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Numero d'incarto:
11.1998.86
Data decisione, Autorità:
14.12.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00086
Lugano
14 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di collazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione del 16 dicembre
1996 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________, e
__________, __________
(patrocinate
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
premesso che __________
__________ ha presentato appello il 15 maggio 1998 contro una sentenza del 30
aprile 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha
accolto un’istanza di restituzione in intero del 18 marzo 1998 e ha parzialmente
accolto una petizione del 16 dicembre 1996;
richiamati il decreto 27
maggio 1998 con cui la presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo
all’appello e l’ordinanza 2 giugno 1998 con la quale essa ha sospeso la
procedura di appello, le parti essendo in trattative per risolvere in via
extragiudiziaria la vertenza;
preso atto che
l’appellante ha comunicato il 10 dicembre 1998 di ritirare il gravame;
ricordato che il ritiro
di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea
di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con
obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
accertato che in
concreto non si giustifica di attribuire ripetibili alle appellate, la procedura
essendo stata sospesa prima ancora dell’intimazione del gravame;
ritenuto che la tassa di
giustizia deve essere adeguatamente ridotta per tenere conto anche della buona
volontà delle parti nel risolvere il loro contenzioso (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai
ruoli per desistenza.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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