AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.87
Data decisione, Autorità: 18.08.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00087
Lugano 18 agosto 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -. (/ RF) della Divisione della giustizia che oppone lo
Stato del Cantone Ticino (rappresentato dal Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali)
alla
Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso presentato il 19 maggio 1998 dallo Stato del Cantone Ticino contro la decisione emanata il 12 maggio 1998 dalla Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza;
Ritenuto
in fatto: A. Lo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dall’Ufficio acquisizioni terreni, ha avviato contro la ditta __________ __________, __________, una procedura espropriativa per la costruzione di una rotonda a __________. Nel 1996 le parti hanno concluso un accordo nel senso che dalla particella n. __________RFD di __________ veniva scorporata una superficie di 4 m2 che andava a formare una nuova particella n. __________ proprietà del Cantone, dietro versamento di un’indennità di fr. 1120.–. La procedura è stata quindi stralciata dai ruoli con decreto 25 luglio 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina.
B. Il 16 marzo 1998 lo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dall’Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, ha chiesto all’Ufficio dei registri del Distretto di __________ di iscrivere il predetto trapasso di proprietà e il nuovo assetto fondiario. Con decisione del 25 marzo 1998 l’ufficiale ha respinto la domanda per il motivo che la particella n. __________, ora appartenente alla Società anonima Immobiliare __________ di __________, era gravata da un’ipoteca legale e da due cartelle ipotecarie, ragione per cui era necessario svincolare previamente la superficie ceduta. Lo Stato del Cantone Ticino ha impugnato il 10 aprile 1998 tale decisione davanti alla Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza, chiedendo che fosse ordinato all’ufficiale di cancellare i diritti di pegno gravanti la superficie espropriata. Statuendo il 12 maggio 1998, l’autorità di vigilanza ha respinto il ricorso e ha posto a carico dello Stato una tassa di giustizia di fr. 100.–
C. Contro la decisione appena citata lo Stato del Cantone Ticino è insorto il 19 maggio 1998 dinanzi a questa Camera (e con parallelo ricorso anche davanti al Consiglio di Stato), chiedendo che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ordinare all’ufficiale “di procedere all’iscrizione richiesta del ricorrente”. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 1998 la Sezione del registro fondiario e di commercio propone di respingere il ricorso. Il Consiglio di Stato ha comunicato il 10 marzo 1999 a questa Camera che le parti concordano sulla competenza del Tribunale d’appello a dirimere la vertenza.
Considerando
in diritto: 1. a) Secondo l’art. 6 della legge sul registro fondiario (LRF: RL 4.1.3.1), nel testo in vigore dal 7 aprile 1998, contro le decisioni dell’autorità di vigilanza (la Sezione del registro fondiario e di commercio) è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale d’appello; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm).
b) Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’art. 4 cpv. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (LCCdS: RL 2.4.1.6) non è applicabile poiché l’art. 6 LRF configura una lex specialis in materia di ricorso contro le decisioni della Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza sul registro fondiario. Dall’entrata in vigore, il 5 giugno 1998, del nuovo regolamento concernente la legge sul registro fondiario (RL 4.1.3.1.1), inoltre, la Sezione del registro fondiario e di commercio non agisce più sulla base di una semplice competenza delegata dal Dipartimento delle istituzioni (regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, allegato, pag. 30), ma è direttamente designata come autorità di vigilanza sul registro fondiario (art. 1 RLRF). Ne segue che l’art. 4 cpv. 4 LCCdS non è più applicabile. La competenza della Camera civile di appello quale autorità di ricorso contro le decisioni dell’autorità di vigilanza (Sezione del registro fondiario e di commercio) è quindi data. Il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile.
c) È legittimato a ricorrere chiunque sia toccato dalla decisione impugnata e abbia un interesse degno di protezione all’an-nullamento o alla modifica della decisione (art. 43 LPAmm). Nella fattispecie lo Stato del Cantone Ticino, agente quale proprietario fondiario, ha senz’altro un interesse attuale e concreto a far annullare la decisione con cui la Sezione del registro fondiario e di commercio ha respinto la sua richiesta d’iscrizione del trapasso immobiliare. Nulla osta, ciò premesso, all’esame del ricorso.
Nella decisione impugnata l’autorità di vigilanza ha considerato che, secondo gli art. 55 segg. della legge cantonale di espropriazione (LEspr: RL 7.3.1.1), per poter iscrivere un trapasso di proprietà a registro fondiario l’ente espropriante deve preventivamente chiedere ai titolari dei diritti reali limitati il consenso alla ripartizione dell’indennità d’espropriazione (art. 58 LEspr) e provvedere ai necessari aggiornamenti dei titoli di pegno (art. 59 LEspr), postulandone per esempio l’annullamento. Il ricorrente obietta, da parte sua, che l’iscrizione del trapasso immobiliare è subordinata soltanto al versamento dell’indennità di espropriazione e alla misurazione definitiva (art. 57 cpv. 1 LEspr), mentre il riparto dell’indennità e l’aggiornamento dei diritti di pegno sono successivi e incombono all’ufficiale dei registri.
Gli art. 55 segg. LEspr regolano sia le conseguenze materiali dell’espropriazione, sia gli aggiornamenti formali delle iscrizioni a registro fondiario. Dal profilo sostanziale la legge prevede che mediante il pagamento dell’indennità l’ente espropriante acquista il diritto oggetto dell’espropriazione (art. 56 cpv. 1 LEspr); salvo accordo contrario tra gli interessati, i diritti reali limitati si estinguono (art. 56 cpv. 2 LEspr). Dal profilo formale la norma dispone invece che l’iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario avviene dopo il versamento dell’indennità e la misurazione definitiva (art. 57 cpv. 1 LEspr), mentre gli aggiornamenti concernenti i titoli di pegno sono eseguiti dopo la ripartizione dell’indennità di espropriazione (art. 59 LEspr), effettuata con il consenso dei titolari dei diritti reali limitati (art. 58 cpv. 1 LEspr).
In concreto non è contestato che l’acquisto (originario) della proprietà da parte dell’ente espropriante ha avuto luogo contestualmente al versamento dell’indennità all’Ufficio dei registri. Litigiosa è la questione di sapere se l’iscrizione (dichiarativa) del trapasso di proprietà debba avvenire prima o dopo l’aggiorna-mento dei titoli di pegno. Le norme citate dianzi nulla prevedono al riguardo, sebbene la questione dipenda dal diritto federale. Ora, in caso di divisione di un fondo i diritti di pegno restano iscritti sul foglio mantenuto e sono riportati sui fogli nuovi (art. 87 cpv. 1 prima frase RRF). L’iscrizione di un pegno collettivo su più fondi è tuttavia possibile soltanto se essi appartengono al medesimo proprietario oppure a condebitori solidali (art. 798 cpv. 1 CC). Se quest’ultimo presupposto non è dato, la soluzione più praticata consiste nello svincolare una delle nuove particelle, con l’assenso di tutti gli interessati (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2ª edizione, pag. 134, n. 2710).
Lo sgravio ipotecario non costituisce tuttavia un requisito imprescindibile all’iscrizione della divisione a registro fondiario: in difetto di accordo speciale, l’art. 833 cpv. 1 CC prevede che il vincolo dell’ipoteca dev’essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore (di stima: art. 87 cpv. 1 seconda frase RRF). Tale regola – applicabile anche alle cartelle ipotecarie in virtù del rinvio sancito dall’art. 846 CC – è imperativa e obbliga l’ufficiale dei registri a procedere d’ufficio alla suddivisione dell’onere ipotecario (DTF 114 II 328 consid. 3c; Deschenaux in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/3.1, Basilea 1988, pag. 93; Steinauer, op. cit., pag. 135, n. 2712b; si veda anche la circolare C-C1/1-91 emanata nel 1991 dal Dipartimento di giustizia, pag. 15). L’ufficiale inoltre è tenuto a comunicare senza indugio il riparto ai creditori pignoratizi (art. 87 cpv. 2 RRF) e a menzionare il medesimo sui titoli di pegno (art. 87 cpv. 3 RRF), che vanno anch’essi richiamati d’ufficio (cfr. anche l’art. 101 cpv. 2 LFEspr per analogia).
Ne segue che l’ufficiale del registro fondiario ha rifiutato a torto, nella fattispecie, di iscrivere il trapasso immobiliare e il nuovo assetto fondiario. Egli avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dagli art. 833 CC e 87 RRF e suddividere gli oneri ipotecari (formalmente ancora iscritti a registro fondiario, seppur materialmente estinti: art. 56 cpv. 2 LEspr) in proporzione al valore di stima dei fondi risultanti dal frazionamento. Per destinare la superficie espropriata al previsto scopo di pubblica utilità sarà nondimeno necessario, in un secondo tempo, procedere allo sgravio formale della nuova particella, conformemente al già citato art. 59 LEspr (v. anche Rep. 1985 pag. 241 consid. 2a; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, Bellinzona 1993, pag. 321, n. 507).
Secondo il ricorrente, il compito di svincolare la superficie ceduta incombe, nonostante il testo dell’art. 59 LEspr attribuisca esplicitamente l’incarico di aggiornare i titoli di pegno all’ente espropriante, all’ufficiale dei registri. A sostegno della propria tesi egli adduce una probabile dimenticanza della Commissione della legislazione e del Gran Consiglio che, pur ritenendo prevalente l’esigenza di conformare la legislazione cantonale al diritto federale, avrebbe involontariamente omesso di adattare la citata disposizione all’art. 101 Legge federale di espropriazione (che attribuisce la competenza all’ufficiale del registro), concentrandosi unicamente sul tema delle spese. L’opinione non può essere condivisa. Dal messaggio governativo del 9 luglio 1969 si evince che “il Consiglio di Stato non ha (...) ritenuto di accogliere la proposta della Commissione di esperti tendente, sul modello federale, a concentrare in una sola autorità – ufficio dei registri – le operazioni di svincolo degli oneri e di pagamento delle indennità. Si considera preferibile, pur nella indispensabile collaborazione degli uffici dei registri, che il compito del pagamento rimanga agli uffici cantonali e comunali che trattano dall’inizio la pratica espropriativa” (Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1970, pag. 1620). Il silenzio della Commissione della legislazione non può pertanto essere considerato come un indizio della volontà del legislatore di derogare al messaggio governativo. Tanto meno esso può essere ritenuto un elemento sufficiente a interpretare l’art. 59 LEspr in senso opposto al tenore letterale della disposizione. Per consolidata giurisprudenza, è lecito scostarsi da un chiaro testo di legge soltanto in circostanze eccezionali, ove questo travisi lo scopo e la portata della norma, implicando effetti estranei agli intendimenti del legislatore e al concetto di giustizia o alla parità di trattamento (DTF 120 III 124 consid. 3; Rep. 1985 pag. 241 consid. 2b con riferimento; Dürr in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 320 ad art. 1 CC). In concreto tali presupposti non sono dati, ragione per cui l’art. 59 LEspr deve essere interpretato nella sua accezione letterale, chiara e inequivocabile. Nulla induce a ritenere pertanto che il testo della legge non corrisponda alla volontà del legislatore. In conclusione, spetta dunque al ricorrente procedere esso medesimo, a proprie spese, allo svincolo della superficie espropriata.
Gli oneri processuali seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 31 LPAmm). Vista nondimeno la particolarità della fattispecie, appare giustificato prescindere dal prelevare spese. Il ricorrente non avendo fatto capo a un patrocinatore esterno, bensì ai servizi dell’amministrazione, non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili. Il dispositivo sulle spese di prima sede segue il medesimo principio.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata così riformata:
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che l’ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ è tenuto a iscrivere il frazionamento e il trapasso di proprietà chiesti dallo Stato del Cantone Ticino con istanza del 16 marzo 1998 (richieste n. __________e __________).
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
II. Non si riscuotono né tasse o spese né si assegnano ripetibili.
III. Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione.
IV. Intimazione a:
– Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, __________;
– Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza;
Comunicazione all’Ufficio federale di giustizia, Berna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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