati, premio di cassa malati fr. 190.10, assicurazioni fr. 38.–, imposte fr. 75.–). Il reddito del marito è di fr. 4’300.– mensili e quello della moglie è di fr. 600.–. Partendo da questi dati rimane da stabilire il contributo alimentare che il marito deve alla moglie. Il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
reddito del marito fr. 4’300.—
reddito della moglie fr. 600.—
reddito complessivo fr. 4’900.—
./. fabbisogno dei coniugi fr. 4’794.70
eccedenza fr. 105.30
fabbisogno della moglie fr. 2’128.10
metà eccedenza fr. 52.65
./. reddito proprio fr. 600.—
contributo a lei dovuto fr. 1’580.75
Ne discende che, una volta rettificati i rispettivi fabbisogni e i redditi, il contributo provvisionale dovuto alla moglie ammonta a fr. 1’585.– mensili arrotondati. In tale misura l’appello della moglie deve essere parzialmente accolto, mentre deve essere respinto, ancorché fondato su censure in parte pertinenti, il gravame del marito.
III. Sulle spese e le ripetibili
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie in appello merita di essere accolta, in considerazione della sua indigenza e del fatto che il suo gravame presentava probabilità di esito favorevole, sia pure in misura parziale.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello di __________ __________ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare ad __________ __________, a titolo di contributo alimentare dal mese di febbraio 1995, l’importo anticipato di fr. 1’585.– entro il 5 di ogni mese. Il contributo dovrà essere adeguato all’indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno, con riferimento all’indice per il precedente mese di novembre.
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti per metà a carico di __________ __________, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
Nella misura in cui è ricevibile, l’appello di __________ __________ è respinto.
Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di __________ __________. Non si attribuiscono ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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