AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.95
Data decisione, Autorità: 13.12.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00095
Lugano, 22 settembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretaria:
Tagli
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 15 marzo 1996 da
__________ -__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (ora patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 2 giugno 1998 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 maggio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con l’appello;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo presentato il 30 giugno 1998 da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con l’appello adesivo;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1968) e __________ __________ (1961) si sono sposati a __________ il ____________________ 1992. La moglie aveva già un figlio, __________ (____________________1986), nato da un suo precedente matrimonio. Dalla nuova unione è nata __________, il ____________________ 1993. Il marito è __________ di __________ __________ ad __________; la moglie ha lavorato nei primi mesi di matrimonio come __________ a metà tempo per l’amministrazione di un __________, fino al 12 settembre 1992, poi si è dedicata alla cura della casa. I coniugi si sono separati nel dicembre 1994, quando __________ __________ si è trasferito da sua madre a __________. Nell’estate del 1995 la moglie ha eser-citato in cinque occasioni l’attività di __________ a tempo parziale, tre ore la sera, in un __________ di __________. Il 20 luglio 1995 essa si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 7 agosto 1995.
B. Con decreto cautelare del 17 giugno 1996 il Pretore ha affidato la figlia __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ponendo a carico di quest’ultimo un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili per la moglie (fr. 1820.– mensili dal 1° giugno 1996) e un contributo di fr. 600.– mensili per la figlia, assegni familiari compresi. Entrambi i coniugi sono state ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Un appello presentato da __________ __________ contro tale decreto è stato respinto da questa Camera, che con sentenza del 30 luglio 1997 ha confermato il giudizio del Pretore (inc. ..__________).
C. Nel frattempo, il 15 marzo 1996, __________ __________ ha promosso azione di divorzio, chiedendo l’affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare vita natural durante di fr. 2000.– mensili indicizzati per sé e di fr. 600.– mensili indicizzati per la figlia (con aumento scalare in funzione dell’età), l’attribuzione dell’intero mobilio coniugale e la metà della prestazione d’uscita accumulata dal marito durante il matrimonio presso il relativo istituto di previdenza. __________ __________ non si è opposto al divorzio, né all’affidamento di __________ alla madre, né ai contributi alimentari in favore della figlia, né all’assegnazione del mobilio coniugale alla moglie, ma ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare o versamento pensionistico all’attrice e ha postulato la suddivisione in parti uguali del mobilio domestico.
D. Nel successivo scambio di allegati i coniugi hanno ribadito i loro punti di vista, salvo che con la duplica il marito ha sollecitato una regolamentazione del diritto di visita più precisa e munita di comminatorie penali. Chiusa l’istruttoria, nelle sue conclusioni scritte del 24 aprile 1998 __________ __________ ha confermato le proprie domande, soggiungendo nondimeno di instare per un diritto di visita “flessibile rispettoso delle peculiarità della minore ed implicante una fattiva collaborazione da parte dei genitori”, di pretendere un contributo alimentare per sé fino al 16° anno di età della figlia (__________2009) e di rivendicare in caso contrario la metà della prestazione d’uscita maturata dal coniuge a titolo di previdenza professionale. Al dibattimento finale del 27 aprile 1998 __________ __________ ha riaffermato di non opporsi al divorzio né ai contributi alimentari per __________, rinunciando altresì a esigere la metà del mobilio coniugale, ma ha rifiutato qualsiasi versamento alla moglie e ha chiesto una precisa disciplina del suo diritto di visita.
E. Con sentenza del 12 maggio 1998 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato __________ alla madre e ha regolato il diritto di visita del padre, obbligando __________ __________ a versare all’attrice una rendita d’indigenza di fr. 1940.– mensili fino al 31 agosto 2003 e di fr. 700.– fino al 31 agosto 2003, oltre un contributo alimentare per la figlia di fr. 600.– mensili (assegni familiari compresi) fino al 31 agosto 1999, aumentato a fr. 700.– fino al 31 agosto 2005, a fr. 750.– fino al 31 agosto 2009 e a fr. 800.– fino al 31 agosto 2011 o fino all’indipendenza economica. I contributi sono stati ancorati all’indice nazionale dei prezzi dei consumo nella misura in cui il reddito del convenuto avesse beneficiato di adeguamenti al rincaro. Il mobilio coniugale è stato assegnato alla moglie. La richiesta di quest’ultima intesa a ottenere la metà della prestazione d’uscita maturata dal coniuge è stata invece respinta per mancanza di dati. Non sono state prelevate spese, entrambe le parti essendo al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Le ripetibili sono state compensate.
F. Contro la sentenza predetta è insorto __________ __________ con un appello del 2 giugno 1998 nel quale chiede che, conferitagli l’assi-stenza giudiziaria, la rendita di indigenza in favore della moglie sia ridotta a fr. 1545.– mensili fino al 31 agosto 2003 e a fr. 700.– mensili dopo di allora, riformando la sentenza impugnata. Nelle sue osservazioni del 30 giugno 1998 __________ __________ propone di respingere il ricorso, insta a sua volta per l’assistenza giudiziaria e con appello adesivo chiede che la disciplina del diritto di visita stabilita dal Pretore sia sostituita con “un diritto di visita (...) il più ampio possibile, compatibilmente agli impegni od alle esigenze della minore”. __________ __________ si è pronunciato, nelle sue osservazioni del 26 agosto 1998 sull’appello adesivo, per la conferma della regolamentazione impugnata.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
fr. 5220.– netti mensili, ha determinato il fabbisogno minimo di questi in fr. 2580.– mensili, il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2209.– mensili e il fabbisogno in denaro della figlia (fino ai 12 anni) in fr. 600.– mensili. Posto che un coniuge con attività lucrativa ha il diritto di conservare per sé l’equivalente del proprio fabbisogno minimo, il primo giudice ha lasciato al marito l’am-montare di fr. 2580.– mensili, imponendogli di versare fr. 600.– mensili per la figlia (fr. 700.– dopo il compimento dei 6 anni di età) e fr. 1940.– mensili per la moglie. Al momento in cui la figlia avrebbe compiuto i 10 anni, l’attrice avrebbe dovuto attivarsi professionalmente ed essere in grado di guadagnare attorno ai fr. 1500.– mensili, sicché dopo di allora il Pretore ha ridotto il contributo in favore di quest’ultima a fr. 700.– mensili. Ciò fino al 31 agosto 2009, limite che l’attrice medesima ha posto alle pretese contributive per sé stessa.
Il convenuto sostiene anzitutto, nell’appello principale, che l’at-trice pranza ogni giorno gratuitamente con la figlia presso il ristorante dei di lei genitori, il che giustificherebbe una riduzione del relativo fabbisogno minimo di fr. 20.– giornalieri, ovvero fr. 560.– mensili. A prescindere dal fatto però ch’egli solleva tale argomento per la prima volta con l’appello, in violazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, l’unico elemento addotto a conforto di simile affermazione è una frase proferita dalla madre dell’attrice. Sentita come testimone il 12 maggio 1997, questa ha dichiarato che “negli ultimi 2-3 anni” i coniugi venivano con i bambini “praticamente tutti i giorni a pranzo da me in albergo” (verbali, pag. 21 in fondo). Ciò succedeva tuttavia negli ultimi anni della vita in comune, come la testimone ha lasciato intendere chiaramente (“Io mi sono posta il problema se questo fatto potesse disturbare __________ e perciò gliel’ho chiesto direttamente. Lui mi disse che veniva volentieri da me a mangiare”: verbali, pag. 22 in alto). Che l’attrice abbia continuato a pranzare dalla madre – per di più a titolo gratuito – anche dopo la separazione di fatto, nel dicembre del 1994, o abbia ripreso tale abitudine in seguito non risulta dagli atti. E ai fini dell’ art. 152 CC fa stato la situazione delle parti al momento del giudizio, eventualmente quella futura che può essere prevista con relativa sicurezza o con alto grado di verosimiglianza, non quella esistente negli ultimi anni della vita in comune (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 152; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs-recht, Zurigo 1995, pag. 300 seg.). Destituita di ogni riscontro, la deduzione pretesa dall’appellante si rivela pertanto – come che sia – priva di fondamento.
A detta dell’appellante l’attrice potrebbe riprendere subito un’attività rimunerata, valendosi delle sue conoscenze linguistiche e dell’esperienza acquisita nel ramo della ristorazione. Ciò le permetterebbe di guadagnare almeno fr. 500.– netti mensili. La tesi è manifestamente fuori luogo. Come il Pretore ha ricordato a ragione, per principio una donna divorziata che non esercita un’attività lucrativa può essere tenuta a cominciare – o a ricuperare – un lavoro a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lei affidato avrà raggiunto i 10 anni, mentre un’attività a tempo pieno potrà esserle imposta solo al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91), sempre che a quel momento essa non abbia ancora superato l’età di 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). In concreto la moglie, senza attività lucrativa, deve accudire alla figlia nata nel 1993 e non può quindi essere obbligata a cercare un’occupazione.
Diverso sarebbe il caso ove l’attrice avesse già un impiego stabile. Nella fattispecie però essa ha lavorato solo pochi mesi all’inizio del matrimonio e qualche sera, sporadicamente, dopo la separazione di fatto. La sua condizione è perciò quella di una donna senza attività professionale. Certo, nella fattispecie l’inte-ressata dovrà reperire per forza di cose qualche cespito di reddito, il contributo alimentare del marito non bastando a coprire il suo fabbisogno minimo (e in tal senso andava inteso l’accenno di questa Camera, cui allude l’appellante, nel consid. 6 della sentenza 30 luglio 1997). Ma ciò non solleva in alcun modo l’appellante dalle proprie responsabilità verso la figlia, la quale ha diritto di essere accudita nella misura del possibile dalla madre personalmente. Anche in quanto tende a far sì che l’attrice riprenda subito un’attività rimunerata, l’appello del convenuto si rivela quindi inconsistente.
La metodica per il calcolo di una pensione d’indigenza è una questione di diritto, che la Camera civile di appello verifica d’ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC). Ora, la giurisprudenza relativa all’art. 152 CC ha già avuto modo di precisare che il debitore di una simile pensione deve poter conservare non solo – come sembra credere il primo giudice – l’equivalente del proprio fabbisogno minimo, bensì il 120% di tale fabbisogno (DTF 121 III 49, 118 II 97 consid. 4b/aa; DTF inedita dell’11 novembre 1997 nella causa P., consid. 2; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 5 in fine ad art. 152 CC con richiami). Ci si può domandare se la maggiorazione del 20% si applichi anche nell’ipotesi in cui il reddito del debitore non basti a garantire una pensione che copra il fabbisogno minimo della beneficiaria (DTF 123 III 5 in alto). Comunque sia, il noto agio del 20% vale solo per rapporto a contributi erogati all’ex coniuge o a figli maggiorenni (DTF 118 II 99 consid. 4b), non a figli minorenni. In concreto l’appellante deve sussidiare anche il mantenimento della figlia __________, minorenne, sicché il margine del 20% non può essergli applicato.
Il fabbisogno minimo di un coniuge deve comprendere, per diritto federale, anche l’onere tributario corrente, e ciò già in sede cautelare (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso). Ove non disponga di dati affidabili, il giudice stima il carico fiscale con prudente criterio (Rep. 1994 pag. 298). Nel caso specifico il Pretore non ha inserito alcunché a titolo d’imposta nel fabbisogno minimo dell’attrice (decreto cautelare del 17 giugno 1996, pag. 5, cui rinvia il consid. 6 della sentenza impugnata). Che l’ammontare dei contributi alimentari per moglie e figlia sia senz’altro inferiore ai limiti imponibili, tuttavia, non può dirsi con ragionevole certezza. Se nella fattispecie ci si può esimere dal valutare il presumibile onere tributario a carico della moglie, ciò è dovuto al fatto che – come si è già rilevato – l’appellante non è in grado di erogare nemmeno una pensione d’indigenza sufficiente a coprire il fabbisogno minimo dell’attrice calcolato dal Pretore. Che l’appellante abbia modo di migliorare i suoi guadagni non è preteso neppure dalla moglie. Maggiorare il fabbisogno minimo dell’attrice per tenere conto di un’eventuale carico fiscale si esaurirebbe pertanto, nelle circostanze descritte, in un mero esercizio teorico.
Opinabile appare piuttosto, la sentenza del primo giudice, sotto due altri profili. Se è vero infatti che l’appellante non è in grado di corrispondere all’attrice una pensione d’indigenza sufficiente a coprire il fabbisogno minimo di quest’ultima, è anche vero che fino ai 6 anni della figlia (ovvero finché il contributo per __________ rimane di fr. 600.– mensili) l’appellante potrebbe versare alla moglie non solo fr. 1940.–, bensì fr. 2040.– mensili (reddito netto di fr. 5220.–, meno il fabbisogno proprio di fr. 2580.– e il contributo per la figlia di fr. 600.–). Oltre a ciò, anche dopo il compimento dei 6 anni da parte della figlia (data in cui la disponibilità mensile dell’appellante diminuisce effettivamente, una volta dedotto il contributo per la figlia di fr. 700.–, a fr. 1940.– mensili), v’è seriamente da domandarsi se l’ammanco debba essere sopportato dalla sola attrice. Alcuni autori sostengono tale opinione (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446, n. 08.28 con citazioni di dottrina). Altri sottolineano però, con il Tribunale federale, che il contributo per i figli non è prioritario rispetto a quello per la moglie, sicché in caso di ammanco tutti gli importi vanno ridotti in proporzione (Hausheer/Spycher, loc. cit., n. 08.27 e 08.29 con richiami).
Ci si attenesse a quest’ultimo principio, in concreto l’ammanco di fr. 269.– mensili calcolato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 12 in fine), e che era in realtà di fr. 169.– fino al 31 agosto 1999, non andava posto a carico della sola attrice, ma suddiviso proporzionalmente fra l’attrice e la figlia. All’atto pratico ci si può nondimeno dispensare da tale operazione: il riparto dell’amman-co tra la moglie e la figlia comporterebbe in effetti una lieve diminuzione del contributo per __________, ma un corrispondente aumento del contributo per l’attrice. Per il convenuto ciò si risolverebbe sostanzialmente in una partita di giro, dovendo egli – in ogni modo – riversare tutto quanto eccede il suo fabbisogno minimo alla moglie e alla figlia. Per di più, l’appellante nemmeno chiede una diminuzione del contributo per la figlia, né la moglie postula un aumento della pensione per sé stessa. In tali circostanze non soccorrono i presupposti perché questa Camera modifichi la sentenza del Pretore. Per quel che è del contributo all’attrice, nel risultato il giudizio impugnato merita dunque conferma.
II. Sull’appello adesivo
– un fine settimana ogni mese dalle ore 8.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica;
– un giorno la settimana, da accordare tra le parti, dalle ore 8.00 alle 18.00;
– due settimane di vacanza l’anno.
L’appellante adesiva insta per un diritto di visita “il più ampio possibile, compatibilmente agli impegni ed alle esigenze della minore”. Fa valere che tale diritto è esercitato oggi “a scadenze settimanali, durante due ore nel parco giochi sotto casa a __________ ” e che non è nell’interesse della figlia vedersi applicare tutt’a un tratto la rigida regolamentazione del Pretore. Il convenuto obietta, da parte sua, che l’appellante medesima ha sempre intralciato l’esercizio del diritto di visita, sicché non può legittimamente opporsi ora a una disciplina del tutto conforme all’ordinario andamento delle cose.
La regolamentazione del diritto di visita deve attenersi al precetto dell’ art. 156 cpv. 2 CC, che garantisce al genitore non affidatario il diritto di conservare con il figlio minorenne le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 CC). Decisivo per la concessione, l’estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. Il giudice valuta ogni singolo caso in base alle circostanze concrete, tenendo conto dell’età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest’ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea, 1996, n. 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). Nel suo apprezzamento egli non è vincolato, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).
In concreto risulta che durante la comunione domestica il rapporto fra padre e figlia era buono, l’appellante medesima affermando del resto che la vita familiare era felice e armoniosa (petizione, pag. 2, punto 2; replica, pag. 2, punto 2.3.4). La bambina ha manifestamente sofferto per la separazione dei genitori, nel dicembre 1994, tanto più che dopo la partenza da casa il convenuto è rimasto silente per mesi (deposizione , verbali pag. 35 in basso). In seguito però egli ha chiesto di poter incontrare regolarmente la figlia, vincendo le resistenze dell’attrice (loc. cit.). Che le relazioni tra padre e figlia siano importanti è confermato dal medico curante della piccola, che ha sempre suggerito di intensificarli (deposizione , verbali pag. 5). Quanto al convenuto, egli ha finito per dimostrare sincero interesse e disponibilità verso la figlia (deposizione citata, pag. 4 in fondo), facendo capo anche al centro “ - ” di __________ pur di riuscire a incontrarla (deposizione __________, verbali, pag. 6). __________ __________, psicologo presso il centro, ha avuto modo di constatare che gli incontri tra padre e figlia “sono stati positivi per quest’ultima” (verbali, pag. 7) e ha definito il convenuto come una persona pronta a collaborare. Difficoltà sono sorte se mai per le riluttanze dell’attrice (loc. cit.; deposizione __________, verbali pag. 5), la quale dopo la separazione di fatto è entrata in crisi depressiva (deposizione __________, verbali pag. 34 in fondo).
Ciò posto, la vaga disciplina del diritto di visita auspicata dall’ap-pellante non può entrare in considerazione. Anzitutto perché non è giuridicamente corretta, il diritto di visita dovendo essere determinato nel modo oggettivamente più preciso possibile (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 16 ad art. 156), all’occorrenza anche d’ufficio (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 168, n. 839). In secondo luogo perché nell’ipotesi di un diritto di visita “il più ampio possibile, compatibilmente agli impegni ed alle esigenze della minore” ancora non è dato a divedere chi stabilisca concretamente giorni e orari, ciò che non è seriamente ammissibile in casi come quello in esame, ove l’esercizio del diritto di visita ha già dato adito a difficoltà. Certo, il convenuto non potrà repentinamente pretendere di esercitare subito il diritto di visita in tutta la sua estensione, senza ragionevole progressività (anche perché in caso contrario l’attrice potrà rivolgersi all’autorità tutoria e instare per la nomina di un curatore a mente dell’art. 308 cpv. 2 CC). Ma ciò non toglie che, dopo la decisione del giudice, resistenze unilaterali da parte del genitore affidatario all’esercizio del diritto di visita non sono più lecite, salvo mutamenti di circostanze che giustifichino una modifica della sentenza di divorzio. Su questo punto l’appello adesivo è pertanto destinato all’insuccesso.
Rimane da esaminare la regolamentazione del diritto di visita come tale. Al riguardo l’appellante non muove censure specifiche, ma questa Camera non può disconoscere che __________ ha ormai compiuto 6 anni. E per principio il diritto di visita a ragazzi in età scolastica comprende – nel Ticino – un fine settimana su due, oltre alcune settimane durante le vacanze (per il resto della Svizzera v. DTF 123 III 450 consid. 3a con rinvio a Schwenzer, op. cit., n. 14 ad art. 273 CC). Concedere al padre un giorno di visita settimanale dalle ore 8.00 alle 18.00 nelle condizioni descritte è troppo impegnativo per il figlio, che in pratica si trova a passare da un genitore all’altro ogni week-end. Per converso non si intravedono ragioni particolari che imporrebbero nella fattispecie una disciplina diversa da quella abituale. Il solo fatto che __________ abbia un carattere “problematico” (deposizione __________, verbali pag. 5) ancora non significa che le visite vadano diradate. Che sia nell’interesse della figlia incontrare il padre, del resto, non è litigioso. Per quel che è dei genitori, essi abitano a pochi chilometri l’uno dall’altro. Se si pensa poi che il 4 novembre 1996 essi medesimi avevano concluso un accordo giudiziale fissando il diritto di visita in un giorno la settimana, dalle ore 11.00 alle 18.00 (verbali, pag. 3), un fine settimana su due costituisce in buona sostanza, secondo ritmi meno gravosi, l’equivalente di quanto pattuito.
La disciplina di un diritto di visita deve per converso essere ampliata – sempre in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – per quanto attiene al periodo delle vacanze scolastiche. Nel caso di ragazzi in tale fascia d’età le due sole settimane annue fissate dal Pretore risultano inadeguate, ove appena si pensi che la prassi giudiziaria ticinese concede, come minimo, due settimane durante le sole vacanze estive, oltre una settimana alternativamente a Natale e Pasqua. Considerato che il diritto di visita tende viepiù a estendersi per il bene del figlio, tanto che nella Svizzera romanda il genitore non affidatario ottiene – di regola – un diritto di visita pari alla metà di tutte le vacanze scolastiche (DTF 123 III 450 consid. 3a con rinvio a Schwenzer, op. cit., n. 14 ad art. 273 CC), nella fattispecie si giustifica di fissare al convenuto un diritto di visita che comprenda almeno una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, e tre settimane durante le ferie estive. Elementi che nel caso specifico impongano restrizioni per il bene della figlia non risultano. Ciò non esonera il beneficiario, evidentemente, dall’esercitare le sue prerogative con cautela, ragionevolezza e gradualità, in difetto di che l’attrice potrà far intervenire – come si è già rilevato – l’autorità tutoria (sopra, consid. 10).
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili.
__________ eserciterà il diritto di visita nei confronti della figlia __________ come segue:
– un fine settimana su due, dalle ore 8.00 del sabato fino alle ore 18.00 della domenica;
– due settimane annue durante le vacanze scolastiche estive;
– una settimana annua durante le vacanze scolastiche di Natale;
– una settimana annua alternativamente durante le vacanze scolastiche di Pasqua e di carnevale.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, per quanto riguarda le osservazioni all’appello adesivo, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________. La richiesta di assistenza giudiziaria relativa all’appello principale è respinta.
-__________ è ammessa al beneficio dell’assisten-za giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ __________, __________.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________;
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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