AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.98
Data decisione, Autorità: 18.09.1998, ICCA
Incarto n.: 11.98.00098
Lugano 18 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (___/G) alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 (azione possessoria), promossa con istanza del 2 gennaio 1994 da
e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________,
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 15 giugno 1998 da __________ __________ contro la sentenza emanata 4 giugno 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ __________ sono comproprietari in parti uguali della particella n. __________ RFD di __________; __________ __________ è proprietario dal 1989 della contigua particella n. __________. In seguito a divergenze di opinione sulla distanza delle piante che si trovano lungo il confine tra i due fondi, __________ e __________ __________ hanno promosso il 12 gennaio 1994 un’azione possessoria davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo che a __________ __________ fosse ordinato – sotto la comminatoria dell’art. 292 CP – di eliminare una scaletta in legno, una recinzione e tutte le piante poste sulla particella n. __________di loro proprietà, oltre a tutte le piante poste sulla particella n. __________in violazione delle distanze legali. All’udienza del 12 aprile 1994 gli istanti hanno confermato le loro domande, alle quali si è opposto il convenuto. Conclusa l’istruttoria, ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista in un memoriale scritto e al dibattimento finale del 13 maggio 1996, gli istanti precisando che dovevano essere eliminate 18 piante.
B. Statuendo il 4 giugno 1998, il Pretore ha accolto l’azione possessoria e ha condannato __________ __________ ad allontanare ad almeno 8 m dal confine 5 piante (tilia euchlora, thuja fastigiata, thuja biota, magnolia grandiflora gallissoniensis e cupressus sempervirens), ad almeno 4 metri altre 9 piante (viburnus carlesi, punica granata, magnolia soulangeana nigra, 2 cotinus caccigria, calicanthus, pittosporum tobira, laburnum anagrioides, viburnum) e ad almeno mezzo metro ulteriori 2 piante (abelia grandiflora e lagestroemia indica), come pure a rimuovere dalla particella n. __________un pinus mugus e un hibiscus siriacus, e ciò entro due mesi dal passaggio in giudicato dalla sentenza. La tassa di fr. 800.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di versare agli istanti un’indennità di fr. 1’500.– per ripetibili.
C. __________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 15 giugno 1998 nel quale chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame – che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l’istanza. La presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo all’appello con decreto del 17 giugno 1998. Nelle loro osservazioni del 6 luglio 1998 __________ e __________ __________ propongono la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
D. La giudice delegata di questa Camera ha proceduto a un’ispe-zione presso il geometra revisore competente per il comprensorio di Porza e ha acquisito agli atti, con ordinanza del 4 agosto 1998, la lettera 31 luglio 1998 dell’ing. __________ __________. Le parti hanno potuto esprimersi sulle risultanze dell’ispezione.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha constatato, sulla base della perizia giudiziaria, che 16 piante poste sulla particella del convenuto non rispettano le distanze legali e che altre due piante, situate sulla linea di confine, si trovavano in realtà sul fondo degli istanti. Egli ha respinto le obiezioni sollevate dal convenuto, che si prevaleva di accordi in deroga alle distanze legali intercorsi tra gli istanti e la precedente proprietaria del fondo, come pure della natura boschiva di una parte del suo fondo e dell’esistenza di piante situate a distanza non regolamentare sulla proprietà degli istanti, la cui azione sarebbe quindi stata abusiva.
L’appellante contesta le conclusioni cui è giunto il Pretore, rilevando in primo luogo che in concreto non sarebbe dato il requisito dell’illecita violenza, poiché le piante sarebbero state poste a dimora dalla precedente proprietaria della particella n. __________con il consenso degli istanti. Inoltre l’azione possessoria sarebbe tardiva, dato che le piante sarebbero state poste a dimora nel 1989. Infine il convenuto ribadisce, con dovizia di argomentazioni, che parte dei due fondi sarebbe situata in zona boschiva, ciò che renderebbe inapplicabili le norme della LAC invocate dagli istanti.
Gli istanti non hanno indicato su quale norma giuridica fondano la loro azione possessoria e il Pretore ha ritenuto applicabile l’art. 928 CC (azione di manutenzione). L’art. 928 stabilisce che quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può agire in cessazione della turbativa, anche se la controparte pretende di agire con diritto. Secondo l’art. 929 CC, inoltre, il possessore deve avere reclamato immediatamente la cessazione della turbativa, appena conosciuto l’atto di violenza e l’autore di esso (cpv. 1); l’azione giudiziaria, poi, deve essere intentata entro un anno, il quale comincia a decorrere dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto conoscenza più tardi del fatto e del suo autore (cpv. 2). L’azione di manutenzione soggiace a un doppio limite di tempo (art. 929 CC): anzitutto l’istante deve avere reclamato “immediatamente”; oltre a ciò egli deve avere promosso la causa entro un anno dalla turbativa. Tali requisiti vanno esaminati d’ufficio, giacché da essi dipende la ricevibilità dell’azione (Rep. 1987 pag. 209 consid. 1, 1985 pag. 307 consid. 1; Stark, in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 10 ad art. 929 CC; Rep. 1986 pag. 78, 1981 pag. 348). Si aggiunga che, per quanto attiene al reclamo immediato, tale presupposto deve essere reso verosimile dall’istante, senza riguardo all’eventuale passività del convenuto (Stark, op. cit., nota 5 ad art. 929 CC con rinvii). L’inosservanza di simile requisito comporta la reiezione dell’azione possessoria, riservato all’istante il ricorso all’azione di merito secondo la procedura ordinaria (Stark, op. cit., n. 3 ad art. 929 CC). Il reclamo è ritenuto tempestivo se effettuato con prontezza, quand’anche non immediato (Stark, op. cit., n. 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 348). Il giudice deve esaminare, valutando l’insieme delle circostanze, se l’istante ha protestato entro un termine ragionevole da quanto ha potuto effettuare un primo esame della situazione (Stark, loc. cit.; SJ 1980 pag. 92 segg.). Già un reclamo successivo di due mesi alla conoscenza dei fatti è stato giudicato tardivo da questa Camera (sentenza del 3 novembre 1994 in re P., consid. 3, confermata in Rep. 1996 pag. 187), come pure un reclamo intervenuto a distanza di sette settimane (sentenza del 27 gennaio 1994 in re F., consid. 3), termine che per diritto federale sembra porsi al limite dell’arbitrio (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 95 n. 350b con rinvii).
Nella fattispecie occorre quindi esaminare, in primo luogo, la tempestività del reclamo. Pacifico è che le piante sono state messe a dimora nell’estate 1989 dalla precedente proprietaria del fondo n. __________ (doc. C). Gli istanti hanno ammesso, nell’atto introduttivo di causa, di aver constatato già a quel momento che diverse piante non rispettavano le distanze legali (istanza, pag. 2). Rimasti infruttuosi i tentativi di giungere alla stipulazione di un contratto di servitù reciproca di deroga alle distanze legali con il convenuto, proprietario dall’autunno 1989 del fondo n. __________, il 30 aprile 1993 gli istanti hanno assegnato a quest’ultimo un termine di 30 giorni per allontanare le piante e i manufatti sporgenti sulla loro proprietà (doc. C). In tale lettera gli istanti hanno menzionato che la posa definitiva dei termini tra i due fondi era avvenuta l’anno precedente, vale a dire nel 1992. Se non che, il primo reclamo di cui si è a conoscenza nella fattispecie è quindi – nell’ipotesi più favorevole agli istanti – posteriore di un anno all’accertamento della delimitazione dei confini tra i due fondi. Nelle osservazioni all’appello gli istanti sostengono invero che la certezza dei confini si è avuta unicamente nell’aprile 1993, riferendosi alla lettera di cui al doc. C, ribadendo la tempestività della loro azione. La tesi contrasta tuttavia con quanto riferito dal geometra ufficiale, che ha situato al maggio 1992 la verifica della picchettazione precedente e la posa di tutta la terminazione mancante, precisando altresì che le planimetrie ufficiali aggiornate potevano essere ottenute dopo il 1° dicembre 1988 per i confini e dopo il 3 ottobre 1989 per i fabbricati (lettera 31 luglio 1998 dell’ing. __________). Il fatto che la verifica sia stata chiesta del convenuto non è decisivo, contrariamente a quanto sembrano ritenere gli appellati, visto che essi erano a conoscenza dei risultati della terminazione. Nella lettera 30 aprile 1993, infatti, essi hanno menzionato esplicitamente che la posa definitiva dei termini comprovava la legittimità delle loro richieste e hanno indicato che tale posa era avvenuta “lo scorso anno” (doc. C, prima pagina a metà). Gli appellati equivocano dunque sui termini quando asseriscono, nelle loro osservazioni, di aver potuto accertare i confini solo nell’aprile 1993, poiché con ogni evidenza la terminazione cui essi stessi si riferiscono negli atti di causa è avvenuta nel maggio 1992. Anche prendendo come data determinante – invece dell’ottobre 1989 – la conferma della picchettazione, quando essi avrebbero potuto verificare il tracciato dei confini su cui già erano sorti dubbi e discussioni con la precedente proprietaria della particella n. __________ (doc. C), il loro reclamo, del 30 aprile 1993, si rivela perciò posteriore di un anno all’accertamento della turbativa, e quindi irrimediabilmente tardivo (Rep. 1996 pag. 187). L’azione possessoria, carente di un presupposto sostanziale, non era di conseguenza ammissibile. Ne discende che il giudizio del Pretore va riformato e l’azione respinta.
Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza, tanto in prima quanto in seconda sede (art. 148 cpv. 1 CPC), con l’obbligo per gli istanti di rifondere al convenuto un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono a carico degli istanti, con obbligo di rifondere al convenuto l’importo di fr. 1’500.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.—
b) esborsi geometra fr. 266.25
c) spese fr. 50.—
fr. 716.25
da anticipare dall'appellante, sono poste in solido a carico di __________ e __________ __________, che rifonderanno all’appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1’000.– complessivi per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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