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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.94
Data decisione, Autorità: 10.06.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00094
Lugano, 10 giugno 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 27 novembre 1997 da
__________ __________, __________, e
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 3 giugno 1998 presentato da __________ __________ __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 27 maggio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ ha affidato il 25 febbraio 1997 ad __________ __________ __________ e __________ __________, titolari della società semplice __________ & __________, opere da capomastro e da piastrellista per la riattazione del suo stabile posto sulla particella n. __________RFD di __________, in località __________. Il 30 ottobre 1997 gli appaltatori hanno emanato una liquidazione finale di fr. 231 232.–. Dedotti acconti per complessivi fr. 174 000.–, essi hanno fatturato al committente un saldo di fr. 57 232.–.
B. Il 27 novembre 1997 __________ __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, che fosse iscritta provvisoriamente a loro favore sulla citata particella n. __________un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per la somma di fr. 57 232.– con interessi dal 27 novembre 1997. Statuendo il 28 novembre 1997 senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l’iscrizione provvisoria. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico degli istanti, riservato il giudizio di merito.
C. All’udienza del 13 gennaio 1998, indetta per discutere l’iscri-zione provvisoria, gli istanti hanno confermato la loro domanda, cui si è opposto __________ __________ con l’argomento che la richiesta era tardiva. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 23 marzo 1998 le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni. Con decisione del 27 maggio 1998 il Pretore ha respinto l’istanza, ha ordinato la cancellazione dell’iscrizione provvisoria e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 1000.– con le spese ad __________ __________ __________ e __________ __________i, tenuti a rifondere al convenuto fr. 1200.– per ripetibili.
D. Insorti con un appello del 3 giugno 1998 contro la decisione del Pretore, __________ __________ __________ e __________ __________ propongono che – conferito al gravame effetto sospensivo – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ordinare l’iscrizione litigiosa e di assegnar loro un termine di 60 giorni per promuovere l’azione intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale. L’appello non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. L’iscrizione di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve aver luogo entro tre mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato già con l’iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 ORF), che il giudice decide in procedura sommaria (art. 961 cpv. 3 CC), limitata cioè a un esame di mera verosimiglianza. Incombe all’artigiano o imprenditore rendere verosimile la tempestività della richiesta, non al proprietario del fondo dimostrarne la tardività. Se la verosimiglianza è dubbia, il giudice concede l’iscrizione provvisoria e rinvia il pronunciato sull’effettiva ammissibilità dell’ipoteca legale alla sentenza di merito (Schumacher, Das Bauhandwerkpfand-recht, 2ª edizione, pag. 217 n. 748 segg.; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2ª edizione, pag. 220 n. 2883b e pag. 224 n. 2891 con richiami).
3 agosto 1992 in re M. contro R., consid. 4, menzionato in: Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 90 CPC). In concreto si ignora chi abbia materialmente compilato i rapporti giornalieri. Per di più i testimoni sentiti dal Pretore hanno dato indicazioni contrastanti: __________ __________ ha ricordato di avere costruito un muretto esterno per il grill nell’agosto del 1997, __________ __________ e __________ __________ di avere eseguito l’ultimo scavo nel giugno precedente; quanto al direttore dei lavori __________ __________, egli ha dichiarato che le opere di riattazione sono cominciate in aprile, ma non ha dato alcuna indicazione sul momento in cui esse sono finite (verbale del 18 febbraio 1998). Sebbene il criterio della verosimiglianza non vada apprezzato con troppo rigore, nelle circostanze descritte non si può sicuramente affermare, quindi, che la data dell’8 settembre 1997 addotta dagli istanti sia stata resa attendibile.
Gli appellanti obiettano che, comunque sia, per rendere verosimile la tempestività dell’iscrizione avvenuta (inaudita parte) il 28 novembre 1997 è sufficiente che nel caso in esame i lavori siano terminati, se non proprio l’8 settembre 1997, il 28 agosto 1997. E siccome il teste __________ __________ ha accennato al “mese di agosto” 1997, ciò basterebbe per rendere verosimile la tempestività dell’iscrizione. La tesi non può essere seguita. A prescindere dalla circostanza che gli istanti si sono dichiarati tacitati di ogni pretesa già il 22 luglio 1997 (doc. 1), dichiarazione però che secondo il direttore dei lavori è stata rilasciata al solo scopo di agevolare il convenuto “per motivi legati al credito di costruzione” (verbale del 18 febbraio 1998, pag. 3), il termine di tre mesi per ottenere l’iscrizione di un’ipoteca legale comincia a decorrere con la fine dell’opera. Interventi di poco conto, secondari o accessori, influiscono sulla decorrenza del termine solo se sono indispensabili, ovvero se l’opera non può considerarsi terminata anche senza di essi (Steinauer, op. cit., pag. 220 n. 2884a con rinvii; Schumacher, op. cit., pag. 173 n. 614 segg.). La formazione di un muretto esterno per il grill – ultimo lavoro menzionato dal testimone Claudio Bonardi con riferimento al “mese di agosto” – è già a prima vista un semplice intervento accessorio, tanto più che non figurava nemmeno nel capitolato di appalto (doc. A). Ne segue che la tempestività dell’iscrizione non può ritenersi verosimile solo perché il manufatto in questione è stato eseguito entro il 28 agosto 1997. Anche sotto questo profilo l’appello si rivela perciò destinato all’ insuccesso.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto, cui il ricorso non è nemmeno stato intimato. L’emanazione dell’attuale giudizio rende senza oggetto, per altro, la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
e richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________i, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2;
– Ufficio dei registri del Distretto di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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