AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.85
Data decisione, Autorità: 29.12.1999, ICCA
Incarto n. 11.1998.00085
Lugano 29 dicembre 1999/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Chiesa
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause .., DI..____, DI..______ e DI..____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 3 gennaio, 21 febbraio, 3 aprile e 27 agosto 1997 da
__________ __________,
(ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 maggio 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 1° maggio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Se dev'essere accolto l'appello presentato il 15 maggio 1998 da __________ __________ __________ contro il medesimo decreto cautelare;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1942) e __________ __________ (1952) si sono sposati a __________ il ____________________ 1992. Da un precedente matrimonio il marito aveva già avuto tre figlie: __________ (1966), __________ (1967) ed __________ (1972), la moglie due: __________ (1981) e __________ (1984). Dalla nuova unione non è nata prole. __________ __________, già imprenditore __________, è al beneficio di una rendita invalidità del 50%, mentre __________ __________ __________ collabora dal 1994 con la ditta __________ __________ __________ __________, attiva nella vendita di prodotti __________ e __________ __________ per il __________. I coniugi si sono separati nell'ottobre del 1996, quando la moglie ha traslocato con le figlie a __________.
B. Il 16 ottobre1996 __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 9 dicembre 1996. Il 3 gennaio 1997 __________ __________ ha sollecitato in via provvisionale l'attribuzione dell'alloggio coniugale, un contributo alimentare di fr. 6500.– mensili per sé, il versamento di fr. 7820.– per il pagamento di debiti coniugali e una provvigione ad litem di fr. 4000.–. Alla discussione del 22 gennaio 1996 la convenuta si è opposta a qualsiasi prestazione. Con decreto emanato senza contraddittorio il 19 febbraio 1997 il Pretore ha obbligato __________ __________ __________ a versare al marito un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili. Il 21 febbraio 1997 __________ __________ ha postulato una volta ancora lo stanziamento di una provvigione ad litem di fr. 4000.–, domanda che la moglie ha avversato alla discussione del 24 marzo 1997.
C. Il 3 aprile 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore che fosse ordinato a __________ __________ __________ __________ di versargli direttamente il contributo provvisionale di fr. 2500.– mensili, che fossero bloccati taluni conti bancari intestati alla moglie e che fosse ingiunto a quest'ultima di non disporre dei suoi capitali in banca, informandolo sull'esistenza di altri conti. Il Pretore ha accolto tali richieste inaudita parte il 4 aprile 1997. Alla discussione del 21 maggio 1997 la convenuta si è opposta alle domande. In esito a una richiesta dell'istante, con decreto cautelare del 17 giugno 1997 il Pretore ha ordinato a __________ __________, __________, di mantenere il blocco di un conto intestato alla convenuta, salvo liberare mensilmente la somma di fr. 2500.– a favore del marito. Il 2 settembre 1997 è stato revocato l'ordine a __________ __________ __________ __________ di versare direttamente l'importo di fr. 2500.– all'istante. Per finire, il 9 ottobre 1997 il Pretore ha ordinato a __________ __________ __________ __________ di versare sul conto della moglie presso __________ __________ di __________ l'importo di fr. 2500.– mensili e a quest'ultima di versare tale somma al marito.
D. Decaduto nel frattempo il termine semestrale per introdurre l'azione di merito, il 27 agosto 1997 __________ __________ ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione, postulando l'adozione delle stesse misure provvisionali già richieste a suo tempo. Il giorno successivo il Pretore ha nuovamente attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha obbligato la moglie a versare a quest'ultimo un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili, oltre una provvigione ad litem di fr. 4000.–, ha ordinato a diversi istituti bancari di bloccare conti della moglie e a __________ __________ __________ -__________ __________ di versare sul conto della moglie presso __________ __________ di __________ l'importo di fr. 2500.– mensili, destinati al marito. All'udienza del 28 ottobre 1997 __________ __________ __________ si è nuovamente opposta alle domande.
E. Esperita l'istruttoria provvisionale, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo, rinunciando alla discussione finale. In tale allegato __________ __________ ha riaffermato le sue domande cautelari, aumentando a fr. 7000.– mensili la richiesta di contributo alimentare e a fr. 20 000.– quella di provvigione ad litem. __________ __________ __________ ha confermato la sua totale opposizione. Statuendo il 1° maggio 1998, il Pretore ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha obbligato la moglie a versare un contributo per il marito di fr. 2309.– mensili dal 1°gennaio 1997, ha ordinato a __________ __________ __________ __________ di versare mensilmente fr. 2309.– direttamente sul conto dei patrocinatori dell'istante, ha fissato in fr. 4000.– la provvigione ad litem a favore del marito e ha ammesso quest'ultimo al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 9 dicembre 1996, limitatamente alla metà delle spese di patrocinio. Le altre richieste sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro il giudizio appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 15 maggio 1998 nel quale chiede che il contributo mensile in suo favore sia aumentato a fr. 7000.– mensili, che l'ordine a __________ __________ __________ __________ sia modificato di conseguenza e che la moglie sia tenuta a versargli fr. 7820.– per debiti coniugali arretrati, oltre a fr. 20 000.– come provvigione ad litem. Il 15 maggio 1998 __________ __________ __________ ha impugnato a sua volta il decreto del Pretore con un appello in cui postula l'integrale rigetto delle domande avversarie. Entrambe le parti propongono il vicendevole rigetto dei ricorsi.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato che dopo il gennaio 1997 il marito non risulta avere più esercitato alcun lavoro, ma che tale inattività mal si concilia con il relativo tenore di vita, in particolare con il fatto di abitare "in una villa faraonica di 600 m²", sopportando ingenti spese di manutenzione e rimunerando donne di pulizia, con il possesso di una lussuosa __________, con il fatto di non essere iscritto all'Ufficio del lavoro, con l'avvenuta vendita di mobilio domestico a una cifra irrisoria (fr. 12 000.–), con un'estesa copertura assicurativa e con la rinuncia a prestazioni complementari dell'assicurazione AI. Considerando che l'istante ha organizzato egli medesimo il commercio della __________, del quale si è poi valsa la moglie, e di verosimili sbocchi alternativi fondati sul sistema "multi level marketing", il Pretore ha stimato in fr. 4000.– il reddito a egli imputabile, cui ha aggiunto fr. 810.– percepiti dall'Assicurazione Invalidità. Per quel che concerne il reddito della moglie, il Pretore ha ritenuto che grazie alla sua attività indipendente in collaborazione con __________ essa guadagni attorno ai fr. 12 500.– mensili.
In merito ai fabbisogni minimi, il Pretore ha calcolato quello del marito in fr. 4180.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione fr. 1500.–, premio della cassa malati fr. 405.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 250.–, spese per l'autovettura fr. 250.–, imposte fr. 900.–) e quello della moglie in complessivi fr. 7252.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione fr. 1750.–, premio della cassa malati fr. 472.50, oneri assicurativi fr. 122.–, imposta di circolazione fr. 57.50, spese per l'autovettura fr. 200.–, imposte fr. 1000.–, contributo alle figlie fr. 2625.–, di cui fr. 925.– per le rette scolastiche). Ciò premesso, il Pretore ha posto a carico della moglie un contributo provvisionale in favore del marito di fr. 2309.– mensili dal 1° gennaio 1997.
I. Sull'appello del marito
a) In linea di principio la cessazione della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 30 consid. 6). In concreto tuttavia non può farsi questione di livello di vita anteriore. Intanto durante la vita in comune la villa di 600 m² con piscina riscaldata era occupata da quattro persone e il marito non può pretendere di conservare un'abitazione del genere per sé soltanto, poiché ciò costituirebbe addirittura un miglioramento del tenore di vita rispetto a quello che avevano adottato i coniugi durante la comunione domestica. Inoltre l'appellante ha ricevuto in comodato la __________ "" da __________ __________ nel 1997, mentre durante la vita in comune egli disponeva unicamente di una __________ " __________ " e di una Jeep (entrambe del 1987) praticamente senza valore commerciale (istanza del 3 gennaio 1997, pag. 6 a metà; doc. 9). Analoghe considerazioni valgono per il premio cassa malati, le obiezioni dell'appellante (mancata disdicibilità della copertura assicurativa) essendo nuove e come tali irricevibili in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
b) Per quel che è del reinserimento professionale, è vero che di regola il coniuge che non ha esercitato un'attività lucrativa durante la vita in comune non può essere obbligato a trovare lavoro dopo i 45 anni di età (DTF 115 II 6 consid. 3c e 10 consid. 5a; SJ 1994 pag. 86 segg.). Tanto meno in costanza di matrimonio, salvo che ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Se non che, durante la vita in comune l'appellante ha sempre lavorato: fino al 1993 è stato imprenditore immobiliare (istanza, pag. 4) e dal momento in cui la moglie ha cominciato l'attività presso __________ egli si è occupato – per sua stessa ammissione – delle mansioni d'ufficio (appello, pag. 4), collaborando con lei fino all'ottobre del 1996 (interrogatorio formale 15 maggio 1997, risposta n. 2; appello, pag. 5), come ha confermato anche l'avv. __________ __________ (deposizione del 25 marzo 1997). L'appellante non ha quindi rinunciato a esercitare un lavoro durante la vita in comune per curare – ad esempio – l'economia domestica o l'educazione dei figli. In tali circostanze la predetta giurisprudenza non gli giova.
c) Le altre argomentazioni dell'appellante, oltre che nuove e dunque irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non rendono verosimile l'impossibilità di conseguire un reddito. Poco importa che l'interessato contesti di avere altre attività (per __________ __________ __________ e, unitamente a __________ __________, per un'altra organizzazione: decreto pag. 7 in alto), l'iscrizione a un ufficio del lavoro non essendo necessaria. Quanto all'impossibilità di percepire una rendita complementare AI, la mera ipotesi che tale prestazione gli sarebbe rifiutata non basta a rendere verosimile il diniego. Infine i motivi per i quali l'appellante ha venduto mobili assicurati per fr. 263 300.– (doc. PP) ancora non giustificano l'alienazione per soli fr. 12 000.–. Ne discende, in ultima analisi, che per quanto riguarda il reddito potenziale di fr. 4000.– mensili non v'è motivo per modificare il decreto del Pretore.
a) Il Pretore si è dipartito in sostanza dai medesimi dati dell'appellante, accertando il reddito della convenuta nei primi tre mesi del 1997 in fr. 55 997.– (decreto, pag. 9 nel mezzo). Dagli atti non risulta del resto che la convenuta guadagni più di quanto le è stato accreditato sui conti presso la __________ __________ (doc. II), né l'appellante rende verosimile l'esistenza di altre relazioni (da egli stesso date per sconosciute). Per quanto riguarda la mancata edizione di conti da parte dell'interessata, tutto si ignora dei documenti richiesti (art. 207 cpv. 1 lett. a CPC). E siccome un richiamo meramente generico non è ammissibile, nemmeno erano date in concreto le premesse per applicare l'art. 210 CPC. Inoltre la convenuta ha confermato durante il suo interrogatorio formale del 15 maggio 1997, e quindi sotto le comminatorie dell'art. 274 CPC, di avere dato tutte le informazioni richieste dal marito il 3 gennaio 1997 e di cui al decreto pretorile del 19 febbraio 1997 (risposta n. 12). Per di più le possibili entrate superiori dovute al particolare sistema di “multi level marketing” si fondano su mere ipotesi dell'appellante, ciò che non basta a renderle verosimili.
b) È vero che – come l'appellante sottolinea – __________ __________ e __________ __________ hanno sentito la convenuta dichiarare un guadagno di fr. 15/20 000.– mensili. Non bisogna dimenticare tuttavia che per conseguire il reddito essa deve sopportare, come ha rilevato il Pretore, spese notevoli. L'appellante contesta bensì una parte degli esborsi (appello, pag. 8), ma a prescindere dal fatto che egli neppure spiega con un minimo di precisione quali dei numerosi giustificativi sarebbero estranei alle spese professionali, egli neppure indica di quanto dovrebbero essere ridotte tali spese, ciò che rende l'assunto inammissibile. Del resto egli medesimo giunge a un reddito lordo di fr. 20 000.– mensili deducendo dalla cifra di fr. 23 000.– solo gli oneri sociali di fr. 3000.– (appello, pag. 10 in alto), di modo che non è dato a divedere quale sia l'importo contestato. Ne segue che a un giudizio puramente sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali (art. 376 cpv. 2 lett. d, art. 419a cpv. 3 CPC), l'apprezzamento del Pretore secondo cui gli introiti netti della convenuta ammontano a fr. 12 500.– mensili resiste alla critica.
Infondata è invece la pretesa di fr. 600.– mensili come somma a libera disposizione. Certo, determinando un contributo alimentare giusta l'art. 145 cpv. 2 CC il giudice tiene conto anche dell'art. 164 CC (DTF 114 II 306 consid. 4a con rinvii). In sede provvisionale tuttavia ogni coniuge riceve già – di regola – un mezzo dell'eccedenza mensile a sua libera disposizione. Per di più l'appellante non provvede al governo della casa comune (già per il fatto che i coniugi vivono separati) né assiste più la moglie nella sua professione o impresa. Ciò posto, non vi è spazio per un'ulteriore pretesa fondata sull'art. 164 CC. Il fabbisogno minimo dell'istante ammonta di conseguenza a fr. 4430.– mensili.
a) I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). L'obbligo del patrigno o della matrigna discende dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura in cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio, il genitore biologico non sia in grado di contribuire appieno al mantenimento del figlio (Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 278 CC con richiami). In effetti, qualora il figlio non viva nell'economia domestica del patrigno (o della matrigna) il genitore biologico è chiamato a fornire prestazioni pecuniarie (Breitschmid, op. cit., n. 12 ad art. 278 con riferimento all'art. 276 cpv. 2 CC). Deve quindi poter conseguire un reddito che gli permetta di contribuire al mantenimento del figlio (minorenne o, ricorrendo i presupposti dell'art. 277 cpv. 2 CC, maggiorenne). Nel caso in cui il figlio sia della moglie, in particolare, il patrigno adempie il suo dovere di assistenza verso la moglie esonerando quest'ultima – nella misura del necessario – dalla cura dell'economia domestica, oppure versando alla moglie il guadagno ch'essa conseguirebbe se fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni di casa (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 5ª edizione, pag. 125 n. 20.14).
b) Nel caso specifico l'appellante adesivo ha assolto il proprio dovere di assistenza verso la moglie, come patrigno, lasciando che durante la vita in comune la consorte devolvesse parte del proprio reddito al mantenimento delle figlie. Non v'è motivo, tanto meno in sede provvisionale, perché tale stato di cose debba essere modificato. Dagli atti risulta in ogni modo che la retta dell'Istituto __________ in favore delle due figlie ammonta a complessivi fr. 1643.– mensili (fr. 858.– per __________ e fr. 785.– per __________: doc. N), che divisi a metà danno fr. 822.– e non fr. 925.– (come figura nel decreto del Pretore). Né l'appellante contesta la suddivisione a metà come tale, limitandosi a pretendere – a torto – che la somma non rientri nel fabbisogno della moglie. Quanto alle doglianze circa la frequentazione effettiva dell'istituto da parte delle figlie, esse sono nuove e come tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ciò premesso, il fabbisogno minimo della moglie va fissato in fr. 7149.– mensili.
reddito del marito fr. 4 810.–
reddito della moglie fr. 12 500.–
fr. 17 310.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 4 430.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 7 149.–
fr. 11 579.– mensili
eccedenza fr. 5 731.– mensili
metà eccedenza fr. 2 865.– mensili
la moglie può conservare per sé:
fr. 7149.– + fr. 2865.– = fr. 10 014.– mensili
e deve versare al marito:
fr. 12 500.– ./. fr. 10 014.– = fr. 2486.– mensili.
L'appello deve essere accolto entro questi limiti.
L'appellante rivendica l'importo di fr. 7820.– per debiti domestici. La pretesa è infondata, ove appena si consideri che il 31 ottobre 1996 egli ha dichiarato di assumere tutti i costi di manutenzione e di locazione dell'abitazione a __________ (doc. F), né il tenore dello scritto rende verosimile che egli intendesse farsi carico di tali costi solo per il futuro. Nemmeno è dato di capire, per altro, come si componga la somma pretesa. Il semplice rinvio a "fatture prodotte durante l'istruttoria" non è di alcun sussidio concreto.
Il Pretore ha obbligato la moglie a versare al marito una provvigione ad litem di fr. 4000.–. L'appellante chiede che tale importo sia portato a fr. 20 000.–. La censura manca di buon diritto. Il coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hinderling/Steck, Das Schweizerischen Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 e segg. con riferimenti; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 135 ad art. 159 CC). I costi di una procedura di separazione o di divorzio sono infatti a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler, op. cit., n. 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 38 ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC). In concreto, contrariamente a quanto pretende l'appellante, non consta che la moglie disponga di sostanza sufficiente per stanziare una provvigione di causa superiore (sull'esistenza di "conti sconosciuti" già ci si è espressi: consid. 3a). Su questo punto l'appello deve perciò essere respinto. Sulla domanda di assistenza giudiziaria si ritornerà in appresso (consid. 14).
II. Sull'appello della moglie
Sostiene l'appellante che, visto il tenore di vita, il marito consegue sicuramente un reddito superiore a quello stimato dal Pretore. L'argomentazione è irricevibile già per il fatto che l'appellante non indica per nulla quale sarebbe concretamente il guadagno del marito. E nelle questioni pecuniarie fra coniugi non si applica il principio inquisitorio. Carente di requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309 CPC), la censura si rivela perciò improponibile. Si aggiunga ad abbondanza che, certo, prima del 1993 la situazione finanziaria del marito era florida. Fino a quel momento però egli era imprenditore immobiliare e il suo reddito permetteva ai coniugi di condurre un elevato tenore di vita. Allo stato attuale delle cose non vi sono elementi sufficienti per ritenere verosimile che egli consegua ancora redditi analoghi. Anzi, in un reclamo contro la tassazione del 24 agosto 1993 marito e moglie hanno dichiarato che "__________ __________ a causa della recessione non ha più nessuna entrata da tanto tempo e debiti per più di un milione" (incarto fiscale, richiamato). Inoltre la dichiarazione AVS per gli anni 1994/95 attestante un reddito di fr. 91 500.– contraddice quanto la moglie stessa ha dichiarato alla fine del 1993, ovvero che la situazione finanziaria del marito era precaria poiché a quel momento il coniuge percepiva soltanto un aiuto come "misura di crisi" da parte dell'Ufficio consortile del lavoro (lettera 3 dicembre 1993 nell'incarto fiscale). Con decisione 31 gennaio 1994 dell'Ufficio del lavoro l'interessato si è poi visto assegnare un'indennità di disoccupazione. Ne segue che, pur con qualche perplessità sui modi in cui il marito finanzi il suo tenore di vita, a un esame sommario come quello provvisionale l'apprezzamento del Pretore sul reddito potenziale di fr. 4000.– sfugge alla critica.
In merito al proprio reddito l'appellante afferma che esso non supera fr. 9000.– mensili, come risulta dai certificati di stipendio. Essa pretende di avere guadagnato nel 1994 fr. 250.– mensili, nel 1995 fr. 5000.– mensili, nel 1996 fr. 10 000.– lordi mensili e nel 1997 fr. 12/13 000.– lordi mensili. Sta di fatto che la lettura degli estratti (doc. I, e da W a EE) non è di facile comprensione, né incombe a questa Camera cercare nel voluminoso incarto quanto con un minimo di diligenza le parti avrebbero potuto indicare. Oltre a ciò, dal fascicolo processuale risulta che nei primi mesi del 1998 la convenuta ha beneficiato di introiti per oltre fr. 18 000.– (doc. II). Essa non contesta tale accertamento, né si confronta con l'assunto del Pretore, secondo cui – oltre a percepire introiti da __________– essa partecipa ai guadagni conseguiti dai nuovi distributori da lei reperiti, ai guadagni sui nuovi distributori da questi indicati e ai profitti dei seminari (decreto, pag. 9). Insufficientemente motivato, su questo tema l'appello sfugge a ulteriore esame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). In circostanze siffatte, anche considerando spese (compresi gli oneri sociali) di fr. 6000.– mensili, ben si può concludere che l'interessata è in grado di conseguire un reddito netto di
fr. 12 500.–, come ha valutato il primo giudice.
L'appellante si duole che il Pretore ha fatto decorrere il contributo dal 1° gennaio 1997. A torto. L'obbligo di versare contributi alimentari in via provvisionale può essere imposto – su richiesta del coniuge istante – con effetto retroattivo di un anno, non oltre però il momento in cui è stata presentata l'istanza di tentativo di conciliazione; ciò vale anche se la richiesta di provvedimenti cautelari è stata formulata solo successivamente (art. 173 cpv. 3 CC applicabile per analogia nell'ambito dell'art. 145 CC; DTF 115 II 201; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 124 ad art. 145 CC; I CCA, sentenze del 9 luglio 1997 in re S. e del 1° giugno 1994 in re M.). Nella fattispecie è pacifico che l'istanza cautelare è stata introdotta il 3 gennaio 1997, di modo che a ragione il Pretore ha fatto decorrere il contributo dal 1° gennaio 1997.
Infine l'appellante contesta l'ordine impartito a __________ di versare direttamente al marito l'importo corrispondente al contributo provvisionale, definendo tale misura sproporzionata. Se non che, il Pretore ha rimproverato all'appellante di avere denotato, durante l'intera istruttoria, reiterata e pervicace inadempienza nell'assolvere il proprio obbligo alimentare. L'interessata non spende una parola al proposito. Motivato insufficientemente, ancora una volta l'appello va dichiarato irricevibile.
III. Sulle spese e le ripetibili
Gli oneri processuali seguono l'esito dei rispettivi appelli (art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito esce perdente su tutta la linea, salvo ottenere un aumento del contributo alimentare di fr. 177.– mensili. Equitativamente si giustifica quindi che sopporti nove decimi delle spese e che rifonda alla moglie un'indennità per ripetibili. La convenuta esce integralmente soccombente e sopporta i costi del suo appello, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in modo apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal marito non può essere accolta. È appena il caso di ricordare che l'assistenza giudiziaria è concessa solo a chi non è in grado di sopperire alle spese della lite (art. 155 CPC). Nella fattispecie l'istante dispone mensilmente di un margine che supera di oltre fr. 2850.– il suo fabbisogno minimo. In condizioni del genere non può farsi questione di indigenza. Per di più la concessione dell'assistenza giudiziaria entra in linea di conto solo ove la causa presenti probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Già davanti al Pretore, nella misura in cui chiedeva un contributo alimentare di fr. 7000.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 20 000.–, l'interessato formulava pretese manifestamente esagerate, di modo che avrebbe potuto fruire al massimo di un'assistenza giudiziaria limitata, onde la fondatezza dell'apprezzamento pretorile. In appello, come si è visto, l'istante esce vittorioso solo in minima misura, ciò che di per sé potrebbe giustificare il beneficio di un'assistenza giudiziaria parziale (limitata alla questione del contributo alimentare). Dagli atti risulta nondimeno che egli ha ottenuto ingenti mutui privi di qualsiasi prospettiva di restituzione e accesi con la mera finalità di mantenere un tenore di vita elevato. Tale disponibilità di credito va considerata come elemento immateriale della sostanza (II CCA, sentenza del 2 dicembre 1999 fra le stesse parti, consid. 3 in fine), di modo che per rendere verosimile la propria indigenza l'appellante avrebbe dovuto quanto meno motivare perché un ulteriore credito non gli potrebbe essere accordato per finanziare i costi legali. Invano si cercherebbe nell'istanza una spiegazione qualsiasi.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di __________ __________ è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ __________ è tenuta a versare al marito __________ __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2486.– mensili a decorrere dal 1° gennaio
È fatto ordine a __________ __________ __________ , __________ (), di versare con effetto immediato sul conto n. ________.intestato all'avv. __________ __________ presso la Banca ________, via __________ , , rubrica "", l'importo di fr. 2486.– mensili in luogo e vece di __________ __________ ________, __________ (____), subordinatamente di emettere assegni a beneficio dell'avv. __________ __________, suddividendoli eventualmente per importi di fr. 2486.– mensili e trasmettendoli al beneficiario o versandoli sul conto a lui intestato.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti per un decimo a carico di __________ __________ __________ e per nove decimi a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1350.– per ripetibili ridotte.
III. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
IV. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di __________ __________ __________ è respinto.
V. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
VI. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________;
– __________ __________ __________ , __________ (), limitatamente al dispositivo n. I/4.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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